MISURE PREVENZIONE PERSONALI PATRIMONIALI E CONFISCA EX ART. 12 SEXIES

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MISURE PREVENZIONE PERSONALI PATRIMONIALI E CONFISCA EX ART. 12 SEXIES Seminario,18 aprile 2011 Dott. Antonio Rinaudo

MISURE PREVENZIONE PERSONALI L. 1423 DEL 1956 In un primo tempo la funzione preventiva era ipotizzata esclusivamente nei confronti della persone e non del suo patrimonio La l. 1423 del 1956 viene introdotta dopo che la corte costituzionale dichiara illegittimità di alcune norme contenute nel T.U. LPS e in particolare il confino. L’art. 1 della L. 1423 del 1956 stabilisce che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale si applica a : coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; coloro che, per il loro comportamento, debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Si tratta di una categoria di persone a c.d. pericolosità comune. segue

Lo strumento delle misure di prevenzione personali viene esteso, con la legge 31 maggio 1965 n. 575 (c.d. legge antimafia), alle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose (art. 1). A costoro si applica la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (previsto come misura aggiuntiva per i “pericolosi semplici”) e con imposizione di una prima misura patrimoniale rappresentata dalla cauzione. L’applicabilità della normativa antimafia viene estesa dalla legge n. 152 del 1975 a “nuove tipologie di pericolosità” (art. 18 vedi pag. 29-30) e ad alcune categorie previste dalla legge n. 1423 del 1956 (art. 19 vedi pag.28). In anni recenti (dopo l’introduzione della misure patrimoniali nel 1982, di cui si dirà oltre) vi sono ulteriori estensioni della L. 575/65 a persone pericolose inserite nell’ambito dell’art. 18, comma 4, della L. 152/75 segue

Art. 7-ter L. 401/89, stabilisce le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può' essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attivati di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e' convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.". Allo stato attuale si può quindi affermare che le misure di prevenzione personale sono disciplinate dalla L. 1423 del 1956 e degli art. 1 e 2 della L. n.575 del 1965 che richiamano per l’applicabilità delle stesse diverse categorie di soggetti. A queste norme di devono aggiungere quelle sopra indicate per altre categorie di soggetti che richiamano la applicabilità delle due citate leggi.

Il Fondamento delle Misure di Prevenzioni Personali Le misure di prevenzione personali sono strumenti di carattere preventivo predisposti dall’ordinamento per accertare ante delictum la pericolosità del soggetto, applicate a fini di difesa della società contro il pericolo di attentati alla sicurezza ed alla moralità pubbliche, Presupposto imprescindibile per l’applicazione della misura personale è rappresentato dalla pericolosità sociale della persona, delineata diversamente per le singole categorie soggettive, che giustifica l’adozione della misura e le esigenze di prevenzione sociale che questa è diretta a soddisfare. In mancanza di pericolosità sociale non può esservi misura di prevenzione. La pericolosità sociale consiste in una valutazione globale dell’intera personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita con riguardo all’intera sua condotta e nell’accertamento in relazione alla persistenza nel tempo di un comportamento illecito e antisociale, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. Tale accertamento deve avvenire sulla base di elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità, ovviamente pregressi rispetto al momento valutativo. Non può farsi luogo alla misura di prevenzione personale se la pericolosità sociale non è attuale, idonea a giustificare un controllo (attuale) degli organi della pubblica sicurezza: se la pericolosità non è attuale non vi è nulla da prevenire e non occorre alcuno specifico controllo.

GLI STUMENTI REPRESSIVI PER CONTRASTARE I CAPITALI ILLECITI Confisca (240 c.p.) Sequestro preventivo (321 c.p.) Confisca obbligatoria prevista da specifici reati per il prodotto, profitto e prezzo del reato Confisca allargata (12 sexies L.356/92) Confisca per equivalente prevista da specifici reati per il profitto o il prezzo del reato Confisca quale sanzione amministrativa ex art.19 D.L.vo 231/01 prevista per specifici reati Confisca in materia di misure di prevenzione (L.575/65 e L.1423/56)

CONFISCA EX ART. 240 C.P. Facoltativa: puo’ essere ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto Obbligatoria: e sempre ordinata la confisca 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato

PROFITTO – PRODOTTO – PREZZO DEL REATO Profitto del reato E’ il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato Prodotto del reato E’ il risultato empirico del reato, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato Prezzo del reato E’ il compenso dato o promesso ad una persona come corrispettivo dell’illecito Provento del reato E’ locuzione omnicomprensiva che ricomprende tutto ciò che ne deriva dal reato

