Regime previdenziale sostitutivo dell’AGO Legge 1564/51

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Transcript della presentazione:

Regime previdenziale sostitutivo dell’AGO Legge 1564/51 INPGI Regime previdenziale sostitutivo dell’AGO Legge 1564/51 INPGI

Soggetti assicurati Legge n. 1564/51: giornalisti professionisti Legge n. 67/1987: praticanti giornalisti Legge n. 67/1987: telecineoperatori Legge n. 388/2000: giornalisti pubblicisti

ATTIVITA’ GIORNALISTICA E SUBORDINAZIONE

SUBORDINAZIONE IN AMBITO GIORNALISTICO VINCOLO ATTENUATO prestazione intellettuale GERARCHIA non professionale ma organizzativa (libertà di espressione come principio deontologico tutelato ex art. 21 Cost.) INDICI SUSSIDIARI (obblighi di presenza, orario di lavoro, utilizzo strumenti aziendale, assenza di rischio) SUBORDINAZIONE – INSERIMENTO STABILE E FUNZIONALE NELL’ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA (essenzialità delle prestazioni ai fini della completa ed efficace realizzazione di un prodotto editoriale o di parte di esso) PARTICOLARE MANIFESTAZIONE: RESPONSABILITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

ATTIVITA’ GIORNALISTICA (cenni) ELEMENTI: autonomia, creatività, originalità. AMBITI: carta stampata (quotidiani e periodici), emittenza radiotelevisiva, informazione on line. STRUMENTI: testo, immagini, grafica: qualunque mezzo o strumento espressivo in grado di veicolare il messaggio informativo mediante una personale ed originale rielaborazione

GIORNALISMO GRAFICO E VISIVO ART DIRECTOR, REDATTORE GRAFICO, PHOTO EDITOR Progettazione e realizzazione veste grafica, gabbie, menabò, timone, ecc.) Scelta immagini, foto, copertine, caratteri del testo, titolazioni e didascalie, ecc. Scelta collocazione e distribuzione in pagina di testi ed immagini (impaginazione autonoma e creativa) TELECINEOPERATORE E FOTOGRAFO Realizzazione di foto o riprese aventi oggettivo contenuto informativo aggiuntivo rispetto al commento audio o al testo Partecipazione alle fasi montaggio o a quelle di rieleaborazione dell’immagine

GIORNALISMO UFFICI STAMPA AMBITO: SIA PUBBLICO CHE PRIVATO ELEMENTI: diffusione di notizie inerenti la struttura di appartenenza verso i media e la società TRATTI DISTINTIVI: veicolare notizie che travalicano il ristretto ambito delle informazioni all’utenza sui servizi dell’ente o sui prodotti commerciali dell’azienda (attività di URP o di mera comunicazione commerciale) ATTIVITA’ DI RIELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE di interesse sociale, culturale, economico, che non esauriscono la loro funzione del descrivere le caratteristiche TECNICHE o FUNZIONALI di un servizio o prodotto, ma che tendono a considerare l’impatto che lo stesso può avere all’esterno, consentendo di inquadrare l’attività dell’ente o dell’azienda nel più ampio contesto del sistema di relazioni nell’ambito del settore in cui operano (servizi pubblici, settore di mercato, ecc.) in termini di “mission”, strategie, innovazione tecnologica, potenziamento o riduzione dei servizi, ecc. (c.d. “ruolo sociale” di enti, istituzioni ed imprese)

Condizioni per iscrizione Regolare status professionale Svolgimento attività di natura giornalistica Tali condizioni devono essere concorrenti e non alternative. Dal 1/01/2001, ai fini dell’iscrizione all’INPGI, è irrilevante il CCNL applicato.

Adempimenti contributivi del Datore Di Lavoro Presentazione – in via telematica attraverso l’Agenzia delle Entrate - della denuncia contributiva mensile (DASM) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di paga; Pagamento dei contributi dovuti – attraverso F24 accise – entro il giorno 16 del mese successivo a quello di paga.

