Da un unico evento dannoso possono sorgere diverse forme di responsabilità che danno luogo a diverse forme di contenzioso Responsabilità civile per.

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Le responsabilità dei soggetti che operano nella scuola e che possono generare contenzioso

Da un unico evento dannoso possono sorgere diverse forme di responsabilità che danno luogo a diverse forme di contenzioso Responsabilità civile per risarcimento del danno Giudice civile Sinistro tra un’auto di servizio e un comune cittadino, durante l’orario d’ufficio, senza alcuna comprovata giustificazione Responsabilità penale per lesioni Giudice penale Responsabilità disciplinare Organo competente Responsabilità amministrativa per danno erariale Corte dei Conti

“responsabilità” indica la soggezione alle conseguenze sfavorevoli della propria condotta Responsabile si dice chi è tenuto a rispondere, cioè a rendere ragione e a subire le conseguenze dell’azione da lui voluta violazione di un precetto normativo che regola una condotta (illecito)‏ sanzione

Le forme di responsabilità del dipendente pubblico Penale Civile Amministrativa Disciplinare Di risultato (per i dirigenti)‏

La responsabilità penale La responsabilità penale è personale - art. 27 Costituzione. Il nostro codice penale prevede per i dipendenti pubblici oltre ai reati comuni, alcuni reati tipici posti in essere dai medesimi nei confronti della P.A.

La responsabilità penale La responsabilità penale si ricollega alla lesione di interessi di particolare pregnanza (in sostanza riconducibili ad indicazioni costituzionali), lesione perpetrata con comportamenti già qualificati da uno schema legislativamente definito « nullum crimen » e « nulla poena sine lege » Le sanzioni sono predeterminate secondo i canoni della tassatività e della nominatività

La responsabilità civile tutela i soggetti - con modalità principalmente risarcitorie - a fronte di un danno ingiusto cagionato nei loro confronti

La responsabilità civile La responsabilità civile può essere classificata come: responsabilità per danno contrattuale responsabilità per danno extracontrattuale responsabilità dell’imprenditore nella gestione dei rapporti di lavoro

In particolare: la responsabilità civile Responsabilità contrattuale : l'inadempimento di specifiche obbligazioni sorte, contrattualmente o secondo la legge, nei confronti di soggetti previamente determinati responsabilità civile Responsabilità extracontrattuale: reazione riparatoria all'infrazione di regole di protezione di situazioni giuridiche tutelate nei confronti di tutti i consociati, prescindendo dall'esistenza di uno specifico rapporto obbligatorio

Le differenze tra le due forme di illecito Respons. contrattuale Respons. extracontrattuale Il comportamento colposo del danneggiante non deve essere provato dal danneggiato Prescrizione decennale Danno risarcibile , salvo il caso di dolo, a quanto prevedibile al momento del sorgere dell’obbligazione Inversione dell’onere della prova Prescrizione quinquennale Non vi è richiamo all’art. 1225 cc Risarcimento in forma specifica Art. 1225. Prevedibilità del danno. Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione

Responsabilità extracontrattuale Regola generale: qualunque fatto doloso o colposo che arreca ad altri un danno ingiusto obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno (art.2043 Codice civile)‏

Responsabilità extracontrattuale: gli elementi azione od omissione compiuta con capacità di intendere e volere e in carenza di uno stato di legittima difesa o di necessità (la presenza di questi due elementi, qualificabili tecnicamente come scriminanti, sono espressamente previste dagli art. 2044 e 2045 del codice civile)‏ talvolta, quando la legge lo prevede, come nel caso delle responsabilità c.d. « speciali » assume giuridica rilevanza anche un fatto, ad esempio un vicenda naturale (danno causato dal crollo di un edificio scolastico) e, allora, la fonte di responsabilità che la stessa viene a rivestire si struttura in ragione di un particolare criterio di imputazione con un soggetto che, posto in particolare relazione con un soggetto od una cosa, rispetto ai quali ha un dovere di vigilanza o custodia, non ha impedito

