Lavoro subordinato 2 MARZO 2018.

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Transcript della presentazione:

Lavoro subordinato 2 MARZO 2018

Rapporto di lavoro subordinato Art. 2094 Codice Civile E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore

Rapporto di lavoro autonomo Art. 2222 Codice Civile Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

Differenze LAVORO SUBORDINATO LAVORO AUTONOMO (ART. 2094 C.C) RETRIBUZIONE CORRISPETTIVO COMPIERE OPERA O SERVIZIO COLLABORARE NELL’IMPRESA LAVORO PREVALENTEMENTE PROPRIO PROPRIO LAVORO

Differenze/2 ALLE DIPENDENZE E SENZA VINCOLO DI SOTTO LA DIREZIONE SUBORDINAZIONE IMPRENDITORE COMMITTENTE MA L’ELEMENTO DISTINTIVO ESSENZIALE E’ LA PRESENZA O MENO DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE

Teoria e pratica Cassazione 21/5/2002 n. 7469 “In tema di qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è sindacabile in Cassazione la sola individuazione dei criteri generali ed astratti che presiedono alla differenziazione delle contrapposte figure, mentre è questione di fatto, come tale rimessa ai giudici di merito e incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi giuridici, l’accertamento in concreto dell’effettiva natura del rapporto”.

Subordinazione Assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro ossia potere di precisare costantemente ed in ogni singolo momento temporale l’effettivo contenuto della prestazione lavorativa dovuta sotto il profilo dei tempi, del luogo e delle modalità (così Cass. 16/1/96 n. 326)

Il nucleo della subordinazione/1 Cass. 22/10/98 n. 10519 “L’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, cioè il rapporto gerarchico tra datore di lavoro e lavoratore che riconosce al primo il diritto di impartire al secondo ordini e direttive e che impone al secondo l’obbligo di attenersi agli stessi”.

Il nucleo della subordinazione/2 Assoggettamento a potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (Cass. 25/7/94 n. 6919) (“potere di comando e dovere di obbedienza” Kahn-Freund)

Da ricordare inoltre tre concetti fondamentali rilevanza del c.d. “nomen iuris” (cioè la definizione contrattuale del rapporto) Cass. 17/11/94 n. 9718, Cass. 17/1/96 n. 5532 da combinare con  rilevanza del principio di effettività (cioè il reale comportamento delle parti) Cass. 7/2/94 n. 1219 e con principio della prevalenza non numerica ma qualitativa nella verifica degli elementi caratteristici del rapporto

Criterio dell’effettività Devono ritenersi prevalenti sulla qualificazione del rapporto contrattuale operata dalle parti le modalità di esecuzione dello stesso: ove le stesse integrino i criteri della subordinazione non ha rilevanza la diversa qualificazione operata dalle parti. (Cass. 6 maggio 1999, n. 4558; Cass. 20 febbraio 1999, n. 1442; v. anche Cass. 15 aprile 1999, n. 3779; Pretura di Frosinone 26 marzo 1999; Tribunale di Frosinone 4 giugno 1999; Trib. Alessandria 5 ottobre 1999)

Criterio della volontà Tale orientamento parte dal presupposto che ogni attività umana può essere svolta indifferentemente con carattere di subordinazione o di autonomia Quando le parti hanno definito il proprio rapporto di lavoro è di tale determinazione che si deve tener conto per valutare i comportamenti cui le parti sono tenute. (Tribunale di Milano, 28 novembre 1998)

La subordinazione: precisazioni/1 Vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d’opera al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia (Cass. 25/2/2000 n. 2171; Trib. Roma 17/7/99) La prova della subordinazione va valutata in modo diverso a seconda della natura della prestazione lavorativa, del ruolo dei lavoratori della posizione nell’impresa (Trib. Asti 12/10/99; Trib. Roma 17/7/99)

La subordinazione: precisazioni/2 In particolare tanto più sale il livello professionale e intellettuale della prestazione resa dal dipendente, tanto meno si può ricercare la prova puntuale e stringente di un controllo da parte del datore di lavoro (Trib. Asti 12 ottobre 1999)

La subordinazione: precisazioni/3 Gli elementi della collaborazione, dell’assenza del rischio, della natura e continuità della prestazione, della forma della retribuzione, dell’osservanza di un orario, possono avere una portata sussidiaria (v. anche Trib. Torino 18/6/96 il quale afferma che ove manchi il requisito della subordinazione è irrilevante l’esistenza eventuale di connotati propri del tipo sopracitato).

