“I SEMINARI DEL LAVORO”

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Transcript della presentazione:

“I SEMINARI DEL LAVORO” Area Lavoro e Previdenza “I SEMINARI DEL LAVORO” DISTACCO, TRASFERIMENTO, TRASFERTA 20 novembre 2009 ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

Il distacco in Italia DISTACCO art. 30 D.lgs. 276/03 – Legge Biagi L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

REQUISITI DEL DISTACCO Circ. Ministero del Lavoro n. 3/2004 Il distacco in Italia REQUISITI DEL DISTACCO Circ. Ministero del Lavoro n. 3/2004 Interesse del distaccante Temporaneità del distacco ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

INTERESSE DEL DISTACCANTE Il distacco in Italia INTERESSE DEL DISTACCANTE Orientamento ministeriale “qualsiasi interesse produttive del distaccante che non coincida con quello della mera somministrazione di lavoro altrui” DEVE ESSERE SPECIFICIO E SUSSISTERE PER TUTTA LA DURATA DEL DISTACCO Giurisprudenza e dottrina motivazione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo purchè: sia realmente sussistente sia lecita abbia rilevanza di significativa entità nel contesto dell’impresa ______________________________________________________________ non solo attività principale dell’impresa ma anche complementare A cura di Valeria Innocenti

L’INTERESSE DEL DISTACCANTE NEI GRUPPI DI IMPRESA Il distacco in Italia L’INTERESSE DEL DISTACCANTE NEI GRUPPI DI IMPRESA Circ. Ministero del Lavoro n. 28/2005 “la prassi del distacco all’interno dei gruppi di impresa è legittima laddove corrisponda ad una reale esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende che fanno parte di gruppo” È in ogni caso necessario che ci sia l’interesse del distaccante e che il distacco sia temporaneo ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

Il distacco in Italia DISTACCO QUALE ALTERNATIVA AD UNA PROCEDURA DI CASSA INTEGRAZIONE PER CONTRAZIONE DI ATTIVITA’ PRODUTTIVA NO Ragione meramente economica (es: risparmio sul costo del lavoro) SI Esigenza di preservare il patrimonio professionale dell’impresa attraverso le opportunità di scambio tra lavoratori di imprese appartenenti al medesimo gruppo ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

LA TEMPORANEITA’ Il distacco in Italia “non definitività” il distacco può durare finchè perdura l’interesse del distaccante non è necessario che la durata sia predeterminata ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

(si applica l’art. 2103 cod.civ.) Il distacco in Italia DISTACCO CON MUTAMENTO DI MANSIONI art. 30 c. 3 D.lgs. n. 276/03 CONSENSO DEL LAVORATORE NEL CASO IN CUI IL DISTACCO COMPORTI IL MUTAMENTO DI MANSIONI NECESSARIO NEL CASO DI RIDUZIONE E/O SPECIALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE SVOLTA (si applica l’art. 2103 cod.civ.) ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

DISTACCO CON TRASFERIMENTO AD OLTRE 50 Km Art. 30 c. 3 D.lgs. 276/03 Il distacco in Italia DISTACCO CON TRASFERIMENTO AD OLTRE 50 Km Art. 30 c. 3 D.lgs. 276/03 SE IL DISTACCO COMPORTA IL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DISTACCATO AD UNA UNITA’ PRODUTTIVA SITUATA A PIU’ DI 50 Km. DALLA SEDE DI LAVORO, IL DISTACCO PUO’ AVVENIRE SOLO PER COMPROVATE RAGIONI DI CARATTERE TECNICO, ORGANIZZATIVO, PRODUTTIVO O SOSTITUTIVO ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

Circ. Ministero del Lavoro n. 3/2004 Il distacco in Italia DISTACCO PARZIALE Circ. Ministero del Lavoro n. 3/2004 FACOLTA’ DI INVIARE IL LAVORATORE DISTACCATO A SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA’ LAVORATIVA ANCHE SOLO PARZIALMENTE PRESSO IL DISTACCATARIO ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