Responsabilità extracontrattuale: gli elementi Nesso di causalità fra l'atto ed un evento causativo anche di un danno patrimoniale o non patrimoniale l'ingiustizia del comportamento, ovvero che lo stesso sia stato posto in essere in infrazione di norme, senza la presenza di una causa di giustificazione Dolo o colpa

Responsabilità extracontrattuale:il risarcimento degli interessi legittimi Con la sentenza n. 500 del 1999 la Corte di Cassazione ha sancito la risarcibilità degli interessi legittimi ravvisando la possibilità di una domanda risarcitoria, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, nei confronti della pubblica amministrazione per illegittimo esercizio della funzione pubblica Va tuttavia segnalato che non in ogni fattispecie, dovendosi dar maggior risalto alle esigenze di tutela del danneggiato, è richiesta la colpa, essendo necessaria solo la causazione dell'evento. Si parla allora di responsabilità oggettiva.

Responsabilità extracontrattuale:le responsabilità speciali I casi: il soggetto è chiamato responsabile a meno che non riesca a provare che il danno è derivato da un caso fortuito, da individuare e da provare (art. 2051, 2051, 2052 c.c., danno da cose in custodia, da animali, da attività pericolose); il soggetto deve dimostrare, per essere immune da un addebito di illecito, di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto (art. 2054, in tema di circolazione di autoveicoli); il soggetto viene ritenuto responsabile se non prova di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047 e 2048, responsabilità per fatto di incapace e per minore e sottoposto a tutela o ad attività, in senso lato, di insegnamento)‏

Responsabilità extracontrattuale:le responsabilità speciali Queste forme di responsabilità vengono definite come « aggravate » è da ritenere che il soggetto coinvolto in un giudizio di responsabilità sia tenuto ad un onere probatorio più rigoroso (non aver potuto impedire il fatto, la riconducibilità del danno al caso fortuito), e, in definitiva, ad una responsabilità più rigorosa sotto il profilo della diligenza.

Responsabilità extracontrattuale:la responsabilità per omessa vigilanza Art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che si provi di non aver potuto impedire il fatto” Art. 2048 c.c.”i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”

Responsabilità extracontrattuale:la responsabilità per omessa vigilanza Riguarda i genitori ed il tutore, responsabili del fatto illecito causato dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela che abitano con essi (I comma) ed i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte, che rispondono di quanto ingiustamente causato dagli allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza

La responsabilità dei genitori e dei tutori Si tratta di illecito legato ad una cattiva vigilanza o all'aver male impartito la dovuta educazione (culpa in educando o in vigilando). art 2048 c.c.: non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore - capace di intendere e di volere - PROVA LIBERATORIA consiste nel dimostrare, oltre che di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sullo stesso una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti che richiedono un'ulteriore o diversa opera educativa (va rilevato che l'ipotesi in questione riguarda il minore capace di intendere e volere, poiché, in caso opposto, l'obbligo di vigilanza si rivelerebbe più stretto e la norma di riferimento contenuta nell'art. 2047 del codice civile)‏

La responsabilità da vigilanza dei docenti La responsabilità della pubblica amministrazione è costruita come riflesso di quella del personale scolastico. Lo strumento tecnico-giuridico adoperato è il rapporto organico, che comporta immedesimazione dell'attività dell'organo con quella della pubblica amministrazione È ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita comprendendo il periodo destinato alla ricreazione, con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi

La responsabilità da vigilanza dei docenti e del dirigente L'amministrazione scolastica è responsabile in via diretta dei danni che il minore cagioni a terzi o a sé medesimo nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del personale dipendente, salvo che non provi che non è stato possibile impedire il fatto. L'onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola, bastando questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria, che consiste nella dimostrazione che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e, cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere

La responsabilità da vigilanza dei docenti e del dirigente la lesione che il minore arreca a sé stesso Responsabilità interna riguarda il danno arrecato a terzi Per quest'ultima ipotesi è discussa l'applicabilità dell'art. 2048 c.c. o dell'art. 2043 sempre del codice civile, meno gravoso, come si è visto, sotto il profilo dell'esposizione a responsabilità (50). In ogni caso, per quanto riconducibile ad un difetto educativo risalente all'ambiente familiare, va affermata la responsabilità concorrente(quanto vi sia comunque una carenza di vigilanza) o assorbente dei genitori Responsabilità esterna

