Esempio 9A calcolo base imponibile

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Esempio 9A calcolo base imponibile La ditta ARIS S.r.l. acquista dalla ditta Paok s.r.l. una partita di merci per euro 10.000,00 + Iva (22%); la contrattazione avviene secondo la clausola “franco magazzino venditore” secondo cui la merce deve essere consegnata al compratore – su cui gravano le spese di trasporto- c/o il magazzino del venditore. La Paok s.r.l. spedisce la merce utilizzando pertanto i propri mezzi e sostenendo spese di trasporto pari ad euro 2.000,000. Trattandosi di costi accessori, la Paok dovrà calcolare l’Iva su:

Esempio 9A Vendita merce Spese di trasporto (art. 13) Imponibile Iva Totale fattura Euro 10.000,00 Euro 2.000,00 Euro 12.000,00 Euro 2.640,00 Euro 14.640,00

Esempio 9B L’acconto In data 26 marzo 2016 la Viola s.r.l. invia alla Rossi s.p.a. un bonifico bancario di euro 6.000 a titolo di acconto di una fornitura di materie prime dal valore complessivo di euro 65.000,00 + Iva (ossia euro 79.000,00). Il giorno dopo la Rossi s.p.a. procede ad inviare al cliente la fattura relativa all’anticipo versato. In data 15 aprile viene inviata la materia prima rimanente ed il giorno successivo la relativa fattura a saldo della fornitura. La Rossi s.p.a. emette due fatture:

Esempio 9B A1 nella fattura d’acconto si deve scorporare l’Iva dalla somma versata (euro 6.000,00) Anticipo versato Calcolo Base imponibile acconto Base imponibile acconto Iva su acconto Euro 6.000,00 Euro 6.000 : 1,22 Euro 4.918,00 Euro 1.082,00

Esempio 9B PF(prezzo finale) è dato dalla Base imponibile (BI) + Iva = 100:122=BI :PF da cui BI= PFx100 122 BI= PF nel nostro es. 6.000x100 1,22 122 6.000,00 :1,22= 1.082,000

Esempio 9B A2, nella seconda fattura relativa al saldo: Fornitura totale Acconto (al netto Iva) Base imponibile a saldo Iva a saldo Euro 65.000,00 Euro 4.918,00 Euro 60.082,00 Euro 13.218,00

Esempio 9B Base imp. acconto Base imp. saldo Totale fornitura 4.918,00 60.082,00 65.000,00 Iva su acconto Iva su saldo Totale Iva 1.082,00 13.218,00 14.300,00 Fattura acconto Fattura saldo Totale fatture 6.000,00 73.300,00 79.300,00

Esempio 9C Base imp. ed interessi Vendita merce Interessi moratori (art. 15) Impnibile iva Iva (22%) Totale fattura 2.500,00 2.000,00 (da evidenziare in lettera/diffida con bollo di 2,00) 550,00 3.050,00

Esempio 9C Base imp. ed interessi Vendita merce Interessi per dilazione di pagamento (esenti ex art. 10) Imponibile iva Iva (22%) Totale fattura 10.000,00 4%= 400 2.200 12.600,00 Di cui 400 esenti da Iva

Esempio 9D Op. Imponibili Eagles produce televisori e vende materiale audio e video al rivenditore Lions per 5.000,00 euro sui cui applica l’Iva . Lions acquista a 6.100,00 (5.000+1.100) Lions vende al Sig. Costa ad un prezzo di 6.500 sul quale applica la rivalsa: 6.500 + 1.430= 7.930,00 PF

Esempio 9D Op. Imponibili Eagles versa: Iva 1.100 all’Erario Lions versa: 1430 – 1.100= 330 Sig. Costa ha sopportato un costo per l’Iva: 1.430,00 Soggetto Iva in rivalsa Iva in detrazione Versamento Iva Pagamento Iva Eagles spa 1.100,00 Lions srl 1.430,00 330,00 Sig. Costa

Esempio 9E Op. Non Imponibili Si tratta di operazioni di esportazione per le quali, quindi, il soggetto non deve applicare l’Iva. L’operazione non imponibile, però, dà diritto alla detrazione dell’Iva versata a monte (sulle operazioni passive), quindi naturalmente l’esportatore è fisiologicamente a credito per l’Iva che gli hanno addebitato i fornitori. Per evitare ciò è stato istituito il plafond che dà la possibilità di procedere ad acquisti di beni e servizi in sospensione di imposta nei limiti del plafond stesso.