CONFISCA OBBLIGATORIA PREVISTA ESPRESSAMENTE PER IL PROFITTO PRODOTTO E PREZZO DEL REATO Delitti previsti dagli art. 314 a 320 c.p. e 321 e 322 bis limitatamente ai bene che ne costituiscano il profitto o il prezzo ( 322 ter) Per il delitto di cui al 416 bis e sempre ordinata la confisca delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego ( 416 bis co 7) Per i delitti previsti al libro II, titolo XII capo III sez. I del del c.p. ( 600 – 602 ) è sempre ordinata la confisca dei beni che costituisco il profitto ed il prezzo dei reati segue

Delitti previsti dagli art. 640 co 2° n Delitti previsti dagli art. 640 co 2° n.1, 640 bis e 640 ter co 2 si applica la disposizione dell’art. 322 ter Per il delitto di usura è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato ovvero delle somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o compensi usurari ( 644 co 6) Per i delitti previsti dagli art. 648 bis e 648 ter è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto (648 quater) Per i reati previsti del libro V del titolo XI del Cod. Civile (falsità societarie) è sempre ordinata la confisca del prodotto o profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo (art. 2641 c.c.) segue

In materia di contrabbando è prevista la confisca obbligatoria regolata dall'art. 301 D.P.R. 23-1-1973 n.43 in quanto, nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto e sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive. L’art. 12, commi 4 - 8 – 8-bis – 8-ter – 8-quater – 8- quinquies - 9 D. Lgs. 25-7-1998, n. 286, e successive modificazioni (immigrazione clandestina) prevede la confisca dei mezzi di trasporto, nonché di ogni altra cosa (beni immobili,mobili registrati, somme di denaro) che costituisca prezzo o profitto del reato, o che servì o fu destinata a commettere il reato. segue

L. 13-9-1982, n. 646 L’art. 30 stabilisce che il condannato, con sentenza definitiva, per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., o il sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione, ha l’obbligo di comunicare, entro trenta giorni dal fatto, per dieci anni al nucleo di polizia tributaria tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai 10.329,14 €. L’art. 31 prevede la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati nei confronti delle persone condannate per avere omesso di comunicare nel termine di legge le variazioni patrimoniali indicate Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria L’art. 180 punisce l’abuso di informazioni privilegiate. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato. segue

DPR 380/01 TESTO UNICO PER L’EDILIZIA L’art. 44 al co. 2. stabilisce che la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. Tale disposizione si applica anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti inassenza o in totale difformità dalla stessa. segue

LEGGE 16 marzo 2006, n.146 Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati all'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 L’art. 3. definisce reato transnazionale quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonche': a) sia commesso in piu' di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato L’art. 11. prevede la confisca obbligatoria e la confisca per equivalente per i reati di cui all'articolo 3 qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura e' comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilita' assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.

CONFISCA PER EQUIVALENTE PREVISTA PER ALCUNI TITOLI DI REATO Per i delitti previsti dagli art. 314 a 320 c.p. e 321 e 322 bis ( 322 ter) qualora non sia possibile effettuare la confisca dei beni che costituiscano il profitto o il prezzo, è disposta la confisca dei beni di cui il reo ha disponibilità per un valore corrispondente al pezzo del reato o a quello del profitto Per i delitti previsti dagli art. 640 co 2° n.1, 640 bis e 640 ter co 2 si applica la disposizione dell’art. 322 ter segue

Per il delitto di usura è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato ovvero delle somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o compensi usurari ( 644 co 6) Per i delitti previsti dagli art. 648 bis e 648 ter nel caso non sia possibile procedere alla confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto (648 quater) è ordinata la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità dei quali il reo ha disponibilità, anche per interposta persona per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. segue

LEGGE 16 marzo 2006, n.146 Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati all'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 L’art. 3. definisce reato transnazionale quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in piu' di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in piu' di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato segue

L’art. 11. prevede la confisca obbligatoria e la confisca per equivalente per i reati di cui all'articolo 3 qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura e' comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilita' assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato. Per i reati previsti del libro V del titolo XI del Cod. Civile (falsità societarie) è sempre ordinata la confisca del prodotto o profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni di cui sopra la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente (art. 2641 c.c.) segue

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria L’art. 187 prevede che in caso di condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 184 – 185 è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Qualora non sia possibile eseguire la confisca di cui sopra, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Nei casi di confisca allargata prevista per i reati indicati dall'art. 12 sexies legge 7-8-1992 n.356 e succ. modificazioni quando non è possibile procedere alla confisca del denaro dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui sia titolare o abbia le disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini dell’imposte sul reddito o alla propria attività economica, è ordinata la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente dei quali abbia la disponibilità anche per interposta persona segue

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 L’art. 19 prevede che con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca di cui sopra, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