La responsabilità da vigilanza dei docenti e del dirigente Il servizio di sorveglianza non può essere interrotto per la semplice assenza dell'insegnante. In questa ipotesi vi è la responsabilità dell'insegnante medesimo che non provveda ad avvertire le situazioni di urgenza La responsabilità del dirigente scolastico che, non essendo precettore secondo i canoni del codice civile risponde ai sensi della norma generale di cui all'articolo 2043 e non secondo l'articolo 2048, sia rimasto inerte di fronte alla comunicazione o comunque alla conoscenza di detta assenza

Art. 61 della 1. 11 luglio 1980 n. 312 = art. 574 del t. u Art. 61 della 1. 11 luglio 1980 n. 312 = art. 574 del t.u. della scuola, d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 « La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi »

La responsabilità da vigilanza del personale scolastico sul piano sostanziale a) la responsabilità del personale scolastico delle scuole statali, per fatti commessi dagli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, per i danni arrecati all'amministrazione, nell'esercizio dell'obbligo di vigilanza b) la limitazione dell'ambito della colpevolezza entro i confini del dolo e della colpa grave si riferisce anche alla responsabilità del personale per danni subiti da terzi per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

La responsabilità da vigilanza del personale scolastico sul piano processuale Ai sensi dell’ultima parte del II comma dell’art. 61 l’amministrazione si “surroga” al personale esclusivamente nel caso di illecito connesso alla culpa in vigilando. Solo in questo caso sull'amministrazione scolastica gravano, in via diretta, le responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi per danni a terzi provocati da insegnanti e personale ATA al di fuori dei compiti di vigilanza su alunni, trovano applicazione le comuni regole della responsabilità solidale del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza (art. 28 cost.).

La responsabilità dell’istituzione scolastica per gli atti illeciti dei suoi operatori L’istituzione scolastica è organo con personalità giuridica del Ministero della PI. Non ha pertanto legittimazione di fronte ad azioni giudiziali Consegue che gli atti illeciti, ascrivibili al personale scolastico sono direttamente riferibili al Ministero della pubblica istruzione. in caso di inadempimento contrattuale è la singola scuola, in quanto soggetto del contratto in prima persona, ad essere parte processuale di un'eventuale azione risarcitoria.

La responsabilità amministrativa

La responsabilità amministrativa La responsabilità amministrativa deriva direttamente dagli art. 81 e 97 della costituzione (oltre che dell'art. 103 della stessa Carta costituzionale, che individua la giurisdizione in materia di contabilità pubblica attribuendola alla Corte dei conti), che tendono a garantire il miglior assetto comportamentale rispetto ai beni ed alle utilità pubbliche, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione: è la responsabilità del pubblico dipendente o del pubblico agente in senso lato, che, contravvenendo alle regole di perizia e diligenza che devono improntare la propria azione professionale, causa un danno (il c.d. danno erariale) ai beni collettivi.

Immedesimazione organica Art. 28 Cost dispone che “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici” Dipendente pubblico Amministrazione Immedesimazione organica L’azione del dipendente che si configura come illecita si estende all’amministrazione di appartenenza

Sono in rapporto di solidarietà Esistenza di un rapporto organico Presupposti per la responsabilità dell’amministrazione Fatto illecito del dipendente Inerenza dell’illecito alle mansioni esercitate Sono in rapporto di solidarietà Resp. dell’ente Resp. del dipendente

L’art. 22 del T.U. n. 3 del 1957 dispone che l’azione di risarcimento nei confronti dell’impiegato può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei confronti dell’amministrazione, qualora sussista anche la responsabilità di questa. In questo caso l’azione può essere esperita alternativamente o congiuntamente sia contro l’impiegato sia contro l’amministrazione L’alternatività non è assoluta poiché i dipendenti pubblici rispondono per i danni arrecati a terzi solo per dolo o colpa grave

