L’INDENNITÀ DI MATERNITÀ E I CONGEDI PARENTALI PER LE LAVORATRICI AUTONOME Cassetto Giuridico Aggiornato a Marzo 2017
L’indennità di maternità
L’indennità di maternità è riconosciuta alle lavoratrici autonome per i 2 mesi precedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi alla data medesima.
o affidamento nazionale di minore … In caso di adozione o affidamento nazionale di minore … …tale indennità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente .
Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali di cui alla legge 184/1983, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità pari a 5 mesi secondo quanto previsto dall’art. 26 del T.U.
In caso di affidamento non preadottivo di cui alla legge 184/1983 l’indennità spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.
le lavoratrici autonome destinatarie dell’indennità di maternità L’art. 66 del D. Lgs. n. 151 del 2001 elenca le lavoratrici autonome destinatarie dell’indennità di maternità
Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonche' alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di' cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni, e' corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.
L’INDENNITÀ DI PATERNITÀ Il comma 1 ter dell’art. 28 del D. Lgs. n. 151 del 2001 stabilisce che l’indennità di cui all’art. 66 del D. Lgs. n. 151 del 2001 (indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole) spetta anche al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
CONGEDO PARENTALE LAVORATRICI AUTONOME
Ex art. 69 del D. Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici autonome, madri di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32 del D. Lgs. n. 151 del 2001, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di 3 mesi, entro il primo anno di vita del bambino. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.