REGIMI SPECIALI DI RESPONSABILITA’

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
13° LEARNING OBJECT Adempimenti e sistema sanzionatorio: responsabilità civile e amministrativa Approfondire la conoscenza del sistema sanzionatorio previsto.
Advertisements

LA RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Cassazione Civile, sez.III, 27 ottobre 2003, n.16090
LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
A.I.En.P. Milano 3 ottobre 2009 "1a Giornata Italiana dedicata ai familiari di persone colpite da encefalopatie da prioni". presso Ist. Neurologico C.
L A R ESPONSABILITÀ C IVILE. latto illecito comporta: responsabilità penale conseguenza si chiama pena responsabilità civile conseguenza si chiama risarcimento.
“RESPONSABILITÀ DA INFORTUNIO IN PARCO ACQUATICO”
RELAZIONE FRA 2 SOGGETTI REGOLATA DAL DIRITTO SOGGETTO ATTIVO
RESPONSABILITA DEI DIRIGENTI MEDICI CEFPAS ottobre 2003.
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA.
La responsabilità civile della pa
1 La responsabilità dellente pubblico Le 4 variabili: 1.Liceità 2.Illiceità 3.Volontarietà 4.Accidentalità
FATTI ILLECITI.
La responsabilità civile e penale relatore: Silvio Beorchia.
La responsabilità civile del Professionista
Lutilizzo consapevole degli strumenti informatici e gli aspetti giuridici: un valore per gli studenti e una sicurezza per i responsabili Forlì 18 ottobre.
STRESS DA LAVORO CORRELATO E ART C.C.
Sentenza 15 marzo 2007 n°6007 Cassazione Civile III sezione
RESPONSABILITA’ CIVILE
RESPONSABILITA’ CIVILE
DANNO INGIUSTO Tradizionalmente illiceità dell’atto era presupposto per ingiustizia del danno Oggi ingiustizia del danno, sganciata dall’antigiuridicità.
Responsabilità oggettiva
La responsabilità civile della pa (art. 28 Cost., artt e 2043 c.c.)
Definizione parole-chiave Progetto RAP.
Adempimento e Inadempimento
L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
SICUREZZA OBBLIGATORIA: COSA CAMBIA NELLA FORMAZIONE? Incontro con SPISAL sul nuovo Accordo Stato - Regioni 1 marzo 2012.
DR. GIUSEPPE CARUSO RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DR. GIUSEPPE CARUSO
LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL TRADUTTORE Milano, 9 giugno 2007
Zarepta di Sidone Onlus
Aspetti legali e di legalità
Responsabilità del ristoratore per danni subiti dagli avventori all’interno del locale Cassazione Civile, Sez. III, 15 febbraio 2003, n Beretta.
Scuola, obbligo di vigilanza, responsabilità avv. Laura Paolucci
Cassazione Civile, Sez. III 03 dicembre 2009, n
Definizione di “Responsabilità”:
Prof. Avv. Alberto Gianola - Università di Torino - CAI CN
Corso di Diritto Privato
La somministrazione dei farmaci a scuola
DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Anno accademico 2013/2014 II semestre
La responsabilità medica
Responsabilità per sinistri del passeggero
INADEMPIMENTO Il debitore è inadempiente quando c’è una discordanza tra il dovuto e ciò che si è prestato. Il debitore non esegue la prestazione la esegue.
TEMPO DELL’ADEMPIMENTO
Le Responsabilità del Personale docente
Tutela legale e consigli pratici per una pet custodia coi fiocchi
Approfondimenti Medico-Legali Franco Alberton
Contratto di deposito e Contratto di comodato
NESSO DI CAUSALITA’ Legame fra evento dannoso e circostanze che rilevano quali possibili criteri di imputazione (colpa, dolo, resp. oggettiva..) Individuazione.
Avv. Prof. Mariacarla Giorgetti
La responsabilità nella scuola
Le responsabilità del personale della scuola Istruzioni per l’ uso IvU Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
DANNO INGIUSTO Tradizionalmente illiceità dell’atto era presupposto per ingiustizia del danno Oggi ingiustizia del danno, sganciata dall’antigiuridicità.
IL SISTEMA SANZIONATORIO
Contratto di trasporto (art )
Definizione parole-chiave SiRVeSS Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole A3 -1 MODULO B Unità didattica CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI.
IL CONTRATTO DI TRASPORTO. DEFINIZIONE Secondo il codice civile, il trasporto è il contratto con il quale una parte, detta vettore, si obbliga, dietro.
LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NELLA SCUOLA E LE RESPONSABILITA’ CONSEGUENTI AGLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI Fonte Giuridica D.Lgs. 09/04/08 n. 81 D. Lgs.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
LA VALUTAZIONE DELLA STABILITA' DELLE PIANTE: LINEE GUIDA LE DOMANDE CHE CI PONIAMO IN QUESTA BREVE COMUNICAZIONE SONO: ● QUANDO UNA PIANTA O PARTE DI.
Diritto privato Fatti illeciti Le fonti residuali di obbligazione.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria Dipartimento di Agraria Corso di Diritto dei mercati agroalimentari Docente titolare: Dott. Roberto.
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI ED I TERZI 26 XI 2009 a cura del Dott. Gianni LANZA RIFERIMENTI NORMATIVI; RIFERIMENTI NORMATIVI;
La responsabilità penale per gli infortuni sul lavoro Tortona, 27 maggio 2016.
CASO FORTUITO CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, Sentenza del 10 Febbraio 2005, n Università degli Studi di Milano-Bicocca Corso di Diritto del Turismo.
Responsabilità oggettiva
Responsabilità oggettiva
Transcript della presentazione:

