CSQA Certificazioni srl ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE “Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il Reg. CE 820/97 del Consiglio” CSQA Certificazioni srl
Reg. CE 1760/00 – I Considerando Considerando n. 4: Come conseguenza dell’instabilità del mercato delle carni bovine causata dalla crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina, la migliorata trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità, ha esercitato un’influenza positiva sul consumo di carni bovine. Per mantenere e rafforzare la fiducia del consumatore nelle carni bovine ed evitare che sia ingannato, è necessario sviluppare il quadro nell’ambito del quale si forniscono informazioni al consumatore mediante un’etichetta adeguata e chiara del prodotto ……continua…..
Considerando n. 5: a tal fine è indispensabile istituire, da un lato, un sistema efficace di identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall’altro, un sistema comunitario specifico di etichettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase di commercializzazione. Considerando n. 6: Grazie alle garanzie fornite da tale miglioramento, saranno parimenti soddisfatte talune esigenze di interesse generale, in particolare la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali. Considerando n. 7: Di conseguenza la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato un livello elevato di tutela della salute pubblica, e la stabilità duratura del mercato delle carni bovine sarà rafforzata. ……continua…..
Considerando n. 15: è importante che ogni stato membro adotti tutte le misure eventualmente ancora necessarie affinché la banca dati informatizzata nazionale sia completamente operativa il più rapidamente possibile Considerando n. 16: Occorre adottare provvedimenti affinché siano messe in atto le condizioni tecniche idonee a garantire una comunicazione ottimale tra il produttore e la base di dati, nonché una completa utilizzazione delle basi stesse Considerando n. 17: Per poter ricostruire i loro movimenti, i bovini dovrebbero essere identificati con un marchio apposto su ciascun orecchio e accompagnati di norma da un passaporto nel corso dei vari movimenti. Dovrebbe essere rilasciato un passaporto per ciascun animale cui sono stati assegnati marchi auricolari ……continua…..
Considerando n. 30: L’obiettivo dell’etichettatura è di procurare la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine Considerando n. 32: Per tutte le indicazioni diverse da quelle obbligatorie è necessario prevedere un quadro normativo comunitario relativo all’etichettatura. Data la diversità delle descrizioni delle carni bovine commercializzate nella Comunità, appare indicato istituire un sistema di etichettatura facoltativo. Un sistema efficace di etichettatura facoltativo presuppone la possibilità di risalire dalle carni bovine etichettate all’animale o agli animali di origine. Le modalità di etichettatura decise da un operatore o da una organizzazione dovrebbero essere contenute in un disciplinare da trasmettere, per l’autorizzazione, all’autorità competente. ……continua…..
……. L’operatore e l’organizzazione dovrebbero essere autorizzati ad etichettare le carni bovine soltanto se l’etichetta reca il nome o il logotipo d’identificazione rispettivo. Le autorità competenti degli stati membri dovrebbero essere autorizzate a revocare l’approvazione di un disciplinare qualora siano riscontrate irregolarità.
Reg. CE 1760/00 Titolo 1 – identificazione e registrazione dei bovini. Art. 1: Ogni Stato membro istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini
Reg. CE 1760/00 Art. 3: Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi: Marchi auricolari Basi di dati informatizzate Passaporti per animali Registri di stalla
Reg. CE 1760/00 Art. 4: Tutti gli animali di un’azienda […] sono identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall’autorità competente
Reg. CE 1760/00 Art. 5: Le autorità competenti degli stati membri istituiscono una banca dati informatizzata Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" Via Campo Boario - 64100 TERAMO www.anagrafe.izs.it
Reg. CE 1760/00 Art. 6: A decorrere dal 1° gennaio 1998 per ciascun animale […] l’autorità competente rilascia un passaporto. […] Ogni qualvolta un animale è spostato deve essere accompagnato dal suo passaporto
Reg. CE 1760/00
Art. 7: Ogni detentore di animali (eccetto i trasportatori): Tiene un registro aggiornato (manuale o su supporto informatico) Comunica all’autorità competente tutti i movimenti a destinazione e a partire dall’azienda nonché le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data Completa il passaporto all’arrivo di ciascun animale nell’azienda e prima della sua partenza da questa e provvede affinché il passaporto accompagni l’animale Il detentore fornisce all’autorità competente (a richiesta) tutte le informazioni relative all’origine, all’identificazione e alla destinazione degli animali
Reg. CE 1760/00 Titolo 2 – Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine Art. 12: Etichettatura: l’apposizione di un’etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d’imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita Organizzazione: gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi delle carni bovine
Etichettatura delle carni bovine obbligatoria Etichettatura facoltativa
? Sezione I: Sistema OBBLIGATORIO Art. 13: Quali informazioni? Chiunque etichetti carne bovina deve indicare in etichetta: ? Nesso fra la carne e l’animale di provenienza Macellato in [Paese] [Bollo CEE del macello] Sezionato in [Paese] [Bollo CEE del lab. Sez.] Stato membro o paese terzo di nascita Stati membri o paesi terzi in cui ha luogo la fase di ingrasso
Disciplinare etichettatura carni al MIPAAF Sezione II: Sistema FACOLTATIVO Art. 16 Chiunque intenda etichettare le carni bovine con indicazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie deve essere autorizzato dal MIPAAF Disciplinare etichettatura carni al MIPAAF ……continua…..
