La fatturazione elettronica tra obblighi ed indicazioni pratiche

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Transcript della presentazione:

La fatturazione elettronica tra obblighi ed indicazioni pratiche Roberto Zanchettin Verona (VR), 11 dicembre 2018

Di cosa parliamo oggi Quadro normativo Fattura elettronica: flusso operativo

QUADRO NORMATIVO

Quadro normativo (1) Direttiva n. 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici; Legge di Bilancio 2018; Provvedimento del 30.4.2018 n. 89757 con annesse specifiche tecniche (fattura elettronica); D.L. 28.6.2018 n. 79 (proroga fattura elettronica impianti di distribuzione); Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019; C.M. n. 8/E/2018 del 30.4.2018 e n. 13/E/2018 del 2.7.2018. La fatturazione elettronica | quadro normativo

Quadro normativo (2) OGGI L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. La fatturazione elettronica | quadro normativo

Quadro normativo (3) DAL 1° LUGLIO 2018 L’obbligo della fatturazione elettronica è esteso alle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per autotrazione con l’eccezione degli acquisti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, nonché alle prestazioni rese da sub- appaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese nel quadro di contratto di appalti pubblici. Novità Legge di Bilancio 2018 La fatturazione elettronica | quadro normativo

Soggetti sub-appaltatori PA (1) Pubblica Amministrazione Appaltatori Sub-appaltatori / Sub-contraenti Ulteriori L’obbligo di fatturazione elettronica trova applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) diretti tra il soggetto titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale con esclusione degli ulteriori passaggi successivi come di seguito esemplificato. L’obbligo di fatturazione elettronica opera sia per le prestazioni di servizi che per le cessioni di beni poste in essere in esecuzione dei contratti in oggetto. La fatturazione elettronica | quadro normativo

Soggetti sub-appaltatori PA (2) Esempio n.1 L’impresa A stipula un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere. Le prestazioni rese da A ad X devono essere documentate con fattura elettronica al pari di quelle da B o C ad A. Esempio n.2 Se B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D è libero di emettere le fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato cartaceo (almeno sino al 31/12/2018). La fatturazione elettronica | quadro normativo

Soggetti sub-appaltatori PA (3) La C.M. n. 13/E/2018 del 2.7.2018 ha precisato che: l’obbligo di fatturazione elettronica è previsto unicamente per coloro che, in base all’articolo 105 del Dlgs 50/2016, sono “formalmente” considerati subappaltatori ovvero subcontraenti. Tali sono il titolare del contratto di subappalto che prende direttamente in carico l’esecuzione di una parte dell’appalto ed è quindi conosciuto dalla stazione appaltante pubblica e il titolare del subcontratto che è comunicato come subcontraente alla stazione appaltante e quindi è direttamente soggetto alle regole dell’appalto (sono esclusi pertanto tutti coloro che, ad esempio, cedono beni a un cliente appaltatore senza sapere quale utilizzo ne farà quest’ultimo); l’obbligo della fattura elettronica riguarderà solo gli appalti con la Pubblica Amministrazione e non anche quelli realizzati con soggetti partecipati da una PA. La fatturazione elettronica | quadro normativo

Quadro normativo (4) DAL 1° GENNAIO 2019 L’obbligo della fatturazione elettronica sarà esteso a tutte le operazioni soggette a fatturazione tra soggetti residenti/stabiliti in Italia, indipendentemente dal fatto che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA o un privato. Novità Legge di Bilancio 2018 La fatturazione elettronica | quadro normativo

Novità dal 1.1.2019 (1) Fatturazione elettronica Dal 1.1.2019 opererà l’obbligo di fatturazione elettronica per le: cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi IVA (B2B - business to business); cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di consumatori privati (B2C - business to consumer). La fatturazione elettronica | quadro normativo

Soggetti e operazioni escluse Contribuenti minimi Soggetti esclusi Contribuenti forfetari Operazioni escluse Cessioni di beni e prestazioni di servizi Verso e da soggetti non residenti / non stabiliti in Italia Effettuate o ricevute La fatturazione elettronica | quadro normativo