Esempio 9E calcolo del plafond L’impresa ARIS s.r.l. nel corso del 2017 ha effettuato cessioni all’estero per un ammontare di euro 328.000,00 con un volume di affari di euro 680.000,00. All’inizio del 2018 l’impresa per prima cosa verifica se può considerarsi un esportatore abituale: 328.000,00/680.000,00= 0,48 Poichè tale rapporto è superiore a 0,10 (10%) può considerarsi un esportatore abituale. Il plafond disponibile nel 2018 è pari a 328.000,00.

Esempio 9G Op. Esenti Si tratta di operazioni per le quali, quindi, il soggetto non deve applicare l’Iva. L’operazione esente, però, non dà diritto alla detrazione dell’Iva versata a monte (sulle operazioni passive. Per coloro che effettuano sia operazioni esenti che imponibili trova applicazione il pro-rata: si tratta di una percentuale che è pari al rapporto tra le operazioni imponibili ed assimilate effettuate nell’anno e tutte le operazioni (imponibili, assimilate ed esenti) effettuate nell’anno stesso.

Esempio 10 A Alfa S.p.a nel 2017 acquista materie prime sulle quali matura un’imposta pari a 150.000,00;nello stesso anno effettua operazioni imponili per 500.000,00 euro. Alfa spa svolge anche operazioni esenti per 280.000,00 euro. Non può detrarre l’intero importo di 150.000,00

Esempio 10A segue Pro rata di detraibilità 500.000 (op. imponibili) =0,64103 500.000 (op. imp.) + 280.000 (op. es.) 0,64103 è pari al 64% che rappresenta la percentuale di pro rata da applicare all’Iva in detrazione: 150.000 x 64%= 96.000 che è la detrazione effettivamente praticabile.

Operazioni intracomunitarie Si tratta di operazioni che intervengono con i Paesi UE. Ad essi è riservata una disciplina specifica dal D.L. n. 331 del 1993 che è stata concepita per eliminare gli ostacoli al commercio tra gli Stati membri. Avrebbe dovuto essere una disciplina transitoria nell’attesa della realizzazione del mercato unico europeo che avrebbe dovuto segnare il passaggio al principio di tassazione nel Paese di orgine. Ma così non è stato.

Segue: operazioni intracomunitarie Sono scambi intracomunitari: A) quelli che avvengono tra soggetti passivi di diversi Stati membri; B) se comportano l’acquisto a titolo oneroso di proprietà o di un altro diritto reale su beni oggetto di scambio; C) se implicano la spedizione o il trasporto dei beni da uno Stato all’altro ovvero il loro spostamento fisico.

Operazioni intracomunitarie Nei confronti del consumatore finale II Tra soggetti IVA

Segue: schema I Trova applicazione l’imposta del Paese d’origine: in definitiva l’imposta viene applicata dal venditore con l’aliquota del paese a cui appartiene. A questo punto le merci possono circolare liberamente nell’Unione

Segue: schema II Sistema Misto: si tiene fermo il principio del Paese di destinazione ma con adattamenti: Le cessioni verso i Paesi UE vengono trattate come fossero delle esportazioni (operazioni non imponibili che quindi non determinano l’addebito dell’Iva) Gli acquisti da Paesi dell’Unione : determinano l’imponibilità dell’operazione all’interno dello Stato Italiano (lo stesso acquirente ha il compito di liquidare e versare l’imposta relativa all’acquisto medesimo).

Il reverse charge E’ la c.d. inversione contabile: in deroga al principio generale prevede che sia il destinatario di una cessione o di una prestazione di servizi ad assolvere l’imposta in sostituzione del cedente o prestatore.

Reverse charge Cedente/prestatore ↓ Fattura senza Iva con indicazione del numero di P. Iva del cessionario/committente e della norma di riferimento (es. Art. 17/DPR n. 633) Cessionario/committente Reverse charge: integrazione della fattura ed annotazione della stessa –integrata- sui registri Iva vendite ed Iva acquisti.

Reverse charge: es. Unico srl Soc. Belga fornitrice di materiale tecnologico vende uno stock di personal computer a Beta srl rivenditore con domicilio fiscale in Italia per il valore complessivo di 10.000 euro. Avvenuto il pagamento, la Unico srl procede con l’emissione della fattura, indicando l’oggetto dell’operazione, nonchè l’apposita dicitura: operazione senza addebito Iva ai sensi dell’art. 17, co. 6, lett. C) DPR n. 633/1972. Beta procede con l’emissione di un’autofattura ad integrazione del documento in reverse charge ed al versamento della relativa Iva :

Reverse charge Imponibile Iva (22%) Totale fattura Euro 10.000