L’amministrazione del novecento (le norme costituzionali)
L’evoluzione degli inizi del 900 Si hanno una serie di modifiche su vari fronti che portano ad un aumento quantitativo rilevante delle p.a.: Aumento delle direzioni generali dei Ministeri; Creazione di aziende autonome; Creazione di aziende municipalizzate locali; Moltiplicazione degli enti pubblici; Nascita delle società pubbliche; Mancanza di autonomia dei Comuni e Province Si inizia il trend di superfetazione delle amministrazioni che proseguirà anche con la Costituzione e si arresterà solo nel 1990
Ministeri, aziende autonome, aziende municipalizzate Ministeri: aumento quantitativo: raddoppio direzioni generali dei Ministeri Nascita delle aziende autonome (nazionalizzazione ferrovie; compiti operativi non potevano essere svolti dai ministeri: come l’Azienda Ferrovie dello Stato (1905), l’impresa per la telefonia interurbana (1907), l’INA (1913), la BNL (1913) ) Nascita delle aziende municipalizzate locali (illuminazione, acquedotti, tpl)
Enti pubblici, società pubbliche, Comuni e Province nasce lo Stato del benessere che cura le prestazioni sociali (si pensi all’istituzione della Cassa Nazionale di previdenza nel 1898 e la successiva iscrizione obbligatoria nel 1917) e conseguentemente si sviluppano una molteplicità di enti pubblici (nei settori della seta, del cotone, del riso, dei fertilizzanti, dei trasporti, dell’artigianato, dello zolfo, della cellulosa, ma anche nel ventennio fascista: INPS, INAM-malattie; INAIL, IRI; poi INA) nascono le società per azioni con partecipazione pubblica (come l’AGIP nel 1926 e l’IRI nel 1933). Si diminuisce di nuovo l’autonomia: il Sindaco e Presid.prov. Ritornano ad essere nominati dal Governo
Costituzione e amministrazione Carta cost. entrata in vigore il 1 gennaio 1948 Sebbene tutte le norme della Costituzione si occupino di amministrazione (quando si stabiliscono diritti e libertà dei cittadini es. diritto al lavoro art. 4 si parla di p.a.) le norme che più direttamente si riferiscono alla p.a. sono le seguenti: art. 5; art. 33; art. 95; art. 97; art. 98; art. 114; art. 118 Importanti le modifiche del 2001 sulla modifica del titolo V (l.cost. n. 3/2001) e del 2012 (l. cost. n. 1/2012) sul pareggio di bilancio
Art. 5 Cost. Riconosce: qualcosa di preesistente Promuove: non si tratta solo di riconoscere Decentramento amministrativo per i servizi che dipendono dallo Stato (amministrazione statale centrale e periferica) Autonomia e autarchia come valori da perseguire
I vari livelli di amministrazione Amministrazioni internazionali (OMS; ICNIRP; IMMARSAT; FMI) Amministrazioni europee (cd. coamministrazione) Amministrazione statale centrale (Ministeri) e periferica (Prefetture; Questure; Sovraintendenze) Amministrazione regionaleautonomia (potestà legislativa propria) Amministrazione locale (province, comuni, comunità montane, aree metropolitane)autonomia (statuti)
Art. 33 Libertà della scienza e dell’insegnamento Senza oneri per lo Stato Principio di sussidiarietà in senso orizzontale e verticale Autonomia delle università Violazione dell’autonomia
Art. 95 Riserva di legge assoluta L. 400/88 D.lgs. 300/1999
Art. 97 1° comma: principio del pareggio del bilancio 2° comma: 1. nozione ampia di pubblico ufficio 2. organizzazione è anche azione 3. riserva relativa 4. buon andamento 5. imparzialità (accezione oggettiva come necessità di ponderare tutti gli interessi e soggettiva come terzietà) 3° comma: principio dell’accesso mediante concorso
Art. 98 Pubblici impiegati al servizio della nazione Norme sull’anticorruzione
Art. 114 L’ordine ascendente I livelli amministrativi Enti autonomi
Art. 117 Le materie di potestà legislativa esclusiva (organizzazione amministrativa dello Stato lett. g) giustizia amministrativa lett. l) Previsione delle Regioni con poteri legislativi (art. 117) poi istituite negli anni 70 Vari trasferimenti di funzioni dallo Stato alle Regioni (1972, 1977, 1997)
Art. 118 Il principio di sussidiarietà in senso verticale (1° comma) Il principio di sussidiarietà in senso orizzontale (ultimo comma)