REGIMI SPECIALI DI RESPONSABILITA’ Accanto al regime previsto dal 2043c.c.: 1) responsabilità genitori- tutori – precettori sub art. 2048 2) responsabilità padroni e committenti (2049) 3) responsabilità x attività pericolose (2050) 4) danni cagionati da cose in custodia o animali (2051-2052) 5) rovina di edifici (2053) 6) circolazione di veicoli (2054) 7) responsabilità da prodotto difettoso

RESPONSABILITA’ GENITORI… Responsabilità x fatto illecito altrui con prova liberatoria possibile dimostrando di non aver potuto impedire il fatto Ex art. 2047:incapace di intendere e di volere responsabile è sorvegliante, si richiede al sorvegliante dovere di vigilanza adeguato all’età, all’irrequietezza, alla situazione e contesto generale Ex art. 2048: minore capace di intendere e di volere: risponde in solido del danno provocato al terzo. Culpa in vigilando e culpa in educando Prove liberatorie difficili anche x precettori responsabili solo nel tempo in cui sono affidatari.

Cass. SS.UU. 27 giugno 2002,n.9346 La presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, comma2, a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia con la sua condotta cagionato a sé stesso.

Continua massima Nel caso in cui l’allievo abbia cagionato il danno a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale- atteso che quanto all’istituto scolastico l’accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola determina la nascita di un vincolo negoziale dal quale sorge in capo all’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica

Quanto al rapporto fra precettore (magari dipendente dell’istituto scolastico) e allievo si instaura per contatto sociale un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l’obbligo di protezione e vigilanza sul minore

Ne deriva che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c., sicchè mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.

Art. 2049 c.c. Responsabilità dei padroni e dei committenti I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti.

RESPONSABILITA’ PADRONI E COMMITTENTI art. 2049: responsabilità oggettiva (senza colpa) Tradizionalmente rapporto di lavoro subordinato: criterio di imputazione fondato sul rischio d’impresa In realtà si va anche oltre: sufficiente la presenza di un’organizzazione; si imputa al soggetto organizzatore purché l’autore dell’atto illecito 1) legato da rapporto di preposizione 2) danno si verifichi durante l’esercizio delle incombenze

Evoluzione giurisprudenziale Cass. 6 marzo 2008, n.6033 Ai fini della configurabilità della responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 non è necessario che che fra le mansioni affidate e l’evento sussita un nesso di causalità, essendo invece sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli , la consumazione del fatto illecito e quindi la produzione dell’evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell’incarico e contro la volontà del committente purché nell’ambito delle sue mansioni.