CONTRIBUZIONI 28,97 % IVS - di cui 8,69% a carico giornalista 1,61 % DS 0,30 % Mobilità (aziende soggette a CIGS) 0,30 % F.do Garanzia TFR 0,05 % CUAF Contributo infortuni = 11,88 €. Mensili (6,00 €. art, 2 e 12 CNLG) Contributo solidarietà 10 % Ammortizzatori sociali 0,60 %, di cui 0,10 a carico giornalista (CIGS) Fondo Perequativo 5,00 €. Fisse mensili (solo CNLG). F.do integrativo contrattuale “ex fissa” - 1,50%

PRESTAZIONI obbligatorie L'Istituto provvede alle seguenti prestazioni: a) trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti; b) trattamento economico in caso di tubercolosi; c) trattamento in caso di disoccupazione; d) assegni per il nucleo familiare; e) ogni altro trattamento previsto da provvedimenti di legge (CIGS, prepensionamenti, solidarietà, ecc.); f) trattamento in caso di infortunio; g) trattamento di pensione “non contributiva”

ASSENZE TUTELATE aspetti previdenziali ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 23 CNLG) sospensione obbligo assicurativo ASSENZE NON RETRIBUITE (ingiustificate o a seguito di sanzioni disciplinari) corrispondente riduzione dei giorni lavorativi nel mese solo se attestate da idonea documentazione MALATTIA E INFORTUNIO: ordinaria contribuzione MATERNITA’ OBBLIGATORIA: contribuzione sul trattamento integrativo a carico del d.d.l. – per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione, se non assicurati presso l'INPS, l'indennità di maternità viene corrisposta dal datore di lavoro. Tali importi, non avendo natura di prestazione previdenziale, sono assoggettati a contribuzione CONGEDI PARENTALI: contribuzione sull’eventuale trattamento economico corrisposto e rimasto a carico del d.d.l.

ASSENZE TUTELATE Aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali provinciali o nazionali (ART. 31 L. 300/70); PARLAMENTARI E CONSIGLIERI REGIONALI Membri del Parlamento nazionale e europeo o di assemblee regionali, con diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione: il giornalista è tenuto a versare all'Inpgi la quota a carico del lavoratore (8,69%) art. 38 legge 488/1999 ENTI LOCALI Gli Enti locali sono tenuti al versamento all'Inpgi dei contributi in sostituzione del datore di lavoro per i giornalisti che ricoprono incarichi di amministratore locale (sindaco, presidente di provincia, componente della giunta provinciale o comunale, ecc.) ex all'articolo 86 Dlgs n. 267/2000. AUTORITA' INDIPENDENTI Per i giornalisti collocati in aspettativa non retribuita per l'assunzione di cariche presso le Autorità indipendenti, cosiddette "Autority“, è dovuta la contribuzione all'INPGI sui compensi erogati fino all'importo corrispondente alla retribuzione figurativa che l'interessato avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio (art. 39 legge n. 488/1999).

IL QUADRO GENERALE DI RIFORMA DELLA GESTIONE SEPARATA Le fonti normative e regolamentari L’ambito soggettivo La decorrenza Cosa prevedono le nuove regole

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI Legge 335/1995, art. 2, comma 25; Dlgs 103/96; Legge 247/07, art 1, comma 80; Delibera n. 17 del Comitato Amministratore del 22 dicembre 2008; Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione separata

A chi si applica il nuovo regime dal 1/01/2009? ESCLUSIVAMENTE AI GIORNALISTI TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, ANCHE “DI FATTO” (a prescindere dalla qualificazione formale del rapporto) Per tutti gli altri: continuano ad applicarsi le regole precedenti e restano quindi invariati i termini e le modalità di assolvimento degli obblighi di iscrizione e versamento dei contributi (liberi professionisti titolari di partita IVA e giornalisti percettori di redditi da lavoro autonomo “occasionale” o da cessione di diritto d’autore)

ELEMENTI (concorrenti) In cosa consiste il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ? ELEMENTI (concorrenti) Prestazione di lavoro di natura personale Continuità del rapporto Coordinamento con il committente per l’esecuzione della prestazione lavorativa

Gli elementi della collaborazione coordinata e continuativa NATURA PERSONALE DELLA PRESTAZIONE Per l’esecuzione della prestazione (scrittura di articoli, realizzazione di servizi giornalistici radiotelevisivi, ecc.) deve risultare prevalente l’apporto lavorativo del giornalista rispetto all’organizzazione di mezzi. In caso contrario il giornalista è un “imprenditore” e quindi il rapporto non si configura più come co.co.co. ma come fornitura di servizi giornalistici da parte di un “service”.

Gli elementi della collaborazione coordinata e continuativa CONTINUITA’: SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITÀ PROTRATTA NEL TEMPO Sussiste anche nel caso in cui il giornalista fornisca una sola prestazione, per la cui esecuzione abbia impiegato un apprezzabile lasso di tempo: “ la continuità è ravvisabile anche quando si tratti di prestazione unica, ma richiedente una attività prolungata“ (Cass.14722/99); Da valutare anche in relazione ai tempi di realizzazione della tipologia del prodotto editoriale per il quale è richiesta la collaborazione (quotidiano, periodico, agenzia di stampa, emittenza rediotelevisiva, ecc).