La sintesi/1 Cass. S.U. 13/2/1999 n. 61 Non è sufficiente che il contratto preveda l’instaurazione di un rapporto “autonomo” per escludere la subordinazione se: nel contratto si evidenzi la volontà di ricorrere a forme di collaborazione autonoma per evitare i maggiori costi della subordinazione

La sintesi/2 Cass. S.U. 13/2/1999 n. 61 il contenuto del contratto “tradisca” la vera intenzione delle parti di instaurare un rapporto di lavoro dipendente. nel corso del rapporto formalmente “autonomo” le parti mostrino di aver mutato intenzione per “fatti concludenti” cioè comportandosi in concreto l’una come datore di lavoro e l’altra come dipendente

La giurisprudenza Al riguardo non è determinante la qualificazione iniziale del rapporto compiuta dalle parti, attesa l’idoneità del loro successivo comportamento ad esprimere una diversa effettiva volontà contrattuale; sono elementi sussidiari per la qualificazione del rapporto l’assenza del rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario, nonché la cadenza e la misura fissa della retribuzione. Orientamento che aderisce alla c.d. “teoria sussuntiva” (così anche Cass. 21/11/2000 n. 15001; Cass. 2/9/2000 n. 11502; Trib. Milano 16/3/2001).

Il tempo conta poco Cass. 6/7/2001 n. 9152 “La presenza dei caratteri della subordinazione, quali la predeterminazione del contenuto delle prestazioni da parte del datore, l’organizzazione da parte sua degli strumenti produttivi, il lavoro reso nei suoi locali e l’assenza di rischio economico del lavoratore, non perde il suo valore indicativo per il solo fatto che il lavoro venga reso soltanto per poche ore durante la giornata, poiché il rapporto di lavoro subordinato ben può coesistere con altre attività, di lavoro o di studio”

La “crisi” della subordinazione “La stessa nozione formale di subordinazione come criterio selettivo delle tutela è apertamente in crisi, poiché non é più vero il suo presupposto secondo cui tutti e solo i lavoratori subordinati sarebbero meritevoli di protezione.

La “crisi” della subordinazione/2 Non è più vero il “solo” in quanto molti lavoratori non subordinati sono soggetti contrattualmente deboli che vanno protetti ma non è più vero neppure il “tutti”, in quanto all’interno dell’area della subordinazione le esigenze di tutela sono fortemente differenziate” (A. Vallebona, L’incertezza del diritto del lavoro e i necessari rimedi, in R.I.D.L. 2004 n. 1)

La parasubordinazione

Le fonti normative/1 Art. 409, n. 3, c.p.c.: “Altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.

Le fonti normative/2 Art. 47, comma 1, lett. C bis, D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917: “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: …. le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta… in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita….”.

Le fonti normative/3 Art. 2 L. 14.07.1959 n. 741: “Rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d'opera continuativa e coordinata”. Art. 5, comma 2, DPR 633/1972 Art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995 n. 335. Art. 5 D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

Tratti distintivi Continuità Prestazioni non meramente occasionali od istantanee, bensì inserite in un rapporto di durata (Cass. 4.11.1982 n. 5801) Coordinazione Collegamento funzionale tra le attività del prestatore e del committente (Cass. 5.12.1987 n. 9092)

Tratti distintivi/2 Prevalenza personale Prevalenza del valore “lavoro” sul “capitale” e dell’opera del prestatore su quella dei collaboratori (Cass. 20.8.97 n. 7785) In sostanza il committente ha solo un potere di controllo ed indirizzo “sui generis” sul prestatore, ma non anche un potere direttivo vero e proprio.

La parasubordinazione secondo la Corte di Cassazione/1 “Il rapporto di lavoro parasubordinato resta soggetto alla disciplina sostanziale dettata per il lavoro autonomo, essendo la parasubordinazione rilevante esclusivamente ai fini processuali ex art. 409 n. 3 c.p.c., onde debbono ritenersi eccezione ai principi generali eventuali leggi estensive delle garanzie tipiche del lavoro subordinato a quello parasubordinato” (Cass. 18.12.1997 n. 1459).

La parasubordinazione secondo la Corte di Cassazione/2 “L’accordo col quale una parte si impegni, dietro corrispettivo, ad eseguire per l’altra il disegno del modello di un prodotto ed a curarne la realizzazione, assumendo altresì l’obbligo di prestare la propria consulenza durante tutta la fase di produzione industriale dello stesso, determina il sorgere di un rapporto connotato dai requisiti della personalità dell’attività professionale e della coordinazione della stessa con gli obiettivi aziendali, nonché, necessariamente, della continuatività, la quale può sussistere anche in caso di unicità dell’opus, quando la sua realizzazione implichi un’interazione tra le parti, protratta dopo la conclusione del contratto” (Cass. 24.07.1998 n. 7288).

La parasubordinazione secondo la Corte di Cassazione/3 Domanda: Una signora che ha prestato dal 1985 al 1991 attività di assistenza diurna e notturna ad una donna anziana, ha diritto ad essere considerata lavoratrice subordinata o parasubordinata e, quindi, al pagamento della retribuzione/corrispettivo per l’attività svolta?

La parasubordinazione secondo la Corte di Cassazione/4 Risposta: No, perché l’attività di assistenza svolta in maniera continuativa e prevalentemente personale, era carente dell’elemento della coordinazione, che esiste solo quando il preponente sia titolare di una stabile organizzazione di beni e servizi. Né poteva essere lavoro subordinato, perché mancava l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi nell’emanazione di ordini specifici e nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo sulla prestazione del lavoratore (Cass. 11/12/1995 n. 12962).

