Nicola de Luca Professore Aggregato SUN

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
Advertisements

Convegno Fusioni e Acquisizioni
La nuova normativa per l’Impresa Sociale
2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dazienda. In caso di trasferimento dazienda, il rapporto di lavoro continua con.
Palazzo del Monferrato Alessandria, 26 marzo 2009
Società nome collettivo
Cultura di impresa Figure di imprenditore
Cultura di impresa Concetto di azienda (art. 2555) Impresa
Strumenti per la pianificazione e la strategia
L'azienda Lorenzo Benatti Parma, 23 settembre 2011.
DC_08-09/home.htm DIRITTO COMMERCIALE 1 A.A. 2008/ DC_08-09/home.htm.
Diritto Commerciale SITO WEB: DC_10-11/home.htm.
La nozione generale di imprenditore
Acquisto e perdita della qualità di imprenditore
LEGISLAZIONE D’IMPRESA
Il trasferimento d’azienda
Fondazione Emanuele Casale Le operazioni sulle proprie azioni
S.p.a. unipersonali Patrimoni destinati
Seconda Università degli Studi di Napoli
Operazioni sulle proprie azioni
ARTICOLO  2555 Nozione. [I]. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore [2082] per l'esercizio dell'impresa.
Art Piccoli imprenditori
ARTICOLO 2082 Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di.
ARTICOLO 2135 Imprenditore agricolo
Lorenzo Benatti Parma, 19 marzo 2013
Prof. Christian Cavazzoni
L'AZIENDA I tratti distintivi.
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
L’imprenditore NON PICCOLO IMPRENDITORE (art c.c.)
IMPRESA E DIRITTO: Forme Giuridiche IMPRESA E DIRITTO: Forme Giuridiche Nozioni fondamentali su Impresa e Diritto: IMPRESA AGRICOLA N. 1 TI TROVI IN.
L’azienda Art cod. civ. L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. la legge tutela l’unitarietà.
Classe I A – SERALE – Polo di Cutro Economia aziendale
IMPRESA E DIRITTO: Licenze e Autorizzazioni per aprire IMPRESA E DIRITTO: Licenze e Autorizzazioni per aprire Licenze e Autorizzazioni per aprire:IMPRENDITORE.
Imprenditore e azienda
Imprenditore Commerciale
DIRITTO COMMERCIALE 1 MODULO 3 L’AZIENDA.
La nozione di impresa ai fini fiscali
Imprenditore Agricolo
Giorgio Ricci COLDIRETTI RIMINI
STATUTO DELL‘IMPRENDITORE COMMERCIALE
non è necessario che siano di proprietà dell’imprenditore
La tassazione dei redditi fondiari
non è necessario che siano di proprietà dell’imprenditore
Città Rete: Trasparenza e Legalità VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI I° Seminario su Il commercio su aree pubbliche Polizzi Generosa, 27 Marzo 2015.
Tutti gli imprenditori hanno l’obbligo di iscriversi nel
Factoring: La cessione del credito di Impresa.
Impresa e azienda.
IL CONTRATTO D’AFFITTO
Azienda nozione di azienda
IL DIRITTO E’ L’INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE.
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E.
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
Prof. Christian Cavazzoni. CESSIONE – profili strategici  Cessionario  Concentrazione orizzontale  Concentrazione verticale  Diversificazione  Acquisizione.
L’operatore socio-sanitario
Azienda - Nozione Art Azienda e organizzazione Azienda e investimento Azienda e produzione Capacità di produrre reddito avviamento Interesse alla.
L’impresa agricola E’ IMPRENDITORE AGRICOLO CHI ESERCITA UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITA’: COLTIVAZIONE DEL FONDO, SILVICOLTURA, ALLEVAMENTO DI ANIMALI E.
L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA
La Fattoria Sociale dal punto di vista dell’Impresa Agricola.
Secondo l’art c.c. “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di.
1. Si articola nelle seguenti fasi: 1. Conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito 2. Accertamento del passivo 3. Liquidazione dell’attivo.
Forme giuridiche dell’impresa ing. consuelo rodriguez.
L’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi Elementi.
L’azienda,chiarisce l’art.2555c.c., è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE TIPI D’IMPRESA GLI ALBI E GLI ORDINI REGISTRO IMPRESE DEFINIZIONE DI AZIENDA TIPI DI BENI AZIENDALI L’AVVIAMENTO TRASFERIMENTO.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
L’imprenditore agricolo Art. 2135, comma 1, cod. civ. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
S.p.a. unipersonali Patrimoni destinati
Università degli Studi della Tuscia DEIM Dipartimento di Economia e Impresa Anno accademico Prof. Massimo Mellaro 1.
CORSO DI COMUNICAZIONE E IDEE IMPRENDITORIALI Giovedì 28 Gennaio 2016 I LEZIONE Avv. Cristiana De Paola.
L’IMPREDITORE E L’IMPRESA
Transcript della presentazione:

Nicola de Luca Professore Aggregato SUN Diritto commerciale 2012-2013 Nicola de Luca Professore Aggregato SUN

INFORMAZIONI GENERALI Il corso si svolge nelle giornate di Lunedì, dalle ore 9 alle 12 e Martedì dalle 9 alle 12; Il calendario è pubblicato su internet: www.dirittocommerciale.unina2.it; Viene rilevata la presenza per semplificare lo svolgimento dell’esame. Si segue un calendario delle lezioni e i frequentanti devono studiare gli argomenti sul libro di testo con anticipo; I frequentanti possono fare un pre-colloquio sul diritto dell’impresa (vale solo per chi fa l’esame nella sessione estiva). Il testo è G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, I, Diritto dell’impresa6, UTET, 2008; G.F. CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, UTET, 2010, le restanti parti. Non si possono fare più di tre assenze.

Programma del corso L’evoluzione storica del diritto commerciale. L’imprenditore. Le categorie di imprenditori. L’acquisto della qualità d’imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. I segni distintivi. Opere dell’ingegno. Invenzioni industriali. La disciplina della concorrenza. I consorzi tra imprenditori. GEIE. ATI. Le società in generale e le società di persone. La vendita. Il contratto estimatorio. La somministrazione. I contratti di distribuzione. L’appalto. Il contratto di trasporto. I contratti per il turismo. Deposito nei magazzini generali. Il mandato. Il contratto di agenzia. La mediazione. Il conto corrente ordinario. I contratti bancari. L’intermediazione finanziaria. L’intermediazione mobiliare. Mercato mobiliare e contratti di borsa. Il contratto di assicurazione. L’associazione in partecipazione. I titoli di credito in generale. La cambiale. L’assegno bancario. L’assegno circolare. Gli assegni speciali. La crisi dell’impresa commerciale. Il fallimento. Il concordato preventivo. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. La liquidazione coatta amministrativa. L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

Lezione del 25 febbraio 2013

Oggetto della lezione di oggi Oggetto del corso. I. L’imprenditore. II. Le categorie di imprenditori (escluso C.13. Attività commerciale delle associazioni e fondazioni). III. L’acquisto della qualità di imprenditore (escluso A. L’imputazione dell’attività d’impresa e B. Inizio e fine dell’impresa). V. L’azienda.   Norme: artt. 2082-2083; 2135, 2195; 2555-2562. Assegnamenti: Vol. I, §§ I-III (tranne II.C.13); V.

Imprenditore e impresa Art. 2082. Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Professionalità Economicità Organizzazione (azienda) Produzione di beni o servizi

Organizzazione (azienda) Art. 2555. Nozione. L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Art. 2083. Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

L’imprenditore agricolo Art. 2135. Imprenditore agricolo È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L’imprenditore commerciale Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

L’impresa civile? Agenzia matrimoniale; Impresa mineraria; Professionisti. Imprenditore commerciale = 2082 + 2195 – (2083 + 2135) Imprenditore commerciale = 2082 – (2083 + 2135)

L’impresa pubblica; l’impresa sociale Imprese organo Enti pubblici economici La privatizzazione L’impresa sociale e i “beni di utilità sociale”

L’azienda…è trasferibile Art. 2555. Nozione. L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa … ed è cedibile come tale. universalità? teoria atomistica

Forma del trasferimento Art. 2556. Imprese soggette a registrazione. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

Sorte dei contratti Art. 2558. Successione nei contratti. Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto

Sorte dei crediti Art. 2559. Crediti relativi all'azienda ceduta. La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda , se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

Sorte dei debiti Art. 2560. Debiti relativi all'azienda ceduta. L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Divieto di concorrenza Art. 2557. Divieto di concorrenza. Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento . Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

Usufrutto e affitto Art. 2561. Usufrutto dell'azienda. L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'articolo 1015. La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto. Art. 2562. Affitto dell'azienda. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda.