Le procedure decisionali - 2 Lezione VI Le procedure decisionali - 2
Le procedure decisionali in generale Strumento per studiare l’equilibrio istituzionale Carattere interistituzionale Evoluzione nel tempo Varietà Procedure legislative e procedure non legislative (art. 280 TFUE)
l’inderogabilità Corte giust. C-133/06 PE c. Consiglio (dir. 2005/85/CE «procedure» - base giuridica: art. 67.5 TCE – procedura di codecisione - elenco dei paesi c.d. sicuri per il rifiuto dello status di rifugiato – procedura per la modifica - mera consultazione del PE) (II.1.1, p. 112) « le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel Trattato e che esse non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni » (p. 54). « riconoscere ad un'istituzione la facoltà di porre in essere fondamenti normativi derivati, che vadano nel senso di un aggravio ovvero di una semplificazione delle modalità d'adozione di un atto, significherebbe attribuire alla stessa un potere legislativo che eccede quanto previsto dal Trattato » (p.56)
Inderogabilità e delega di attuazione (Art. 290 TFUE) “1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere. 2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti: a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega; b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni. “
Nozione di elementi essenziali Corte giust. C-355/10PE c. Consiglio (II.9.2, p. 145) Dec. 2010/252/UE che integra il codice frontiere Schengen – Frontex (Agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne) – Misure coercitive nei confronti di persone e imbarcazioni - Deroghe rispetto ai principi della dir. di base
Eccezioni alla inderogabilità la procedura di revisione semplificata ai sensi dell’art. 48, par. 7 “Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.
Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione. Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.”
Procedure nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia Articolo 81 TFUE (cooperazione giudiziaria in materia civile) “ 3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.
Le procedure legislative e non legislative Articolo 289 TFUE 1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294. 2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale. 3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi. 4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.
La proposta della Commissione La Commissione come “motore” dell’Unione La Commissione come portatrice dell’interesse comune (art. 17.1 TUE) Chi può sollecitare la Commissione a presentare una proposta? - P.E.: art. 225 TFUE - Consiglio: art. 241 TFUE - Consiglio europeo: arg. Ex. Art. 15.1 TUE
segue - l’iniziativa dei cittadini: art. 17.4 TUE - - reg. n. 211/2011/UE - - - Registrazione presso la Commissione di una proposta d'iniziativa dei cittadini, a cura degli organizzatori; - - - Raccolta delle dichiarazioni di sostegno di non meno di un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri; - - - Verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri; - - - Presentazione dell'iniziativa alla Commissione; - - - Esame dell'iniziativa da parte della Commissione e sua comunicazione in merito alle conclusioni giuridiche e politiche.
La modifica della proposta Articolo 293 TFUE 1. Quando‚ in virtù dei trattati‚ delibera su proposta della Commissione‚ il Consiglio può emendare la proposta solo deliberando all'unanimità‚ salvo nei casi di cui all'articolo 294‚ paragrafi 10 e 13, agli articoli 310, 312, 314 e all'articolo 315, secondo comma. 2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.
Da parte del Consiglio (par. 1) Significato del termine “emendare” Requisito dell’unanimità Obbligo di deliberare sulla proposta della Commissione? - delibera implicita di rigetto (quando è previsto un termine per la conclusione di una procedura: Corte giust. C-76/01 P. Eurocoton, II.3.3. p. 123) Dazi antidumping – Reg. (CE) 384/1995 – Inchiesta per l’istituzione – Termine (15 giorni) – Mancata decisione – Decisione implicita di rigetto – Impugnabilità ex art. 263 TFUE
Da parte della Commissione (par. 2) Perché la Commissione può scegliere di modificare la propria proposta? Ritiro della proposta Condizioni: Corte giust. C-409/13 Consiglio c. Commissione (II.3.3. p. 124) Approvazione di emendamenti dal PE e dal Consiglio che impedirebbero la realizzazione degli obiettivi della proposta – Rispetto del principio della leale collaborazione tra istituzioni – Impugnabilità della decisione di ritiro ex art. 263 TFUE
La procedura legislativa ordinaria Storia: dalla procedura di consultazione alla procedura di co-decisione, passando dalla procedura di cooperazione (differenze) La disciplina dell’art. 294 TFUE Una procedura a tre Le tre fasi: la non necessità di arrivarci e il c.d. “trilogo” Casi speciali: consultazione di altri organi; casi in cui il Consiglio delibera sempre all’unanimità
Le procedure legislative speciali Carattere atipico delle procedure legislative speciali Le procedure tipo consultazione - il parere (meramente) consultivo del P.E. - l’importanza della consultazione: Corte giust. 138/79, Roquette Frères, III.4.2. p. 126 - i requisiti: la consultazione effettiva e regolare: Corte giust. C-65/93, P.E. c. Consiglio, III.4.2. p. 128
segue La seconda consultazione: Corte giust. 41/69, Chemiafarma, III.4.2, p. 129 La procedura di approvazione (già di parere conforme) Es. art. 19.1 TUE, III.4.3, p. 125
Le procedure nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) (art. 67 e ss. TFUE) Pluralità delle procedure e varianti rispetto ai modelli Art. 75, primo comma, TFUE (proc. Legisl. ordinaria) Art. 81.3 (proc. Consultazione) Art. 86.1 (proc. Approvazione) C.d. emergency brake: art. 82.3 Altro caso speciale: art. 86.1