La tutela del lavoratore delle procedure concorsuali Master Lavoro Palermo – 14 marzo 2014 La tutela del lavoratore nell’ambito delle procedure concorsuali Adelio Riva
Art. 72 Legge Fallimentare Ante Riforma 2006 Giurisprudenza Gli effetti del fallimento sul contratto di lavoro subordinato sono disciplinati dall’art. 72, secondo e terzo comma, legge fallimentare Trib. Milano 4 marzo 2004 – Pres. Quatraro – Est. Galioto – INPS c. fall. Bertani s.a.s. Trib. Modena 10 febbraio 2004 – Pres. Salvatore – Est. Bruschetta – Porta Alessandro c. fall. M.A.F. Logistic Cold s.r.l. CONTRA 2
Art. 72 Legge Fallimentare Ante Riforma 2006 Giurisprudenza Corte d’Appello Torino 29 novembre 2001, est. Rossi, Stucchi e altri (avv. Castelli e Gallo) c. Fallimento Mediogest (avv. Benessia). Licenziamento illegittimo Art. 18 SL – Tutela risarcitoria e tutela ripristinatoria – Reciproca autonomia – Sussiste – Impossibilità della reintegrazione – Diritto al risarcimento – Sussiste. Fallimento del datore di lavoro – Sospensione automatica dei rapporti di lavoro – Esclusione – Art. 72 L.F. Inapplicabilità - Continuazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della procedura concorsuale – Sussiste. Fallimento del datore di lavoro – Licenziamento illegittimo intimato dal curatore – Risarcimento – Criteri di commisurazione – Fattispecie La tutela risarcitoria ex art. 18 SL ha carattere sanzionatorio (con presunzione assoluta di danno nella misura minima di 5 mensilità), deriva direttamente dall’illegittimità del licenziamento e ha carattere autonomo rispetto alla tutela ripristinatoria: di conseguenza detta tutela deve essere riconosciuta anche al dipendente che non voglia o non possa chiedere la reintegrazione. Il fallimento non comporta automaticamente la sospensione dei rapporti di lavoro subordinato e in corso attesa l’inapplicabilità dell’art. 72 L.F. Che concerne il contratto di compravendita e che è incompatibile con la speciale disposizione contenuta nell’art. 2119, II comma, c.c.; ne consegue la continuazione di diritto dei rapporti di lavoro alle dipendenze della procedura concorsuale, finché non intervenga un legittimo atto di recesso da parte del curatore. Qualora il licenziamento intimato dal curatore di un fallimento sia dichiarato illegittimo, con conseguente applicazione dell’art. 18 SL il risarcimento dei danni deve essere commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dal dipendente dal momento del licenziamento fino al momento in cui si possa presuntivamente considerarsi cessato lo stato di disoccupazione (nella specie il Giudice ha parametrato tale periodo ad un anno).
Art. 72 Legge Fallimentare Post riforma Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti 1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. 2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. 3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art. 72-bis. 4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. 5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V. 4
Art. 72 Legge Fallimentare Post riforma Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti 6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento. 7. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento. 8. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente. 5 5
Art. 72 Legge Fallimentare Post Riforma 2006 Dottrina Tratto da Contratti in esecuzione e fallimento La disciplina dei rapporti pendenti nel nuovo diritto concorsuale (a cura di Fabrizio Di Marzio) 1. Oltre il nuovo art. 72 I. fall. - La prosecuzione automatica del rapporto di lavoro – IPSOA 2012 La scelta astensionistica che caratterizza il recente intervento di riforma organica della legge fallimentare e della disciplina delle altre procedure concorsuali con riferimento alla regolamentazione della situazione di pendenza all'atto della dichiarazione di fallimento di rapporti di lavoro con l'impresa fallita sembra essere significativa di una volontà legislativa tesa alla conferma del precedente assetto regolativo della fattispecie. Si vuole dire in sostanza che la mancanza di una disciplina espressamente riferita alla pendenza del contratto di lavoro sul modello di quella introdotta per altre tipologie di contratto non legittimi, relativamente all'attuale contesto normativo, una definizione della relazione tra fallimento dell'impresa e rapporti di lavoro in essere con la stessa che si esaurisce nella mera operatività della disposizione di cui al nuovo art. 72 della legge fallimentare, intesa a regolare in via generale la sorte dei rapporti pendenti. Con riferimento ai contratti di lavoro non sembra possa prospettarsi, secondo la predetta regola generale, la sospensione del sinallagma fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiari di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo. La riforma, infatti, non scalfisce la centralità dell'originaria norma codicistica di cui all'art. 2119, comma 2 c.c., per la quale il fallimento dell'impresa non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro subordinato. Il lavoro nella crisi dell’impresa, Vallauri, Franco Angeli, 2013
La “Nuova cassa Integrazione Guadagni” Concorsuale Prima della modifica normativa Art. 3 L. 223/91 Automaticità se il curatore attivava la procedura contrasti sia in dottrina che in giurisprudenza Obbligatorietà solo sull’obbligatorietà 7
La “Nuova cassa Integrazione Guadagni” Concorsuale Post Riforma (Art. 46-bis, lett. H, L. 7 agosto 2012 n. 134 di conversione del d.l. 22 giungo 2012, n. 83 (C.d. decreto sviluppo)) SUSSISTENZA PROSPETTIVE DI CONTINUAZIONE O DI RIPRESA DELL’ATTIVITÁ 8
La “Nuova cassa Integrazione Guadagni” Concorsuale Il D.M. 4 dicembre 2012 Concessione della CIGS concorsuale (Fino al 1 gennaio 2016) adozione di misure, da parte degli organi della procedura, volte alla prosecuzione dell’attività delle imprese sussistenza di manifestazione di interesse di terzi all’acquisto, anche parziale, dell’azienda o al suo affitto raggiungimento di possibili intese, a livello governativo o regionale, finalizzato alla cessione, totale o parziale stipulazione di accordi con imprese terze che prevedono il distacco o la somministrazione a tempo determinato di lavoratori approntamento di piani di ricollocazione dei lavoratori e di programma di riqualificazione delle loro competenze professionali 9
La “Nuova cassa Integrazione Guadagni” Concorsuale Procedimento di concessione Durata 12 mesi - salvo eventuale proroga, autorizzata dal Giudice Delegato, previo parere favorevole del Curatore, per la durata di sei mesi (art. 3, comma 2, L. 223/91) Non rispetto del termine di 25 gg. Retroattività alla data del fallimento 10
La “Nuova cassa Integrazione Guadagni” Concorsuale IL CONCORDATO PREVENTIVO La parziale riscrittura non ha inciso per la CIGS nel Concordato preventivo, di qualunque natura Cessione Misto Continuità concessione della CIGS 11
La “Nuova cassa Integrazione Guadagni” Concorsuale LA MORTE (annunciata) della CIGS Concorsuale 31 dicembre 2015 Cosa succederà? Applicabilità dell’art. 1 L. 223/91 (?) Costi (?) contributo addizionale Licenziamento collettivo/individuale ASPI 12
Il concordato preventivo Il D.L. 83/2012 ha introdotto una previsione appositamente dedicata alla disciplina dei contratti pendenti, ART. 169 bis SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO (previa autorizzazione) NON SI APPLICA AI RAPPORTI DI LAVORO (U.C.) 13