Gli elementi della collaborazione coordinata e continuativa COORDINAMENTO Interazione fra committente e collaboratore per l’esecuzione della prestazione giornalistica non limitata alla fase di accettazione dell’opera e del pagamento del corrispettivo; Collegamento funzionale fra l’attività del collaboratore e quella del committente;

IN AMBITO GIORNALISTICO, QUINDI, IL COORDINAMENTO CONSISTE IN TUTTE QUELLE ATTIVITA’ DI RACCORDO FRA GIORNALISTA E REDAZIONE CHE INTERVENGONO NEL CORSO DELLA COLLABORAZIONE E CHE INCIDONO SUI CONTENUTI E SULLA FORMA DELL’ARTICOLO O SERVIZIO (esempi) ACCORDI PER MODIFICARE LA LUNGHEZZA, GLI SPAZI ASSEGNATI O I TEMPI DI CONSEGNA; INDICAZIONI SUL CONTENUTO E LA LINEA EDITORIALE; MODIFICHE PER CORREZIONI NON MERAMENTE FORMALI; ACCORDI PER STABILIRE TITOLI, DISCALIE, SCELTA IMMAGINI DI COMMENTO O L’IMPOSTAZIONE GRAFICA DEL PEZZO

Tutto questo comporta che: Lo svolgimento della collaborazione avviene con contatti più o meno frequenti con la redazione ed implica l’esistenza di rapporti con uno o più referenti del committente ↓ CO.CO.CO. = ACCORDO DINAMICO fra committente e collaboratore ≠ PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE O CESSIONE DEL DIRITTO D’AUTORE = ACCORDO STATICO Tutti gli elementi e le caratteristiche della prestazione giornalistica vengono definite in sede iniziale e non sono suscettibili di alcuna modifica: il “cliente” può solo controllare la rispondenza del prodotto giornalistico ai requisiti fissati all’atto dell’affidamento dell’incarico, senza poter intervenire “in corso d’opera” per modificare le caratteristiche del pezzo.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DI SINTESI   CO.CO.CO. PARTITA IVA LAVORO OCCASIONALE DIRITTO D'AUTORE PERSONALITA' DELLA PRESTAZIONE SI CONTINUITA' SI/NO NO COORDINAMENTO NON E’ OBBLIGATORIO UN CONTRATTO SCRITTO; E’ DEL TUTTO IRRILEVANTE LA FORMA DELL’EVENTUALE CONTRATTO: PREVALE LA SOSTANZA DEI FATTI

Art. 2 CNLG Presenza vincoli gerarchici (attenuati) Apporto lavorativo indispensabile per la realizzazione della rubrica o di parte del settore assegnato Incarichi svolti in via normale e continuativa con facoltà, per il ddl, di variare unilateralmente, nel corso del rapporto, i compiti assegnati Co.co.co. Assenza vincoli gerarchici Marginalità della collaborazione ai fini della realizzazione del prodotto editoriale Predeterminazione dell’oggetto della collaborazione all’atto della stipula con possibilità di modificare, di comune e reciproco accordo, i termini del contratto

CESSIONE DIRITTO D’AUTORE Per i redditi classificati quali cessione del diritto d’autore (art. 53, comma 2, lettera b,  del D.P.R. n. 917/86), il Ministero del lavoro, con nota del 31/10/2000, ha chiarito che non sussiste la fattispecie della cessione del diritto d'autore in presenza di: a)   un'opera a contenuto informativo, tesa ad esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione; b)   un corrispettivo dell'opera giornalistica che non deve discostarsi da quello correntemente in uso; c)   una non occasionalità, e quindi la reiterazione nel tempo dell'utilizzo dello strumento del diritto d'autore da parte dello stesso soggetto. Pertanto, nel caso in cui ricorrano le suddette condizioni, ai redditi derivanti dalla cessione del diritto d'autore è applicato il contributo soggettivo (pari al 10%) sulla quota di reddito fiscalmente dichiarato (pari al 75% o al 60% dell’importo lordo a seconda dell’età del beneficiario), ai sensi dell'art. 54, comma 8, del più volte citato D.P.R. n. 917/86 ed  il contributo integrativo sul reddito lordo.

ATTIVITA’ OCCASIONALE Ai soli fini previdenziali, sono assimilati ai redditi professionali anche quelli derivanti da attività autonoma svolta dai giornalisti  al di fuori del campo di applicazione dell’IVA e non derivante da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto). Al riguardo,  il Ministero del Lavoro con nota del 5 agosto 1999 n. 82661 ha chiarito, senza possibilità di equivoco, che qualunque prestazione di lavoro autonomo resa dai giornalisti - anche se sporadica e produttiva di modesto reddito - comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell'Inpgi e di versamento dei contributi assicurativi (10% calcolato sul reddito netto dichiarato ai fini fiscali, più il 2% calcolato sul reddito lordo). 

