LE OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

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LE OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO Fascicolo 5 LE OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO A CURA DI GIAMPAOLO GIULIANI Ultimo aggiornamento 18/10/02

CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO PRESUPPOSTI SOGGETTIVI CESSIONE AD OPERATORI ECONOMICI SAMMARINESI (IN POSSESSO DEL CODICE IDENTIFICATIVO FISCALE COMPOSTO DAL PREFISSO SM SEGUITO DA CINQUE CIFRE) IN BASE ALL'ART.71 DEL DPR. N.633/72 CHE FA RINVIO ALL'ART.8 DELLO STESSO DECRETO, SONO CONSIDERATE ESPORTAZIONI E, PERTANTO, BENEFICIANO DELLA NON IMPONIBILITA' AI FINI IVA CESSIONE A RESIDENTI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO IL RESIDENTE SAMMARINESE NON OPERATORE ECONOMICO E' PARIFICATO AD UN QUALSIASI PRIVATO. IN BASE ALL'ART.7 DEL DPR. 633/72, LA CESSIONE DEL BENE, SALVO DETERMINATE ECCEZIONI, (MEZZI DI TRASPORTO NUOVI, CESSIONI AD ENTI E ASSOCIAZIONI, VENDITE TRAMITE CATALOGHI) DOVRA' ESSERE ASSOGGETTATO AD IVA

CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO LA NON IMPONIBILITA' DELLA CESSIONE, COME PRECISA L'ART. 4 DEL DM. 24.12.1993, E' SUBORDINATA ALLA CAPACITA' DELL'OPERATORE ECONOMICO ITALIANO DI PROVARE L'AVVENUTA INTRODUZIONE DEI BENI NELLO STATO SAMMARINESE. ALL'UOPO DEVONO SUSSISTERE TRE CONDIZIONI: L'OPERATORE DEVE ESSERE IN POSSESSO DELL'ESEMPLARE DELLA FATTURA VIDIMATA DALL'UFFICIO TRIBUTARIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO L'OPERATORE DEVE AVERE PRESO NOTA A MARGINE DELLE CORRISPONDENTI SCRITTURE ESEGUITE NEL REGISTRO DELLE VENDITE, DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO DELL'ESEMPLARE DELLA FATTURA INVALIDATA INVIATA DAL SOGGETTO ACQUIRENTE SAMMARINESE IL CEDENTE DEVE INDICARE L'OPERAZIONE ESPRESSA IN FATTURA NELL'ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DEI BENI.

TRASFERIMENTI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO “Al riguardo si fa presente che, essendo venute meno per i motivi suesposti le suddette disposizioni normative, I'obbligo di emissione di un documento di trasporto o di consegna da parte dell'operatore italiano che invia i beni a operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino continua a sussistere, in virtù dello scambio di note che i due Stati hanno sottoscritto in data 21 dicembre 1972........ Con comunicazione del 13 settembre 1996 la Repubblica di San Marino ha confermato che l'obbligo di emissione del documento di cui trattati continua a sussistere anche per i beni provenienti, a qualsiasi titolo, dal suddetto Stato.” CIRCOLARE DEL 16 SETTEMBRE 1996, N. 225/E 53

BENI DESTINATI ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DATI IDENTIFICATIVI 1)DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, OVVERO IL NOME E IL COGNOME, LA SEDE, LA RESIDENZA, O IL DOMICILIO DEI SOGGETTI TRA I QUALI E’ EFFETTUATA LA ESPORTAZIONE -------------------------- DOCUMENTO DI TRASPORTO N. ..................... DEL .............. DESCRIZIONE DEI BENI NATURA ....................... QUALITA’ .................... QUANTITA’ ................ CAUSALE ___________ DATA DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE NUMERAZIONE DEL DOCUMENTO CAUSALE DEL TRASPORTO DATI IDENTIFICATIVI DI CHI CURA IL TRASPORTO 1)DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE; 2) RESIDENZA O DOMICILIO OVVERO UBICAZIONE STABILE ORGANIZZAZIONE PER I NON RESIDENTI DESCRIZIONE DEI BENI UNA COPIA DEL DOCUMENTO DEVE RESTARE IN POSSESSO DELL’EMITTENTE, MENTRE ALMENO ALTRE DUE COPIE DEVONO ESSERE ESIBITE, PER I NECESSARI RISCONTRI ALL’UFFICIO TRIBUTARIO DI SAN MARINO, ALL’ATTO DI INTRODUZIONE DEI BENI IN DETTO TERRITORIO 54

CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO QUALORA ENTRO QUATTRO MESI DALLA CESSIONE DEI BENI, NON FOSSE PERVENUTA ALL'OPERATORE ECONOMICO ITALIANO, L'ESEMPLARE DELLA FATTURA CON LA MARCA SAMMARINESE, IN BASE ALL'ART.5 DEL DM. 24.12.1993, L'OPERATORE STESSO DEVE DARNE COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTARIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E CONTEMPORANEAMENTE ALL'UFFICIO IVA/ENTRATE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO PRESUPPOSTI SOGGETTIVI OPERATORI ECONOMICI ITALIANI, ENTI NON COMMERCIALI IN POSSESSO DI PARTITA IVA ENTI NON COMMERCIALI PRIVATI

