1 IL RAPPORTO DI LAVORO (Contratto di lavoro e termine) Segue: Lezione 3 a.a. 2007-2008 Piera Campanella.

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1 IL RAPPORTO DI LAVORO (Contratto di lavoro e termine) Segue: Lezione 3 a.a Piera Campanella

2 Contratto di lavoro subordinato (art c.c.) Sinallagmaticità La questione del lavoro gratuito La questione dei contratti associativi Elementi essenziali 3. Causa 1. Capacità giuridica speciale (L. n. 977/1967) 2. Capacità di agire Lavoro contro retribuzione Onerosità tipica Ma v. anche la questione dei contratti speciali 4. Oggetto 5. Forma Elementi accidentali 6. Prova 7. TermineQuestione dei contratti a disciplina speciale

3 CONTRATTI DI LAVORO SPECIALI Specialità della causa Contratto di apprendistato rinvio Contratto di formazione e lavoro rinvio Contratto di Inserimento rinvio Fonte: Codice del Lavoro, Giuffré, 2006

4 Disciplina in parte diversa dal contratto di lavoro standard (a tempo pieno e Indeterminato) per CONTRATTI DI LAVORO A DISCIPLINA SPECIALE Durata del contratto Orario di lavoro Uso indiretto del lavoratore Luogo di esecuzione della prestazione Peculiarità dell’interesse perseguito dal datore Peculiarità del lavoro oggetto di prestazione Contratto a termine (v. infra) Part-time (rinvio) Contratto di lavoro ripartito (Job Sharing) (rinvio) Contratto di lavoro intermittente (Job on Call) (rinvio) Lavoro Somministrato (rinvio) Distacco (rinvio) Contratto di lavoro negli appalti (rinvio) Lavoro domestico (no) Lavoro a domicilio (no) Lavoro nelle p.a. (no) Lavoro sportivo (no) Lavoro giornalistico (no) Fonte: Codice del Lavoro, Giuffré, 2006

5 DEFINIZIONE FONTI NORMATIVE D.Lgs. n. 368/2001 Contratto di lavoro subordinato cui sia apposta una scadenza E’ configurato come eccezione alla regola del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (principio reintrodotto con L. 247/2007)

6 LIMITI (art. 1) DIVIETI (art. 3) 1. Forma scritta ad substantiam 2. Ragioni tecniche, produttive, organizzative, sostitutive 1. Sostituzione scioperanti 2. Salvo diverso accordo sindacale, quando nei 6 mesi precedenti si sia proceduto a licenziamenti collettivi 3. Quando vi sia CIG o CIGS per lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine 4. Per datori che non hanno effettuato La valutazione dei rischi

7 PROROGA (art. 4) PROSECUZIONE DI FATTO DEL RAPPORTO (art. 5) SUCCESSIVE STIPULAZIONI A TERMINE (art. 5) Solo per contratti fino a 3 anni Una sola voltaPer ragioni oggettivePer una durata totale non superiore a 3 anni Maggiorazione retributiva giornaliera del 20% per i primi 10 gg. e del 40% oltre Dopo 20 o 30 gg., a seconda di contratto inferiore o superiore a 6 mesi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei termini In caso di riassunzione entro 10 o 20 gg. dalla scadenza di un contratto risp. inf. o sup. a 6 m., il secondo contratto si considera a tempo ind. In caso di 2 assunzioni a termine senza soluzione di continuità il secondo contratto si considera dall’inizio a tempo ind.

8 SUCCESSIONE CONTRATTI (nuovo art. 5 D.Lgs 368/2001, come modificato dalla L. 247/2007) Attività stagionali: le suddette limitazioni non si applicano nei confronti delle attività stagionali definite dal DPR n. 1525/1963, nonché di quelle individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavratori e dei datori comparativamente più rappresentative. ● Limite massimo: il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 36 mesi, altrimenti il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dal decorso del detto periodo. ● Deroga: per una sola volta e solo presso la Direzione Provinciale del lavoro e con l'assistenza di un rappresentante sindacale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

9 Non discriminazione (art. 6) DISCIPLINA DEL RAPPORTO Formazione e informazione (artt. 7 e 9) Criteri di computo (art. 8) Diritto di precedenza (nuovo art. 5, commi 4 quater, quinquies, sexies)