L'ENPAF eroga prestazioni pensionistiche a favore degli iscritti e dei loro superstiti prestazioni assistenziali in caso di situazioni bisogno economico.

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Transcript della presentazione:

L'ENPAF eroga prestazioni pensionistiche a favore degli iscritti e dei loro superstiti prestazioni assistenziali in caso di situazioni bisogno economico a favore degli stessi soggetti, eroga infine l'indennità di maternità a favore di alcune categorie di iscritte. Le prestazioni pensionistiche possono essere divise in due tipologie: pensioni dirette (di vecchiaia, di anzianità e di invalidità) e pensioni ai superstiti (di reversibilità a favore dei superstiti di pensionati e indirette a favore dei superstiti di soggetti che non hanno conseguito la pensione).

Il sistema pensionistico ENPAF è "a ripartizione" i contributi previdenziali versati direttamente dagli iscritti finanziano l'erogazione delle pensioni in essere. Il criterio di liquidazione delle pensioni è del tipo "a prestazione definita" è il regolamento a fissare l'entità della futura prestazione in correlazione con l'entità della contribuzione intera corrisposta. L'importo nominale fissato viene periodicamente aggiornato in proporzione alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Requisiti (a regime) per la maturazione delle pensioni dirette: pensione di vecchiaia 30 anni di iscrizione e contribuzione e 20 anni di attività professionale pensione di anzianità 40 anni di iscrizione e contribuzione effettive e 20 anni di attività professionale pensione di invalidità almeno 5 anni di contribuzione effettiva di cui 3 nel quinquennio precedente la data della domanda, inabilità assoluta e permanente all'esercizio dell'attività professionale. La pensione è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

Requisiti per la maturazione del diritto alla pensione indiretta: L'iscritto al momento del decesso abbia già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia l'iscritto abbia almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione effettive di cui 3 nel quinquennio precedente la data dell'evento.

La pensione di reversibilità è prevista a favore dei superstiti di soggetti deceduti già titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità.

Principali categorie di soggetti aventi diritto alla pensione ai superstiti indiretta o di reversibilità: Coniuge figli fino al 18° anno di età o fino al 21° se frequentano una scuola media inferiore, superiore o professionale e risultino a carico del genitore al momento del decesso figli iscritti a un corso universitario sino al termine della durata legale e comunque non oltre il 26° anno di età figli inabili e a carico del genitore al momento del decesso in mancanza di coniuge e figli ai genitori a carico del deceduto.

Il procrastino è l'istituto che consente agli iscritti la cui pensione di vecchiaia decorra a partire dal 1° febbraio 2004 di posticipare, a domanda, la decorrenza del trattamento pensionistico ottenendo in tale modo un incremento percentuale dell'ammontare di pensione fino ad allora conseguito. L'incremento cresce in relazione al numero di anni di procrastino richiesti - da 1 a 10. La scelta è revocabile in qualunque momento.

La contribuzione previdenziale soggettiva è forfetaria e non rapportata al reddito dell'iscritto, l'ammontare della contribuzione viene fissato annualmente dal Consiglio Nazionale e approvato dai Ministeri vigilanti. Alcune particolari categorie di iscritti possono ottenere la riduzione percentuale della contribuzione in misura intera se presentano domanda, per la quale sono previsti termini di decadenza.

Categorie di iscritti ai quali è riconosciuta la facoltà di chiedere la riduzione del contributo previdenziale e relative aliquote: esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente 33,33%, 50% e 85% disoccupati temporanei e involontari 33,33%, 50% e 85% (max 5 anni) non esercenti attività professionale 33,33% e 50% pensionati ENPAF non esercenti attività professionale 33,33%, 50% e 85%.

Contributo di solidarietà A coloro che si iscrivano per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004 è riconosciuta la facoltà, a domanda, di versare, il contributo di solidarietà, pari al 3% del contributo intero vigente nell'anno. Il contributo non è utile per la maturazione del diritto a pensione e non può essere oggetto di reintegro a quota intera. Chi versa il contributo di solidarietà versa anche il contributo di assistenza e quello di maternità e se nel diritto può fruire delle relative prestazioni.