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO IL VIGENTE DECRETO HA RECEPITO, FONDAMENTALMENTE LA VECCHIA DISCIPLINA (DM. 29.12.1972 - CIRC. 59 DEL 18.10.1973) PRIMA PROCEDURA DISCIPLINATA NEL TITOLO II (DA ART.8 AD ART.12) COMPORTA L'ADDEBITO DELL'IMPOSTA LA SECONDA PROCEDURA, STABILITA NEL TITOLO III (DA ART.13 AD ART. 18) NON COMPORTA L'ADDEBITO DELL'IMPOSTA

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO PROCEDURA CON ADDEBITO D'IMPOSTA IL CEDENTE SAMMARINESE EMETTE UNA FATTURA IN QUATTRO ESEMPLARI, INDICANDOVI SIA IL PROPRIO NUMERO DI IDENTIFICAZIONE, SIA QUELLO DI PARTITA IVA DEL CESSIONARIO ITALIANO TRASMETTERE ALL'ACQUIRENTE ITALIANO LA FATTURA ORIGINALE RESTITUITA DALL'UFFICIO TRIBUTARIO SAMMARINESE DEBITAMENTE PERFORATA CON DATARIO E TIMBRATA CON IMPRONTA A SECCO. L'UFFICO TRIBUTARIO OLTRE ALLE SOPRACITATE VIDIMAZIONI PROVVEDERA' A RISCUOTERE LE SOMME CORRISPONDENTI ALL'AMMONTARE DELL'IVA, ALLA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI STATISTICI, ED INFINE, ALLA TRASMISSIONE DEI DATI E DELLE SOMME ALL'UFFICIO IVA DI PESARO

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO PROCEDURA SENZA ADDEBITO D'IMPOSTA IL CEDENTE SAMMARINESE EMETTE UNA FATTURA IN TRE ESEMPLARI, INDICANDOVI SIA IL PROPRIO NUMERO DI IDENTIFICAZIONE, SIA QUELLO DI PARTITA IVA DEL CESSIONARIO ITALIANO TRASMETTE ALL'ACQUIRENTE ITALIANO LA FATTURA ORIGINALE RESTITUITA DALL'UFFICIO TRIBUTARIO SAMMARINESE DEBITAMENTE PERFORATA CON DATARIO E TIMBRATA CON IMPRONTA A SECCO. L'OPERATORE ITALIANO PAGA L'IVA, RELATIVA ALL'OPERAZIONE, IN BASE ALL'ART.17, COMMA 3; IL NUOVO DECRETO STABILISCE (ART.16) L'OBBLIGO DI UTILIZZARE L'ESEMPLARE DELLA FATTURA INVIATA DAL SAMMARINESE, ANZICHE' DI EMETTERE AUTOFATTURA L'OPERATORE ITALIANO DA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO IVA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, DELL'AVVENUTA ANNOTAZIONE NEI REGISTRI DI ACQUISTO E VENDITE. (5 GIORNI SUCCESSIVI ALLE ANNOTAZIONI, SE SONO OPERAZIONI OCCASIONALI, ENTRO LA LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA, SE SONO OPERAZIONI NON OCCASIONALI)

IPOTESI PARTICOLARI NEI RAPPORTI DI SCAMBIO CON SAN MARINO I MEZZI DI TRASPORTO NUOVI SONO SEMPRE TASSATI NEL PAESE DI DESTINAZIONE, PRATICAMENTE COINCIDENTE CON IL PAESE DI IMMATRICOLAZIONE, ANCHE SE IL CEDENTE O L'ACQUIRENTE NON SONO SOGGETTI D'IMPOSTA LE CESSIONI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI NON SONO SOGGETTE AD IMPOSTA SE LE TRANSAZIONI AVVENGONO NEI LIMITI DELLA FRANCHIGIA ANNUALE DI L. 16.000.000 LE CESSIONI IN BASE A CATALOGHI PER CORRISPONDENZA E SIMILI, SCONTANO L'IMPOSTA NEL PAESE DI DESTINAZIONE SE SUSSISTONO DUE CONDIZIONI: I CEDENTI NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE HANNO POSTO IN ESSERE VENDITE PER UN VALORE SUPERIORE A L.54.000.000 I BENI DEVONO ESSERE SPEDITI O TRASPORTATI NEL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO AL DI FUORI DELLE DUE CONDIZIONI L'IMPOSTA VIENE ASSOLTA NEL PAESE DI ORIGINE. IL CEDENTE PUO' OPTARE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA NEL PAESE DI DESTINAZIONE DEL BENE

PRESTAZIONI DI SERVIZI CON SAN MARINO ACQUISTI DI SERVIZI OPERANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.7 DEL DPR. 633/72 PER GLI STATI EXTRACOMUNITARI (OPERANO DELLE PARTICOLARITA’ PER L’APPLICAZIONE DEL REGIME DELLA NON IMPONIBILITA’) TRASFERIMENTO DI BENI A TITOLO DI DEPOSITO - LAVORAZIONE NECESSITA' DI UTILIZZARE APPOSITO REGISTRO