Corso monografico LA FUSIONE DELLE SOCIETA’

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Corso monografico LA FUSIONE DELLE SOCIETA’ PAOLO DIVIZIA Notaio in Bergamo Assistente Cattedra Diritto Commerciale – Università degli Studi di BERGAMO Lezione n.1: 28 SETTEMBRE 2015 mercoledì 16 gennaio 2019

Introduzione alla fusione INTRODUZIONE AL CORSO MONOGRAFICO . LE FONTI NORMATIVE E LE FONTI EXTRA-NORMATIVE LA FUSIONE COME ESEMPIO DI OPERAZIONE STRAORDINARIA IL CONCETTO DI OPERAZIONE STRAORDINARIA – differenza rispetto al concetto di OPERAZIONE SUL CAPITALE LA FUSIONE: oggetto di intervento con la riforma del Diritto Societario / recepimento della Terza Direttiva Comunitaria 78/855 del 9.10.1978 La fusione nell’art. 7 della legge delega per la Riforma del Diritto societario Paolo Divizia mercoledì 16 gennaio 2019

Introduzione alla fusione RIFERIMENTI NORMATIVI: A) Libro V del Codice Civile: Artt. 2501 – 2505 quater B) Testo Unico Bancario C) Normativa Antitrust D) Disciplina giuslavoristica RIFERIMENTI NELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEL LAVORO: A) art. 2112 c.c. esteso alla fusione B) art. 47 legge 29 dicembre 1990, n. 428 e modifiche d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 CENNI ALLA DISCIPLINA DELLE FUSIONI TRANSFRONTALIERE – d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108 Fusioni fra società di capitali Fusioni intra-comunitarie (ossia a cui partecipino società di capitali aventi la sede sociale in Italia o altro Stato membro). Paolo Divizia mercoledì 16 gennaio 2019

Che cos’è la fusione delle società? DEFINIZIONE: la fusione costituisce un fenomeno di unificazione delle strutture organizzative delle società coinvolte nell’operazione; mediante la fusione, partendo da una pluralità di soggetti societari, si perviene alla realizzazione di un singolo soggetto societario; con il perfezionarsi della fusione, il soggetto unitario assomma in sé tutti gli elementi patrimoniali (oggettivi e soggettivi) che prima della fusione facevano capo alle singole società Paolo Divizia mercoledì 16 gennaio 2019

Che cos’è la fusione delle società? L’UNIFICAZIONE E’ DUPLICE: OGGETTIVA: nel senso che la società risultante dalla fusione diviene titolare dei patrimoni di tutte le società coinvolte; SOGGETTIVA: tendenzialmente nella società post fusione confluiscono i soci che componevano le compagini sociali delle singole società ante fusione, SALVO IL RECESSO Paolo Divizia mercoledì 16 gennaio 2019

NOZIONE UNITARIA, DUE VARIANTI OPERATIVE L’ART. 2501 C.C. DISTINGUE DUE VARIANTI OPERATIVE DELLA FUSIONE, LE QUALI ACQUISISCONO UNA DISTINZIONE ANCHE DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO: FUSIONE IN SENSO STRETTO (ossia “mediante la costituzione di una nuova società”); FUSIONE PER INCORPORAZIONE (ossia “mediante l’incorporazione in una società di una o più altre”) Paolo Divizia mercoledì 16 gennaio 2019

Un esempio pratico delle due varianti di fusione FUSIONE IN SENSO STRETTO (ipotesi più rara nella pratica) FUSIONE PER INCORPORAZIONE (ipotesi più frequente) FUSIONE INVERSA Paolo Divizia mercoledì 16 gennaio 2019

Fusione in senso stretto Paolo Divizia mercoledì 16 gennaio 2019

Fusione per incorporazione Paolo Divizia mercoledì 16 gennaio 2019

FUSIONI “CON VARIANTI PROCEDIMENTALI” FUSIONE CHE COMPORTA TRASFORMAZIONE FUSIONE CHE COMPORTA AUMENTO DI CAPITALE Alfa s.p.a. Beta s.n.c. Alfa s.p.a. incorpora il patrimonio della s.n.c. post fusione Paolo Divizia mercoledì 16 gennaio 2019