RAPPORTO DI LAVORO DEL DISTACCATO Il distacco in Italia RAPPORTO DI LAVORO DEL DISTACCATO opportunità di informare il lavoratore per iscritto il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo (rimborso del distaccatario nel caso di distacco all’interno di gruppi di imprese) esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte del distaccatario ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

(introdotto dall’art. 4 c. 5 D.lgs. n. 251/2004) Il distacco in Italia DISTACCO ILLECITO art. 18 c. 5bis D.lgs. n. 276/2003 (introdotto dall’art. 4 c. 5 D.lgs. n. 251/2004) “Nel caso di distacco privo dei requisiti di cui all’art. 30, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo” ______________________________________________________________ Se il distacco non possiede i requisiti di legge è configurabile l’ipotesi di somministrazione illecita di manodopera A cura di Valeria Innocenti

DISTACCO E INTERPOSIZIONE ILLECITA: Il distacco in Italia DISTACCO E INTERPOSIZIONE ILLECITA: DIFFERENZE Il distacco è temporaneo e si base sull’interesse del distaccante/l’interposizione illecita si basa sull’interesse dello pseudo-distaccatario Nel distacco il rapporto di lavoro rimane in capo al distaccante/nell’interposizione illecita il prestatore è sottoposto al potere organizzativo-direttivo-gerarchico dello pseduo-distaccatario ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

(i pagamenti fatti dal distaccante liberano il distaccatario) Il distacco in Italia TUTELA PER IL DISTACCATO NEL CASO DI DISTACCO ILLECITO “E’ facolta’ di chiedere al giudice del lavoro un provvedimento costitutivo del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del distaccatario” Nel caso di riconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze del distaccatario si applica l’art. 27 c. 2 D.lgs. 276/03 (i pagamenti fatti dal distaccante liberano il distaccatario) ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

Distacco di lavoratori italiani in ambito comunitario FONTI Convenzione di Roma n. 934/80 art. 6 Legge n. 218/95 – art. 57 Direttiva 96/71/CE ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

REQUISITI DEL DISTACCO IN AMBITO COMUNITARIO Distacco di lavoratori italiani in ambito comunitario REQUISITI DEL DISTACCO IN AMBITO COMUNITARIO il lavoratore è normalmente occupato in Italia il lavoratore viene inviato in un Paese comunitario per un periodo prestabilito l’invio avviene per conto e nell’interesse dell’impresa che normalmente lo occupa in Italia ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

NORMATIVA APPLICABILE Distacco di lavoratori italiani in ambito comunitario NORMATIVA APPLICABILE convenzione di Roma 934/80 e art. 57 legge n. 218/95 Legge scelta dalle parti o in mancanza di scelta: Legge del Paese in cui abitualmente il lavoratore svolge il suo lavoro Legge del Paese in cui si trova la sede di lavoro ______________________________________________________________ Sempre nel rispetto delle norme imperative italiane (norme di applicazione necessaria) A cura di Valeria Innocenti

NORMATIVA APPLICABILE direttiva 96/71/CE Distacco di lavoratori italiani in ambito comunitario NORMATIVA APPLICABILE direttiva 96/71/CE La direttiva si applica alle imprese stabilite in uno stato membro che distacchino lavoratori in un altro stato membro, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionali ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

NORMATIVA APPLICABILE direttiva 96/71/CE Distacco di lavoratori italiani in ambito comunitario NORMATIVA APPLICABILE direttiva 96/71/CE La direttiva impone il rispetto di condizioni contrattuali, di tutela e salariali non inferiori a quelle dei lavoratori occupati presso il distaccatario (es. minimi retributivi, ferie, orario di lavoro, salute e sicurezza, parità uomo-donna, …………..) ______________________________________________________________ FINALITA’ : Evitare il dumping sociale A cura di Valeria Innocenti

Distacco di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari Stessi presupposti del distacco in ambito comunitario e stessi criteri di identificazione della normativa applicabile Legge scelta dalle parti o in mancanza di scelta: Legge del Paese in cui abitualmente il lavoratore svolge il suo lavoro Legge del Paese in cui si trova la sede di lavoro Norme di applicazione necessaria ______________________________________________________________ Ordine pubblico internazionale A cura di Valeria Innocenti

