INTERPELLO
Gli interpelli sono atti amministrativi senza alcun potere impositivo. Il contribuente si può adeguare o meno . Vi sono vari tipi di interpello in relazione all’oggetto; in base al tipo di interpello variano i soggetti a cui vanno indirizzati e la tempistica di risposta.
Interpello antielusivo L’interpello antielusivo è presentato ai sensi dell’articolo 21 della Legge 413/1991. Ambito applicativo dell’interpello antielusivo; Operazioni elusive di cui all’articolo 37-bis d.p.r. 600/1973; Interposizione fittizia articolo 37 d.p.r.- 600/1973; Qualificazione di spese tra pubblicità e rappresentanza. Operazioni concluse con paradisi fiscali Articolo 110, commi 10 e 11 Testo Unico ( articolo 11, comma 13, L.413/1991)
L'istanza, che va indirizzata alla Direzione Regionale delle Entrate alla oltre a descrivere in modo dettagliato il caso concreto e la soluzione interpretativa prospettata, deve contenere a pena di inammissibilità: - i dati identificativi del contribuente (o del suo legale rappresentante) e delle altre parti interessate; - l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni; - la sottoscrizione del contribuente (o del suo legale rappresentante). All'interpello è allegata copia della documentazione richiamata, con il relativo elenco.
I termini di risposta sono stati modificati con il decreto legge n Entro 120 giorni dal ricevimento della istanza dalla Direzione Regionale la Direzione Centrale normativa e contenzioso comunica il proprio parere. Decorso tale termine se non vi è stato provvedimento il contribuente diffida ad adempiere la Direzione Centrale: Decorsi ulteriori 60 giorni senza aver avuto il parere si forma il silenzio assenso.
Interpello per disapplicare le norme di cui all’articolo 110 comma 10 L’interpello per la disapplicazione delle disposizioni di cui all’articolo 110, comma 10, del Testi Unico deve dimostrare che: - le operazioni poste in essere corrispondono ad un effettivo interesse economico; - o, in alternativa, che le imprese svolgono effettiva attività commerciale.
Gli elementi da allegare alla istanza da chiedere al fornitore estero Statuto sociale Iscrizione al locale registro delle imprese Normativa e delle delibere disciplinanti gli organi sociali e loro attività Nomina di amministratori ed attribuzioni dei relativi poteri Relazione descrittiva dell’attività svolta Bilanci pubblicati Numero dei dipendenti Disponibilità di locali ad uso civile o industriale
Secondo la circolare delle entrate 29/E del 2003 sono almeno 10 i documenti che hanno rilevanza: il bilancio, così come la sua certificazione; il prospetto descrittivo dell’attività esercitata; i contratti di locazione degli immobili; la copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche; i contratti di lavoro dei dipendenti; i conti correnti bancari aperti presso istituti locali; gli estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie; la copia dei contratti di assicurazioni relativi ai dipendenti e agli uffici; le autorizzazioni sanitarie e amministrative
Istanze per la disapplicazione di norme elusive Istanze di disapplicazione ai sensi dell’articolo 37-bis. Il comma 8 dell’articolo 37 bis consente al contribuente di chiedere la disapplicazione delle norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre situazioni disciplinate dalla norma dimostrando che gli effetti elusivi nella fattispecie non si potevano verificare.
Istanza per la disapplicazione della normativa sulle società di comodo Il comma 4-bis della L 724/1994 consente al contribuente di chiedere la disapplicazione della normativa sulle società di comodo dimostrando che esistono oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi. Possibili situazioni di carattere oggettivo: Crisi straordinaria del settore; Un furto che abbia influito in modo rilevante sul valore delle rimanenze; Immobile in ristrutturazione e non agibile.
Soggetti esclusi per espressa previsione normativa (art. 30 c. 1 L Soggetti esclusi per espressa previsione normativa (art. 30 c. 1 L. 724/94) coloro che Si trovano nel primo periodo di attività Hanno un numero di soci non inferiore a 50 Controllano società ed enti i cui titoli (azionari od obbligazionari) sono negoziati in mercati italiani ed esteri Sono quotati Sono controllati da società quotate Si trovano in stato di procedure concorsuali – anche con riferimento al periodo d’imposta precedente all’inizio della procedura Costituiti in forma di società di capitali per obbligo di legge in relazione all’attività svolta Nell’esercizio in esame e nei due precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità Presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale Sono partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale Risultano congrui e coerenti ai fini degli studi di settore, anche per effetto di adeguamento
L’istanza deve contenere a pena di inammissibilità: I dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante; L’indicazione dell’eventuale domiciliatario presso il quale sono effettuate le comunicazioni; La sottoscrizione del contribuente o del legale rappresentante. Molto importante è la compiuta descrizione della fattispecie concreta e dei motivi che hanno impedito il conseguimento dei ricavi minimi; la mancanza di un contenuto minimo e/o la mancata integrazione di documentazione richiesta comporta improcedibilità
L’stanza va indirizzata all’Ufficio delle Entrate competente che con il suo parere deve trasmetterlo alla Direzione Regionale. Entro 90 giorni deve essere comunicata la risposta; il termine non è perentorio ma ordinatorio. Nella fattispecie non si forma il silenzio-assenso.