D.Lgs 10/09/2003 n. 276 L’art. 61 del D.Lgs 10/09/2003 n. 276, nel definire  il campo di applicazione del lavoro a progetto e del lavoro occasionale, ha escluso le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Di conseguenza, la definizione di lavoro occasionale operata dal predetto decreto legislativo non trova applicazione per i giornalisti, i quali - per svolgere la loro professione - devono essere obbligatoriamente iscritti all’Albo (Elenco professionisti o Elenco pubblicisti).

Adempimenti Contributivi presso la Gestione separata INPGI Iscrizione: entro 30gg dall’inizio attività; Versamento contributo minimo: entro il 30 settembre; Comunicazione redditi conseguiti: entro il 31 luglio dell’anno successivo; Versamento a saldo: entro 31 ottobre dell’anno successivo (anche in 3 rate)

Struttura della contribuzione (esclusi i co.co.co. dal 1/01/2009) Soggettivo: 10% del reddito conseguito; Integrativo: 2% del reddito conseguito, con diritto di rivalsa sul committente; Aggiuntivo: a scelta dell’interessato ed a titolo volontario, purché almeno pari al 5%.

DA QUANDO DECORRE IL REGIME PER I CO.CO.CO. Le modifiche sono entrate in vigore il: 1° GENNAIO 2009. Si applicano anche ai compensi per collaborazioni prestate nel 2008 (o addirittura in anni precedenti) se percepiti a far data dal 13 GENNAIO 2009 in poi. (per le collaborazioni coordinate e continuative si applica il principio fiscale di cassa “allargato”, in base al quale si imputano all’anno solare precedente - se riferiti a questo - anche i redditi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo)

Esistono limiti di età raggiunti i quali il collaboratore non è più soggetto all’obbligo di assicurazione alla Gestione separata? No: sono soggetti all’obbligo assicurativo tutti i giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa, anche se hanno più di 65 anni di età. (il limite dei 65 anni, superato il quale il giornalista ha facoltà di non versare la contribuzione alla gestione separata, permane solo per i liberi professionisti o per coloro che svolgono prestazioni occasionali o cessioni dei diritti d’autore) Per i collaboratori con più di 65 anni di età, già titolari di un trattamento pensionistico, la contribuzione accreditata in virtù del rapporto di co.co.co. darà diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione.

Cosa prevedono le nuove regole? 1. MODIFICA DELLA STRUTTURA DELLA CONTRIBUZIONE Gli adempimenti devono essere assolti dal committente attraverso le denunce ed i versamenti che effettua nei confronti dell’istituto, anche per la quota di contributi a carico del giornalista; Il giornalista co.co.co. non dovrà più procedere alla comunicazione reddituale ed al versamento a suo carico dei contributi minimi e a saldo (salvo che non svolga anche attività autonoma libero - professionale); Per tutti gli altri, viceversa (titolari di partita IVA, cessione di diritto d’autore o altro) resta immutato l’obbligo di comunicazione dei redditi e l’obbligo di versare direttamente la contribuzione dovuta (10% a titolo di contribuzione soggettiva, 2% a titolo di contribuzione integrativa ed il contributo di maternità).

Cosa prevedono le nuove regole? 2. RIPARTO DELLA CONTRIBUZIONE TRA LAVORATORE E COMMITTENTE 1/3 a carico del giornalista e 2/3 a carico del committente QUANTO SI PAGA? Decorrenza dal IVS Prestazioni temporanee TOTALE COMMITTENTE GIORNALISTA 01/01/2009 18,75 % 0,72 % 19,47 % 12,98 % 6,49 % 01/01/2010 23,40 % 24,12 % 16,08 % 8,04 % 01/01/2011 26,00 % 26,72 % 17,82 % 8,91 % Il contributo pari allo 0,72% è destinato al finanziamento: dell’indennità di maternità; del congedo parentale; dell’assegno per il nucleo familiare; dell’indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera.