CONFISCA DI PREVENZIONE L’art. 2 ter, comma 3°, L. n. 575/1965 prevede che, con l’applicazione della misura di prevenzione il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica e giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. segue

CONFISCA COME MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE DI CUI ALL’ART CONFISCA COME MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE DI CUI ALL’ART. 2 TER CO. 3 L.31.5.1965 N. 575 E ART. 1 N. 1 E 2 L.1423/56 Presupposti per la confisca di prevenzione sono : La titolarità o disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica,di denaro, beni o oltre utilità La sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati dalla persona pericolosa socialmente o alle attività economiche svolte dal medesimo La mancata giustificazione da parte della persona pericolosa socialmente della provenienza dei beni segue

CONFISCA ALLARGATA L’art. 12 sexies, del D.L. n. 306/1992, prevede una particolare ipotesi di confisca obbligatoria, che colpisce il denaro, i beni o le altre utilità di cui in condannato (anche a seguito di richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.) per determinati reati tassativamente elencati non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito od alla propria attività economica.

I presupposti comuni La titolarità o disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o oltre utilità La sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati dal condannato (per l’art. 12 sexies) o dalla persona pericolosa socialmente (per la confisca di prevenzione) o alle attività economiche svolte dal medesimo La mancata giustificazione da parte del condannato (per l’art. 12 sexies) o dalla persona pericolosa socialmente (per la confisca di prevenzione) della provenienza dei beni

Le diversità La condanna del soggetto per determinati delitti, per quanto riguarda la confisca ex art. 12 sexies L’accertamento della pericolosità sociale ( anche non attuale) per la confisca ex art. ter L. n. 575/1965 La possibilità, nell’ambito del procedimento di prevenzione, di disporre la confisca anche dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego La inesistenza di un nesso di pertinenzialità del bene con il reato per cui si procede per quanto riguarda la confisca ex art. 12 sexies rispetto alla necessità, secondo alcune posizioni giurisprudenziali, di un collegamento temporale tra il bene e l’epoca della pericolosità sociale, per la confisca di prevenzione

A) presupposti di carattere soggettivo per applicabilità della misura patrimoniale ai sensi della L. 575/65 La misura di prevenzione patrimoniale della confisca si applica 1) Agli appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla ndrangheta o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso - qualora sia prospettata l’appartenenza del proposto ad una associazione di tipo mafioso, occorre accertare esclusivamente sulla base di "elementi di fatto”: l'esistenza della associazione di tipo -mafioso in cui si assume essere inserito il proposto; - l'esistenza di indizi idonei a desumere l'appartenenza dal proposto ad una associazione di tipo mafioso; segue

2) Ai soggetti indiziati di uno dei reati, consumati o tentati, di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p.: art. 416, sesto comma c.p. associazione finalizzata alla commissione dei reati di cui agli artt 600, 601 e 602 c.p art. 416 associazione realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti dagli articoli 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del c.p. art 600, riduzione in schiavitù, 601 tratta di persone 602 acquisto ed alienazione di schiavi; art. 416 bis art. 630 dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis o al fine di agevolare l'attività della stessa associazione a delinquere di stampo mafioso art. 74 DPR 309/90 art. 291 quater TU DPR n. 43/73 art. 260 D.L.vo n. 152/2006 segue

4) Ai soggetti indicati all’art. 1 L: 1423/56 primo comma 3) Ai soggetti indiziati del reato di cui all’art. 12 quinquies D.L. n. 306/92 Trasferimento fraudolento di valore “Chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altra utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p” 4) Ai soggetti indicati all’art. 1 L: 1423/56 primo comma n. 1) quando sulla base di elementi di fatto debba ritenersi essere abitualmente dediti al delitto) n. 2) (a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che vivono attualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose) (ciò a seguito dell’abrogazione dell’art. 14 L. n. 55/90 e riespansione di efficacia dell’art. 19 l. 152/75) segue

Ai soggetti indiziati dei reati previsti dall’art.18. L.152 del 1975 Cioè coloro che: 1) operanti in gruppi o isolatamente,pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti,diretti a sovvertire l'ordinamento dello stato,con la commissione di uno dei reati previsti dal capo i,titolo vi,del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice; 2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952,n.645 , e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; segue

3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti , diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n.645 del 1952,in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967,n.895 ,e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974,n.497 ,e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n.1). le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori  è finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati. segue

Per tutti questi soggetti ovviamente va accertate sempre la pericolosità sociale del proposto, secondo gli ordinari criteri elaborati dalla giurisprudenza, trattandosi di requisito imprescindibile in considerazione delle esigenze di prevenzione cui sono ispirate le misure di prevenzione personale (cfr. Corte cost. sent. 30 giugno 1964 n. 68); pericolosità “in senso lato”, comprendente pure l’accertata predisposizione al delitto, anche se nei confronti del soggetto non si sia raggiunta la prova di reità (tra le tante: S.C. sez. I, 29 aprile 1986, Cucinella; sez. I, 21 aprile 1986, Gavioli).

