IL CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO

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IL CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO IL NUOVO TIPO CONTRATTUALE INTRODOTTO DALLA LEGGE SULLA CONCORRENZA (Legge n. 124/2017) 10 aprile 2018 Sporting Club Monza Viale Regina Margherita

PROCEDURE CONCORSUALI E GARANZIE COLLATERALI LEASING, PROCEDURE CONCORSUALI E GARANZIE COLLATERALI - avvocato marco locati - Studio legale, Piazza Roma 10, Monza / 039-2301942 / marco.locati@locatiepartners.it

1. Le novità legislative sul leasing della Legge Concorrenza

Il contratto di leasing finanziario, stabilmente presente nel nostro ordinamento da anni ma sinora privo di una specifica definizione legislativa, è stato parzialmente tipizzato. Con l’approvazione della c.d. “Legge Concorrenza” n.124/2017 – pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto ed entrata in vigore il giorno 29 dello stesso mese – si è infatti dettata una definizione ed una attribuzione di una disciplina specifica. Il leasing finanziario cesserebbe così di essere un contratto atipico.

Nel complesso la novità deve essere valutata con favore in quanto: in termini istituzionali contribuisce alla certezza del diritto in un settore rilevante come è quello dell’intermediazione finanziaria, utile in ambito commerciale; nel merito individua soluzioni idonee a soddisfare in modo condivisibile le esigenze e gli interessi di cui sono portatori i soggetti che abitualmente ricorrono a questo istituto.

In realtà non è stato fatto altro se non traspondere in una norma ciò che la prassi commerciale, la miglior dottrina e la conseguente evoluzione giurisprudenziale avevano – per forza di cose – utilizzato negli anni.

La «nuova» disciplina introdotta dovrà ricercare un coordinamento con le disposizioni dedicate al leasing (finanziario) nella legge fallimentare (in particolare con gli artt. 72 quater e 169 bis L.F.).

L’art. 1 comma 136 «Legge Concorrenza» n. 124/2017 «Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’ Albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo».

L’applicabilità dell’Art. 1, comma 136 Legge Concorrenza La disciplina si applica, quindi, al solo leasing c.d. finanziario (o «traslativo») e con opzione di riscatto; non si applica invece al leasing c.d. operativo (o «di godimento») e senza riscatto. La assoggettabilità o meno alla nuova disciplina pare dipendere unicamente dalla circostanza se all’utilizzatore il diritto di riscatto sia o non sia attribuito, a prescindere dai profili economici (e quindi «finanziari») delle condizioni pattuite. L’aggettivo «finanziario» è – quindi – riferibile solo alla circostanza di essere riservato – dal punto di vista della parte «concedente» – agli intermediari finanziari, intesi come gli iscritti all’Albo di cui all’art. 106 T.U.B.

L’art. 1 commi 137 e 138 «Legge Concorrenza» Comma 137: «Costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria».

Comma 138: «In caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente».

La ricollocazione del bene Comma 139: «Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all’utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l’indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell’utilizzatore».

Inadempimento dell’utilizzatore Grave inadempimento (comma 137) 2 canoni trimestrali o 6 mensili per leasing immobiliare 4 canoni mensili per leasing non immobiliare

Restituzione del bene (comma 138); Diritti e doveri del concedente secondo la Legge Concorrenza Restituzione del bene (comma 138); Obbligo di vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori stimati da un perito (comma 139).

Inadempimento dell’utilizzatore e diritti e doveri del concedente Capienza Incasso dell’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione (comma 138). Realizzo Incapienza Residua diritto di credito (comma 138).

Il Fallimento: l’art. 72 quater L.F. 2. Il leasing nella Legge Fallimentare Il Fallimento: l’art. 72 quater L.F. Art. 72 quater L.F. «Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l’art. 67, terzo comma, lettera a). Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito».

Diritti del concedente nella Legge Fallimentare Fallimento dell’utilizzatore Il leasing entra automaticamente in sospensione, in attesa che il Curatore scelga se subentrare o sciogliersi dal vincolo. Fallimento del concedente Il contratto di leasing prosegue: l’utilizzatore conserva il diritto, se contrattualmente previsto, di acquistare alla scadenza del termine la propoetà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

Fallimento dell’utilizzatore Diritti e obblighi del concedente secondo la Legge Fallimentare restituzione del bene se il Curatore non subentra nel contratto; esclusione del bene dalle attività di inventariazione e immediata restituzione ai sensi dell’art. 87 bis L.F. solo in caso di beni mobili, in deroga a quanto previsto dagli artt. 52 e 103 L.F.; se il Curatore subentra ma poi non viene esercitata l’opzione finale di acquisto, diritto di restituzione del bene, al di fuori del riparto finale; realizzo del bene «a valore di mercato»; incasso dell’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, nonché dei canoni a scadere ma solo in linea capitale; esenzione da revocatoria per le somme già riscosse ai sensi dell’art. 67, co. 3, lettera a) L.F.; diritto di recupero del credito residuo se il valore di realizzo non risulti capiente oppure obbligo di riversamento dell’eccedenza.