NECESSITA DI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE Distacco di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari NECESSITA DI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE Legge n. 398/87 e DPR n. 346/94 Richiesta autorizzazione al Ministero del lavoro Rilascio entro 75 giorni ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

IL MINISTERO AI FINI DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ACCERTA CHE: Distacco di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari IL MINISTERO AI FINI DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ACCERTA CHE: il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai CCNL vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore i contratti di lavoro prevedano, ove le autorità del Paese di impiego pongano restrizioni ai trasferimenti di valuta, la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valore trsferibile Stipula di assicurazione viaggio Sistemazione logistica Idonee misure di salute e sicurezza ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

Trasferimento DEFINIZIONE: Mutamento definitivo del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (atto unilaterale del datore di lavoro nell’esercizio del suo potere gerarchico e direttivo) LIMITI: Art. 2103 cc. e CCNL di riferimento Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo Non si ha trasferimento nel caso di cambiamento di reparto all’interno della medesima unità produttiva ______________________________________________________________ Definizione di unità produttiva A cura di Valeria Innocenti

NO obbligo di comunicazione scritta Trasferimento NO obbligo di comunicazione scritta Se il lavoratore lo richiede obbligo di comunicare le ragioni Limiti al sindacato del giudice in caso di contestazione: solo nesso di causalità e non valutazione di merito ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

Il trasferimento del dirigente sindacale (art. 22 legge 300/70) CASI PARTICOLARI Il trasferimento del dirigente sindacale (art. 22 legge 300/70) necessità del nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza Lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap e lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità (legge 104/92) diritto di scegliere la sede più vicina e necessità del consenso per il trasferimento ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

obbligo di forma scritta consenso del lavoratore Trasferimento LIMITI AL TRASFERIMENTO POSSONO ESSERE INTRODOTTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA limiti geografici obbligo di preavviso obbligo di forma scritta consenso del lavoratore ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

Trasferta DEFINIZIONE: Mutamento temporaneo e provvisorio del luogo di lavoro abituale (atto unilaterale del datore di lavoro nell’esercizio del proprio potere gerarchico e direttivo) Il lavoratore mantiene un legame permanente con l’originario luogo di lavoro, restando irrilevanti, a tal fine, il protrarsi del periodo di trasferta o l’eventuale successivo trasferimento (Cass. 21/3/2006 n. 6240) Disciplina contenuta solo nei CCNL ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

Trasferta IL POTERE DI INVIARE IL LAVORATORE IN TRASFERTA PRESCINDE DALLA DISPONIBILITA’ DELLO STESSO. IL RIFIUTO ALLA TRASFERTA E’ CONSIDERATO DALLA GIURISPRUDENZA COME UN ATTO DI INSUBORDINAZIONE CUI PUO’ CONSEGUIRE IL LICENZIAMENTO ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti

Indennita’ di trasferta Disciplina contenuta nei CCNL Se natura retributiva incidenza sul TFR Se natura risarcitoria NO incidenza sul TFR Se natura mista parziale incidenza Orientamento giurisprudenziale Nel caso in cui il maggior corrispettivo sia legato alla maggiore onerosità delle prestazioni rese fuori sede - Indizi: pagamento a forfait o pagamento a scadenza fissa anche in presenza di trasferte variabili Natura retributiva ______________________________________________________________ Natura risarcitoria Nel caso in cui il corrispettivo sia finalizzato a risarcire il lavoratore delle spese sostenute A cura di Valeria Innocenti

I LAVORATORI TRASFERTISTI Trasferta I LAVORATORI TRASFERTISTI LAVORATORI LA CUI PRESTAZIONE SI SVOLGE PER SUA NATURA IN TRASFERTA E IN LUOGHI SEMPRE DIVERSI NON VI E’ CIOE’ UN LUOGO NORMALE DI LAVORO GENERALMENTE I CCNL PREVEDONO MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE ______________________________________________________________ A cura di Valeria Innocenti