NOVITA’ IVA 2013 1
DPR 633/72 Art. Novità 4 Enti pubblici e “pubblica autorità” (adeguamento sentenze Corte UE) – D.L. 179/2012 dal 20 ottobre 2012 7 Locazione e noleggio a lungo termine mezzi di trasporto – D.Lgs. 18/2010 – Norme “in progress” 10 Esclusione dall’esenzione della “gestione di portafoglio” (adeguamento sentenza 19 luglio 2012, C-44/11) Ridotta esenzione per riscossione tributi – D.L. 179/2012 dal 20 ottobre 2012 13 Cambio euro/valute estere – Tasso rilevato da BCE 16 Aumento aliquota ordinaria al 22% dal 1 luglio 2013 17 Acquisto di beni o servizi da soggetti UE con stesse regole degli acquisti intracomunitari di beni di cui agli artt. 46 e 47 D.L. 331/93
DPR 633/72 Art. Novità 20 Concorrono a formare il volume di affari anche le cessioni e prestazioni territorialmente fuori campo IVA. Per non danneggiare gli “esportatori abituali” non si tiene conto di tali operazioni al denominatore della frazione per determinare lo “status” (variazione art. 1 D.L. 746/1983) 22 Estensione benefici esonero scontrino fiscale per supermercati e grandi magazzini - D.L. 179/2012 dal 20 ottobre 2012 23 Possibilità di registrare fatture differite per servizi entro il 15 del mese successivo 36 Consentita la separazione attività anche per la “gestione di portafoglio” esente 39 Conservazione fatture elettroniche e registri anche fuori del territorio dello Stato Cooperative socio sanitarie – Elevata aliquota ridotta dal 4% al 10% per le prestazioni rese in convenzione, con modifica Tabella A – Norma valida per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 (procedura d’infrazione Commissione UE)
D.L. 331/93 Art. Novità 38 Perizie intracomunitarie – Non cessioni ma prestazioni anche ai fini Intra 39 Modifica momento impositivo con unificazione tra acquisti e cessioni comunitarie – Vale la consegna o spedizione dei beni a partire dalla Stato membro di provenienza – Gli acconti per le cessioni non vanno rilevati a meno che il cedente non anticipi volontariamente la fattura 46 Adeguamento dei nuovi termini di emissione delle fatture comunitarie - Nuovo termine per la regolarizzazione degli acquisti intracomunitari di beni o servizi spostato al 15 del terzo mese successivo con riferimento al secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione 47 Registrazione degli acquisti di beni e servizi comunitari - Adeguamento dei nuovi termini di emissione delle fatture comunitarie 49 Gli Enti soggetti passivi di imposta presentano il modello Intra-12 riferiti agli acquisti effettuati nel secondo mese precedente 50 bis Ampliati agli “spazi limitrofi” i locali in cui possono essere introdotti i beni 60 La Croazia entrerà a far parte della UE il 1 luglio 2013
DIRETTIVA 2010/45/UE come recepita nel DPR 633/72 e nel DL 331/93 Sintesi - 5
Fattura - novità numerazione sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico/univoco partita IVA del cessionario/committente o Codice fiscale in mancanza di partita IVA numero di registrazione ai fini IVA del soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE 6
Fattura - novità obbligo di fatturazione esteso a tutte le operazioni (cessioni e/o prestazioni) territorialmente soggette ad IVA in altro Paese UE con “inversione contabile” non soggette ad IVA né in IT né nella UE perché effettuate fuori del territorio della UE (facoltà esercitata dal legislatore nazionale) queste operazioni aumentano il volume d’affari (correzione per “plafond”) 7
Fattura - novità in caso di operazioni non soggette, non imponibili, esenti o comunque senza distinta indicazione dell’IVA non è più obbligatorio il richiamo allo specifico articolo di legge comunitaria o nazionale ma deve essere indicato il titolo di non applicazione dell’imposta … … “operazione non imponibile” – “ operazione esente” – “inversione contabile” (ad es. per cessioni o prestazioni intracomunitarie, per operazioni esenti, per cessioni o prestazioni in cui il cessionario o committente è debitore d’imposta in Italia, ecc.) – “regime del margine” – “agenzie di viaggio” - “operazione non soggetta” (se si considera effettuata fuori della UE) 8
Fattura - novità le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio, in virtù di un obbligo proprio, devono recare l’annotazione «autofatturazione» apposta dallo stesso cessionario o committente che emette la fattura esempio: a) acquisto da soggetto extra UE di beni o servizi soggetti ad IVA in Italia – b) acquisti da agricoltori esonerati art. 34, comma 6 Decreto IVA – c) regolarizzazione acquisti anche intracomunitari 9