Novità dal 1.1.2019 (2) Abrogazione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute/registrate (c.d. spesometro). Trasmissione telematica delle operazioni transfrontaliere Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti dovranno trasmettere telematicamente, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, i dati relativi alle operazioni transfrontaliere. La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni) e quelle per le quali siano state emesse fatture elettroniche. La fatturazione elettronica | quadro normativo

Obbligo comunicazione Novità dal 1.1.2019 (3) L’Agenzia delle Entrate ha però precisato che quanto sopra è valevole per le fatture emesse, compilando il campo «Codice destinatario» con il codice convenzionale «XXXXXXX». Operazioni Obbligo comunicazione Fatture emesse (Intra UE / Extra UE) tramite SdI NO Bollette doganali (importazioni) Acquisti INTRA di beni e servizi SI La fatturazione elettronica | quadro normativo

di tracciabilità pagamenti superiori a € 500,00 Effetti premiali e incentivi della e-fattura L’implementazione della fattura elettronica unitamente alla tracciabilità dei pagamenti/incassi superiori a € 500,00 comporta la riduzione di due anni dei termini di accertamento delle imposte dirette e IVA. È necessario garantire, nei modi stabiliti con il Decreto del MEF del 4.8.2016, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500,00. Legge di Bilancio 2018 Interviene su D.Lgs. n. 127/2015 Incentivi in caso di tracciabilità pagamenti superiori a € 500,00 Riscrive l’art. 3 La fatturazione elettronica | quadro normativo

FATTURA ELETTRONICA: FLUSSO OPERATIVO

Flusso operativo (1) Acquisisce e-fattura Cedente / Fattura XML prestatore Fattura XML Recapita Trasferita in modo semi-automatico in contabilità e conservata digitalmente Tramite codice destinatario Tramite PEC Cessionario / committente Fattura XML La fatturazione elettronica | flusso operativo

Come è fatto un File XML? XML eXtensible Markup Language La fatturazione elettronica | flusso operativo

Flusso operativo (2) Trasmittente SdI Destinatario 1 Invio di un file (fattura singola, lotto o archivio) 2 SdI effettua i controlli (ha 5 gg a disposizione) 2A Se i controlli sul file falliscono, SdI invia una notifica di scarto e la fattura non si considera emessa 3 Se i controlli terminano positivamente, SdI inoltra il file al destinatario 3A Se l’inoltro al destinatario va a buon fine, SdI invia una ricevuta di consegna / messa a disposizione e la fattura si considera emessa La fatturazione elettronica | flusso operativo

Flusso operativo (3) La fattura elettronica: è un documento informatico in formato XML trasmesso per via telematica ad una piattaforma dell’Agenzia delle Entrate denominata “Sistema di Interscambio (SdI)” e da questo recapitato al soggetto ricevente; contiene obbligatoriamente tutte le informazioni previste nell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. È consentito inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori. La fatturazione elettronica | flusso operativo

Flusso operativo (4) È inviata dal soggetto emittente allo SdI che la recapita all’acquirente/committente. I cedenti o prestatori potranno scegliere se: operare direttamente sul Sistema di Interscambio (SdI); avvalersi di intermediari per la trasmissione fermo restando la responsabilità del soggetto che effettua la prestazione. La fatturazione elettronica | flusso operativo

Autenticità della fattura elettronica Le fatture XML PA devono essere firmate digitalmente. Le fatture XML B2B – B2C possono essere firmate digitalmente. Si deve quindi scegliere se sul file XML si vuole apporre o meno la firma digitale, ma è assolutamente consigliabile apporla. La fatturazione elettronica | flusso operativo

Fattura elettronica FORMATO XML conforme alle specifiche tecniche – allegato A del provvedimento del 30.4.2018 SOGGETTI COINVOLTI Cedente / prestatore Trasmittente: cedente/prestatore o intermediario SdI Destinatario: cessionario/committente o intermediario Cessionario / committente FIRMA Firma digitale e riferimento temporale come, ad esempio, xml.p7m TIPO FILE un file per singola fattura un file contenente un lotto di fatture un file compresso zip La fatturazione elettronica | flusso operativo