Art. 16: Contenuti del disciplinare Indicazioni da apporre in etichetta Modalità atte a garantire la veridicità delle indicazioni da apporre in etichetta Descrizione dell’Organizzazione Descrizione della Banca Dati e delle modalità operative Provvedimenti verso chi non rispetti il Disciplinare Etichettatura autorizzato ……continua…..
Art. 16: Contenuti del disciplinare Deve essere designato l’Organismo Indipendente conforme alla UNI EN 45011 che effettuerà l’attività di controllo sull’Organizzazione in merito all’applicazione del disciplinare etichettatura carni
Recepimento del Reg. CE 1760/00 Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00 Art. 7 E’ istituita presso il MIPAAF una apposita Commissione con il compito di esprimere pareri in merito: All’approvazione dei disciplinari degli operatori e delle organizzazioni, anche nel caso di segmenti produttivi della filiera Alla conformità degli organismi indipendenti designati ai controlli Alla revoca dell’applicazione dei disciplinari Alla revoca dell’autorizzazione all’organismo indipendente All’approvazione dei disciplinari presentati, nel caso che la produzione e/o la vendita di carni bovine si effettuino in due o più Stati UE, esclusivamente per gli elementi che riguardano operazioni che hanno luogo nel territorio nazionale ……continua…..
Recepimento del Reg. CE 1760/00 Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00 Art. 7 Alle modalità e ai criteri per i controlli per la verifica della corretta applicazione dei disciplinari Alle modalità di controllo della banca dati All’attività di monitoraggio sulla corretta applicazione del disciplinare Alla modalità, alla frequenza ed ai volumi dei controlli nell’ambito dell’attività di vigilanza
Recepimento del Reg. CE 1760/00 Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00 Art. 10 Il Disciplinare deve indicare, in particolare: Le informazioni, oltre quelle obbligatorie, che si intendono fornire in etichetta Le misure atte a garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato i criteri e le modalità per garantire il nesso tra l’identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carni, da un lato, e il singolo animale o il lotto degli animali interessati, dall’altro gli autocontrolli da effettuarsi su tutte le fasi della produzione e della vendita da parte dell’organizzazione ……continua…..
Recepimento del Reg. CE 1760/00 Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00 Art. 10 I controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti nella norma europea UNI EN 45011 le caratteristiche del logo e le modalità di apposizione di un eventuale marchio dell’organizzazione sulle carcasse, mezzene, quarti Il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalità di controllo i provvedimenti disciplinari (sanzione pecuniaria, sospensione ed espulsione) da adottare nei confronti di qualsiasi membro dell’organizzazione di filiera che non dovesse rispettare il disciplinare l’organismo indipendente designato per i controlli
Recepimento del Reg. CE 1760/00 Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00 Art. 14 Ciascun operatore ed organizzazione responsabile di etichettare le carni deve assicurare su base informatica: l’elenco delle aziende agrarie interessate L’elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione L’elenco dei macelli con codice univoco di identificazione Identificazione dei lotti commerciali L’elenco degli esercizi di vendita Lo scarico dei singoli animali e dei lotti
Recepimento del Reg. CE 1760/00 Decreto 30/08/2000 Recepimento del Reg. CE 1760/00 Art. 15 La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all’etichettatura delle carni bovine viene svolta dal MIPAF quale autorità competente in collaborazione con le regioni e province autonome.
Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001 Informazioni in etichetta: Dicitura Razza: il termine può essere usato solo per animali iscritti al libro genealogico (o registro anagrafico) o se figli di genitori entrambi iscritti Dicitura Tipo genetico: il termine viene utilizzato quando l’informazione si desume dal passaporto bovino * Dicitura alimentazione vegetale: vietata. E’ consentita la dicitura “Alimentazione priva di grassi animali aggiunti” Dicitura alimentazione senza additivi antibiotici: consentita Dicitura razione bilanciata: vietata Dicitura alimentazione non OGM: consentita ma con molte limitazioni Categoria della carcassa (A, B, C, D, E): consentita solo se indicata nel disciplinare * ……continua…..
Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001 Etichetta: In etichetta deve comparire unicamente la denominazione e/o logo dell’Organizzazione responsabile dell’etichettatura in quanto l’apposizione di loghi di aziende agrarie, macelli, laboratori di sezionamento, organismo indipendente designato ai controlli, pur facenti parte della filiera, può ingenerare confusione tra i consumatori nell’identificare l’organizzazione diretta responsabile nell’etichettatura delle carni. Sull’etichetta sono da escludersi i marchi commerciali privati, dichiarazioni di certificazione volontaria di processo o prodotto (* vedere anche Circolare 1 del 15 Febbraio 2008)
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003 Chiarimenti in merito a: Etichetta: La presenza di indicazioni – adesivi o altri simboli o diciture – accanto all’etichetta riportanti informazioni facoltative di tipo generico sull’origine ed alimentazione degli animali, sulle proprietà qualitative del processo produttivo o del prodotto (es. carni italiane, produzione controllata, allevamenti selezionati ecc.) non è conforme all’attuale normativa Non è ammissibile l’uso di immagini che richiamino l’origine nazionale o suggeriscano particolari ambienti di allevamento (es. montagne innevate con animali al pascolo ecc.) ……continua…..
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003 Alle stesse regole soggiace anche l’informazione pubblicitaria, comunque diffusa, che non può fare riferimento ad indicazioni diverse da quelle contenute nell’etichetta e non rientranti in disciplinari approvati dal MIPAF Può essere consentito l’uso di marchi aziendali o consortili, sotto la responsabilità dell’operatore, purché non miranti a sostituirsi alle indicazioni che devono comparire in etichetta, traendo così in inganno il consumatore. ……continua…..
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003 E’ ammesso l’utilizzo di informazioni relative alla certificazione volontaria UNI EN ISO 9001 (tipo di certificazione, estremi della certificazione e organismo certificatore) allorché l’operatore voglia organizzare un sistema qualità e dare dimostrazione ai propri clienti delle capacità organizzative e funzionali impiegate per soddisfare le loro esigenze. ……continua…..
Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003 Dicitura “alimentazione non OGM” OGM-FREE: concetto “assoluto”. In termini analitici, può essere definito OGM FREE un prodotto nel quale il contenuto di OGM sia inferiore al limite di rilevazione strumentale. Dicitura NON CONSENTITA NON OGM: presenza accidentale di OGM < 0,9 % Dicitura CONSENTITA
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008 Art. 2: Alimentazione zootecnica priva di grassi animali aggiunti – questione UNIFEED Per garantire l’assenza di grassi animali aggiunti vengono fissati i nuovi limiti analitici di accettabilità di colesterolo nel controllo dei prodotti destinati alla alimentazione zootecnica sottoforma di unifeed: Percentuale relativa di colesterolo nella frazione sterolica < 1.5% Contenuto assoluto di colesterolo nel grasso estratto: < 600 mg/kg
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008 MANGIME UNIFEED Circ. 5 del 15.10.01 Colesterolo < 1% Colesterolo < 50mg/kg Circ. 1 del 09.04.03 Colesterolo < 1,5 % Colesterolo < 200mg/kg Circ. 1 del 15.02.08 Colesterolo < 600 mg/kg
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008 Art. 6: Marchi privati e certificazioni volontarie Ad integrazione di quanto già indicato nella Circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 e nella Circolare n. 1 del 9 aprile 2003, allorchè l’organizzazione voglia applicare un sistema di qualità aziendale o di prodotto, è ammesso l’utilizzo, sulle confezioni, di informazioni relative a certificazioni volontarie regolamentate attestate da organismi terzi
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008 Art. 6.1: Certificazioni di prodotto e di processo Relativamente alle certificazioni di prodotto e di processo si richiama quanto segue: Certificazioni volontarie di prodotto che non prevedono requisiti specifici ma prevedono la certificazione di aspetti che riguardano principalmente l’implementazione di un sistema organizzativo/gestionale dell’organizzazione che si fa carico della gestione/controllo della filiera produttiva per uno specifico prodotto (es.ISO 22005, ecc…) sono ammesse a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di contratto, numero di certificato); Certificazioni volontarie di sistema (es. ISO 9001:00, ISO 22000, ecc…) possono essere comunicate sulla confezione ……continua…..
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008 Art. 6.1: Certificazioni di prodotto e di processo Certificazioni volontarie di prodotto che prevedono, da parte dell’organizzazione certificata, il controllo centralizzato di requisiti igienico sanitari aggiuntivi rispetto a quelli normalmente previsti dalla normativa vigente sono ammesse a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, numero di certificato) Non possono, invece, essere citate in etichetta certificazioni volontarie di prodotto relative a requisiti specifici (es. NO OGM, alimentazione vegetale, omega 3, benessere animale) in assenza di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi del Regolamento CE 1760/00 e dal DM 30 agosto 2000.