La istanza deve essere presentata oltre 90 giorni prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi ( vedi circolare 14/2007); Secondo l’Amministrazione il contribuente può impugnare l’eventuale avviso di accertamento emesso a seguito del provvedimento di rigetto.
Interpello ordinario L’articolo 11 dello Statuto del Contribuente consente di richiedere la corretta applicazione di norme la cui interpretazione è incerta. L’istanza, indirizzata alla Direzione centrale normativa e contenzioso, va presentata alla DRE competente; decorsi 90 giorni si forma il silenzio assenso. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.M. 26 aprile 2001, n. 209, attuativo dell’art. 11, Legge n. 212/2000, la richiesta di parere deve riguardare l’interpretazione di qualsiasi norma tributaria che abbia ad oggetto aspetti sostanziali, procedurali o formali nel rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente.
Sono quindi presentabili all’Agenzia delle Entrate le istanze concernenti i tributi gestiti dalla medesima e, in particolare: • le imposte sui redditi; • l’imposta sul valore aggiunto; • l’imposta di registro; • l’imposta sulle successioni e donazioni; • l’imposta di bollo; • le tasse sulle concessioni governative; • l’imposta sugli intrattenimenti; • altri tributi minori.
INTERPELLO INTERNAZIONALE L’interpello internazionale (o, nel diritto anglosassone, ruling) L’obiettivo di tale istituto è quello di garantire il diritto d’informazione al contribuente su un piano internazionale, mettendogli a disposizione un valido strumento che gli consenta di ottenere maggiori informazioni sul significato di norme di incerta applicazione. L’istanza deve essere presentata al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Milano o di Roma, in accordo con le procedure stabilite dal direttore dell’Agenzia stessa. Le materie tributarie circa le quali è possibile richiedere un parere preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate allo scopo di prevenire un comportamento elusivo sono principalmente: • i prezzi di trasferimento; • gli interessi; • i dividendi; • le royalties; • il distacco di personale. Sono legittimati alla presentazione di un interpello internazionale i soggetti economici con attività internazionale, la cui definizione è fornita dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004. La procedura in questione si conclude con la stipulazione di un accordo, tra l’Amministrazione finanziaria e l’impresa con attività internazionale, che vincola, entrambe le parti, per il periodo d’imposta nel corso del quale l’accordo è stato stipulato e per i due periodi d’imposta successivi.
Istanza per la disapplicazine normativa c.f.c. Una altra ipotesi di interpello a disposizione del contribuente è prevista esclusivamente per la disapplicazione delle disposizioni contenute negli artt. 167 e 168 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ossia per sfuggire all’applicazione della normativa riguardante le cosiddette “Controlled foreign companies”. Il soggetto residente che intendesse fare ciò, potrebbe dunque rivolgersi all’Agenzia delle Entrate e dimostrare, relativamente a ciascuna controllata estera, prima di presentare la propria dichiarazione dei redditi, la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate. Il contribuente potrà ottenere una risposta positiva laddove dimostri alternativamente che: • la CFC svolge una effettiva attività industriale o commerciale, in via principale, nello Stato o territorio nel quale ha sede; • dalle partecipazioni possedute non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. La possibilità di presentare interpello è negata se i proventi della controllata estera derivano per oltre il 50% da passive income
La disapplicazione della norma sulle CFC è ammessa solo in presenza di un parere di accoglimento dell’istanza di esenzione prima della presentazione della dichiarazione, intendendo con ciò anche il caso di silenzio-assenso da parte dell’Amministrazione finanziaria. Come indicato nella circolare esplicativa 12 febbraio 2002, n. 18/E, il soggetto interessato deve presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dall’art. 5, D.M. 21 novembre 2001, n. 429. Poiché detto articolo rinvia espressamente al D.M. 26 aprile 2001, n. 209, che disciplina l’interpello del contribuente” di cui all’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, alla procedura in esame risultano applicabili, ove compatibili, le relative disposizioni.