Art. 2050 Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

ATTIVITA’ PERICOLOSE Art. 2050 c.c. Concetto relativo: un’attività che rivela notevole potenzialità di danno muta con l’avanzare della tecnica e scienza (es. attività venatoria, distribuzione bombole gas..) Responsabilità oggettiva xkè criterio di imputazione diverso dalla colpa; prova liberatoria: aver organizzato l’attività al meglio secondo le conoscenze del tempo

Art. 2051 danno cagionato da cose in custodia Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2052 danno cagionato da animali Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

DANNI DA COSE O ANIMALI Art. 2051 – 2052 c.c. Resp. Oggettiva: unica prova liberatoria il caso fortuito cioè un evento esterno che interrompe il nesso causale La cosa deve aver avuto ruolo attivo e non semplice occasione, ma non deve essere pericolosa Responsabilità cade sul soggetto che ne ha la custodia: in effettiva disponibilità giuridica e di fatto (deve poter essere sorvegliata se troppo vasta es. autostrada si esclude il dovere di custodia): cass. 6/10/2010 n.20757 “la necessità che la configurabilità della possibilità IN CONCRETO della custodia” passa spesso non solo dall’indagine sulla estensione della strada, ma anche dalle caratteristiche, posizione, dotazioni, sistemi di assistenza che rilevano rispetto alle aspettative degli utenti.

segue Art. 2052 danno da animale Responsabile proprietario o chi se ne serve Se sottoposto al controllo può anche essere sfuggito alla custodia: si è responsabili anche se animale smarrito o scappato (no se selvatico anche se in riserva) Prova liberatoria: caso fortuito

Art. 2053 rovina di edificio Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

ROVINA DI EDIFICI Ipotesi di responsabilità oggettiva art. 2053 Rovina totale o parziale (es. impianto idraulico) E’ sempre il proprietario anche se godimento o custodia spettino ad un altro Prova liberatoria: mancanza di vizio di manutenzione o di costruzione, cioè prova di evento imprevedibile ed inevitabile (es. scoppio bombola di inquilino)

CIRCOLAZIONE VEICOLI Art. 2054 c.c. Veicoli senza rotaie; circolazione comprende anche le soste e le fermate Responsabile il conducente salvo che provi di aver fatto tutto il possibile x evitare il danno, non basta la diligenza e l’osservanza del codice stradale Se scontro tra veicoli: presunzione di uguale concorso; prova liberatoria del 1° comma Responsabilità oggettiva anche del PROPRIETARIO, O USUFRUTTUARIO o ACQUIRENTE CON RISERVATO DOMINIO: prova liberatoria: circolazione c/o loro volontà Se vizio di manutenzione o costruzione: resp. Proprietario e conducente

RESPONSABILITA’ PRODOTTI DIFETTOSI Prima della l. tutela per il solo acquirente in forza delle garanzie nella compravendita o 2043 con problematiche di onere probatorio Vale SOLO per beni mobili X problemi legati alla sicurezza Unico onere a carico del danneggiato: dimostrazione della dannosità del prodotto, cioè del NESSO tra l’uso del bene e il danno Prova liberatoria: escludere nesso di causalità o rischi da sviluppo (art.6)

In sintesi 2047-2048: responsabilità per fatto illecito altrui con prova liberatoria (criterio di imputazione fondato sulla PRESUNZIONE di colpa- culpa in vigilando e in educando) 2049-2054: responsabilità OGGETTIVA: il criterio di imputazione non è quello della colpa; in questi casi non basta dimostrare la diligenza media ma indispensabile PROVARE NON DI AVER POTUTO EVITARE IL DANNO