L’insinuazione della società di leasing nello stato passivo La restituzione del bene in favore del concedente presuppone la presentazione di apposita domanda di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili con ricorso ai sensi degli artt. 93 (se tempestivo) o 103 (se tardivo) L.F. Per quanto riguarda la pretesa creditoria invocabile da parte della stessa società di leasing, la norma impone al concedente di vendere il bene oggetto di restituzione secondo valori conformi a quelli di mercato, imputando il relativo ricavato in soddisfacimento del proprio credito residuo in linea capitale. Tale credito ricomprende: i canoni scaduti e non pagati alla data del fallimento, considerati al netto della relativa quota interessi; i canoni a scadere, attualizzati al tasso previsto dal contratto, parimenti determinati al netto della quota interessi; il prezzo di opzione. Il sistema normativo prevede dunque il diritto per la società concedente di soddisfare il proprio credito in linea capitale al di fuori del concorso.

Il realizzo del bene: differenziale negativo vs plusvalenza realizzativa Laddove il ricavato della cessione del bene risulti inferiore rispetto al credito vantato dal concedente – c.d. «differenziale negativo» – questi può insinuarsi al passivo per un importo che, a questo punto, ricomprenderebbe, oltre al residuo credito in linea capitale non soddisfatto, anche la quota di interessi ricompresa nei canoni maturati sino al fallimento, oltre agli interessi di mora ante fallimento previsti da contratto. Qualora invece la società di leasing venda il bene ottenendo una «plusvalenza realizzativa», secondo il comma 2 dell’art. 72 quater L.F., è tenuta a versare alla Curatela l’eventuale differenza positiva esistente tra la somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato ed il proprio credito residuo in linea capitale.

Il concordato preventivo: l’art. 169 bis L.F. commi I e V Art. 169 bis L.F. comma I «Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente». 

Il concordato preventivo: l’art. 169 bis L.F. commi I e V Art. 169 bis L.F. comma V «In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato».

Sospensione/scioglimento del leasing nel concordato preventivo Il comma V è stato aggiunto dall'art. 8 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 che ha modificato anche il comma I. Precedentemente, al di fuori del fallimento, continuava ad applicarsi alle ipotesi di risoluzione di leasing traslativo l'art. 1526 c.c., tanto sgradito al concedente per la restituzione delle rate già incassate.

Sospensione Scioglimento (art. 169 bis, 1 comma) La sospensione concerne non solo l’obbligo di versamento del canone, ma anche la facoltà di utilizzo del bene. Scioglimento (art. 169 bis, V comma) Si applica lo stesso trattamento previsto in caso di fallimento, in quanto si ritiene che il legislatore abbia riprodotto testualmente la stessa norma dell’art 72 quater adottando una logica comune (incluso il diritto del concedente alla restituzione del bene).

Disciplina a seconda dello stato del contratto alla data di fallimento 3. Il coordinamento tra la Legge Concorrenza e la Legge Fallimentare Disciplina a seconda dello stato del contratto alla data di fallimento A) Fallimento dell’utilizzatore a contratto di leasing ancora pendente: Si applicherà il comma 140 dell’art. 1 Legge n. 124/2017 che rimanda all’art. 72 quater L.F. L’art. 72 quater non disciplina un procedimento funzionale ad ottenere il valore di mercato del bene e pertanto è applicabile il comma 139.

B) Risoluzione del contratto di leasing prima della sentenza dichiarativa: Si saranno già prodotti gli effetti disposti dal comma 138 (e 139) dell’art. 1 Legge n. 124/2017 il concedente avrà diritto a trattenere il bene recuperato (o a rivendicarlo in sede fallimentare, nei modi previsti dall’art. 87 bis L.F.) e a insinuare il credito allo stato passivo della procedura.

L’art. 1 c. 140 «Legge Concorrenza» vs l’art. 72 quater L.F. Secondo il comma 140 dell’art. 1 Legge n. 127/2017 «restano ferme le previsioni di cui all’articolo 72 quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» cioè della Legge Fallimentare. La disciplina fallimentare del 72 quater è molto simile a quella appena esposta nel comma 137 della «Legge Concorrenza» per l’ipotesi di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per grave inadempimento dell’utilizzatore. Nell’art. 72 quater L.F. si aggiunge l’esenzione da revocatoria fallimentare.