Per i Giornalisti  Pensionati  o contestualmente  assicurati presso altre forme obbligatorie: - dal 1° gennaio 2009: 12,75 %   (di cui 4,25 %  a carico del giornalista); - dal 1° gennaio 2010: 15,30 %   (di cui 5,10 %  a carico del giornalista); - dal 1° gennaio 2011: 17,00 %   (di cui 5,67 %  a carico del giornalista). Le aliquote ridotte si applicano solo: nei confronti di giornalisti già titolari di un trattamento pensionistico a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o di ogni altra forma di previdenza obbligatoria, compresi i regimi previdenziali dei liberi professionisti; nei casi in cui l’attività giornalistica sia svolta contestualmente a quella che comporta l’obbligo assicurativo presso altro regime previdenziale (ad esempio, all’Inpgi 1 o all’Enpals, etc.). In tal caso, il giornalista sarà tenuto a segnalare tempestivamente al committente il fatto di essere già assicurato ad altro ente e le eventuali variazioni di tale status. Il contestuale versamento contributivo alla Gestione separata dell’Inps - per rapporti di collaborazioni coordinate e continuative non giornalistiche - nonché l’eventuale versamento dei contributi volontari presso l’Inpgi 1 non consentono l’applicazione delle aliquote ridotte.

Come si determina la base imponibile Art. 51 TUIR (redditi da lavoro dipendente e assimilati) “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. ↓ COMPENSI IN DENARO + BENEFIT fino al MASSIMALE ANNUO (per il 2010 pari ad euro 92.147,00)

SONO OBBLIGATI ALL’ ISCRIZIONE E AL VERSAMENTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPGI ANCHE I COLLABORATORI NON RESIDENTI IN ITALIA? Se il Paese di residenza del giornalista non ha stipulato convenzioni con l’Italia SI solo se la collaborazione si svolge in Italia ovvero il committente ha sede o organizzazione stabile in Italia. In tutti gli altri casi, NO Se con il Paese di residenza del giornalista è in vigore una convenzione con l’Italia: REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA (in genere è previsto il principio della territorialità, in base al quale l’obbligo contributivo sussiste nel caso di collaborazioni svolte in Italia; è prevista però una deroga nel caso in cui sia il collaboratore che il committente non siano residenti nel Paese dove si svolge la collaborazione, e che la durata della stessa sia inferiore a 183 giorni nell’anno di riferimento. In questo caso gli obblighi previdenziali dovranno essere assolti nel Paese ove risiede il collaboratore)

Se il Committente non effettua gli adempimenti contributivi Nei casi di mancato o ritardato versamento della contribuzione trovano applicazione le norme in materia di sanzioni civili per evasione o omissione Il collaboratore può segnalare eventuali irregolarità al Servizio Contributi e Vigilanza compilando l’ apposito modulo per il recupero dei contributi (modello R5-GS) disponibile anche sul sito web Sugli adempimenti in materia di assicurazione alla gestione separata dei giornalisti co.co.co. hanno potere di vigilanza e accertamento anche i funzionari ispettivi dell’Istituto

Sintesi degli adempimenti e delle scadenze del regime previdenziale per i collaboratori “occasionali” e i liberi professionisti Entro 30 gg. dall’inizio della prestazione: iscrizione alla Gestione Separata Entro il 30 settembre di ogni anno: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto (€ 272,46 o € 130,73*); Entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento: comunicazione dei redditi professionali percepiti; Entro il 30 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento: pagamento dell’eventuale saldo (10%+2%), consentito anche in tre rate. *Per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni

(e ad assolvere gli altri adempimenti successivi) I giornalisti che, nell’anno di riferimento, hanno percepito solo ed esclusivamente compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: Se ritengono di non svolgere prestazioni giornalistiche “occasionali” entro la fine dell’anno: NON SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINIMO A TITOLO DI ACCONTO Se prevedono, invece, di effettuare collaborazioni giornalistiche “occasionali” entro la fine dell’anno: SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINIMO A TITOLO DI ACCONTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL’ANNO DI RIFERIMENTO (e ad assolvere gli altri adempimenti successivi)

I giornalisti che, nell’anno di riferimento, in aggiunta ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, hanno percepito redditi derivanti da prestazioni occasionali: SONO TENUTI AD ASSOLVERE I VARI ADEMPIMENTI PREVISTI PER I LIBERI PROFESSIONISTI (Versamento del contributo minimo a titolo di acconto entro il 30 settembre, comunicazione dei redditi professionali entro il 31 luglio dell’anno successivo e versamento dell’eventuale saldo entro il successivo 31 ottobre)

Modalità di versamento dei contributi per i collaboratori occasionali e liberi professionisti Versamento a mezzo modello f24/Accise Versamento a mezzo bonifico bancario I versamenti con modello F24/Accise possono essere effettuati avvalendosi di intermediari abilitati oppure direttamente dai contribuenti con modello cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o degli agenti per la riscossione, ovvero con modalità telematiche (obbligatorie per i titolari di partita IVA).