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008 Art. 6.2: Marchi privati e collettivi L’uso di marchi privati o collettivi registrati sulle confezioni delle carni è ammesso a condizione che i marchi medesimi non siano tali da fornire informazioni che dovrebbero essere invece previste in un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi del Reg. CE 1760/00 e del DM 30 agosto 2000. Qualora il marchio in questione sia riferito alla denominazione/logo dell’Organizzazione autorizzata dal MIPAAF, il marchio può comparire in etichetta tra le informazioni obbligatorie
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008 Art. 6.3: Ulteriore modalità di comunicazione marchi privati e certificazioni volontarie Le suddette certificazioni e marchi privati e/o collettivi, al fine di facilitare l’operatività, possono essere contenute anche in unica etichetta con le informazioni previste dal Reg. CE 1760/00 e dal DM 30 agosto 2000, purchè sia evidente una separazione fisica tra le certificazioni e marchi e le informazioni medesime. La separazione fisica può essere realizzata graficamente, raggruppando le informazioni relative alla etichettatura in un apposito spazio in etichetta. In ogni caso, l’etichetta unica deve essere espressamente prevista ed approvata nell’ambito del disciplinare di etichettatura.
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008 Art. 9: Indicazioni per riportare in etichetta informazioni riguardanti l’allevamento, l’alimentazione e la tecnica di allevamento I disciplinari di etichettatura che prevedono informazioni relative alle tecniche di allevamento, all’alimentazione e all’indicazione delle denominazione o sede o Regione dell’allevamento devono sempre prevedere anche l’indicazione del periodo al quale fanno riferimento e per il quale sono garantite, periodo che non può essere inferiore ai quattro mesi
Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008 Art. 10: Indicazioni per riportare in etichetta informazioni riguardanti “razza”, “tipo genetico” e “meticcio” Le organizzazioni in possesso di un disciplinare di etichettatura autorizzato, che prevedono la possibilità di riportare in etichetta, tra le informazioni facoltative, le diciture “razza”, “tipo genetico” o “meticcio/incrocio” devono attenersi alle seguenti indicazioni: Tipo genetico: in etichetta l’informazione dovrà essere riportata come “tipo genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre)” Razza: in etichetta l’informazione dovrà essere riportata come “razza: (seguita dal nome della razza)”. Si fa rilevare che per potere indicare la razza è necessario che il bovino sia iscritto ad un libro genealogico.
Reg. CE 1760/00 - lo stato attuale 118* disciplinari etichettatura volontaria delle carni bovine approvati dal MIPAAF nel periodo 2000/2008 20 disciplinari cui è stata revocata l’autorizzazione 44 disciplinari controllati da CSQA FONTE: www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/Zootecnico/Carni/EtichettaCarniBovine/default.htm * Dato aggiornato al 16.05.2009 ……continua…..
Reg. CE 1760/00 - lo stato attuale Informazioni facoltative approvate: Data di nascita Sesso Tipo genetico Denominazione e sede dell’allevamento Periodo di ingrasso in Italia Razza Sistema di allevamento Composizione razione alimentare Alimentazione priva di grassi animali aggiunti Alimentazione NO OGM
Reg. CE 1760/00 - lo stato attuale Informazioni facoltative approvate: Alimentazione senza additivi antibiotici Esclusione fattori di crescita Sospensione trattamenti terapeutici Denominazione macello Data di macellazione Categoria Denominazione laboratorio di sezionamento Periodo di frollatura
Esito delle verifiche “L’Organismo Indipendente, incaricato dei controlli da parte dell’Organizzazione, segnala, alla stessa e al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, eventuali inadempienze al disciplinare nonché eventuali violazioni alla normativa vigente” Art. 11 del Decreto 30.08.2001
L’Organismo Indipendente 1 - valuta gli aspetti definiti e approvati nel Piano dei controlli e non emette alcun giudizio sulla qualità del prodotto 2 – non certifica ma controlla
Non garantisce NULLA in merito alla qualità della carne Reg. CE 1760/00 Assicurare criteri di trasparenza in merito alla rintracciabilità della carne I disciplinari approvati non prevedono la gestione dei requisiti igienico sanitari, i controlli sull’utilizzo e la somministrazione di sostanze illecite Non garantisce NULLA in merito alla qualità della carne
Metodiche di analisi ufficiali L’uso di laboratori accreditati per l’esecuzione di prove analitiche ufficiali, è condizione indispensabile per una corretta interpretazione dei dati anche sotto il profilo legale.
ALCUNE ETICHETTE…
ALCUNE ETICHETTE…
GRAZIE PER L’ATTENZIONE! CSQA Certificazioni srl Via San Gaetano,74 THIENE (VI) 0445 – 313011 0445 – 313070 csqa@csqa.it f.ceola@csqa.it