Obblighi di fatturazione OPERAZIONE RILEVANTE IN ITALIA SE EFFETTUATA DA SOGGETTO PASSIVO Italiano Altro Stato UE Extra UE Fattura “italiana” con IVA italiana Fattura “estera” senza IVA Fattura extraUE irrilevante Integrazione con IVA italiana Autofattura 10 10
OPERAZIONE EFFETTUATA DA SOGGETTO PASSIVO ITALIANO IN: Obblighi di fatturazione OPERAZIONE EFFETTUATA DA SOGGETTO PASSIVO ITALIANO IN: UE senza reverse charge UE con reverse charge extraUE Fattura “estera” con IVA estera Fattura “italiana” senza IVA Fattura “italiana” senza IVA Integrazione con IVA estera 11 11
Fattura – termine emissione Fattura “periodica”: entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” cessioni di beni: se emesso il documento di trasporto (ex fattura “differita”) prestazioni di servizi: se supportata da “idonea documentazione” (novità) 12
Fattura periodica servizi Idonea documentazione (esempi): titoli attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo foglio di commessa sottoscritto dal cliente a riparazione avvenuta per i servizi di lavanderia, le bolle di consegna del materiale lavato per i servizi di autonoleggio, gli specifici ordinativi sottoscritti dal cliente Il differimento vale anche per una sola operazione nel mese 13
Effettuazione cessioni e/o acquisti Intra di beni – art. 39 DL 331/93 Momento di effettuazione uniformato sia per le cessioni che per gli acquisti: consegna o spedizione dei beni dallo Stato membro di provenienza – obblighi di rilevazione (artt. 63 e 68 della dir. 2006/112/CE – art. 39 DL 331/93) Acconti: non rilevano – nessun obbligo IVA se non contabile (art. 220 n. 4 della dir. 2006/112/CE) Fattura anticipata dal cedente: anticipa il momento di effettuazione per registrazione - non per intrastat (artt. 67 e 69 della dir. 2006/112/CE) Acquisti continuativi di beni nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare: si considerano effettuati al termine di ciascun mese 14
Effettuazione servizi UE o extra UE (no servizi interni) - art. 6 Dpr 633/72 Momento di effettuazione: ultimazione servizi singoli - particolarità servizi continuativi (data maturazione o a fine anno) – obblighi di rilevazione (art. 63 della dir. 2006/112/CE) Acconti: anticipano il momento di effettuazione per prestatore e committente - obblighi di rilevazione (art. 220 n. 4 della dir. 2006/112/CE) Fattura anticipata dal prestatore: non rileva ai fini dell’effettuazione né per prestatore né per committente (art. 66 c. 2 dir. 2006/112/CE) – estensione in Italia per acquisti servizi UE (Circolare 35/E/2012) 15
CESSIONE BENI INTRA UE EFFETTUAZIONE OPERAZIONE ESIGIBILITA’ IMPOSTA FATTURA INTRA 1-BIS EMISSIONE REGISTRAZIONE Consegna o spedizione dei beni dalla Stato di provenienza Non rileva – imposta esigibile con inversione contabile nel Paese di destinazione dei beni Entro il 15 del mese successivo alla spedizione o consegna Entro il termine massimo di emissione (15 del mese successivo a consegna o spedizione) con riferimento al mese precedente di effettuazione Stesso mese di effettuazione della cessione (consegna o spedizione dei beni dallo Stato di provenienza) Acconti: non rilevano Fattura anticipata: anticipa effettuazione operazione ma no Intrastat Cessioni continuative: termine ciascun mese 16
ACQUISTO BENI INTRA UE EFFETTUAZIONE OPERAZIONE ESIGIBILITA’ IMPOSTA FATTURA UE INTRA 2-BIS INTEGRAZIONE REGISTRAZIONE Consegna o spedizione dei beni dalla Stato di provenienza Entro il 15 del mese successivo alla data di ricevimento della fattura emessa dal cedente UE Entro il termine massimo di integrazione ma con riferimento al mese precedente di ricevimento della fattura Stesso mese di ricevimento della fattura emessa dal cedente UE Acconti: non rilevano Fattura anticipata: anticipa effettuazione operazione senza rilevazione Intrastat Cessioni continuative: termine ciascun mese Termine massimo di rilevazione/regolarizzazione con autofattura: emessa entro il 15 del terzo mese successivo alla effettuazione dell’operazione ma con riferimento al mese precedente (secondo mese successivo a consegna) 17
SERVIZI RESI DA IT A SOGGETTI UE/EXTRA UE EFFETTUAZIONE OPERAZIONE ESIGIBILITA’ IMPOSTA FATTURA INTRA 1-QUATER PER SERVIZI UE EMISSIONE REGISTRAZIONE Data di ultimazione dei servizi singoli Non rileva – imposta esigibile con inversione contabile nel Paese del committente UE o non soggetta se extra-UE Entro il 15 del mese successivo alla effettuazione della operazione (ultimazione servizi) Entro il termine massimo di emissione (15 del mese successivo all’effettuazione della operazione) con riferimento al mese precedente di effettuazione o ultimazione Stesso mese di effettuazione della prestazione (mese o trimestre di ultimazione dei servizi) Acconti: rilevano e anticipano momento impositivo anche ai fini Intrastat Fattura anticipata dal prestatore: non rileva ai fini della prestazione neanche ai fini Intrastat Prestazioni continuative oltre l’anno solare: se nessun pagamento in corso d’anno va rilevata la quota di competenza 18