Responsabilità amministrativa Si ha quando l’inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio comporti un danno patrimoniale all’amministrazione L’accertamento di tale responsabilità compete alla Corte dei Conti

Punti nodali della responsabilità amministrativa Limitazione delle responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave Insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali Intrasmissibilità della responsabilità agli eredi, ai quali si trasmette solamente il “debito” nei casi di illecito arricchimento del dante causa o conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi

Punti nodali della responsabilità amministrativa Obbligo di tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata Imputazione delle responsabilità ai soli componenti degli organi collegiali che hanno espresso voto favorevole alla deliberazione

Punti nodali della responsabilità amministrativa Esclusione, per i titolari degli organi politici, della responsabilità per atti che rientrano nella competenza di uffici, qualora gli stessi li abbiano, in buona fede, approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’adozione Esclusione della solidarietà nei casi di concorso di azioni colpose Prescrizione del diritto al risarcimento del danno in ogni caso in cinque anni

Elementi costitutivi della responsabilità amministrativa L’esistenza di un danno Un rapporto di impiego, o di servizio, con una pubblica amministrazione La condotta antigiuridica Il nesso di causalità tra danno e condotta Il dolo o la colpa dell’autore del danno

Nozione di danno “Sussiste un danno erariale quando non si realizzano o si realizzano solo parzialmente, le finalità di pubblico interesse al quale sono destinate le risorse economiche pubbliche; o ancora più chiaramente, che il danno alla finanza pubblica consiste nello squilibrio che viene a determinarsi fra l’onere finanziario, sostenuto per la spesa, ed il mancato beneficio per la collettività” (M. Pischedda)‏

Casi di responsabilità amministrativa nella scuola: errato ed omesso esercizio dei doveri di vigilanza generale ricadenti sul Dirigente scolastico per tutti i settori della scuola (culpa in vigilando)‏ errato od omesso esercizio dei doveri di servizio propri dei direttori SGA; vigilanza sugli alunni e infortuni; conferimento supplenze corresponsione emolumenti accessori Utilizzo personale docente e ATA osservanza orario di lavoro prestazioni aggiuntive e relativa retribuzione concessione congedi e aspettative perdita di materiale scolastico

versamenti previdenziali tempestività nei pagamenti Erogazione di spese non ammesse Pareri positivi resi ex art. 23, comma 5, l. 23/12/74 dai dsga su provvedimenti di stato giuridico ed economico causativi di danno

La responsabilità contabile

Responsabilità contabile E’ una forma speciale di responsabilità amministrativa che emerge in caso di violazioni di norme su procedimenti di spesa e sulla custodia del denaro pubblico da parte di chi ne sia abilitato e ne abbia il maneggio. Competente al giudizio sono le sezioni giurisdizionali territorialmente competenti della Corte dei Conti

Casi di responsabilità contabile nella scuola: svolgimento dei servizi contabili gestione e custodia dei beni immobili e mobili gestione dei fondi di bilancio maneggio di danaro

Casi di responsabilità contabile nella scuola svolgimento dei servizi contabili gestione e custodia dei beni mobili e immobili gestione dei fondi di bilancio gestione dei fondi extrabilancio e maneggio di denaro

La responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare la responsabilità disciplinare fa riferimento alla reazione del datore di lavoro (es. una pubblica amministrazione) nei confronti di comportamenti del lavoratore che, violando precetti oggi codificati nella contrattazione collettiva, turbino le corrette dinamiche della organizzazione lavorativa

RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE Violazione di doveri propri dello status del dipendente pubblico Comporta l’avvio di un procedimento disciplinare che si può concludere con sanzioni che vanno dalla censura fino alla destituzione Fonti degli obblighi dei dipendenti pubblici Contratto collettivo Codice di comportamento Alcune leggi

La responsabilità disciplinare 1-21 La responsabilità disciplinare Il d.lgs n. 150/2009 interviene in materia di sanzioni disciplinari e di responsabilità dei dipendenti pubblici al fine di potenziale l’efficienza degli uffici pubblici e contrastare i fenomeni di scarsa produttività Resta ferma la competenza del giudice ordinario a conoscere le controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari Resta ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti

I punti sulla responsabilità disciplinare secondo il d.lgs n. 150/2009 2 -21 I punti sulla responsabilità disciplinare secondo il d.lgs n. 150/2009 Tipologia di infrazioni Il contratto di lavoro definisce sanzioni

I punti sulla responsabilità disciplinare art. 68 – art. 55 ter d I punti sulla responsabilità disciplinare art. 68 – art. 55 ter d.lgs 165/2001 3 -21 Il Codice disciplinare è pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione e tale pubblicazione equivale all’affissione all’ingresso della sede di lavoro La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Possono essere previste procedure di conciliazione non obbligatoria fuori dei casi per i quali è previsto il licenziamento Per le infrazioni disciplinari a carico del dirigente si applicano le stesse disposizioni e le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico ex art. 19, comma 3 d.lgs n. 165/2001 Vengono ridefinite le forme e i termini dei procedimenti disciplinari

Autonomia e coordinamento fra procedimento disciplinare e procedimento penale 4 -21 i procedimenti disciplinari per le infrazioni meno gravi non possono essere sospesi in attesa della conclusione del procedimento penale; gli altri procedimenti disciplinari possono essere sospesi solo per particolare complessità degli accertamenti e per insufficienza di elementi ai fini dell’irrogazione della sanzione; il procedimento disciplinare, che non sia stato sospeso, deve essere riaperto se vi è incompatibilità con il sopravvenuto giudicato penale; le sentenze penali sono tempestivamente comunicate, con modalità telematiche, all’amministrazione interessata

SANZIONI Condotte punibili con il licenziamento senza preavviso 7 -21 Falsa attestazione della presenza in servizio o la giustificazione della stessa con certificazioni false Assenza ingiustificata superiore a tre giorni in un biennio a sette in un decennio Ingiustificato rifiuto al trasferimento per motivate ragioni di servizio Falsità documentali o dichiarative per fare ingresso nella p.a. o per progredire la carriera Reiterate condotte aggressive, minacciose o moleste sui luoghi di lavoro Condanna penale comportante interdizione perpetua dai pubblici uffici

SANZIONI 9-21 Ipotesi di responsabilità nei confronti dell’amministrazione: il dipendente è assoggettato a sanzione disciplinare se determina la condanna della p.a. al risarcimento del danno; il dipendente è collocato in disponibilità se cagiona grave danno all’ufficio di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale; il dirigente o il funzionario che determina per colpa la decadenza dell’azione disciplinare è assoggettato a sanzione disciplinare. Limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’ azione disciplinare In relazione all’esercizio dell’azione disciplinare, la responsabilità civile del dirigente è limitata ai casi di dolo o colpa grave.

La responsabilità gestionale

Responsabilità dirigenziale I dipendenti pubblici con qualifica Dirigenziale hanno altresì la responsabilità c.d. dirigenziale prevista dall'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001, correlata al mancato raggiungimento dei prefissati risultati gestionali o al discostamento dalle direttive date dall'organo politico.

Caratteri della Responsabilità dirigenziale È una responsabilità distinta dagli altri tipi di responsabilità (penale, civile, amministrativa, disciplinare, previste per i dipendenti dello Stato)‏ È una responsabilità “manageriale” di risultati in quanto “ciò che ha rilievo non è tanto il fatto che il dirigente sia stato più o meno osservante dei propri doveri, quanto il fatto che i risultati complessivi della azione dell’ufficio sono più o meno corrispondenti, quantitativamente e qualitativamente alle ragionevoli attese” dovendosi valutare l’attività della PA “in termini di efficacia” di “bontà sostanziale dei risultati” senza con questo voler superare la legittimità dell’azione amministrativa “comunque sempre doverosa al massimo grado” (Consiglio di Stato)‏

