Le procedure legislative

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Schema fonti UE Diritto primario  Trattati
Advertisements

Corso Diritto UE (6) Le procedure decisionali: La individuazione della corretta base giuridica.
Le procedure legislative
Università di Pavia NOMINATO DAL CONSIGLIO EUROPEO CON L’ACCORDO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE È PRESIDENTE DELLA FORMAZIONE AFFARI ESTERI DEL CONSIGLIO.
Università di Pavia INIZIALMENTE: CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI (≠CECA) TUTTAVIA, L’ART. 201 TCE CONCEPIVA QUESTO SISTEMA COME PROVVISORIO “LA COMMISSIONE.
La cittadinanza europea: problemi e prospettive
Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
Iter legis nella legge di revisione costituzionale
IL PROCESSO DECISIONALE
Il procedimento amministrativo è
Perché un’Europa unita?
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
Art. 19 (1) TUE La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto.
Le Fonti del diritto pubblico italiano
FONTI DEL DIRITTO.
Istituzioni e poteri dell’Unione Europea
Sentenza Van Gend en Loos (1963)
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (6)
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA La funzione giurisdizionale
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Perché un’Europa unita?
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Le procedure legislative
ICE Iniziativa dei Cittadini Europei
Gli atti aventi forza di legge
FONTI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE DEL DIRITTO SINDACALE
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Sentenza Commissione c. PE e Consiglio (2014)
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA I diritti fondamentali
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Le competenze dell’Unione
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Procedure legislative speciale nello SLSG
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Allargamento, adesione, recesso
IL PARLAMENTO RUOLO E FUNZIONI ARTT. 70 E SS DELLA COSTITUZIONE.
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA L’adattamento dell’ordinamento italiano
CORSO DI DIRITTO UE (8) Il diritto secondario o derivato
CORSO DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (6)
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il ricorso per annullamento
La individuazione della corretta base giuridica
Il ricorso di annullamento artt TFUE
Diritto dell’Unione europea XXIV Lezione
L’ORDINAMENTO UE Trattati e principi generali
Diritto dell’Unione europea XXIV Lezione
PROCESSO D’ INTEGRAZIONE EUROPA OCCIDENTALE
Il processo di bilancio fra Parlamento e Governo
Le Fonti del diritto pubblico italiano
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico e sua «originarietà»
LA SECONDA FASE: CEE E EURATOM
Delegazione legislativa
Audizione di AGENS presso la Camera dei Deputati
LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
GLI ATTI DI DIRITTO DERIVATO
Le procedure decisionali - 2
IL RICORSO IN CARENZA Università di Pavia
Corso di Diritto dell’Unione
Procedure decisionali - 1
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
alla ricerca dei fondamenti costituzionali:
Il Governo è l'organo costituzionale formato da:
GLI ATTI DI DIRITTO DERIVATO
FONTI DEL DIRITTO.
Sentenza «Taricco» (C-105/14)
L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE (1)
Perché un’Europa unita?
IL RICORSO IN CARENZA Università di Pavia Università di Pavia
TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO
Le Fonti del diritto pubblico italiano
La formazione delle leggi
IL RICORSO IN CARENZA (I PRESUPPOSTI)
Transcript della presentazione:

Le procedure legislative Corso di Diritto UE(7) Le procedure legislative

Le procedure decisionali in generale Strumento per studiare l’equilibrio istituzionale Carattere interistituzionale Evoluzione nel tempo Varietà Procedure legislative e procedure non legislative (art. 280 TFUE)

l’inderogabilità Corte giust. C-133/06 PE c. Consiglio (elenco dei paesi c.d. sicuri per il rifiuto dello status di rifugiato – procedura per la modifica) (II.1.32, p. 108) « le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel Trattato e che esse non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni » (p. 54). « riconoscere ad un'istituzione la facoltà di porre in essere fondamenti normativi derivati, che vadano nel senso di un aggravio ovvero di una semplificazione delle modalità d'adozione di un atto, significherebbe attribuire alla stessa un potere legislativo che eccede quanto previsto dal Trattato » (p.56)

