Proprietà intellettuale

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Transcript della presentazione:

Proprietà intellettuale Complesso dei diritti su beni immateriali proprietà letteraria o artistica proprietà industriale

Tutela attraverso: Diritto morale dell’autore o dell’inventore, oggetto del quale non è il bene, ma l’idea diritto patrimoniale sulle opere dell’ingegno, spettante in via esclusiva all’autore o inventore

Normativa Codice civile: diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche; diritto di brevetto per modelli industriali diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali Leggi speciali brevetti per le nuove varietà vegetali tutela del software diritto d’autore per costitutore banche dati elettroniche

Diritto morale Diritto assoluto, oggetto del diritto d’autore, nonché diritto immateriale, e cioè l’opera dell’ingegno ‘di carattere creativo’ appartenente ‘alle scienze, alla letteratura, musica, arte figurativa, all’architettura, teatro, cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione’. Diritto perpetuo nel tempo

Modalità di acquisto del diritto morale A titolo originario: attraverso la creazione dell’opera stessa, qualificata come ‘particolare espressione del lavoro intellettuale’ Legittimati autore e i suoi aventi causa che hanno per ciò il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera

Diritto patrimoniale sulle opere dell’ingegno È cedibile durata limitata nel tempo la vita dell’autore o inventore 70 anni dopo la morte

Diritto patrimoniale: ‘L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge art. 2577 c.c.

Oggetto diritto patrimoniale Diritto di riproduzione diritto di esclusivo di trascrizione da opera scritta a orale ‘’ esecuzione in pubblico ‘’ diffusione ‘’ traduzione in lingue ‘’ diritti intrasmissibili e inalienabile di ritiro dell’opera dal commercio per gravi ragioni morali, salvo l’obbligo di indennizzo a colora che hanno acquistato diritti sull’opera

Atti di disposizione Concessione dei diritti d’autore alla casa editrice sul romanzo in corrispettivo di una percentuale sul prezzo di copertina vendita dell’oggetto unico esemplare concessione onerosa di riproduzione dell’opera d’arte in più esemplari da parte dell’autore dell’opera stessa

tutela Protezione del diritto attraverso il registro pubblico generale delle opere protette tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (l. 633/1941 art.103) Giudiziaria: ai fini di accertamento del diritto e inibitoria SIAE che ha il compito di assicurare il rispetto dei contratti di edizione e esigere i diritti spettanti agli autori delle opere destinate a successive riproduzioni equo compenso agli autori Contratto di edizione contratto di rappresentazione e di esecuzione

Il brevetto per invenzioni industriali Nuove idee atte ad avere applicazione industriale, quali un metodo, o un processo di lavorazione, una macchina, utensile anche l’applicazione tecnica di un principio scientifico Diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne anche per ciò che riguarda il commercio del prodotto cui l’invenzione si riferisce

Ufficio italiano brevetti e marchi Oggetto;: attività inventiva atte ad avere applicazione industriale novità = originalità: non compresa nello stato della tecnica l’invenzione non è mai stata accessibile al pubblico Industrialità

Licenza obbligatoria per l’uso non esclusivo dell’invenzione art. 54 r Licenza obbligatoria per l’uso non esclusivo dell’invenzione art.54 r.d. 1127/1941 Rilasciata a qualunque interessato che ne faccia richiesta e che provi di non aver potuto ottenere dal titolare una licenza contrattuale a condizioni eque, qualora trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, il titolare non abbia attuato l’invenzione brevettata.

Invenzione del prestatore d’opera Sempre riconoscimento diritto morale se oggetto del rapporto di lavoro se attinente e nell’adempimento delle funzioni se diversa dalle funzioni oggetto della prestazione lavorativa Equo premio