Diritti del concedente secondo la Legge Concorrenza Obbligo di restituzione del bene al concedente; realizzazione del bene a «valore di mercato»; diritto del concedente di trattenere dal ricavato quanto dovutogli dall’utilizzatore (determinato nella legge fallimentare come «credito residuo in linea capitale»); obbligo di riversamento dell’eccedenza, ovvero diritto di recupero del credito residuo (in moneta fallimentare, attraverso l’insinuazione allo stato passivo). Si aggiunge, nell’art. 72 quater L.F., l’esenzione da revocatoria, ai sensi dell’art. 67, co. 3, lettera a) L.F. «per le somme già riscosse».

Quali input dalla Legge Concorrenza per la Legge Fallimentare? 1) INVENTARIAZIONE Nella Legge Concorrenza, il comma 138 dispone il diritto immediato alla restituzione del bene. Nella Legge Fallimentare, solo per i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili, è prevista ex art. 87 bis la restituzione senza inventariazione e senza rivendica, in deroga agli artt. 52 e 103 L.F. Il coordinamento tra le norme potrebbe prevedere il venir meno dell’obbligo di inventariazione (con acquisizione all’attivo della procedura) e restituzione immediata al concedente.

2) MODALITA’ DI VENDITA E RENDICONTAZIONE Nella Legge Concorrenza, il comma 139 dispone le modalità di vendita ai valori stimati da un perito e con obblighi di trasparenza e informazione all’utilizzatore. L’art. 72 quater della Legge Fallimentare dice solo «a valori di mercato», senza disporre la nomina di un perito né gli obblighi di informazione e di pubblicità e trasparenza nei confronti dell’utilizzatore. Il coordinamento potrebbe prevedere gli stessi obblighi anche nella disciplina concorsuale.

3) SPESE RECUPERABILI Nella Legge Concorrenza, il comma 138 dispone la possibilità per il concedente di ottenere il ristoro non solo dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, ma anche delle spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione. Il coordinamento potrebbe prevedere il ristoro di queste stesse spese anche in sede concorsuale.

Infine: e se la società di leasing acquista da un fallimento o C.P.? Per quanto riguarda la vendita di un bene da procedure competitive, la società di leasing è sempre ammessa a partecipare alla gara. Invece, per quanto concerne la questione relativa all’ ammissibilità della richiesta dell’aggiudicatario in sede di procedura competitiva di trasferire l’immobile a società di leasing, per poter poi divenire utilizzatore, l’orientamento dei Tribunali, considerati anche i pericoli connessi alla doppia imposizione tributaria, è nella direzione che l’intestazione dell’immobile alla società di leasing possa avvenire unicamente: I) qualora la stessa società di leasing partecipi direttamente alla gara come futuro concedente; II) qualora l’offerente si avvalga del ministero di un avvocato e quest’ultimo, entro tre giorni dall’aggiudicazione, indichi la società di leasing come acquirente, secondo la logica del contratto concluso per persona da nominare.

ESCUSSIONE DELLA GARANZIA: SCELTA O OBBLIGO?

Un caso concreto Premesse: L’istituto di credito ALFA concede in locazione finanziaria alla società BETA un impianto per la fabbricazione di materassi per un valore complessivo di 1 milione di euro. Parallelamente il soggetto GAMMA sottoscrive una fideiussione con il limite di 250 mila euro a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dalla società BETA nei confronti dell’istituto di credito ALFA.

Sviluppo: La società BETA, nel corso degli anni, corrisponde all’istituto di credito ALFA un importo di 750 mila euro, poi fallisce. Il Fallimento decide di proseguire il contratto di locazione finanziaria con l’intenzione di vendere l’impianto e ricavare il maggior profitto possibile, avendo ormai pagato ¾ del prezzo globale finanziato dall’istituto di credito ALFA ed essendo la residua parte integralmente garantita dalla garanzia fideiussoria prestata dal soggetto GAMMA.

Problema: Ad avviso del Fallimento il bene risulta integralmente pagato: ¾ dall’allora società BETA in bonis e la restante parte garantita da una garanzia fideiussoria che l’istituto di credito ALFA non può che richiedere. L’istituto di credito, tuttavia, per ragioni di «opportunità» (il soggetto GAMMA è un cliente «forte» dello stesso istituto) non intende escutere la garanzia. A detta dello stesso, pertanto, l’impianto non risulta pagato.

Quesito: Certamente l’istituto di credito può scegliere di non escutere la garanzia ma, così facendo, è legittimato a ritenere non integralmente pagato l’impianto concesso in locazione finanziaria?