SERVIZI RICEVUTI DA SOGGETTO UE EFFETTUAZIONE OPERAZIONE ESIGIBILITA’ IMPOSTA FATTURA UE INTRA 2- QUATER INTEGRAZIONE REGISTRAZIONE Data di ultimazione dei servizi singoli Entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura emessa dal prestatore UE Entro lo stesso termine massimo di integrazione fattura UE con riferimento al mese precedente di ricevimento Stesso mese di ricevimento della fattura emessa dal prestatore UE Acconti: rilevano e anticipano momento impositivo anche ai fini Intrastat Fattura anticipata dal prestatore: non rileva ma in Italia si considera ultimata (CM n. 35/E/2012) Prestazioni continuative oltre l’anno solare: se nessun pagamento in corso d’anno va rilevata la quota di competenza Termine massimo di rilevazione: 15 del terzo mese successivo alla effettuazione della operazione ma con riferimento al mese precedente (secondo mese successivo a ultimazione) 19
SERVIZI RICEVUTI DA SOGGETTO EXTRA UE EFFETTUAZIONE OPERAZIONE ESIGIBILITA’ IMPOSTA AUTOFATTURA EMISSIONE REGISTRAZIONE Data di ultimazione dei servizi singoli Autofattura emessa entro il 15 del mese successivo alla effettuazione della operazione (ultimazione del servizio) Entro lo stesso termine massimo di emissione della autofattura Acconti: rilevano e anticipano momento impositivo Fattura anticipata dal prestatore: non rileva ai fini della prestazione Prestazioni continuative oltre l’anno solare: se nessun pagamento in corso d’anno va rilevata la quota di competenza 20
Fattura – valuta estera Importi in valuta estera: conversione in euro utilizzo del tasso di cambio della BCE 21
Fattura elettronica parità di trattamento tra fattura cartacea e fattura elettronica emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico subordinato all’accettazione da parte del destinatario (che può conservarla anche in formato cartaceo) invio in pdf come allegato di una e-mail 22
Fattura elettronica autenticità dell’origine integrità del contenuto leggibilità del documento assicurati tramite: Sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi - Novità - Firma elettronica avanzata o digitale Trasmissione elettronica di dati EDI 23
Controllo di gestione Il cedente/prestatore può collegare la fattura emessa a un ordine d'acquisto, ai documenti di trasporto, alla bolla di consegna e al bollettino di pagamento Il cessionario o committente può collegare la fattura all'ordine d'acquisto (nota di conferma dell'acquisto), alla bolla di consegna e alla ricevuta di pagamento La fattura può essere inserita in un ciclo documentale che segue un'operazione dal suo inizio (ordine d'acquisto) fino al completamento (registrazione finale nella contabilità e nel bilancio aziendale) 24
Controllo di gestione Il collegamento è affidabile quando il legame tra i documenti giustificativi e le operazioni è agevole da verificare, conforme alle procedure stabilite e tiene conto dei processi che si sono effettivamente svolti Possono essere utilizzati documenti di terzi (estratti conto bancari), documenti del cedente/prestatore e del cessionario/committente (contratti) ovvero controlli interni (derivanti dalla separazione delle funzioni) 25
Conservazione fatture (art. 39) Conservazione delle fatture: Fatture elettroniche (da parte dell’emittente): modalità elettronica obbligatoria Fatture create in formato elettronico: modalità elettronica o cartacea da parte del cliente Fatture cartacee: modalità elettronica o cartacea In corso aggiornamento del DM 23/01/2004 26
Fattura semplificata (art. 21-bis) con indicazioni semplificate (solo codice fiscale o partita IVA dell’acquirente - sufficiente indicare il corrispettivo complessivo e l’imposta, ovvero i dati necessari per calcolarla) per operazioni fino a € 100 note di variazione in aumento o diminuzione (senza limite di importo) non consentita per cessioni intracomunitarie cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette a reverse charge nello Stato membro dell’acquirente 27
