D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008, n. 133 art. 41 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CONTRATTO DI APPRENDISTATO CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE CONTRATTI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO ______________________________________________________________
Contratto a tempo determinato ______________________________________________________________
Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 21 Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (D.lgs n. 368/01) Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 368/01 Le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano l’apposizione del termine possono essere riferibili anche all’attività ordinaria del datore di lavoro. ______________________________________________________________
Contratto a tempo determinato Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 21 Art. 5, comma 4bis, D.lgs. n. 368/01 Contratto a tempo determinato La contrattazione collettiva, ad ogni livello, potrà prevedere una deroga al limite temporale massimo cumulato di 36 mesi per la stipula di contratti di lavoro a termine da parte dello stesso datore di lavoro con lo stesso lavoratore per le stesse mansioni. 36 mesi ______________________________________________________________
Art. 5, comma 4 quater, D.lgs. n. 368/01 Contratto a tempo determinato Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 21 Art. 5, comma 4 quater, D.lgs. n. 368/01 Contratto a tempo determinato La contrattazione collettiva, ad ogni livello, può prevedere una differente disciplina del diritto di precedenza spettante al lavoratore a termine nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro entro i successivi 12 mesi. ______________________________________________________________
Contratto di apprendistato Professionalizzante e in Alta Formazione ______________________________________________________________
Modifiche alla disciplina dell’apprendistato Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 23 Modifiche alla disciplina dell’apprendistato (D.lgs n. 276/03) Art. 49, comma 3, D.lgs. n. 276/03 Apprendistato Professionalizzante - Durata minima (1) E’ stata abrogata la durata minima di 3 anni. La modifica affida alla contrattazione collettiva la determinazione della durata minima del contratto. Resta ferma la durata massima di 6 anni. ______________________________________________________________
Apprendistato Professionalizzante – Formazione interna (2) Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 23 Art. 49, comma 5ter, D.lgs. n. 276/03 Apprendistato Professionalizzante – Formazione interna (2) In caso di scelta di formazione esclusivamente aziendale la contrattazione collettiva di livello nazionale, territoriale o locale può regolamentare i profili formativi escludendo l’intervento delle Regioni. In questo caso non è previsto attualmente la possibilità di accedere a finanziamento pubblico. ______________________________________________________________
Apprendistato Professionalizzante – Formazione interna (3) Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 23 Art. 49, comma 5ter, D.lgs. n. 276/03 Apprendistato Professionalizzante – Formazione interna (3) La contrattazione collettiva o gli enti bilaterali potranno definire la nozione di formazione aziendale e determinare, per ciascun profilo formativo: La durata Le modalità di erogazione della formazione Le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali La registrazione nel libretto formativo ______________________________________________________________
Apprendistato Alta Formazione Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 23 Art. 50, D.lgs. n. 276/03 Apprendistato Alta Formazione In assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione può essere rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. L’apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione viene esteso anche ai dottorati di ricerca. ______________________________________________________________
Contratto di lavoro intermittente ______________________________________________________________
La disciplina del lavoro intermittente Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 39 La disciplina del lavoro intermittente (D.lgs n. 276/03) Artt. da 33 a 40, D.lgs. n. 276/03 Lavoro intermittente o “Job on call” – Definizione: Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti dettati dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato ______________________________________________________________
Il ricorso al lavoro intermittente Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 39 Artt. da 33 a 40, D.lgs. n. 276/03 Il ricorso al lavoro intermittente Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi (nazionali o territoriali) ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. ______________________________________________________________
Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 39 Artt. da 33 a 40, D.lgs. n. 276/03 Soggetti destinatari Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con riferimento alle prestazioni rese da: Soggetti con meno di venticinque anni di età Lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati ______________________________________________________________
Divieto di ricorso al lavoro intermittente: Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 39 Divieto di ricorso al lavoro intermittente: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. ______________________________________________________________
Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 39 Forma Il contratto è stipulato in forma scritta ai fini della prova di: durata; luogo e la modalità dell’eventuale disponibilità, del relativo preavviso di chiamata; trattamento economico e normativo; forme e modalità di richiesta dell'esecuzione della prestazione, delle modalità di rilevazione della prestazione; tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività. ______________________________________________________________
Rimando alla disciplina contrattuale e obbligo di comunicazione Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 39 Rimando alla disciplina contrattuale e obbligo di comunicazione Nell'indicare gli elementi del contratto validi ai fini della prova, si deve fare riferimento alle indicazioni contenute nei contratti collettivi (ove esistenti). Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente, salvo previsioni più favorevoli previste dai contratti collettivi ______________________________________________________________