A) Versamento a mezzo modello f24/Accise Modalità di versamento dei contributi per i collaboratori occasionali e liberi professionisti A) Versamento a mezzo modello f24/Accise ENTE: indicare la lettera "|P|_|" (allineata a sinistra); Provincia: non valorizzare "|_|_|" (lasciare in bianco);  Codice Tributo: utilizzare uno dei codici di cui al successivo punto 4), Codice Identificativo (valido per tutti): 22222 (5 cifre). L’Agenzia identificherà l’iscritto tramite il codice fiscale che va obbligatoriamente indicato sul Modello; Mese (MM): indicare sempre con “01” Anno (AAAA):  per i codici da G001 a G007: indicare l’anno  al quale si  riferisce il debito; per pagamenti rateali (codice G00R) indicare l’anno in cui viene concessa la rateizzazione (riportato sulla lettera con la quale l’Istituto trasmette il piano di ammortamento del debito); Importi da versare: indicare la cifra che si versa, che non può essere di  segno negativo.

Modalità di versamento dei contributi per i collaboratori occasionali e liberi professionisti A) Versamento a mezzo modello f24/Accise CODICE TRIBUTO Descrizione PERIODICITA' G001 “Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi minimi in acconto” MM/AAAA G002 “Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi obbligatori saldo unica soluzione” G003 “Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi obbligatori saldo a rate” G004 “Gestione separata d.lgs.103/96 – contributi da versare anni pregressi” G005 “Gestione separata d.lgs.103/96 – sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi ex art. 9 del Regolamento approvato con D.I. del 21.05.1997” G006 “Gestione separata d.lgs.103/96 – interessi di mora” G007 “Gestione separata d.lgs.103/96 – sanzioni per ritardata e infedele comunicazione ex art. 10 del Regolamento approvato con D.I. del 21.05.1997” G00R “Gestione separata d.lgs.103/96 – rata debito rateizzato”

B) Bonifico Bancario (anche on line) Modalità di versamento dei contributi per i collaboratori occasionali e liberi professionisti B) Bonifico Bancario (anche on line) Intestato a INPGI GESTIONE SEPARATA Istituto: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA 11 Coordinate: IT24W0569603200000020000X28 Specificando nella causale del bonifico: 1) Tipologia del versamento AC :  acconto SU :  saldo in unica soluzione S1  :  1^ rata del saldo S2  :  2^ rata del saldo S3  :  3^ rata del saldo R   :  pagamento rata di un debito rateizzato 2) Anno di riferimento del pagamento   3) Codice iscritto (denominato anche codice utente o numero di iscrizione o numero di posizione) o in alternativa codice fiscale.

SANZIONI Liberi Professionisti Il ritardo nel pagamento dei contributi comporta l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale; Il ritardo nei pagamenti dei contributi, se superiore a 60 giorni, comporta inoltre una sanzione sul capitale non pagato nei termini pari al: 5% se il pagamento è effettuato tra il 61° e il 90° giorno dalla scadenza; 10% se il pagamento è effettuato tra il 91° e il 120° giorno dalla scadenza; 15% se il pagamento è effettuato dopo il 120° giorno dalla scadenza. Il ritardo nel pagamento dei contributi, se conseguente ad indebiti versamenti effettuati da Committenti in favore di altro Ente previdenziale, comporta una sanzione pari alla rivalutazione del montante contributivo, maggiorata di 1 punto percentuale. In ogni caso, qualora l'importo della sanzione risulti superiore al 15% del capitale, l'iscritto ha facoltà di versare la minore somma.

Sanzioni Liberi Professionisti L'omessa, la ritardata o infedele comunicazione dei redditi all’INPGI comporta - per questo solo fatto - l'applicazione di una sanzione rapportata al contributo soggettivo minimo, pari al: 5 %, se la comunicazione avviene entro 30 gg. dalla scadenza; 10%, se viene trasmessa tra il 31° giorno ed il 60°; 15%, se viene trasmessa tra il 61° giorno ed il 90°; 20%, se viene trasmessa dopo il 90° giorno.

SANZIONI CIVILI co.co.co. Per le co.co.co., per il committente si applica il regime sanzionatorio previsto per la gestione INPGI sostitutiva dell’AGO: Legge 388/2000 art. 116, recepita con delibera INPGI n. 175/2004 (in vigore da 01/2005). L’INPGI, in base alla legge 140/97, ha autonoma potestà normativa in materia di sanzioni, come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.3005 del 12 maggio 2004

MISURA SANZIONI L. 388/2000 Evasione: 30% annuo – massimale 60%; Omissioni: TUR+5,5 – massimale 40%; - Oltre i massimali si applica interesse di mora del 5,7567 % (8,40% fino a 30/09/2009 e 6,8358% fino al 30/09/2010); - Evasioni denunciate spontaneamente entro 12 mesi e casi di contrastanti orientamenti: si applicano sanzioni per omissione; - Stato di crisi: riduzioni sanzioni al tasso legale aumentato di 1,5 punti (non inferiore al 5%) tetto del 30% ovvero, nei casi di evasione, riduzione al tasso legale + 5 punti (non inferiore al 10%) tetto 40%.

