RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA-CONTABILE
Oggi, il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione ha struttura negoziale nonché bilaterale; viene quindi regolamentato dal codice civile, dai contratti e solamente in via eventuale da norme di legge.
Prima della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, avvenuta definitivamente con il decreto legislativo n.165 del 2001, i doveri del pubblico dipendente erano tassativamente elencati nel Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, contenuto nel d.p.r. n.3 del 1957.
In ragione di tali doveri, sia di natura pubblicistica, sia derivanti dal codice civile, al quale le previsioni dei contratti collettivi fanno riferimento, gravano sui lavoratori pubblici una serie di responsabilità che ne caratterizzano lo status in maniera particolare rispetto ai tutti i lavoratori del settore privato, a motivo degli interessi che sono coinvolti nell'attività della pubblica amministrazione.
La responsabilità amministrativa- contabile attiene ai danni direttamente o indirettamente cagionati dal dipendente pubblico all'ente di appartenenza, nell'espletamento delle proprie funzioni, e origina dalla violazione dolosa o gravemente colposa degli obblighi di servizio.
In passato, il nucleo di questa responsabilità derivava dalla rendicontazione da parte dei pubblici agenti, ai quali veniva affidata la gestione dei beni appartenenti allo Stato.
Ora la responsabilità in esame trae origine dalla esigenza di fronteggiare gli eventuali danni causati da coloro che agiscono per la pubblica amministrazione : non solo gli agenti contabili, ma quanti, incardinati nei settori statali e pubblici come soggetti politici o persone fisiche, sono , in ogni caso, posti in condizione di procurare nocumento al pubblico patrimonio.
Sul piano soggettivo, pertanto, la responsabilità amministrativa interessa, impiegati, funzionari, dirigenti, concessionari di servizi pubblici, nonché membri del governo. Dal lato oggettivo, essa riguarda ogni danno all'erario, concernente qualsiasi pregiudizio arrecato al patrimonio e alle finanze pubbliche. Sul punto, dottrina maggioritaria e giurisprudenza consolidata escludono la responsabilità erariale per danni ai beni diffusi come l'ambiente.
I dipendenti, dato il rapporto di servizio, che li lega alla pubblica amministrazione, sono gravati delle responsabilità patrimoniali: civile, amministrativa; nonché quella disciplinare. In quanto, appunto, con la prestazione lavorativa essi assumono l'obbligo di prestare la propria attività a favore dell'amministrazione e, corrispettivamente il diritto alla remunerazione. E poiché il presupposto della responsabilità amministrativa è il rapporto interno di natura patrimoniale, concernente il rapporto di servizio, essa ha natura contrattuale. E la relativa azione è del tutto autonoma rispetto a quella civile del danno, che ha carattere extracontrattuale.
Ciò significa che, in pendenza di un giudizio civile avente il medesimo oggetto e promosso dall'amministrazione verso il proprio dipendente, non è preclusa l'azione di responsabilità amministrativa, promuovibile da parte della Procura regionale della Corte dei conti contro il medesimo pubblico impiegato.
Come già ricordato, presupposti oggettivi per la responsabilità amministrativa a carico del dipendente pubblico sono: l'esistenza del rapporto contrattuale tra il medesimo e l'amministrazione danneggiata, nonché la violazione dei doveri concernenti tale rapporto. Presupposto subiettivo è invece la colpevolezza, ossia un comportamento generato da dolo o colpa grave.
E poiché la responsabilità amministrativa ha natura contrattuale, per dolo deve intendersi, come più volte ha affermato il Giudice contabile, il proposito cosciente di non adempiere l'obbligazione, a differenza del dolo penale che consiste nella diretta e cosciente intenzione di nuocere ovvero di agire ingiustamente a danno di altri. La colpa grave, invece, sussiste ove sia riscontrabile una trascuratezza sprezzante dei propri doveri, ostentata da un comportamento improntato alle massime negligenza e imprudenza, oppure ad una noncuranza degli interessi della amministrazione o grossolana superficialità nell'applicazione di diritti.
La responsabilità di che trattasi, sebbene di natura contrattuale, si trasmette agli eredi solo nel caso di illecito arricchimento del dante causa e conseguente indebito arricchimento degli stessi successori.
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