B) presupposti di carattere soggettivo per applicabilità della confisca ex art. 12 sexies La confisca è disposta a carico di chi sia condannato o abbia richiesto applicazione di pena per i seguenti delitti: 314 (Peculato); 316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui); 316 bis (Malversazione ai danni dello Stato); 316 ter (Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato); 317 (Concussione); 318 (Corruzione per atto d’ufficio); 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio); 319 ter (Corruzione in atti giudiziari); 320 (Corruzione incaricato pubb. serv.); 322 (Istigazione alla corruzione); 322 bis (Peculato, corruzione, istigazione alla corruzione di membri della comunità europea e di Stati esteri) SEGUE

416 co. 6 (associazione finalizzata a commettere delitti artt 416 co. 6 (associazione finalizzata a commettere delitti artt. 600, 601 e 602) 416 finalizzato a commettere delitti artt. 473, 474, 517 ter e 517 quater 416 bis 600 (riduzione schiavitù) 601 (tratta di persone) 602 (Acquisto alienazione schiavi) 629 (estorsione) 630 (sequestro persona scopo estorsione) 644 (usura) 644 bis è stato abrogato 648 (ricettazione escluso 2 co) 648 bis (riciclaggio) 648 ter (impiego di denaro beni o utilità provenienza illecita) 12 quinquies D.L. n. 306/92 (trasferimento fraudolento di valori) 73 (produzione, traffico e detenzione sostanze stupefacenti) (escluso 5 co) e 74 (associazione finalizzata al traffico illecito sostanze stupefacenti) del DPR 309/90

L’AUTORITÀ PROPONENTE Misure Prevenzione Personali della legge n. 575/65   In virtù dell’art. 2 della legge n. 575/65, modificato dall’art. 10 L n.125/08, le autorità che possono richiedere l’applicazione delle misure di prevenzione personali sono il procuratore nazionale antimafia, il procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione Investigativa Antimafia. Il questore è quello della provincia ove la persona dimora; il direttore della DIA e il procuratore nazionale antimafia possono proporre l’applicazione della misura di prevenzione nei confronti di persone dimoranti in tutto il territorio nazionale, avanzando la proposta dinanzi al tribunale competente secondo il luogo di dimora del proposto.

Misure Prevenzione Patrimonialidella legge n. 575/65   L’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali può essere richiesta, in virtù dell’art. 2-bis legge n. 575/65, cosi come modificato dal citato art. 10 legge n.125/08, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione Investigativa Antimafia. Non già dal procuratore nazionale antimafia, al quale invece l’art.110-ter O.G., introdotto dall’art. 12 legge n.125/08, riserva il potere di applicare magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di procedimenti di prevenzione patrimoniale.

IL POTERE DI PROPOSTA DEL PROCURATORE DISTRETTUALE ANTIMAFIA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI INDIZIATI DI DELITTI TRANSNAZIONALI L’art. 13 legge n. 146/06 attribuisce, con esclusivo riferimento ai reati transnazionali, al procuratore distrettuale antimafia i poteri di cui all’articolo 2-bis, 2-ter, 3-bis, 3-quater, commi 10-quater, della L. n.575/65, e in particolare: di procedere ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati nell’art. 1 della legge n. 575/65, e, e ad indagini sull’attività economica degli stessi, anche al fine di individuarne le fonti di reddito; 2) di richiedere il sequestro anticipato dei beni; segue

3) di richiedere ogni tipo di informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso presso uffici della pubblica amministrazione, enti creditizi, imprese, società ed enti di ogni tipo, quando detta documentazione sia ritenuta utile ai fini delle indagini; 4) di autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale; 5) di avanzare la proposta per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. L’art. 3. definisce reato transnazionale quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonche': a) sia commesso in piu' di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato

LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE In virtù delle modifiche introdotte dall’art.10 della legge n.125/08 che ha inserito il comma 6-bis dopo il comma 6 all’art. 2-bis L. n.575/65, la misura di prevenzione patrimoniale può essere richiesta e applicata anche disgiuntamente da quella personale. Tale norma trasforma il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali in una actio in rem da utilizzare nei confronti di determinate categorie di soggetti che hanno manifestato una pericolosità sociale qualificata.  Tale intento emerge : dall’allargamento delle categorie dei soggetti di cui ricollegare disponibilità di beni di provenienza illecita Sganciare l’applicazione della confisca dall’accertamento della pericolosità sociali del proposto con l’applicazione della misura di prevenzione personale Il disegno di politica criminale è stato completato con l’ulteriore modifica del comma 6-bis dell’art. 2-bis della l. 31.5.1965, n. 575 che, dopo la parola “disgiuntamente”, ha inserito le seguenti: <<e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione>>, segue

sostanzialmente chiarendo in tal modo che la pericolosità del soggetto resta sempre un presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione personali o patrimoniali ma non occorre che essa sia ancora attuale al momento in cui viene proposta l’applicazione della misura patrimoniale. Si ritiene perciò che, in virtù della nuova disposizione, la scelta della misura da applicare, personale o patrimoniale, possa ora dipendere dalle modalità di manifestazione della pericolosità, potendo ben accadere che la pericolosità di un soggetto venga neutralizzata esclusivamente dalla confisca dei suoi beni, e non dalla sorveglianza speciale. segue

Si può affermare sussistere il principio di autonomia reciproca tra misure di prevenzione personali e patrimoniali: è eliminata la necessità che, il pur doveroso accertamento sulla pericolosità del soggetto, si concluda con una pronuncia sulla sua pericolosità; e si prevede inoltre l’applicabilità delle misure patrimoniali nei confronti dei successori (a titolo universale o particolare) e la prosecuzione del procedimento nei confronti di costoro nel caso di decesso del proposto. Lo sganciamento della confisca dalla pericolosità sociale del proposto non può evidentemente essere inteso con l’eliminazione di qualsiasi valutazione della pericolosità personale manifestata da costui, né che la misura di prevenzione patrimoniale possa teoricamente essere proposta nei confronti di chiunque non sia in grado di giustificare la legittima provenienza del proprio patrimonio. La richiesta deve essere dunque formulata nei confronti di uno o più soggetti cui sono riconducibili i beni, e che siano inquadrabili nelle categorie di coloro che possono essere destinatari dell’azione di prevenzione. l’attualità della pericolosità del soggetto non è più un presupposto necessario per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il patrimonio è considerato pericoloso in quanto frutto dell’attività illecita del proposto e dunque della sua condotta antisociale, anche se la stessa ha cessato di essere attuale. segue

Una possibilità di applicazione disgiunta era già prevista dalla normativa in vigore: art. 2 ter comma 6, l. n.575/65 consente di applicare una misura patrimoniale anche nel caso in cui non fosse cessata l’applicazione di una misura personale precedentemente disposta . Tuttavia in questo caso la misura personale è comunque un presupposto necessario per l’applicazione, anche separata, della misura patrimoniale. art. 2ter comma 7, l. n.575/65 l’unica ipotesi di applicabilità di una misura di prevenzione patrimoniale autonoma è quella del caso di assenza, residenza e dimora all’estero del proposto, condizione che consente la possibilità di iniziare un procedimento di prevenzione ai soli fini dell’applicazione della confisca a carico dei beni di provenienza illecita del soggetto assente, residente o dimorante all’estero. Altro esempio di possibile applicazione della confisca indipendentemente dall’applicazione di una misura personale era già offerto dall'art. 3 quater e l'art. 3 quinquies della legge n. 575/65. Tali disposizioni hanno introdotto una forma di sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni, di sequestro e di confisca nei confronti di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali; e ciò indipendentemente dalla riconducibilità dei titolari fittizi o reali ad una delle categorie di cui all’art. 1 l. 575/65.

L’APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE ANCHE IN CASO DI MORTE, ASSENZA OPPURE RESIDENZA O DIMORA ALL’ESTERO Sempre il nuovo co. 6-bis, art. 2-bis L. n. 575/65 stabilisce che le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. Il co. 11 dell’art. 2-ter, anch’esso di nuova introduzione, dispone che la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso. Benché la norma preveda che le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione, deve interpretarsi nel senso che la richiesta di applicazione delle misure possa essere proposta nei confronti di persona già deceduta. segue

L’uso dell’espressione “soggetto proposto” non deve far pensare che la morte del soggetto debba intervenire a procedimento già iniziato, ma con essa deve intendersi anche il soggetto proponendo o proponibile per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. La seconda parte della medesima norma specifica che <<… Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa>>. La formulazione di questo periodo della disposizione fa bene intendere che il “caso ordinario” regolato dalla norma è quello in cui la morte giunge prima del procedimento. Ciò si rileva anche dalla disposizione contenuta nel comma 11 dell’art. 2-ter, anch’esso di nuova introduzione, ove si afferma <<che la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.>>. segue