Fattura semplificata (art. 21-bis) vanno indicati i dati identificativi solo per soggetti passivi stabiliti fuori della UE privati non domiciliati o residenti in Italia in luogo di "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi", può essere indicata una "descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi" in luogo delle indicazioni dei "corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, …” previste per una fattura ordinaria, viene richiesta l'annotazione dello "ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla” (il cessionario o committente deve scorporare l’IVA se vuole procedere alla registrazione e detrazione dell’imposta) le note di variazione devono contenere “il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate“ – stesso obbligo in fatture ordinarie 28
IVA per cassa Cash accounting alla “inglese”: Adesione al regime per tutte le operazioni effettuate nell’anno Detrazione differita per l’IVA assolta dal soggetto che aderisce al regime Detrazione immediata per il cessionario/committente del soggetto passivo optante Soglia elevabile senza necessità di deroga fino a € 500.000 ovvero, previa consultazione del Comitato IVA, fino a € 2.000.000 29
IVA per cassa Esigibilità differita alla “italiana”(ante 1° dicembre 2012): Applicazione del regime operazione per operazione Detrazione differita per l’IVA assolta dal cessionario/committente della singola operazione Cedente/prestatore con volume d’affari fino a € 200.000 elevabile senza necessità di deroga 30
L. 228/2012 - LEGGE DI STABILITA’ 2013 Articolo 1 – commi da 324 a 335 MODIFICHE DPR 633/72 E D.L. 331/93 31
NUOVO ARTICOLO 21 DPR 633/1972 32
Novità più rilevanti (1) parità di trattamento tra fattura cartacea e fattura elettronica libera scelta sull’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fatture (facilita i controlli anche in vista dello sportello unico dal 2015) il numero progressivo da attribuire alla fattura non è più ordinato per anno solare ma deve essere idoneo ad identificare la fattura «in modo univoco» (vedi Ris. n. 1/E del 10 gennaio 2013) 33
Novità più rilevanti (2) obbligo di indicare: il numero di partita IVA del cessionario o committente nazionale (utile per elenco clienti e fornitori) il codice fiscale se il cessionario o committente non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione (utile per sposometro ) il numero di registrazione ai fini dell’IVA per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea (obbligo già previsto necessario per “intrastat”) 34
Novità più rilevanti (3) obbligo di emettere fattura anche per tutte le operazioni (cessioni e prestazioni) territorialmente non rilevanti in Italia, rese nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione, ovvero rese nei confronti di altri soggetti - anche se «privati» ? - stabiliti fuori dell’Unione europea (ad es. vendite di beni mobili o immobili esistenti all’estero o in altro Stato UE effettuate direttamente da soggetti stabiliti in Italia, servizi di catering o di trasporto persone fuori UE) obbligo prima vigente solo per le prestazioni non rilevanti art. 7-ter 35
Contenuto della fattura (1) data di emissione - Deve essere quella in cui la fattura è emessa. Qualora sul documento non sia indicata una data diversa, si assume come data di emissione quella di formazione della fattura, che ovviamente precede sempre la consegna o la spedizione della stessa numero progressivo che la identifichi in modo univoco - Novità - Non è più prevista la progressione con cadenza annuale e, quindi, con l’azzeramento al 1° gennaio di ciascun anno, ma il numero progressivo attribuito deve essere tale da identificare in modo univoco la fattura ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti 36
Contenuto della fattura (2) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore – Non è necessario il codice fiscale del cedente o prestatore ma solo la partita IVA ad esso attribuita ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti – Gli stessi dati richiesti per il cedente o prestatore sono voluti anche per il cessionario o committente per il cliente (cessionario o committente) è richiesto: - Novità - partita IVA se è un soggetto passivo stabilito in Italia ed è titolare di una partita IVA numero di registrazione IVA per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea codice fiscale se il cessionario o committente non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione. 37
Contenuto della fattura (3) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2 corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo qualora venga utilizzata tale possibilità 38
IVA PER CASSA – CASH ACCOUNTING – DAL 1 DICEMBRE 2012 ARTICOLO 32 BIS D.L. 83/2012 39