Al fine di rispondere al predetto quesito occorre valutare: 1) SINALLAGMA contrattuale che lega la prestazione e la controprestazione 2) BUONA FEDE contrattuale 3) FUNZIONE della fideiussione a beneficio del solo garantito o anche del debitore?

SINALLAGMA contrattuale Nesso di reciprocità che lega le attribuzioni patrimoniali rispettivamente a carico di ciascuna parte e a vantaggio della controparte.

CONTRATTUALE (OGGETTIVA) 2) BUONA FEDE CONTRATTUALE (OGGETTIVA) Obbligo delle parti di comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.): - durante le trattative (art.1337 c.c.); in pendenza di condizione sospensiva o risolutiva (art. 1358 c.c.); nell'esercizio dell'eccezione di inadempimento (art. 1360 c.c.); - nell’interpretazione di buona fede (art. 1366 c.c.); - nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). 

Nel caso concreto vi è stata BUONA FEDE? …segue buona fede Nel caso concreto vi è stata BUONA FEDE? SI NO Il Fallimento decide di proseguire nel contratto. Si rende poi inadempiente e l’istituto di credito ALFA risolve il contratto. A quel punto lo stesso istituto di credito è legittimato a vendere il bene e soddisfarsi con il ricavato. Il Fallimento decide di proseguire nel contratto. Si rende poi inadempiente. Il Fallimento vende il bene tramite procedura competitiva, con l’autorizzazione dell’istituto di credito (necessaria a fronte del mancato – formale – riscatto).

Si è ritenuto, in giurisprudenza (C. 10/73, C Si è ritenuto, in giurisprudenza (C. 10/73, C. 07/18195) che la risoluzione del contratto di leasing: a) sia regolata dalle norme degli artt. 1453 e ss. c.c. (e, in particolare, dell’art. 1458, 1° comma c.c. – v. C. 01/9417, C. 00/10265) qualora il contratto di sostanzi in un leasing di godimento; b) sia, invece, soggetta all’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. qualora il contratto si sostanzi in un leasing traslativo.

a) Leasing di godimento Quando il contratto si riferisce a beni che, nella previsione delle parti, non sono idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto, di modo che il canone ha esclusivamente, o prevalentemente, la funzione di corrispettivo per il godimento degli stessi.

b) Leasing traslativo Quando il contratto si riferisca a beni destinati a conservare, alla fine del rapporto, un valore ben superiore al prezzo d’opzione, di modo che il canone ha essenzialmente la funzione di anticipazione rateizzata del prezzo del successivo trasferimento.

ART. 1526 C.C. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO …segue leasing traslativo ART. 1526 C.C. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO «Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti»

È determinante il MOMENTO dell’INADEMPIMENTO Pertanto le singole fattispecie devono essere valutate CASO PER CASO

3) FUNZIONE della fideiussione Natura giuridica: è una GARANZIA PERSONALE. Fideiussore è colui che obbligandosi personalmente verso il creditore garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui (1936 c.c.); ha natura ACCESSORIA rispetto all’obbligazione principale garantita.

…segue accessorietà Da tale rapporto di accessorietà discendono diverse conseguenze sull’efficacia e sull’estensione della garanzia fideiussoria (desumibili dalla lettura della disciplina codicistica) quali, a titolo di esempio: la fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione garantita e non può eccedere quanto è dovuto dal debitore  né essere prestata a condizioni più onerose (art. 1939 e 1941 c.c.); - il fideiussore è obbligato in solido con il debitore, salvo che si pattuisca il beneficium excussionis (art. 1944 c.c.) e può opporre al creditore tutte le eccezioni che poteva opporre il debitore principale (art. 1945 c.c.).

La natura accessoria della fideiussione comporta solo VANTAGGI o …segue accessorietà La natura accessoria della fideiussione comporta solo VANTAGGI o anche ONERI? È una garanzia solo a favore del GARANTITO anche del DEBITORE?

La questione è stabilire se la fideiussione garantisca:  l'adempimento dell'obbligazione principale; secondo alcuni autori (Ravazzoni e Mastropaolo) la funzione della fideiussione è quella di aggiungere un nuovo debitore a quello principale che esegua la stessa prestazione nel caso di inadempimento del garantito. In tal caso il creditore può scegliere a quale dei due debitori chiedere il pagamento.

b) l'inadempimento del debitore; secondo altri autori il fideiussore si aggiunge come nuovo debitore a quello principale e il suo obbligo consiste nell'eseguire la sua prestazione qualora il debitore non adempia. Dunque si rafforza la garanzia patrimoniale del creditore che - in caso di esecuzione forzata – ha la possibilità di escutere due patrimoni anziché uno.

Quindi? Dipende! Grazie