Il lavoro parasubordinato è lavoro autonomo Conseguenze Cassazione 3/7/2001 n. 13323 “Il rapporto di lavoro parasubordinato ha natura autonoma. La sospensione della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto di lavoro può essere invocata solo nell’ambito del lavoro subordinato e non nell’ambito del lavoro parasubordinato, che resta soggetto alla regola generale secondo cui tale termine decorre durante lo svolgimento del rapporto”

Conseguenze/2 Così già: Cass. 16/1/1999 n. 413; mancherebbe la condizione di “metus” per il lavoratore come delineata da Corte Cost. 10/6/1966 n. 63

Conseguenze/3 La parasubordinazione rileva solo ai fini processuali (409, comma 3, CPC) Negazione estensione di una serie di tutele sostanziali previste per il lavoro subordinato (Corte Cost. 24/7/1995 n. 365; Cass. 18/2/1997 n. 1459; Cass. 21/3/1996 n. 2420) Fanno eccezione Cass. 29/1/1999 n. 818, Cass. 21/1/1994 n. 568 e Pret. Bolzano 20/3/1996, nonché parte minoritaria della dottrina

Conseguenze/4 Di conseguenza sono state ritenute applicabili al parasubordinato: rivalutazione crediti di lavoro ex art. 429 CPC (Corte Cost. 10/5/1978 n. 65; Corte Cost. 26/5/1981 n. 76; Cass. 6/3/1999 n. 1912), rinunce e transazioni ex art. 2113 C.C. (Cass. 23/6/1995 n. 7111; Cass. 16/2/1988 n. 5326) N.B.: l’art. 36 Cost. sulla retribuzione equa e sufficiente è stato considerato applicabile solo da Pret. Brescia 11/10/1996, contro le conclusioni inverse di Cass. 13/4/1995 n. 4221 e Cass. 21/1/1998 n. 531.

Come districarsi nella “babele” dei casi concreti: alcune esemplificazioni tratte dalla giurisprudenza recente

Artisti (Cass. Sez. lav. n° 11885 del 23/11/1998) - E’ lavoratore subordinato con contratto a termine l’artista, assunta dalla Rai per un determinato spettacolo, che sia adibita a mansioni prive di creatività da svolgere secondo le istruzioni dei funzionari Rai e con assoggettamento al relativo potere organizzativo, direttivo e disciplinare. Agenti (Cass. Sez. lav. n° 11079 del 25/10/1995) – Non è prestatore di lavoro subordinato l’agente che possa: - organizzare l’orario di lavoro autonomamente e senza obblighi di “certificazione” dello stesso; - gestire le visite ai clienti senza itinerari predefiniti.

Pony express (Cass. Sez. lav Pony express (Cass. Sez. lav. n° 811 del 25/01/1993) – Non è prestatore di lavoro subordinato il pony express che, pur svolgendo attività di consegna pacchi coordinata e diretta dalla centrale operativa, ha tuttavia la facoltà di non rispondere alla chiamata inoltratagli non essendo dunque integralmente assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare. Praticantato professionale (Cass. Sez. lav. n° 6645 del 19/07/1997) – Il praticante professionista è in realtà un lavoratore subordinato qualora, nell’ambito dell’attività dello studio professionale, gli vengano assegnate mansioni ripetitive proprie di un impiegato e non gli venga impartito alcun insegnamento di carattere professionale.

Propagandisti scientifici (Cass. Sez. lav Propagandisti scientifici (Cass. Sez. lav. n° 9167 del 06/07/2001) – Il propagandista scientifico il quale, pur operando con un certo margine di discrezionalità, svolga la propria prestazione secondo le direttive generali della casa farmaceutica e per le finalità e programmi della stessa mettendo a sua disposizione le proprie energie lavorative e impiegandole con continuità, fedeltà e diligenza, è un lavoratore subordinato. Rappresentanza commerciale (Cass. Sez. lav. n° 11581 del 07/11/1995) – Sono configurabili come lavoratori parasubordinati i titolari di rapporti che, riguardando prestazioni di facere infungibile astrattamente riconducibili al lavoro autonomo, abbiano ad oggetto una prestazione coordinata e continuativa a carattere prevalentemente personale, ancorché si avvalgano dell’opera marginale di uno o più dipendenti.

Lavoratori a domicilio (Cass. Sez. lav Lavoratori a domicilio (Cass. Sez. lav. n° 3634 del 08/04/1998) – Non è lavoratore subordinato il lavoratore a domicilio che si presenta sul mercato non come persona fisica bensì come ditta individuale che presta la propria attività a favore di un pluralità di imprese. Lavoratori a domicilio (Cass. Sez. lav. n° 9516 del 23/09/1998) – E’ prestatore di lavoro subordinato il lavoratore a domicilio che, pur operando con macchinari e locali propri ed a favore di più committenti, è inserito nell’organizzazione produttiva di uno dei committenti ed esegue le lavorazioni sulla base delle direttive da questo impartitegli.