Responsabilità dirigenziale La valutazione del dirigente non sarà riferita esclusivamente alla regolarità formale dell’azione amministrativa, alla legittimità del singolo atto, ma anche alla corrispondenza dell’attività amministrativa, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, ai risultati che è ragionevole attendersi dall’unità organizzativa La valutazione del dirigente deve avvenire in un’ottica che se da un lato non attenua i profili di legittimità amministrativa dall’altro esalta e valorizza gli aspetti del merito amministrativo

Responsabilità del dirigente Culpa in eligendo (es. nomina del responsabile del procedimento, nomina di esperto esterno alla PA, ecc.)‏ Culpa in vigilando (il dirigente risponde del fatto altrui. Viene imputato, a chi è preposto al vertice dell’ufficio, la responsabilità per il risultato complessivo dello stesso e come conseguenza anche degli altri dipendenti che prestano servizio nell’unità operativa da lui diretta)‏

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE Si valorizzano i dirigenti che dimostrano maggiori capacità individuali nel raggiungimento degli obiettivi fissati, attraverso la leva del trattamento economico accessorio. Divieto di corrispondere l’indennità di risultato ai dirigenti in assenza del sistema di valutazione.

Il rapporto dirigente dipendenti La riforma, così come assegna al dirigente il potere di premiare i dipendenti più meritevoli del suo ufficio, gli assegna anche il dovere di sanzionare il demerito. In tale prospettiva, vengono ampliati i suoi poteri in tema di procedimento disciplinare e di irrogazione delle sanzioni

Il rapporto dirigente dipendenti L’art. 69 del decreto attuativo, infatti, inserisce nel D.Lgs. n. 165 del 2001 l’art. 55 bis, ai sensi del quale il responsabile con qualifica dirigenziale della struttura in cui il dipendente lavora, quando ha notizia di comportamenti punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni, attiva, in prima persona, il procedimento disciplinare

Il rapporto dirigente dipendenti Nella stessa prospettiva, l’art. 50 del decreto attuativo modifica l’art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e attribuisce al dirigente il delicato compito di individuare le eccedenze delle unità di personale con riguardo a ruoli che presentano situazioni di esubero, prevedendo, altresì, che la mancata individuazione delle eccedenze di personale da parte del dirigente è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.

La responsabilità dirigenziale il primo comma dell’art. 21, come novellato dall’art. 41 del D.Lgs. n. 150 del 2009, afferma anzitutto la responsabilità dirigenziale in ordine: al mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del Sistema di valutazione di cui al Titolo II; all’inosservanza delle direttive a lui imputabili. In questi casi, ferma restando la responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’art 21 stabilisce l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, spingendosi, in relazione alla gravità dei casi, sino ad affermare la possibilità dell’amministrazione di revocare l’incarico, collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

La responsabilità dirigenziale Nella medesima prospettiva di affermare la responsabilità dirigenziale con riferimento ai risultati raggiunti dagli uffici da lui diretti, il comma 1 bis dell’art. 21 assegna al dirigente la responsabilità di vigilare sul rispetto, da parte del personale assegnato al proprio ufficio, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all’art. 13.

La responsabilità dirigenziale La responsabilità del dirigente in relazione alle proprie performance individuali e a quelle organizzative dell’ufficio da lui diretto, oltre ad assumere rilievo sotto il profilo disciplinare, ha delle rilevanti ripercussioni anche sotto il profilo economico.

La responsabilità dirigenziale Il comma 1 dell’art. 9 del decreto attuativo prevede che “La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata: agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate; alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi”.

La responsabilità dirigenziale Il 1° comma dell’art. 24 del D.Lgs.n. 165 del 2001 dispone, inoltre, che “il trattamento economico accessorio spettante ai dirigenti deve essere correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti”.

La responsabilità disciplinare del dirigente scolastico La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento ed è disciplinata dal CCNL CCNL 2006-2010 La responsabilità dirigenziale resta regolata dall’art. 21 del d.lgs. N. 165/2001

La responsabilità disciplinare del dirigente scolastico ART. 14 ccnl 2006-2009 Obblighi del dirigente ART. 15 ccnl 2006-2009 Sanzioni e procedure disciplinari Art. 16 Codice disciplinare Gravità dell’infrazione secondo i principi della gradualità e proporzionalità