SOGGETTI AUTORIZZATI E DISCIPLINA i soggetti passivi che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari complessivo (comprensivo delle operazioni escluse da regime) non superiore a 2 milioni di euro possono optare per la liquidazione dell’IVA per cassa per tali soggetti l’IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi l’imposta, comunque, diviene esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali coloro che scelgono l’IVA per cassa devono ritardare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, mentre per i cessionari o committenti il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione se il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, anche lui esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione spetterà solo all’atto del pagamento del relativo corrispettivo 40
OPERAZIONI ATTIVE NON AMMESSE cessioni o prestazioni effettuate nei confronti di privati operazioni realizzate in regime “monofase”, dell’agricoltura e attività connesse, del margine, delle agenzie di viaggi e turismo, dell’agriturismo ecc. a meno che non venga separata l’attività ai sensi del successivo articolo 36 cessioni dei prodotti farmaceutici, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati ecc., cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ed equiparati. Per tutte queste operazioni previste dall’articolo 6, quinto comma, l’esigibilità differita rappresenta il regime ordinario e trova applicazione senza limiti temporali e senza che occorra alcuna annotazione in fattura. Qualora,però, il cedente o prestatore intenda applicare il regime dell’esigibilità immediata, è necessario esercitare espressa opzione, apponendo sulla fattura l’annotazione “Iva ad esigibilità immediata”(Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012) operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile cessioni intracomunitarie o operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 41
OPERAZIONI PASSIVE NON AMMESSE acquisti di beni o servizi assoggettati all’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile acquisti intracomunitari di beni importazioni di beni estrazioni di beni dai depositi IVA 42
OBBLIGHI PER OPERAZIONI ATTIVE Il cedente o prestatore deve adempiere gli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica dichiarazione ecc., anche se l’imposta non è esigibile le operazioni effettuate formano il relativo volume d’affari, concorrono allo status esportatore abituale e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione, con riferimento all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate, mentre non rileva il momento in cui l’imposta diventa esigibile le operazioni sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione le fatture emesse devono indicare che si tratta di operazione con “IVA per cassa” e la relativa norma istitutiva (articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83). L’omessa indicazione di tale dicitura costituisce una mera violazione formale e non l’uscita dal regime 43
OBBLIGHI PER OPERAZIONI PASSIVE il diritto alla detrazione dell’IVA per i beni acquistati o servizi ricevuti dal soggetto che ha scelto il regime può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti, solo a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile, secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo al soggetto che ha esercitato l’opzione nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione 44
OPZIONE (1) l’opzione per l’applicazione del regime e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità individuate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che è stato emanato il 21 novembre 2012 l’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa l’opzione, una volta esercitata, vincola per un triennio il soggetto passivo a differire l’esigibilità dell’imposta per tutte le operazioni attive e, conseguentemente, a differire anche l’esercizio della detrazione per tutte le operazioni passive 45
OPZIONE (2) l’opzione si ricava dal comportamento concludente del contribuente deve essere comunicata nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata effettuata la scelta e che sarà presenterà nel corso dell’anno successivo l’opzione parte dall’1 gennaio dell’anno in cui è esercitata, mentre in caso di inizio attività nel corso dell’anno, gli effetti si manifestano dalla data di inizio dell’attività per il 2012 la scelta ha avuto effetto per le operazioni effettuate a partire dall’1° dicembre 2012 l’opzione vincola il contribuente almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari che comporta la cessazione del regime 46