Secondo tale disposizione la misura di prevenzione patrimoniale può essere richiesta (in questo caso, per ovvie ragioni, disgiuntamente) addirittura entro cinque anni dal decesso. L’art. 2-ter, comma 7, legge n.575/65 dispone che il procedimento di prevenzione può essere iniziato o proseguito anche nei confronti di soggetto del quale risulti l’assenza oppure la residenza o la dimora all’estero. La proposta può essere avanzata al procuratore della Repubblica o del questore del luogo di ultima dimora del soggetto interessato ai soli fini dell’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale ma soltanto per i beni di cui si ha motivo di ritenere che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. e non di tutti gli altri di cui il valore sia ritenuto sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica dal soggetto (cfr. art. 2-ter comma 2)

INDIVIDUAZIONE CAPITALI ILLECITI Strumenti di individuazione dei capitali illeciti Indici Sintomatici dell’esistenza di capitali illeciti Indici oggettivi Reati che generano irrilevanti profitti Indici soggettivi Pericolosità qualificata Sproporzione tra i beni e la capacità reddituale del soggetto

L’OGGETTO DEL SEQUESTRO E DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE Secondo la nuova formulazione dell’art. 2-ter comma 3, legge n.575/65, <<Con l’applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego>>. La vigente formulazione dell’art. 2-ter, comma 2, dispone che il tribunale, anche d’ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro << dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.>>. segue

Al comma 3 del testo previgente si stabiliva <<Con l’applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.>>. Si può affermare che il legislatore ha usato la stessa formulazione letterale già utilizzata per la confisca prevista dall’art. 12-sexies: confisca dei beni <<di cui il condannato non può giustificare la provenienza>> e di cui <<…. risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica>>. Si aggiunga, che a differenza del 12 sexies, il tribunale dispone la confisca dei beni anche quando essi risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Sono due i parametri di riferimento, distinti far loro e autonomamente apprezzabili dal tribunale nel disporre la confisca: la sproporzione del valore dei beni oppure la loro provenienza illecita.

LE INDAGINI PATRIMONIALI SECONDO IL MODELLO DESCRITTO DALLA DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE In materia di misure di prevenzione le indagini patrimoniali sono espressamente imposte dall’art. 2 bis della legge n. 575/65, come modificato dall’art. 14 della legge n. 646/82 e dall’art. 1 della legge n. 55/90. Gli accertamenti patrimoniali sono finalizzati all’adozione dei provvedimenti ablativi del sequestro o della confisca dei beni. Il modello investigativo tradizionale è finalizzato all’accertamento del quadro economico – finanziario visibile, quello, cioè, ricavabile dagli archivi informatici disponibili ed effettivamente consultati (quali S.D.I., Anagrafe Tributaria, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Uffici del Catasto, Camere di Commercio , INPS, Motorizzazione Civile e Pubblico Registro Automobilistico). Occorre descrivere il quadro economico – finanziario del proponendo tenendo conto degli elementi indicati dall’art. 2 bis. Le indagini sono indirizzate sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio…nonché sull’attività economica delle persone nei cui confronti può essere proposta la misura ( art. 2 bis co. 1). segue

Si accerta se siano state rilasciate licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni all’esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, se siano state eseguite iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se siano stati concessi dallo Stato, dagli enti pubblici o dalle Comunità europee contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate ( art. 2 bis co. 2 ). Le indagini possono essere estese ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo con richiesta di informazioni e copia della documentazione ritenuta utile. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi e associazioni, del cui patrimonio i predetti risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente ( art.2 bis, co. 3).

Oggetto delle indagini patrimoniali sono:   il tenore di vita, che va riferito al potere economico complessivo dell’indiziato (risparmio del reddito, impiego in beni disponibili e consumi in beni e servizi) e può indubbiamente cogliersi nelle manifestazioni esteriori di capacità ed agiatezza. Indici di capacità contributiva sono tutte quelle manifestazioni che fanno presumere un “consumo” di reddito, quali ad esempio: possesso e/o disponibilità di beni privati particolarmente costosi, sia con riferimento all’acquisto che al mantenimento e alla manutenzione (es. automobili di grossa cilindrata e /o di lusso, navi, natanti, aeromobili, cavalli da corsa); possesso e/o disponibilità, in Italia o all’estero, di abitazioni particolarmente lussuose e di residenze secondarie ( es. ville in località turistiche); possesso e/o disponibilità di terreni, riserve di caccia; frequentazione di case da gioco, alberghi e ristoranti di lusso, nights e locali notturni; consistenti acquisti di preziosi, quadri d’autore, pellicce ed altri beni di lusso; segue

le disponibilità finanziarie, che possono essere costituite da titoli ( inclusi quelli al portatore), valuta, denaro, crediti e proventi derivanti da redditi di capitale e da operazioni speculative ( i capitali dati a mutuo, i depositi ed i conti correnti, le partecipazioni in società, le obbligazioni e titoli similari, le prestazioni di garanzia e di fideiussioni); il patrimonio, che include il complesso indistinto dei beni (immobili e mobili, compresi quelli immateriali) riconducibili ad un soggetto (case, terreni, autovetture, diritti in concessione ecc.) e le relative indagini devono tendere a ricostruirne la progressiva formazione; l’attività economica, che si concreta nell’esercizio di attività produttive di reddito (imprese di produzione o commercio di beni, imprese di servizi, lavoro autonomo o dipendente) onde verificare se queste possano giustificare il tenore di vita ed il patrimonio del soggetto. segue

