Mora del debitore e mora del creditore La mora Mora del debitore e mora del creditore
La mora del debitore Art. 1219 Presupposti Mora per intimazione Mora automatica Obbligazione da fatto illecito Dichiarazione del debitore di non volere adempiere Obbligazioni da adempiere al domicilio del creditore L'ipotesi delle obbligazioni pecuniarie (Art. 1182, 3º comma) Comunque la mora non si verifica se vi è stata offerta non formale della prestazione (Art. 1220)
Effetti della mora del debitore Obbligo di risarcire il danno Passaggio del rischio (art. 1221)
La mora del creditore Presupposti rifiuto di ricevere la prestazione da parte del creditore o difetto di collaborazione (art. 1206) assenza di un motivo legittimo del rifiuto (art. 1206) offerta formale (art. 1208 e 1209) Offerta reale Offerta per intimazione cose da consegnare al domicilio del creditore Comunque l'offerta deve essere effettuata tramite un pubblico ufficiale Cose da consegnare in un luogo diverso o consegna di immobili
Gli effetti della mora del creditore Obbligo di risarcire il danno Passaggio del rischio Non sono più dovuti i frutti Non sono più dovuti gli interessi Raccordo con gli artt. 1218 e 1256 Raccordo con l'art. 1148
Il deposito Presupposti (art. 1210 e 1212) La possibilità di effettuare il deposito sulla base dell'offerta non formale Presupposti (art. 1210 e 1212) Rifiuto dell'offerta formale Intimazione (art. 1212, n. 1) Consegna in un luogo indicato dalla legge o dal giudice Verbale di deposito redatto da un pubblico ufficiale (art. 1212, n. 3) Per gli immobili la consegna è sostituita dalla nomina di un sequestratario In questo caso gli effetti della mora si producono dal giorno del deposito
Gli effetti del deposito La liberazione del debitore (Art. 1210, 2º comma)