OPZIONE (3) trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime (3 anni), l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell’opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini dell’IVA presentata successivamente alla scelta effettuata ai fini del computo del triennio, se l’opzione è stata esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato come primo anno di applicazione del regime coloro che intendono aderire all’Iva per cassa sin dall’inizio dell’attività, devono comunicare la scelta in sede di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno d’esordio dell’attività 47
INIZIO DEL REGIME (1) Limitatamente all’anno 2012, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012 Poiché l’articolo 167-bis, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE, prevede che gli Stati membri possono applicare il regime di contabilità per cassa alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500 mila euro, e fino a 2 milioni di euro, previa consultazione del Comitato IVA, qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell’IVA per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi 48
INIZIO DEL REGIME (2) dal 1° dicembre 2012 è cessato il regime previsto dall’articolo 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, espressamente abrogato dal comma 5 del «decreto crescita». Pertanto per le operazioni effettuate fino al 30 novembre 2012 continuano ad operare le regole precedenti fino al loro esaurimento: per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012 iniziano a decorrere le «nuove» regole per le cessioni di beni vale la data di consegna degli stessi, rilevata dal documento di trasporto e non vale quella indicata nella «fattura differita» per il mese di dicembre 2012 solo i contribuenti «ordinari» con liquidazioni mensili hanno potuto utilizzare il regime restandone esclusi i «trimestrali» per opzione e quelli «speciali» di cui all’articolo 74, comma 4 (autotrasportatori, distributori di carburanti, subfornitori, ecc. indicati al paragrafo 8 in commento a detto articolo 74) i contribuenti trimestrali, sia quelli per opzione che quelli speciali, possono partire dal 1° gennaio 2013 per le operazioni «effettuate» dopo tale data 49
USCITA DAL REGIME se il volume d’affari supera, nel corso dell’anno, la soglia di 2 milioni di euro il soggetto optante esce dal regime e riprende ad applicare le regole ordinarie dell’IVA, a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata per le operazioni passive, le regole ordinarie si applicano con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime dell’IVA per cassa in caso di superamento della soglia, o in caso di revoca dell’opzione da parte del soggetto passivo, sono previste disposizioni di semplificazione. In particolare, è previsto che: nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’IVA per cassa venga computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati nella stessa liquidazione, il soggetto passivo potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati 50
CIRCOLARE 44/E DEL 26 NOVEMBRE 2012 (1) in caso di inizio dell’attività in corso d’anno va acquisito il volume d’affari presunto senza che lo stesso sia ragguagliato all’anno. Inoltre nel limite dei 2 milioni di euro vanno considerate tutte le operazioni attive, sia quelle che sono assoggettate all’IVA per cassa sia quelle escluse, secondo le ordinarie regole del volume d’affari nelle ipotesi di fatturazione differita con emissione di documento di trasporto, ai fini del differimento o del termine di un anno, rileva il momento di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione) e si prescinde dalla data di fatturazione dell’operazione in caso di revoca di una procedura concorsuale, l’IVA diviene comunque esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell’operazione (in questo caso, infatti, rimane fermo il termine annuale) 51
CIRCOLARE 44/E DEL 26 NOVEMBRE 2012 (2) nota di variazione emessa in pendenza del termine annuale se in aumento anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’imposta, l’anno decorre dalla effettuazione della originaria operazione se in diminuzione, la variazione opera direttamente sull’imposta nota di variazione emessa oltre il termine annuale se in diminuzione, va computata nella prima liquidazione periodica anche se in aumento, va computata nella prima liquidazione periodica la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell’acquisto acquisto effettuato a gennaio 2013 con pagamento a giugno 2013, la detrazione va esercitata al più tardi con l’annuale 2015 acquisto effettuato a gennaio 2013 con corrispettivo entro gennaio 2014, la detrazione potrà essere effettuata al più tardi con l’annuale 2016 52
Dichiarazione IVA 2013 per anno 2012 IVA PER CASSA Dichiarazione IVA 2013 per anno 2012 53
