Corso di Diritto Privato Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Corso di Diritto Privato Parte prima - Nozioni introduttive e principi fondamentali Fatto ed Effetto Giuridico Prof. Daniela Valentino
“Fatto, Effetto, Situazione Soggettiva, Rapporto” Evento o stato dal quale deriva una conseguenza giuridica Effetto È la conseguenza giuridica che si collega al fatto. L’effetto sta ad indicare che quel fatto è considerato, secondo il diritto, come premessa per giustificare una conseguenza e che la conseguenza è valutata come applicazione del diritto in relazione a quel fatto. Situazione Gli effetti sono di tre specie: costitutivi, modificativi, estintivi. La situazione soggettiva è ciò che si costituisce o si modifica per effetto di un fatto. La situazione giuridica soggettiva è ciò che consente di qualificare una somma di comportamenti umani come dovuti o permessi. Rapporto È la relazione tra due situazioni soggettive correlate (e complesse).
Rilevanza ed Efficacia del Fatto Giuridico Fatto giuridico rilevante ed efficace (es. compravendita) Fatto preordinato all’efficacia temporaneamente inefficace, momentaneamente rilevante Fatto rilevante temporaneamente inefficace (rispetto al preordinato effetto finale), ma produttivo di altri effetti cdd. preliminari (es. contratto sottoposto a condizione sospensiva) Fatto rilevante non preordinato all’efficacia (esercizio o esecuzione di situazioni preesistenti: es. passeggiare per il proprio fondo) Rilevanza = sta ad indicare che il fatto è oggetto di valutazione (positiva o negativa) ad opera di norme giuridiche. Ogni fatto della realtà sociale ha giuridicità: l’insieme di regole e principi che costituisce l’ordinamento individua sempre almeno un profilo di rilevanza giuridica del fatto. Uno stesso fatto può avere molteplici profili di rilevanza. Va respinta con decisione la teoria che sostiene l’esistenza di fatti giuridicamente irrilevanti. FATTO GIURIDICO Qualsiasi evento idoneo, secondo l’ordinamento, ad avere giuridica rilevanza. Efficacia = indica che ad un dato fatto sono collegabili effetti giuridici, quali la nascita, la modificazione o l’estinzione di situazioni soggettive. Nessun fatto può essere efficace se non è rilevante Un fatto può essere rilevante, ma non efficace (rilevanza senza efficacia)
Comportamento Concludente Comportamento che realizza una diretta modificazione del mondo esterno: si tratta di comportamenti non dichiarativi, ai quali è ascritto un effetto giuridico che soddisfa un interesse (es. destinazione di un bene a pertinenza) Atto in senso stretto Comportamento Concludente Nella categoria negoziale si è individuata una sottospecie, detta negozio di attuazione, nella quale l’autoregolamento di interessi è realizzato mediante un comportamento immediatamente satisfattivo dell’interesse (es. revoca tacita) Negozio giuridico
Fatto, Atto e Negozio Fatto Giuridico ATTIVITÀ È una serie coordinata di fatti umani, unificati da una finalità comune (es. l’attività d’impresa) Fatto Giuridico NATURALE Evento non ascrivibile alla volontà consapevole dell’uomo (es. temporale) IN SENSO STRETTO Si ha consapevolezza e volontà dell’atto, ma non l’intenzione di produrre effetti giuridici. Questi ultimi sono interamente preordinati dalla legge. L’atto giuridico in senso stretto è sempre tipico Umano = Atto Giuridico NEGOZIO GIURIDICO La volontà è assunta dall’ordinamento in quanto diretta alla produzione di determinati effetti. Detti effetti devono essere voluti almeno da un punto di vista pratico. Il concreto negozio è tipico, se corrisponde ad una fattispecie astratta disciplinata dalla legge, atipico se non è previsto da alcuna norma.