Fattura elettronica: sanzioni In caso di emissione della fattura utilizzando modalità diverse dallo SdI, la fattura si intende non emessa. La sanzione è stabilita dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 secondo cui chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. N.B.: la mancata emissione/ricevimento comporterà, ovviamente, il problema del mancato pagamento della fattura! La fatturazione elettronica | flusso operativo

Quale canale di trasmissione conviene adottare? Trasmissione della fattura allo SdI LATO ATTIVO Coloro che avranno l’obbligo di emettere le fatture elettroniche dovranno trasmetterle allo SdI alternativamente tramite: posta elettronica certificata o “PEC”; servizi informatici gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate quali una procedura web e applicazioni (per smartphone e tablet); il software gestionale del proprio commercialista. Quale canale di trasmissione conviene adottare? Dipende se la contabilità è tenuta da voi o è affidata al vostro commercialista, e dal numero delle transazioni in acquisto e in vendita. La fatturazione elettronica | flusso operativo

Tempistiche di emissione della fattura allo SdI (1) Una fattura elettronica doveva essere emessa e trasmessa allo SdI contestualmente (entro le ore 24 del medesimo giorno) al momento di effettuazione dell’operazione (che coincide in via generale con la stipula dell’atto notarile per la vendita di beni immobili, con la consegna/spedizione per i beni mobili, e con il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi). L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 2.7.2018 aveva precisato che in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, date le difficoltà tecniche che possono insorgere, coloro che invieranno le fatture elettroniche con un ritardo minimo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione mensile/trimestrale dell’imposta, non saranno sanzionati. La fatturazione elettronica | flusso operativo

Tempistiche di emissione della fattura allo SdI (2) Per il primo semestre 2019 (30.09.2019 per i contribuenti mensili secondo le modifiche poste in essere dalla conversione in Legge del Decreto Fiscale) viene prevista la mancata applicazione delle sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180% dell’imposta), a condizione che la fattura sia emessa (e quindi trasmessa allo SdI) entro il termine per la liquidazione dell'imposta del periodo in cui è avvenuta l'effettuazione dell'operazione. Esemplificando, considerando un contribuente mensile, per un'operazione effettuata entro il 31.1.2019 la fattura elettronica deve essere trasmessa allo SdI entro il 16.2.2019, fermo restando che la relativa imposta deve confluire nella liquidazione del mese di gennaio. La fatturazione elettronica | flusso operativo

Tempistiche di emissione della fattura allo SdI (3) Inoltre, viene stabilita una riduzione dell'80% della predetta sanzione a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva (entro il 16.3.2019 riprendendo l'esempio precedente. Invece considerando un contribuente trimestrale, per un’operazione effettuata entro il 31.01.2019 la fattura elettronica deve essere emessa allo SdI entro il 16.05.2019, fermo restando che la relativa imposta deve confluire nella liquidazione del 1° trimestre (sanzione ridotta dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il 20.08.2019). La fatturazione elettronica | flusso operativo

Tempistiche di emissione della fattura allo SdI (4) A regime dal 1° luglio 2019 (o dal 1° ottobre per i contribuenti mensili), viene previsto che la fattura possa essere emessa allo SdI entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. In tale caso è previsto l'obbligo di indicare nella fattura sia la data di effettuazione dell'operazione che quella di emissione. Esemplificando, la fattura di un'operazione effettuata il 31.7.2019 può essere emessa (trasmessa allo SdI) entro il 10 agosto indicando nel documento (file Xml) che l'operazione è stata effettuata il 31 luglio (nessuna indicazione deve essere rispettata laddove la fattura sia emessa nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione). Resta ovviamente fermo l'obbligo di confluenza dell'imposta a debito nella liquidazione del mese di luglio 2019 in presenza di contribuente mensile. La fatturazione elettronica | flusso operativo

Tempistiche di emissione della fattura allo SdI (5) L’Agenzia delle Entrate in una risposta ai quesiti, pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha precisato che è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, quali la fattura proforma o l’avviso di parcella contenenti: la descrizione dell’operazione; la data dell’effettuazione; gli identificativi delle parti contraenti; consentendo pertanto il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo. La fatturazione elettronica | flusso operativo

