Convivenza o concorrenza?
Art. 670 c.p.p. Questioni sul titolo esecutivo. 1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione. 2. Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa. 3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175 commi 7 e 8.
Proposizione consecutiva o non simultanea dei due rimedi: Il condannato potrebbe rivolgersi subito al giudice dell’esecuzione e - solo successivamente alla decisione di quest’ultimo - rivolgersi al giudice dell’impugnazione. Proposizione cumulativa o simultanea dei due rimedi: il condannato potrebbe proporre una duplice domanda: al giudice dell’esecuzione e al giudice dell’impugnazione.
Art. 670 co. 1 Proposizione consecutiva o non simultanea 1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione.
Manca di regolare il caso inverso: il GE ritiene infondata l’istanza e la rigetta
Art. 670 co. 2 Proposizione cumulativa o simultanea 2. Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa.
Manca di regolare vari casi: Decide prima il GI L’interessato si rivolge prima e direttamente al GI e, ottenuta una risposta negativa, prova ad interpellare, sulla medesima questione, il GE Nel caso regolato, si sancisce espressamente un principio di prevalenza della decisione del GI solamente nel caso in cui il GE abbia deciso a sfavore dell’interessato e il GI sia di opinione diversa. E nel caso contrario?
A) Proposizione consecutiva dei rimedi: si interpella prima GE e si attende la sua decisione GI SU Mainente 2003
B) Proposizione cumulativa dei rimedi: si interpellano contemporaneamente GE e GI SU Mainente 2003
C) Solo impugnazione tardiva