Indennità di disponibilità Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 39 Indennità di disponibilità Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. L’indennità È divisibile in quote orarie La misura è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore a quanto previsto dal Ministero ______________________________________________________________
D.M. 10 marzo 2004, “Indennità mensile di disponibilità da Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 39 D.M. 10 marzo 2004, “Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell‘ambito del contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 276/03” (Pubblicato in G.U.del 22 marzo 2004, n. 68). Nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato. ______________________________________________________________
Impedimenti a rendere la prestazione Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 39 Impedimenti a rendere la prestazione In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore deve: informare tempestivamente il datore di lavoro; specificare la durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non si attiva nei confronti del datore di lavoro, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. ______________________________________________________________
Quando? Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 39 Periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno L'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro per: le prestazioni da rendersi il fine settimana; i periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali. Quando? Altri periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi. ______________________________________________________________
Principio di non discriminazione Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 39 Principio di non discriminazione Il lavoratore intermittente non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte; Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore è riproporzionato, in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita per: l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti; le ferie; i trattamenti di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali. Il lavoratore non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati nè matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità per il periodo in cui resta a disposizione del datore di lavoro. ______________________________________________________________
Computo del lavoratore intermittente Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 39 Computo del lavoratore intermittente Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. ______________________________________________________________
Contratti occasionali di tipo accessorio ______________________________________________________________
Il lavoro accessorio è diverso dalle c.d. “Mini Co.Co.Co” Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 22 Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio (D.lgs n. 276/03) Art. 70 e seguenti D.lgs. n. 276/03 Criticità – Chi sono i beneficiari delle prestazioni accessorie? (1) La formulazione originale della disciplina del “Lavoro accessorio” dettata dal D.lgs n. 276/03 di fatto escludeva il ricorso alle prestazioni occasionali di tipo accessorio per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Il lavoro accessorio è diverso dalle c.d. “Mini Co.Co.Co” (art. 61, comma 2, D.lgs 276/03) Il lavoro accessorio è diverso dalle prestazioni di “Lavoro autonomo occasionale” (art. 2222 C.C. e L. 326/03, art. 44, comma 2) ______________________________________________________________
Criticità – Chi sono i beneficiari delle prestazioni accessorie? (2) Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 22 Art. 70 e seguenti D.lgs. n. 276/03 Criticità – Chi sono i beneficiari delle prestazioni accessorie? (2) I beneficiari delle prestazioni accessorie possono questi essere individuati nei soggetti che svolgono attività imprenditoriale? “La legge delega all’art. 8 lo escludeva” (Legge n. 30/03, Legge Biagi); “il decreto legislativo non ne ha parlato” (D.lgs n. 276/03); “sia la legge n. 80/2005 che il D.L. n. 112/2008 hanno previsto prestazioni per le imprese familiari e per quelle agricole “marginali”. “A mio avviso, anche per non introdurre interpretazioni elusive che andrebbero a danno dei contratti flessibili che l’Esecutivo intende rilanciare, si può sostenere che il lavoro accessorio, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 30/03 e delle disposizioni speciali introdotte per l’agricoltura e le imprese ex art. 230 bis c.c., non riguarda le attività imprenditoriali”. E. Massi, DPL Modena Nota del 22 agosto 2008, n. 11030/08 ______________________________________________________________
Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 22 Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio (D.lgs n. 276/03) Art. 70, D.lgs. n. 276/03 di lavori domestici; di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; dell'insegnamento privato supplementare; di manifestazioni sportive, culturali [omissis]; dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; di attività agricole di carattere stagionale [omissis]; dell'impresa familiare (commercio, turismo, servizi) [omissis]; della consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa [omissis]; ______________________________________________________________
Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 22 Art. 70 e seguenti D.lgs. n. 276/03 Fermo restando che: potenzialmente tutti i soggetti presenti sul mercato del lavoro possono accedere al contratto (è stato abrogato l’art. 71 che prevedeva il campo di applicazione “Prestatori di lavoro accessorio”); l’attivazione del contratto non è oggetto di comunicazione obbligatoria on-line; il compenso non può essere superiore a 5.000 euro nell’anno solare con lo stesso committente; ______________________________________________________________
Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 22 Art. 70 e seguenti D.lgs. n. 276/03 Fermo restando che: Il valore nominale del “voucher” pari a 10 euro non è riferibile ad un arco temporale orario; è stata appena avviata dall’INPS la procedura on-line di acquisto/liquidazione dei “voucher” per le attività di lavoro accessorio rese nell’ambito della vendemmia. ______________________________________________________________
È di interesse imprenditoriale? Legge 6 agosto 2008 n. 133 art. 22 Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio (D.lgs n. 276/03) È di interesse imprenditoriale? ______________________________________________________________