Dichiarazione e Comportamento Concludente Comportamento Dichiarativo (o dichiarazione) = modalità di manifestazione dei fatti umani (o dichiarazione) DI SCIENZA L’autore comunica ciò che sa (es. testimonianza). La dichiarazione di scienza, fatto umano, non è né atto né negozio giuridico. DI VOLONTÀ Con essa l’autore comunica la volontà, fonte di effetti. Effetti preordinati dalla legge = atto giuridico in senso stretto: in tal caso si ha volontà della sola dichiarazione. Effetti voluti = negozio
Dichiarazione e Comportamento Concludente A comunicazione intenzionata = Comportamento che realizza un atto di significazione traducibile in termini linguistici. È una dichiarazione di volontà (es. cenno affermativo del capo per dire “sì”). Anche il silenzio c.d. circostanziato può assumere il significato di una dichiarazione di assenso o di rifiuto. COMPORTAMENTO NON VERBALE A comunicazione non intenzionata = Il comportamento concludente è non intenzionalmente comunicativo. In tal caso, il significato della dichiarazione si desume, in via logico-pratica, dal comportamento (es. revoca del testamento mediante la sua materiale distruzione).
Liceità e Meritevolezza Fatto non contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume (art. 1343 c.c.). Liceità Fatto difforme dalla legge, ma che deroga ad una norma dispositiva. Ogni atto implica non soltanto un giudizio di liceità, ma anche di meritevolezza di tutela e tale giudizio deve essere espresso alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento e dei valori che lo caratterizzano (art. 1322 c.c.). Non ogni atto è meritevole di tutela. La semplice liceità esime, di regola, soltanto dalla responsabilità (ma, v. ad es., art. 2050 c.c.). Meritevolezza
Struttura e Funzione del Fatto Giuridico Modalità cronologica: fatto istantaneo = si verifica in una minima unità temporale (es. conclusione del contratto) fatto continuativo = si verifica in un periodo che supera la minima unità temporale (es. svolgimento di un’assemblea in una società per azioni) fatto periodico = si verifica ad intervalli regolari di tempo (es. pagamento di un canone di locazione) Struttura Partecipazione all’atto: unilaterale = richiede la dichiarazione di una sola parte affinché l’atto sia idoneo a produrre effetti giuridici bilaterale = esige le dichiarazioni di due parti plurilaterale = richiede le dichiarazioni di più parti
Struttura e Funzione del Fatto Giuridico La funzione di un fatto va individuata non mediante la descrizione dei suoi effetti, bensì cogliendo il suo significato normativo. Tale significato, ricostruito applicando regole e principi, si esprime in situazioni soggettive, vale a dire in effetti del fatto. La funzione è appunto la sintesi degli effetti essenziali del fatto. Funzione
Struttura e Funzione del Fatto Giuridico Nesso tra struttura e funzione Determinata la funzione del fatto, si può considerare determinata anche la sua struttura. Per determinare la funzione del fatto occorre tener conto: in via preliminare, dello stato iniziale degli interessi sottesi alle situazioni soggettive preesistenti al fatto. in via finale, del risultato da raggiungere, vale a dire delle situazioni soggettive programmate nell’atto. Variabilità della struttura Una medesima funzione può realizzarsi mediante più strutture. La variabilità della struttura negoziale dipende dalla funzione e dal rapporto (= relazione tra situazioni soggettive) sul quale l’atto incide. Alla struttura dell’atto deve partecipare il soggetto portatore dell’interesse tutelato rispetto al quale si produrranno gli effetti programmati. La struttura del negozio è variabile in astratto, determinata in concreto.
SOGGETTO TITOLARITÀ TRASFERIMENTO Rispetto alla norma è in una situazione di potere o dovere TITOLARITÀ Indica il legame che sussiste tra soggetto e situazione soggettiva NORMA Strumento di valutazione del comportamento umano TRASFERIMENTO Dà luogo ad una vicenda modificativa della situazione soggettiva: muta il titolare della situazione Principio della variabilità della struttura: conseguenze negozi unilaterali atipici: se si accede alla tesi della variabilità della struttura, devono ammettersi negozi unilaterali anche in ipotesi non previste; sarà sufficiente che gli interessi rilevanti siano di una parte soltanto; negozio a favore o a danno di terzi: terzo è colui che non è parte del negozio in quanto non portatore di un interesse rilevante secondo il diritto. Il terzo potrà subire sia un beneficio che un danno dal negozio stesso.