Inderogabilità e delega di attuazione (Art. 290 TFUE) “1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.   Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.   2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:   a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;  b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni. “

Nozione di elementi essenziali Corte giust. C-303/94 PE c. Consiglio (II.9.2, p. 140) Dir. commercializzazione di prodotti fitosanitari (proc. di consultazione) Dir. d’attuazione (procedura senza consultazione) Deroghe rispetto ai principi della dir. di base

Eccezioni alla inderogabilità la procedura di revisione semplificata ai sensi dell’art. 48, par. 7 “Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.  Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.

Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.  Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.”

Procedure nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia Articolo 81 TFUE (cooperazione giudiziaria in materia civile) “ 3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.  Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.  I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.

Le procedure legislative e non legislative  Articolo 289 TFUE 1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294.   2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale. 3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi. 4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

La proposta della Commissione La Commissione come “motore” dell’Unione La Commissione come portatrice dell’interesse comune (art. 17.1 TUE) Chi può sollecitare la Commissione a presentare una proposta? - P.E.: art. 225 TFUE - Consiglio: art. 241 TFUE - Consiglio europeo: arg. Ex. Art. 15.1 TUE

segue - l’iniziativa dei cittadini: art. 17.4 TUE - - reg. n. 211/2011/UE - - - Registrazione presso la Commissione di una proposta d'iniziativa dei cittadini, a cura degli organizzatori; - - - Raccolta delle dichiarazioni di sostegno di non meno di un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri; - - - Verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri; - - - Presentazione dell'iniziativa alla Commissione; - - - Esame dell'iniziativa da parte della Commissione e sua comunicazione in merito alle conclusioni giuridiche e politiche.

La modifica della proposta Articolo 293 TFUE   1. Quando‚ in virtù dei trattati‚ delibera su proposta della Commissione‚ il Consiglio può emendare la proposta solo deliberando all'unanimità‚ salvo nei casi di cui all'articolo 294‚ paragrafi 10 e 13, agli articoli 310, 312, 314 e all'articolo 315, secondo comma. 2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.

Da parte del Consiglio (par. 1) Significato del termine “emendare” Requisito dell’unanimità Obbligo di deliberare sulla proposta della Commissione? - delibera implicita di rigetto (quando è previsto un termine per la conclusione di una procedura: Corte giust. C-76/01 P. Eurocoton, II.3.3. p. 119)

Da parte della Commissione (par. 2) Perché la Commissione può scegliere di modificare la propria proposta? Ritiro della proposta Condizioni: Corte giust. C-409/13 Consiglio c. Commissione

La procedura legislativa ordinaria Storia: dalla procedura di consultazione alla procedura di co-decisione, passando dalla procedura di cooperazione (differenze) La disciplina dell’art. 294 TFUE Una procedura a tre Le tre fasi: la non necessità di arrivarci e il c.d. “trilogo” Casi speciali: consultazione di altri organi; casi in cui il Consiglio delibera sempre all’unanimità

Le procedure legislative speciali Carattere atipico delle procedure legislative speciali Le procedure tipo consultazione - il parere (meramente) consultivo del P.E. - l’importanza della consultazione: Corte giust. 138/79, Roquette Frères, III.4.2. p. 122 s. - i requisiti: la consultazione effettiva e regolare: Corte giust. C-65/93, P.E. c. Consiglio, III.4.2. p. 124

segue La seconda consultazione: Corte giust. 41/69, Chemiafarma, III.4.2, p. 124 s. La procedura di approvazione (già di parere conforme) Es. art. 19.1 TUE, III.4.3, p. 125

Le procedure nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) (art. 67 e ss. TFUE) Pluralità delle procedure e varianti rispetto ai modelli Art. 75, primo comma, TFUE (proc. Legisl. ordinaria) Art. 81.3 (proc. Consultazione) Art. 86.1 (proc. Approvazione) C.d. emergency brake: art. 82.3 Altro caso speciale: art. 86.1