Il fallimento (d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5)

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Il fallimento (d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5) Il procedimento sino alla sentenza di fallimento • Istruttoria prefallimentare (art.15) (giudizio a cognizione piena e non più sommario) Si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con il rito camerale Tuttavia il tribunale può delegare un giudice per la trattazione dell’istruttoria Sono convocati l’imprenditore ed i creditori istanti; il P.M. Partecipa solo se ha promosso la procedura Le parti possono presentare memorie, documenti e relazioni tecniche e nominare consulenti tecnici L’imprenditore deve comunque presentare i bilanci degli ultimi 3 esercizi + una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata + inform. urgenti Il tribunale può emettere provvedimenti cautelari e conservativi sul patrimonio dell’imprenditore •Il fallimento non può essere dichiarato se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore ad € 30.000,00

La sentenza dichiarativa di fallimento •Con la sentenza di fallimento il tribunale: Nomina il giudice delegato Nomina il curatore Ordina al fallito il deposito entro 3 giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie con l’elenco dei creditori (se non già eseguito) Fissa il giorno e l’ora dell’adunanza dei creditori per l’esame dello stato passivo(entro 120 giorni dalla sentenza) Assegna ai creditori ed ai terzi termine perentorio di 30 giorni prima dell’udienza di verifica dello stato passivo per la presentazione delle domande di ammissione al passivo La sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito in cancelleria, ma per i terzi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese •E' abolita l’opposizione alla dichiarazione di fallimento (art.18 testo originario) 2

E' comunicata per estratto: Al pubblico ministero Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di di fallimento (art. 17) Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza è notificata a cura del cancelliere : Al debitore E' comunicata per estratto: Al pubblico ministero Al curatore Al richiedente il fallimento La sentenza è annotata presso il Registro delle Imprese ove l'imprenditore ha la sede legale ( + sede effettiva se diversa) Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, l'estratto della sentenza è trasmesso in via telematica al Registro delle Imprese

Reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18) L’impugnazione contro la sentenza di fallimento si svolge con modalità agili e spedite Il giudizio si svolge in camera di consiglio Il ricorso può essere proposto dal debitore e qualunque interessato (entro 30 giorni) Non può essere più proposto alcun ricorso decorso 1 anno dalla pubblicazione della sentenza Il reclamo, da depositare in Corte d'Appello, deve contenere: Indicazione corte app. competente Generalità impugnante + domicilio Esposizione fatti + elementi di diritto per impugnazione Indicazione mezzi di prova e documenti per reclamo Presidente, entro 5 gg dal deposito ricorso, fissa con decreto udienza comparizione entro 60 gg. dal deposito

Reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18) Reclamante deve notificare ricorso e decreto fissazione udienza al curatore e alle parti entro 10 gg comunicazione decreto Le parti devono costituirsi almeno 10 gg prima udienza con deposito memoria La corte d’appello si pronuncia comunque con sentenza che può essere impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione (entro 30 giorni) Sentenza di revoca è notificata al curatore al creditore istante e debitore, se non reclamante, e pubblicata stesse regole sent. fall. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza di fallimento (salvo quanto previsto dall’art.19) Se il fallimento è revocato restano salvi gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura

Reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18) Sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante In caso di revoca le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal Tribunale con decreto reclamabile ex art. 26 Sospensione della liquidazione dell'attivo (art. 19) Può essere sospesa (in tutto o in parte o temporaneamente) la liquidazione dell’attivo per gravi motivi su ricorso della parte reclamante o del curatore alla Corte d'Appello dinanzi alla quale è stata proposta l'impugnazione Reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)

Il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento (art. 22) • Il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento è il decreto motivato • Entro 30 giorni il creditore o il PM possono proporre reclamo dinanzi alla corte di appello •La corte di appello provvede in camera di consiglio con decreto motivato •Se il reclamo è accolto, la corte di appello rimette gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento

Effetti della revoca del fallimento Restano salvi effetti atti legalmente compiuti organi fallimentari Riacquistano la pienezza dei loro effetti quegli atti la cui inefficiacia si sia automaticamente attuata con la dichiarazione di fallimento (artt. 64 e 65) o dichiarata art. 67 Ex fallito riacquista possesso e disponibilità dei suoi beni, qualora ancora esistenti + tutte le libertà personali e capacità processuale Cessazione effetti negativi per creditori (sospensione interessi) Spese + compenso curatore a carico creditore istante ( se condannato ai danni per aver chiesto fall. con colpa) o del fallito se con comportamento ha dato adito alla dich. fall. Revoca fall. società determina revoca fall. personali soci illim. responsabili