Iva per cassa e dichiarazione 2013 riportare nel quadro VO 15 l’opzione prevista dall’art. 32-bis con la precisazione che tale opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio riportare nel campo VE 36 nel nuovo campo 3 l’importo complessivo delle operazioni effettuate nel mese di dicembre 2012 se la fattura non è ancora stata incassata. Questo comporta che l’imposta diverrà esigibile negli anni successivi per le operazioni passive, deve essere riportato nel rigo VF19 l’ammontare degli acquisti effettuati applicando il nuovo regime dell’Iva per cassa riferiti alle fatture non ancora pagate N.B. a differenza del regime di esigibilità differita in vigore fino al novembre 2012, quest’ultimo rigo VF19 non va compilato dal soggetto che ha comprato beni e servizi da fornitori che hanno optato per il nuovo regime, in quanto per il cessionario, l’imposta è immediatamente detraibile (ossia immediatamente dal pagamento della relativa fattura) 54
RESPONSABILITA’ SOLIDALE APPALTATORE Art. 13 - ter DL n. 83/2012, in sostituzione comma 28 art. 35 D.L. n. 223/2006 - 55
Responsabilità solidale appaltatore in caso di appalto di opere o di servizi obbligo solidale del committente con l’appaltatore e/o subappaltatore - entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto e nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto - per omesso versamento ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA scaturente dalle fatture inerenti il rapporto di subappalto la responsabilità è esclusa se l’appaltatore e/o il committente acquisisce – prima del pagamento - la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore e/o dall’appaltatore la documentazione può consistere anche nell’asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitato ovvero da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 (Circolare n. 40 del 2012) il committente subisce - inoltre - una sanzione amministrativa pecuniaria - da 5.000 a 200.000 € - se effettua il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore la responsabilità è limitata all’ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore (Circolare n. 2/E del 2013) 56
Responsabilità solidale appaltatore - Circolare n. 40/E del 8 ottobre 2012 - la responsabilità opera a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (12 agosto 2012 – 11 ottobre 2012) la certificazione va richiesta in relazione ai pagamenti effettuati dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012 in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF e dai professionisti abilitati, può essere acquisita una dichiarazione sostitutiva — D.P.R. n. 445 del 2000 — in cui l’appaltatore o il subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi e dichiara: 1) il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge 2) il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale 3) gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuate 4) che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa 57
Responsabilità solidale appaltatore - Circolare n. 2/E del 1 marzo 2013 - la responsabilità opera solo nei contratti di appalto (art. 1655 c.c.) intesi nella loro generalità e non è limitata a quelli stipulati nell’ambito del settore edilizio restano esclusi: le persone fisiche non soggetti IVA, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972 le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del Dlgs 163/2006 i “condomini” la norma si applica sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente a realizzare l’opera affidatagli dal committente (appalti diretti) l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula - per i contratti rinnovati dopo il 12 agosto 2012, è applicabile, dalla data di rinnovo, la particolare disciplina di responsabilità solidale 58
Responsabilità solidale appaltatore - Circolare n. 2/E del 1 marzo 2013 - Esclusi i contratti diversi dal contratto di appalto di opere e servizi come: 1) il contratto d’opera (articolo 2222 cc) - 2) il contratto di trasporto (articoli 1678 e seg. cc) – 3) appalto di forniture - 4) il contratto di subfornitura (legge n. 192/1998)- 5) i rapporti consortili se più contratti intercorrono tra le medesime parti, la certificazione può essere rilasciata in modo unitario e anche con cadenza periodica, fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione per i pagamenti effettuati con bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, l’attestazione di regolarità deve riferirsi ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche a quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario nei casi in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione può essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore) 59