La contribuzione non obbligatoria RISCATTO RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI VOLONTARI CONTRIBUTI FIGURATIVI

RISCATTO Il Collaboratore può riscattare: 1. I periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studi universitari (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca) L’onere del riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo; Si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti alla data di presentazione della domanda; I redditi di riferimento sono quelli assoggettati a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e sono rapportati al periodo oggetto di riscatto Gli oneri del riscatto possono essere versati in unica soluzione ovvero ratealmente, fino a 120 rate mensili, senza interessi di rateazione 2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di natura giornalistica, risultanti da documenti di data certa, svolti - in costanza di iscrizione all’Albo dei giornalisti - in epoca precedente l’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335. Tali periodi sono riscattabili per un massimo di 5 anni.

RICONGIUNZIONE I giornalisti iscritti possono richiedere la ricongiunzione presso l’Inpgi dei contributi versati in altre forme di previdenza obbligatoria (legge 45/1990 – Dlgs 42/2006). Tali importi - trasferiti dalle altre gestioni previdenziali - sono costituiti dai contributi obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto maggiorati dell’interesse annuo composto del 4,5% e vanno ad implementare la posizione assicurativa del giornalista.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Il co.co.co., qualora cessi l'attività lavorativa che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari. REQUISITI Almeno 1 contributo annuale obbligatorio nel quinquennio antecedente ovvero almeno 3 contributi annuali obbligatori a prescindere dall’epoca del versamento Mantenimento dello status giornalistico CALCOLO L’importo del contributo volontario si ottiene applicando l’aliquota IVS per i soggetti privi di altra assicurazione all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA ACCREDITO Il giornalista acquisisce la copertura assicurativa per un intero anno (12 contributi mensili) solo in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito pari ad euro 14.000 annui (tale minimale è annualmente ed automaticamente rivalutato, dal 1/01/2010, in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, così come calcolato dall’Istat). In caso di redditi inferiori al predetto importo minimo si procede ad attribuire un numero di contributi mensili proporzionalmente ridotto.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Incompatibilita’ COLLABORATORI SOGGETTI A CONTRIBUZIONE IN ALTRI REGIMI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI RAGGIUNGIMENTO DIRITTO A PENSIONE

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Per i periodi di astensione dal lavoro da parte dei giornalisti che svolgono attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali è corrisposta dall’INPGI l’indennità di maternità, di paternità o il congedo parentale, sono accreditati i contributi assicurativi ai fini sia del diritto che della determinazione della misura della pensione.

PENSIONE A) Giornalisti iscritti alla sola G.S. INPGI 5 anni di contribuzione e 65 anni di età (60 per le donne); B) Giornalisti iscritti alla G.S. INPGI e ad altre gestioni previdenziali 5 anni di contribuzione ed almeno 57 anni di età N.B. Prima dei 65 anni di età la pensione è liquidabile solo se il suo importo è pari ad almeno 1,2 volte l’assegno sociale INPS.

PENSIONI DI ANZIANITA’ 40 anni di contributi (qualsiasi età) ovvero Anno Eta+contr. Età minima 2010 96 60 2011 97 61 2012 97 61 2013 98 62 Decorrenze: finestre autonomi INPS.

TABELLA D COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN VIGORE DAL 1° gennaio 2010 DIVISORI ETÀ VALORI 22,627 57 4,419% 22,035 58 4,538% 21,441 59 4,664% 20,843 60 4,798% 20,241 61 4,940% 19,635 62 5,093% 19,024 63 5,257% 18,409 64 5,432% 17,792 65 5,620%

PENSIONE DI INVALIDITA’ L'assicurato ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi età, quando: a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica; b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione; c)  sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività lavorativa giornalistica.

Calcolo Pensione di Invalidità L'importo della pensione di invalidità è determinato secondo il sistema contributivo, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, se quella effettiva alla data della domanda è inferiore. Qualora l'assicurato non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero non abbia ancora conseguito diritto a pensione presso altri enti previdenziali, la misura di tale pensione non può essere inferiore a quella derivante da 20 anni di contribuzione. Qualora successivamente diventi titolare di altro trattamento previdenziale obbligatorio, il giornalista perde il diritto all'integrazione, con conseguente riliquidazione della pensione sulla base dei soli contributi effettivamente versati. La pensione così rideterminata, sommata all'altra, non potrà essere comunque inferiore a quella goduta in precedenza .