Le indagini patrimoniali riguardano, altresì: l’eventuale titolarità di licenze ( es. di polizia e di commercio), autorizzazioni, concessioni (di acque e suoli pubblici o per lo sfruttamento di cave e miniere), abilitazioni all’esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali ( ingegneri, geometri, medici, periti, ecc.) e pubblici registri ( albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche, albo costruttori); l’eventuale godimento di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse dalla Stato, dagli enti pubblici o dall’Unione Europea. Nella successiva fase degli accertamenti patrimoniali in senso proprio, le procedure operative differiscono, di massima, a seconda del soggetto destinatario. segue

Nel caso di persona fisica – previa identificazione di eventuali familiari e/o conviventi – si dovrà procedere:   all’individuazione del tipo di reddito percepito, valutando, contestualmente, la sua posizione fiscale – ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e di altre imposte – e verificando l’esistenza di eventuali precedenti accertamenti fiscali o patrimoniali e/o di indagini penali pregresse; al rilevamento delle possidenze immobiliari e mobiliari registrate in tutto il teritorio nazionale, nonché delle disponibilità finanziarie ( depositi conti correnti, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, ecc.) presenti presso aziende ed istituti di credito, uffici postali ed intermediari finanziari (cfr. infra indagini bancarie e finanziarie); all’acquisizione di informazioni presso gli enti competenti (Prefettura, Questura, Camera di Commercio, Albi professionali, Comune di residenza degli interessati, ecc), in ordine all’eventuale rilascio ai medesimi di licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni all’esercizio di attività imprenditoriali o commerciali e iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri; all’analisi comparata delle risultanze reddituali con quelle patrimoniali al fine di accertare la presenza di discrasie e incongruenze tra le disponibilità accertate e quelle dichiarate. segue

Imprese e/o società Nell’ipotesi in cui le indagini debbano riguardare imprese collegate, direttamente o indirettamente, a uno o più soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni criminali, ovvero connotate dalla presenza – quali azionisti, finanziatori ecc. – di soggetti riconducibili a contesti delinquenziali o dediti a traffici illeciti ( indicati all’art. 1 L. 575/65, o di soggetti a questi collegati da relazioni di parentela, di affari o di amicizia, le indagini stesse risultano , ovviamente, più complesse. In tal caso si procede: all’esame della situazione economico-patrimoniale- finanziaria dell’impresa, indagando sugli aspetti gestionali dai quali sono scaturiti i valori contenuti nel bilancio ed esaminando i conti economici e finanziari suscettibili di interesse, nonché le registrazioni contabili rappresentative di operazioni commerciali sospette; segue

ad analizzare specificamente i finanziamenti e i conferimenti operati dai soci durante la vita dell’impresa ( apporti nel capitale iniziale, aumenti di capitale successivi, ecc.), anche in relazione ai ricavi conseguiti, nonché agli ulteriori eventuali finanziamenti, erogazioni, sovvenzioni, derivanti sia da soggetti pubblici che privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, al fine di delineare compiutamente i flussi dei capitali confluiti nell’azienda, nonché la loro origine e provenienza. alle indagini sul reddito e sul patrimonio dei soci, finanziatori e principali investitori, per accertarne le reali capacità d’investimento; ad accertamenti bancari. Questo, oltre che a carico dell’impresa indagata e dei suoi rappresentanti, sono effettuati, ricorrendone i presupposti, anche nei confronti dei finanziatori e, laddove si tratti di una società, dei soci contigui a contesti delinquenziali segue

In particolare, l’azione investigativa si attua attraverso:   l’individuazione delle aziende ed istituti di credito, amministrazione postale o altri intermediari, presso i quali esistono rapporti di conto o altre forme di investimento finanziario riconducibili ai soggetti sopra menzionati, la conseguente notifica del provvedimento emesso dalla A.G. nonché l’acquisizione di conti, dati, notizie e documenti di interesse;  l’esame della documentazione acquisita ( nella maggior parte dei casi le operazioni bancarie presentano caratteristiche oggettive che non consentono di individuarne le motivazioni ad esse sottese; di contro le stesse, se poste in correlazione al soggetto operante, alle sue condizioni – per esempio, capacità reddituale, patrimonio posseduto, contiguità o meno con determinati ambienti – segue