Tempistiche di emissione della fattura allo SdI (6) Allungamento dei termini di registrazione: “…. entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni". Esemplificando, una fattura datata 31.7.2019 potrà essere trasmessa allo SdI entro il 10.8.2019 e dovrà essere annotata entro il 15.8.2019, ferma restando la necessità di far confluire il debito d'imposta nella liquidazione del mese di luglio. La fatturazione elettronica | flusso operativo

CANALI DI TRASMISSIONE

SOFTWARE DEL VOSTRO COMMERCIALISTA Canali per la trasmissione SOFTWARE DEL VOSTRO COMMERCIALISTA La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Trasmissione tramite PEC Per inviare le fatture allo SdI tramite PEC è necessario: inviare una prima fattura alla PEC dello SdI ossia sdi01@pec.fatturapa.IT; con il primo messaggio di risposta lo SdI comunica al soggetto trasmittente l’indirizzo PEC che dovrà utilizzare per i successivi invii. L’utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dallo SdI non garantisce il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte dello SdI stesso. La fattura da trasmettere costituisce l’allegato del messaggio di posta che non potrà superare la dimensione di 30 megabytes. La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Servizio Web gratuito La fattura elettronica può essere inviata allo SdI tramite il sito Web gratuito (fatture e corrispettivi) messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate: l’accesso è riservato al contribuente che abbia le credenziali personali di Fisco Online/Entratel oppure con delega all’intermediario da parte del contribuente; è previsto il caricamento manuale dei file fattura sul portale (il file può contenere una o più fatture ma sempre riferite al medesimo soggetto); nel servizio è prevista la conservazione digitale dei documenti inseriti (fatture elettroniche emesse). La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Software del vostro commercialista Consente un processo completamente automatizzato La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Non vengono pertanto effettuati controlli di merito sulla fattura. Controlli dello SdI (1) Lo SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. I controlli riguardano la presenza all’interno del file, delle informazioni obbligatoriamente previste e la coerenza con le specifiche tecniche; la validità: ad esempio, l’esistenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso in cui quest’ultimo sia un consumatore finale; la coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota IVA e dell’imposta indicata in fattura; l’eventuale apposizione della firma elettronica. Non vengono pertanto effettuati controlli di merito sulla fattura. La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Controlli dello SdI (2) In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file allo SdI. Il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte dello SdI non è sincrono rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa allo SdI. I tempi di elaborazione da parte dello SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (es. fine mese o fine anno). La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dallo SdI si considerano non emesse. La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Controlli dello SdI (3) Entro 5 giorni dallo scarto deve essere inviata una nuova fattura in sostituzione di quella scartata secondo le 3 possibili modalità alternative indicate dall’Agenzia delle Entrate: emissione del “nuovo” documento con medesimo numero e data della fattura scartata (modalità da preferire perché lascia intendere che si è riusciti a “sostituire” la fattura scartata con quella nuova e che quella inviata/scartata non ha generato alcuna scrittura contabile da stornare); emissione di una fattura con un nuovo numero e data, coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite lo SDI in maniera da consentirne la progressività, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata dallo SDI, a sua volta stornata con una variazione contabile solo interna senza pertanto inoltrare allo SDI alcuna nota di credito (non essendo la fattura scartata considerata come emessa); La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Controlli dello SdI (4) l’emissione di una fattura come al punto b), ma utilizzando una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente scartato dallo SDI (ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019, uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SDI sino a quella data, potranno essere emesse la fattura n. 1/R del 10/01/2019 e la fattura n. 50/R dell’8/03/2019, annotate in un apposito specifico sezionale). Viceversa, in caso di superamento dei controlli lo SdI restituisce al soggetto trasmittente – al momento della consegna al destinatario – una ricevuta in cui viene specificato il buon esito del processo sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del file. La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Fatturazione elettronica: notifiche d’esito Nella fatturazione verso la Pubblica Amministrazione vengono mantenute le «notifiche d’esito committente». Infatti per ogni fattura elettronica ricevuta la PA, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione, può inviare una notifica di accettazione/rifiuto. Se entro 15 giorni lo SdI non riceve alcuna comunicazione, provvede ad inoltrare la notifica di decorrenza dei termini sia al soggetto trasmittente sia al soggetto ricevente. Tali disposizioni non valgono in caso di fatturazione elettronica B2B/B2C con la conseguente problematica delle fatture ricevute ma non dovute. La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Ricezione della fattura elettronica (1) LATO PASSIVO La ricezione della fattura elettronica da parte degli acquirenti/committenti potrà avvenire con le seguenti modalità alternative: posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al fornitore; codice destinatario abbinato al software del vostro commercialista (codice alfa-numerico di 7 cifre). La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Ricezione della fattura elettronica (2) L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un servizio di registrazione (nella sezione Fatture e Corrispettivi) “dell’indirizzo telematico” (vale a dire la PEC o il codice destinatario) abbinato alla propria partita IVA, per coloro che vorranno ricevere le fatture elettroniche sempre allo stesso “indirizzo telematico” prescelto. L’«indirizzo telematico» potrà essere, in qualsiasi momento, modificato o cancellato. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili allo SdI, il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), lo SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Ricezione della fattura elettronica (3) Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dallo SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Nel caso in cui il cessionario/committente - soggetto passivo IVA non abbia utilizzato il servizio di registrazione, il campo “Codice Destinatario” del file della fattura elettronica è compilato come segue: inserendo il codice destinatario fornito dal soggetto cessionario/committente. In tal caso, lo SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente presso l’indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura. La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Ricezione della fattura elettronica (4) Inserendo il codice destinatario convenzionale “0000000” e compilando il successivo Campo “PEC Destinatario” con l’indirizzo PEC comunicato dal soggetto cessionario/committente. Lo SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura. Inserendo il codice destinatario convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore né il codice destinatario né la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dallo SdI. Lo SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dallo SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Ricezione della fattura elettronica (5) Inserendo il codice destinatario convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio”, soggetti IVA forfetari o agricoltori esonerati (art. 34 co. 6 del D.P.R. 633/1972). Lo SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il cedente/prestatore è obbligato a comunicare – per vie diverse dallo SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate consegnando una copia informatica o analogica della fattura elettronica. La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Ricezione della fattura elettronica (6) Inserendo il codice destinatario convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale. In tale ultima ipotesi, lo SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/ committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Comunque, il cedente/prestatore è obbligato a consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dallo SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Ricezione della fattura elettronica (7) Per agevolare l’automazione dei processi e ridurre gli errori nella fase di predisposizione della fattura, l’AE ha reso disponibile un servizio web per la generazione di un QR-Code. Trattasi di un codice a barre bidimensionale, salvato in formato pdf o su un dispositivo elettronico che se mostrato su carta o tramite smartphone o tablet dal destinatario all’emittente consentirà a quest’ultimo – se dotato di apposito lettore – di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario/committente, compreso l’«indirizzo telematico» prescelto. Nel caso di modifica della partita IVA o dei dati anagrafici, il codice dovrà essere distrutto e ne dovrà essere generato uno nuovo. La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Ricezione della fattura elettronica (8) La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Data fattura e data di ricezione (1) La data di emissione è quella apposta sulla fattura, per la quale è stato ottenuto l’esito positivo da parte dello SdI (esigibilità dell’imposta). Per il destinatario, la fattura si ha per ricevuta nel momento in cui viene recapitata (detraibilità IVA). Potrebbe capitare che la fattura non venga, per problemi tecnici (casella PEC piena o non accessibile, ecc.), recapitata al cessionario/committente. In questo caso un duplicato viene messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In quest’ultima ipotesi, la data di ricezione è la data in cui il cessionario/committente entra nell’area riservata e prende visione della fattura (detraibilità IVA). La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Data fattura e data di ricezione (2) Modifica ai termini per l'esercizio della detrazione: la detrazione può essere esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale allungamento dei termini non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, il cui documento è pervenuto l'anno successivo. La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Data fattura e data di ricezione (3) Esemplificando: per il mese di novembre 2019, può essere detratta l'imposta relativa agli acquisti risultanti dalle fatture pervenute e registrate entro la fine del mese di novembre, nonché quelle pervenute e registrate entro il giorno 15.12.2019; per il mese di dicembre 2019, può essere detratta l'imposta relativa agli acquisti risultanti dalle fatture pervenute e registrate entro la fine del mese di dicembre, mentre per quelle pervenute dal 1° gennaio la detrazione dovrà essere rimandata alla liquidazione di gennaio 2020. La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Flusso di trasmissione delle fatture: sintesi Fornitore SdI Cliente 1 fattura XML 2 trasmissione fattura allo SdI 4 trasmissione fattura al cliente 3 controlli dello SdI 5 ricevuta di consegna 6 Conservazione digitale 6 Conservazione digitale La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Fattura elettronica: conservazione I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del D.M. 17/6/2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso lo SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Per usufruire del servizio di conservazione l’operatore aderisce preventivamente all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate anche attraverso un intermediario. Meglio abbinare un servizio di conservazione efficiente. La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Intermediari (1) Il cedente/prestatore può trasmettere allo SdI le fatture elettroniche direttamente o attraverso un intermediario ferma restando la responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Il cessionario/committente può ricevere dallo SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario comunicando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione. Gli intermediari possono essere anche soggetti «non abilitati» alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali in via telematica mediante il servizio Entratel (e quindi le software house). La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