Pensione ai superstiti Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione per la pensione di invalidità, spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempre che al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell'assicurato, nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

Misura pensione ai superstiti La pensione in favore dei superstiti è stabilita nelle seguenti aliquote; a)   60% al coniuge; b)   70% al figlio unico se manca il coniuge; c)   20% a figlio (se ha diritto a pensione anche il coniuge); d)   40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge; e)   15% a ciascun genitore; f)    15% a ciascuno dei fratelli o sorelle. La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato. I trattamenti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Supplemento di pensione I contributi versati alla gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall'ultima liquidazione del supplemento.

Perequazione della Pensione Le pensioni erogate ai giornalisti iscritti alla gestione separata dell’INPGI sono annualmente rivalutate in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Non rientrano nella perequazione cumulativa determinata dal Casellario centrale delle pensioni.

MATERNITA’ – PATERNITA’ Requisito: 3 contributi negli ultimi 12 mesi Durata: 2 mesi precedenti + 3 successivi ed eventuale periodo di interdizione anticipata. Misura: 80% del reddito Spetta al PADRE, nei limiti di 3 mesi successivi alla nascita, in caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono del figlio o affidamento esclusivo. In caso di adozione spetta, alternativamente alla madre o al padre, per i 3 mesi successivi all’adozione stessa, per il bambino fino a 6 anni di età (maggiore età per le adozioni internazionali e/o affidamenti preadottivi).

MATERNITA’ Nel caso in cui la giornalista - al momento dell’evento indennizzabile e, cioè, dei due mesi antecedenti la data del parto o della data di ingresso in famiglia del minore in adozione o in affidamento - non sia più iscritta alla Gestione separata ma abbia maturato il requisito di almeno tre contributi versati ha comunque diritto a percepire l’indennità di maternità. Non ha diritto a percepirla nel caso in cui abbia titolo a prestazioni di maternità di importo superiore in forza di attività lavorativa (autonoma o subordinata) intrapresa successivamente. Nel caso in cui tale importo sia inferiore, a richiesta della giornalista, la Gestione separata le erogherà il trattamento differenziale fino a copertura dell’importo spettante quale giornalista parasubordinata.

Congedo Parentale Ai Co.Co.Co., che abbiano titolo all’indennità di maternità è corrisposto per gli eventi di parto un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di 3 mesi, entro il 1° anno di età del bambino  la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. La domanda di maternità, paternità e congedo parentale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

Maternità libere professioniste Spetta solo alla madre. 5 dodicesimi dell’80% del reddito percepito e dichiarato nel 2° anno precedente la data della domanda; libero professionista + co.co.co. L’indennità è calcolata sul totale del reddito. No contributi figurativi

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE I co.co.co hanno diritto all’assegno quando almeno il 70% del reddito percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio sia costituito da redditi derivanti dallo svolgimento di una collaborazione coordinata e continuativa. L’assegno viene riconosciuto anche nei casi di reddito misto e cioè da lavoro dipendente e da lavoro autonomo. In questo caso, il requisito del 70% si raggiunge sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti dallo svolgimento della co.co.co. L’Assegno è erogato a domanda, entro i termini prescrizionali di 5 anni, direttamente dall’INPGI; La misura e quella prevista per gli iscritti INPS.

Indennità di Degenza Ospedaliera In caso di degenza ospedaliera, è riconosciuta al co.co.co. un’indennità per un massimo di 180 giorni nell’arco dell’anno solare. L’indennità è pari: All’8% del massimale contributivo (che per l’anno 2009 è pari ad euro 91.507,00/365) se risultano accreditati fino a 4 contributi mensili, anche non continuativi, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero; Al 12% del massimale contributivo se risultano accreditati da 5 a 8 contributi mensili, anche non continuativi, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero; Al 16 % del massimale contributivo se risultano accreditate da 9 a 12 contributi mensili, anche non continuativi, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero.

Indennità di Degenza Ospedaliera REQUISITI: apposita domanda a pena di decadenza entro 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera; 3 mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento; reddito individuale non superiore nell’anno solare precedente l’evento, al massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del trenta per cento.

Indennità di malattia L’Inpgi eroga ai giornalisti titolari di una co.co.co. un’indennità giornaliera di malattia fino ad un massimo di 1/6 della durata del rapporto di lavoro e comunque almeno pari a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione dei casi di malattia inferiore a 4 giorni. Misura: 50% dell’indennità di degenza ospedaliera; Requisiti: 3 mesi di contributi negli ultimi 12 mesi; Domanda: entro 2 gg. dal rilascio del certificato medico.