Categorie di soggetti ai quali è riconosciuta la facoltà di chiedere il contributo di solidarietà: esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente, purché non abbiano redditi professionali ulteriori disoccupati temporanei e involontari (max 5 anni).

Oltre alla contribuzione previdenziale obbligatoria l'ordinamento ENPAF contempla diversi tipi di contribuzione che l'iscritto può scegliere liberamente di versare: riscatto del corso di studi universitari (rateizzabile) reintegro della contribuzione versata a quota ridotta (rateizzabile) reintegro della contribuzione versata a quota intera nel periodo 1995 - 2003 (rateizzabile) contribuzione doppia o tripla. Unitamente al contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio anche queste tipologie di contributi sono fiscalmente deducibili in misura integrale dall'imponibile.

Contribuzione doppia o tripla. L'iscritto che versa la quota contributiva in misura intera può optare in qualsiasi momento per questa tipologia di contributo. Versando la quale può ottenere: A) in caso di contributo doppio un importo pari al coefficiente economico di pensione base intero + un ulteriore importo pari al coefficiente economico base intero maggiorato del 10% [a + (b * 10%)]; B) in caso di contributo triplo oltre al rendimento del contributo doppio un ulteriore importo pari al coefficiente economico di pensione base maggiorato del 15% [a +( b * 10%) + (c * 15%)]

Riscatto del corso di studi universitari. E' possibile fino a un massimo di cinque anni. L'importo per ciascun anno che si intende riscattare si determina moltiplicando l'ammontare del contributo previdenziale intero vigente al momento della domanda per un coefficiente che cresce in relazione all'età del richiedente. Il riscatto non incrementa l'anzianità contributiva, consentendo quindi l'anticipazione del diritto a pensione ma comporta il riconoscimento di supplementi economici che aumentano l’importo del trattamento previdenziale. E' consentito anche il riscatto in forma ridotta salvo che il soggetto non si trovi in stato di disoccupazione involontaria.

Reintegro contribuzione ridotta. L'iscritto che abbia versato contributi previdenziali in forma ridotta e voglia riportali alla quota intera per ottenere i coefficienti di pensione più alti ad essa correlati deve attivare una procedura di riscatto che comporta il versamento, per ogni anno che si intende reintegrare, di una somma pari alla differenza tra l'ammontare del contributo in misura intera vigente al momento della domanda e il contributo ridotto versato.

Reintegro 7 bis. La funzione dell'istituto è quella di consentire a chi sia già iscritto di fruire degli incrementi dei coefficienti di pensione introdotti a partire dal 2004. Gli anni di contribuzione già versati in misura intera e per i quali l'iscritto può attivare il riscatto sono quelli relativi al periodo che va dal 1995 al 2003. L'ammontare viene determinato, per ogni anno che si intende riscattare, moltiplicando la differenza fra nuovi e vecchi importi di pensione per un coefficiente che aumenta in relazione all'età del richiedente.

Ricongiunzione. E' l'istituto che consente a chi abbia versato contribuzione presso due o più gestioni previdenziali di riunificarla presso una gestione al fine di conseguire una sola pensione. L'istituto è oneroso, al richiedente viene addossato l'importo della riserva matematica ossia della copertura economica della quota di pensione che ottiene presso la gestione dove trasferisce tutti i periodi di contribuzione.

Totalizzazione. E’ l’istituto che permette all’iscritto che abbia versato contribuzione per periodi non coincidenti a due o più gestioni previdenziali, senza maturare presso alcuna di esse il diritto a pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ovvero indiretta, di sommare i periodi in questione allo scopo di perfezionare il diritto al trattamento pensionistico. L’operazione è gratuita e comporta che ogni gestione paghi la sua quota parte di pensione liquidata secondo il sistema contributivo.