Intermediari (2) Solo gli intermediari abilitati, con apposita delega, potranno: ricercare/consultare/estrarre le FE emesse e ricevute e i loro duplicati dall’area autenticata/riservata del cliente; consultare i dati trasmessi con la comunicazione delle operazioni transfrontaliere; consultare i dati delle liquidazioni periodiche IVA trimestrali; registrare l’«indirizzo telematico»; creare il QR-code. Pertanto, è garantita agli intermediari abilitati l’esclusiva per le attività di consultazione ed estrazione delle fatture dei propri clienti. Al contrario l’emissione, la trasmissione e la ricezione di fatture elettroniche potranno essere realizzate avvalendosi anche di qualsiasi soggetto terzo che fornisca tali servizi. La fatturazione elettronica | canali di trasmissione

CICLO ATTIVO E PASSIVO CON LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ciclo attivo | fatture emesse Definire il canale di trasmissione allo SdI; Richiedere ai propri clienti B2B l’indirizzo PEC oppure il codice destinatario; Se clienti B2C, gestire l’accettazione o il diniego a ricevere la copia analogica o copia elettronica; Firmare digitalmente le fatture ed eseguirne l’invio se si decide di firmare digitalmente la fattura; Introdurre un sistema che controlli il file XML anticipando le verifiche che farà poi lo SdI; Emessa la fattura, verificarne gli esiti di invio o rifiuto; Registrare la fattura se la contabilità non è stata affidata a terzi; Conservare digitalmente la fattura (entro tre mesi dal termine ultimo di presentazione delle relative dichiarazioni annuali), tramite il software del proprio commercialista o dell’Agenzia delle Entrate. La fatturazione elettronica | ciclo attivo e passivo

Ciclo passivo | fatture ricevute Effettuare l’eventuale registrazione presso AdE per scegliere «l’indirizzo telematico» (opzione consigliata); Indicare ai fornitori l’indirizzo PEC o il codice destinatario; Acquisire la fattura elettronica; Visualizzare il documento (ai soli fini di controllo); Registrare il documento in contabilità se non avviene automaticamente; Conservare digitalmente la fattura (entro tre mesi dal termine ultimo di presentazione delle relative dichiarazioni annuali), tramite il software del proprio commercialista o dell’Agenzia delle Entrate. La fatturazione elettronica | ciclo attivo e passivo

Contribuenti minimi | forfetari Legge di Bilancio 2019: prevede l’innalzamento del limite dei compensi a € 65.000, senza i requisiti stringenti del costo dei beni strumentali e dei dipendenti; Lato attivo: no emissione fattura elettronica; Lato passivo: fatture recapitate non tramite codice destinatario o PEC, ma con messa a disposizione nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate e con obbligo di ricevimento di una fattura in formato cartaceo (pag. 10 della guida dell’Agenzia delle Entrate del 25.9.2018); Non è prevista la conservazione digitale se non è comunicato il codice destinatario o la PEC. La fatturazione elettronica | ciclo attivo e passivo