Attività delle Associazioni di Volontariato

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Transcript della presentazione:

Attività delle Associazioni di Volontariato AVIS – San Giorgio (MN) – 5 dicembre 2009

OdV: la legge quadro La legge 11 agosto 1991 n. 266 è la legge quadro sul volontariato. Essa contiene le definizioni, le finalità, le agevolazioni fiscali, gli obblighi a cui è soggetta l’attività del volontariato.

Che cosa qualifica una OdV? Agisce in base a motivazioni di solidarietà sociale e presta il suo servizio a favore della generalità dei cittadini potenzialmente interessati e non dei soli volontari membri dell'organizzazione.

Che cosa qualifica una OdV? Svolge la sua attività avvalendosi prevalentemente di prestazioni volontarie e gratuite. Per garantire uno svolgimento regolare dell'attività le organizzazioni possono avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari.

Che cosa qualifica una OdV? Agisce senza fine di lucro L'attività commerciale eventualmente svolta è di carattere marginale ed occasionale. Nel decreto ministeriale 25 maggio 1995 le attività commerciali marginali sono stati definite in modo dettagliato.

L’iscrizione al Registro Ai sensi dell’art. 6 L. 266/91 l’iscrizione al Registro del volontariato istituito dalla Regione è condizione necessaria per: accedere ai contributi pubblici; stipulare le convenzioni; beneficiare delle agevolazioni fiscali previste agli artt. 7 e 8 della L. 266/91

L’iscrizione al Registro L’iscrizione al Registro del Volontariato è condizione necessaria (MA NON PIU’ SUFFICIENTE) per essere ONLUS di DIRITTO e così accedere direttamente a tutte le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS dal D. Lgs. 460/97 (es: deducibilità/detraibilità delle erogazioni liberali in denaro e in natura, +DAI_VERSI, esenzione dal pagamento della tassa di intrattenimento per attività-incluse feste sociali-svolte occasionalmente)

Le novità per le OdV introdotte dall’art. 30 comma 5 DL 29/11/2008 n Il comma 5 dell’art. 30 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 135, convertito nella legge 28/01/2009 n. 2, stabilisce che le OdV di cui all’art. 6 della L. 266/91 acquistano la qualifica di ONLUS di diritto a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel DM 25 maggio 1995. (circ. 12/E del 9 aprile 2009)

Agevolazioni fiscali (art. 8 L. 266/91): Imposta di bollo e di registro L'art. 8 della legge 266/91 prevede l'esenzione per l'atto costitutivo e successive modifiche dall'imposta di registro. Inoltre sempre l'art. 8 della legge quadro prevede che l'atto costitutivo e lo statuto sociale e tutte le successive variazioni dello statuto sono esenti da imposta di bollo. Le esenzioni si estendono anche a tutti gli altri atti che riguardano esclusivamente la vita delle organizzazioni.

Agevolazioni fiscali (art. 8 L. 266/91): Imposta sul valore aggiunto L'art. 8 comma 2 della legge 266/91 stabilisce che la cessione di beni e le attività prestate da organizzazioni iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato non sono imponibili ai fini dell' IVA. Questa disposizione è sicuramente valida per le attività istituzionali dell'organizzazione di volontariato e secondo la dottrina prevalente anche per le attività commerciali marginali ai sensi del decreto ministeriale 25 maggio 1995..

Agevolazioni fiscali (art. 8 L. 266/91): Imposte dirette Le organizzazioni iscritte nei registri di volontariato per le attività svolte nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali non sono soggette a imposte dirette, poiché l'attività non viene considerata commerciale.

Agevolazioni fiscali (art. 8 L Agevolazioni fiscali (art. 8 L. 266/91): le attività commerciali e produttive marginali Le associazioni possono svolgere in via sussidiaria rispetto all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale. In questo contesto va precisato che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, espressamente stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995, in G.U. n.154 del 10 giugno 1995 (allegato), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali, non costituiscono materia imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

Il D.M. 25 maggio 1995 Il decreto 25 maggio 1995: non fissa i criteri di marginalità, fornisce un elenco di attività marginali definisce le modalità di svolgimento delle stesse

Il D.M. 25 maggio 1995: elenco attività marginali Attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’odv

Il D.M. 25 maggio 1995: elenco attività marginali Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario

Il D.M. 25 maggio 1995: elenco attività marginali Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario; Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

Il D.M. 25 maggio 1995: elenco attività marginali Attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano il 50% dei costi di diretta imputazione (sono servizi resi anche ai non associati con corrispettivi non superiori al 50% dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi stessi)

Il D.M. 25 maggio 1995: modalità di svolgimento attività marginali Le attività devono essere svolte: in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’OdV; Senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (pubblicità, insegne, locali attrezzati, marchi di impresa).

Attività commerciali e produttive marginali: obblighi fiscali NESSUNO

Attività commerciali e produttive marginali: obblighi contabili NESSUNO ad eccezione dell’esposizione delle entrate e delle uscite relative alle attività commerciali e produttive marginali in una distinta voce del bilancio o rendiconto gestionale. (si veda art. 5 L. 266/91)

Schema di bilancio per OdV Entrate Quote associative e contributi degli aderenti Contributi da privati Contributi degli enti pubblici Donazioni,lasciti ed erogazioni liberali Rimborsi derivanti da convenzioni Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali Uscite Spese di gestione (affitto, telefono, elettricità, cancelleria, etc.) Spese per assicurazione volontari Rimborsi spese ai volontari Costi del personale e per servizi Uscite derivanti da attività commerciali e produttive marginali

e le sponsorizzazioni? L’attività di sponsorizzazione non rientra tra le 5 tipologie di attività esplicitate nel comma 1, art. 1 del Decreto del Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995 Appare inoltre dubbia la qualificazione dell'attività di sponsorizzazione come attività direttamente connessa a quelle statutarie (ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97) dell'Associazione.

e le sponsorizzazioni? Quindi: l'attività di sponsorizzazione risulta essere sempre di natura commerciale (se svolta abitualmente) e pertanto i corrispettivi derivanti da questa attività diventano materia imponibile sia ai fini delle imposte dirette (IRPEG) che ai fini dell'IVA. L'Associazione ha l'obbligo di emettere, anche per piccoli importi, fattura assoggettata all'IVA del 20% e di presentare la dichiarazione dei redditi per il versamento dell'IRES.