ovvero al contesto nel quale vanno ad inserirsi, possono, alternativamente, apparire normali ovvero palesare elementi di sospetto, secondo gli indicatori di anomalia;  l’analisi finale dei dati complessivamente ottenuti e il riscontro della provenienza, giustificata o meno, dei capitali affluiti alla società. In tale contesto, in particolare, con riferimento a finanziamenti operati dai soci o da altri soggetti a favore di società, occorre accertare se i versamenti siano sproporzionati rispetto alle capacità reddituali dei soggetti che li hanno erogati e se la disponibilità dei capitali conferiti non possa essere giustificata neanche da fenomeni di evasione fiscale, atteso che, ricorrendo tali ipotesi, il divario esistente può essere riferito verosimilmente all’immissione nella società di capitali di origine illecita o, quanto meno, dubbia.

L’INDAGINE PATRIMONIALE INTEGRATA L’indagine patrimoniale deve essere, altresì, “dinamica”, con strumenti investigativi e di ricerca della prova più ampi. Le organizzazioni criminali sono sempre più radicate sul territorio. Il radicamento dell’associazione criminale è non solo il prodotto della “forza di intimidazione” ma anche il frutto del “consenso sociale”. A volte sono gli stessi operatori economici a giovarsi spontaneamente dei capitali di gruppi criminali per ampliare i loro mercati. Il settore di maggiore infiltrazione è quello degli appalti pubblici, dove si deve verificare se il personale impegnato sia inquadrato nell’impresa che è formalmente incaricato dei lavori, se i mezzi sono riconducibili alla stessa, se i subappalti sono autorizzati, se siano in corso attività di turbamento o ostacolo alla realizzazione delle opere. E’ evidente che l’indagine patrimoniale, che non sia integrata da strumenti investigativi capaci di penetrare la criminalità nelle sue dinamiche evolutive è insufficiente.  segue

Le fonti investigative di maggiore interesse, anche sotto il profilo patrimoniale, restano gli strumenti delle intercettazioni telefoniche e ambientali nonché dei collaboratori di giustizia.   Prestare massima attenzione alle conversazioni che, apparentemente irrilevanti (solo perchè prive di rilievo penalistico), acquistano significato nella ricostruzione dei rapporti economici e nella identificazione di concorrenti esterni, favoreggiatori, fiancheggiatori, "prestanome" e finanziatori/riciclatori, che sono solitamente meno esposti dall'organizzazione camorrista nell'attività criminale e, spesso, ignoti agli stessi componenti dell’organizzazione criminale, che non ricoprono ruoli di comando. La tempestiva identificazione delle persone che hanno rapporti con esponenti dell’organizzazione, pur non rientrando, apparentemente nel sodalizio, meritano attenzione sul piano dell’accertamento patrimoniale, che, inizialmente, attraverso l’interrogazione delle banche dati fondamentali, potrà segnalare l’esigenza di ulteriori approfondimenti. Nelle organizzazioni criminali caratterizzate dalla gestione di innumerevoli attività economiche, dalle infiltrazioni in appalti pubblici, dal condizionamento delle pubbliche amministrazioni il contributo dei collaboratori di giustizia è uno strumento di eccezionale intrusione nel mondo criminale, che consente di aprire orizzonti ben difficilmente raggiungibili in mancanza di fonti dichiarative interne.

LE INDAGINI BANCARIE L’indagine bancaria è stata sempre usata con parsimonia sia per il pericolo di veicolazione informativa del canale bancario verso il cliente, sia per i ritardi nella istituzione dell’Anagrafe centralizzata ed informatizzata . L’art. 37, co. 4 e 5, dl 4.7. 2006 n. 223, convertito, L. 4.8.2006, n. 248 ha introdotto, per le banche e per gli altri operatori finanziari l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, nonché i dati anagrafici dei titolari. I rapporti specificamente considerati sono: 1Conto corrente 2 Conto deposito titoli e/o obbligazioni 3 Conto deposito a risparmio libero/vincolato 4 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939 5 Gestione collettiva del risparmio 6 Gestione patrimoniale 7 Certificati di deposito e buoni fruttiferi 8 Portafoglio segue

9 Conto terzi individuale/globale 10 Dopo incasso 11 Cessione indisponibile 12 Cassette di sicurezza 13 Depositi chiusi 14 Contratti derivati 15 Carte di credito/debito 16 Garanzie 17 Crediti 18 Finanziamenti 19 Fondi pensione 20 Patto compensativo 21 Finanziamento in pool 22 Partecipazioni 23 Operazioni extra-conto 24 Altro rapporto L’art. 63, comma 1 Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ha esteso l'obbligo di rilevazione e di evidenziazione dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con gli operatori "qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria"

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