FUSIONE E FIGURE AFFINI A) ELEMENTO PECUALIARE DELLA FUSIONE: Carattere essenziale della fusione è che le azioni / quote della società risultante dalla fusione (fusione in senso stretto) ovvero della società incorporante siano assegnate ai soci delle società fuse / incorporate. Dette ultime società vengono meno e ad esse non viene assegnato nulla. B) CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA Il conferimento di ramo d’azienda viene effettuato dalla società A in favore della società B. A seguito dell’aumento di capitale nella società B conferitaria, le azioni o quote di quest’ultima sono assegnate alla società A conferente. Quindi i soci di A non beneficiano di alcuna assegnazione. C) ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE DA PARTE DI UNA SOCIETA’ IN ALTRE (c.d. scalata societaria) La società B acquista sul mercato azioni o quote della società A; il negozio di cessione è perfezionato dai soci di A in favore della società B, la quale interviene per il tramite del suo legale rappresentante. La società B diviene socia di A e siede così nell’assemblea di quest’ultima. Paolo Divizia mercoledì 16 gennaio 2019

LINEE GUIDA “PER COMPRENDERE” LA NATURA GIURIDICA DELLA FUSIONE Come si può giuridicamente inquadrare la fusione fra società? A) Ricostruzione anteriore alla Riforma del 2003 La Cassazione riconduceva la fusione in una situazione giuridica assimilabile alla successione universale, in cui all’estinzione della società incorporata faceva seguito la sostituzione della incorporante nei rapporti giuridici attivi e passivi (Cass. 22 marzo 2010, n. 6845). Limiti di questa ricostruzione: a) la morte è il presupposto dell’apertura della successione ed è riferibile solo a persone fisiche; b) la fusione, sul piano logico, è causa della successione, e non già effetto o conseguenza Paolo Divizia mercoledì 16 gennaio 2019

LINEE GUIDA “PER COMPRENDERE” LA NATURA GIURIDICA DELLA FUSIONE B) Ricostruzione posteriore alla Riforma del 2003 ed oggi prevalente La fusione è una mera modifica dell’atto costitutivo; la fusione non comporta estinzione di alcuna società, né successione del patrimonio da una società all’altra, né trasferimento di beni (cfr. SS.UU. Ord. n. 2637 del 2006). Vantaggi di questa ricostruzione: a) piena aderenza al dato normativo di cui all’art. 2504-bis c.c.; b) conferma il rispetto del principio di continuità nei rapporti dettato per la trasformazione ed applicabile anche alla fusione Paolo Divizia mercoledì 16 gennaio 2019

CONSEGUENZE DI TAGLIO PRATICO La condivisione di questa ricostruzione teorica del fenomeno fusione ha delle conseguenze pratiche? PROCURE RILASCIATE DALLA INCORPORATA / SOCIETA’ PARTECIPANTI: restano valide ed efficaci, come se fossero ab origine state rilasciate dall’unica società esistente post fusione RAPPORTI PROCESSUALI: in caso di fusione non si profila né il fenomeno della INTERRUZIONE, né quello della successione nel processo (artt. 300 e 110 c.p.c.) PRESENZA DI BENI CULTURALI NEL PATRIMONIO DELLA INCORPORATA / SOCIETA’ PARTECIPANTI: non verificandosi alcun effetto traslativo non vi sono i presupposti per la denunzia ex art. 59 d.lgs. 42/2004, né per l’operare della prelazione ex art. 60. Per prassi notarile, si effettua una comunicazione al Soprintendente post fusione TERRENI E BENI COMMERCIALI LOCATI: anche in questo caso non è dovuto il rispetto delle prelazioni legali, agraria e/o commerciale Paolo Divizia mercoledì 16 gennaio 2019

CONSEGUENZE DI TAGLIO PRATICO MENZIONI URBANISTICHE / ALLINEAMENTO CATASTALE: nessuna di queste formalità è dovuta TRASCRIZIONE E VOLTURA in presenza di immobili: non vi è un obbligo civilistico di effettuare la trascrizione prevista ex artt. 2643 e ss. c.c.; è prevista una trascrizione, ai soli fini fiscali ed avente natura di pubblicità notizia, ex art. 4 tariffa allegata al d.lgs. 347/1990. E’ invece dovuto l’adempimento di voltura ex art. 1 comma 276 legge 244/2007 – obbligo che ricade sul Notaio Paolo Divizia mercoledì 16 gennaio 2019

Profili minori e rinvio al procedimento Va notato, infine, che quella derivante dalla fusione è una modificazione statutaria sui generis perché, a differenza di ogni altra modifica, per il suo perfezionamento non basta la delibera assembleare e l’iscrizione al Registro imprese; è invece necessaria la stipula dell’atto di fusione, a dimostrazione del fatto che la fusione non riguarda solo interessi “interni” della società (che potrebbero cioè essere oggetto di decisione da parte dei soli soci), ma acquisisce ampio rilievo “esterno” (coinvolgendo anche i creditori). QUESTO E’ IL FONDAMENTO DEL PROCEDIMENTO A TRE FASI DELLA FUSIONE (rinvio alle successive lezioni) Paolo Divizia mercoledì 16 gennaio 2019