Le ultime novità normative ed i relativi impatti organizzativi

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Le ultime novità normative ed i relativi impatti organizzativi La funzione antiriciclaggio nei gruppi bancari: attività e organizzazione Antiriciclaggio Le ultime novità normative ed i relativi impatti organizzativi Milano – 21 ottobre 2014 Carlo Peroni Responsabile Antiriciclaggio e Delegato di Capogruppo e di Gruppo UBI Banca Questo intervento di chiusura è stato preceduto da altre analisi specifiche sul contesto normativo. Per completare la mattinata di confronto si propongono una serie di riflessioni dal punto di vista tipicamente interno bancario. Fare banca per bene

Premessa : (1 di 3) Antiriciclaggio - Gli attori nel sistema di prevenzione e contrasto “Il sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si fonda sul contributo sinergico degli operatori e di diverse autorità: gli obblighi, i controlli e le sanzioni che ne costituiscono la struttura sono preordinati alla tutela dell’interesse pubblico e all’integrità del sistema economico-finanziario; … La collaborazione dei soggetti posti ai varchi dei circuiti legali (banche e altri intermediari finanziari, professionisti, operatori non finanziari) si concretizza nell’adempimento di obblighi d’identificazione e monitoraggio della clientela, di registrazione delle transazioni nonché di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette.” Dott. Claudio Clemente, Direttore dell’Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia Audizione alla Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere - 11 giugno 2014 La parte stralciata: “… il tessuto normativo è finalizzato a creare, tra i soggetti coinvolti, una rete di relazioni basate sulla collaborazione. Il disegno complessivo è coerente con i principi internazionali che vedono, accanto all’attività di repressione del riciclaggio affidata alle norme penali, un apparato diretto a prevenire i tentativi di infiltrazione criminale nell’economia e nei mercati.”

Premessa: (2 di 3) Le Segnalazioni di Operazioni Sospette nel 2013 Consuntivo delle n. 64.601 SOS inoltrate a UIF – n. 263 da Società Fiduciarie: Intermediari Finanziari non Banche e Poste 12,4 % Società Fiduciarie 0,4 % Altri 4,4% Banche e Poste 83,2 % Altri Intermediari Finanziari 12 % Segnalazioni per un importo stimato complessivo di 84 Miliardi di euro. Il totale SOS si compone di: Banche e Poste = 53.745 Professionisti = 1.985 di cui Notai e CNN =1.824 Avvocati = 21 e Studi = 14 Commercialisti = 98 Altri = 28 Altri = 8.871 Società Fiduciarie = 263 SGR e SICAV 134 SIM = 45 IMEL = 1.304 Assicurazioni = 602 IF ex 106/107 DLgs 385/93, istituti di pagamento = 3.739 Altri = 641

Premessa: (3 di 3) L’antiriciclaggio nel rapporto tra Fiduciarie e Banche Gli obblighi normativi in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo si applicano, tra gli altri, a Società Fiduciarie Banche L’operatività delle Società Fiduciarie e dei loro clienti che transita per il sistema bancario è oggetto dei controlli previsti dagli obblighi normativi La comprensione dei processi di gestione della materia adottati dalle Banche può aiutare le Società Fiduciarie a prevenire i rischi di riciclaggio / finanziamento del terrorismo per sé e per la propria clientela Va ricordato che le banche devono applicare all’operatività delle Società Fiduciarie e dei loro clienti che transita per il sistema bancario tutti gli obblighi di verifica, registrazione e segnalazione previsti dalla normativa in materia.

Obiettivi ed Agenda La presentazione illustra alcune caratteristiche dell’approccio strutturato adottato da UBI Banca per la gestione dell’Antiriciclaggio e affronta i seguenti argomenti: L’organizzazione e le procedure Il modello logico per la prevenzione dei rischi in materia La formazione del Personale L’Adeguata Verifica della Clientela Il Profilo di Rischio di Gruppo I controlli I sistemi di monitoraggio e le attività operative di controllo L’identificazione del “Titolare Effettivo” I rapporti con le Società Fiduciarie La gestione delle innovazioni nel “fare banca” Conclusioni Si ricorda che La presentazione è stata redatta come mero ausilio per la discussione. Per ogni eventuale approfondimento normativo e operativo si rimanda alla normativa vigente e alle documentazioni ufficiali di riferimento in materia

L’organizzazione, le procedure e i controlli interni dedicati Le disposizioni attuative di Banca d’Italia Le Banche sono state indirizzate all’introduzione di presidi specifici per il controllo del rischio in materia, con la richiesta di assegnazione di risorse, procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. In particolare si è previsto: definizione di ruoli, compiti, responsabilità e procedure a garanzia di adeguata verifica, conservazione della documentazione e segnalazione delle operazioni sospette istituzione di un’apposita funzione antiriciclaggio architettura delle funzioni di controllo coordinata anche attraverso idonei flussi informativi addestramento e formazione del personale responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori esterni attività di controllo sul rispetto, da parte del personale e dei collaboratori, delle procedure interne e degli obblighi normativi Riferimento = Provvedimento di Banca d’Italia del 13.03.2011 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a perseguire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 c.2 del D.Lgs 21.11.2007 n. 231 UBI Banca ha ed ha adottato un modello di gestione che: > Prevede la costituzione di un’apposita funzione incaricata di sovrintendere all’impegno di prevenzione e gestione dei Rischi in discorso, inclusa l’attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette all’Unità d’Informazione Finanziaria di Banca d’Italia (la Financial Intelligence Unit nazionale) e per la compliance in materia; > Definisce chiaramente, ai diversi livelli, ruoli, compiti e responsabilità nonché predispone procedure intese a garantire l’osservanza dei tre "istituti fondamentali" previsti a livello nazionale, ovvero gli obblighi di: - adeguata verifica della clientela con la quale si instaurano rapporti o si effettuano operazioni, - segnalazione delle operazioni sospette alla FIU nazionale, - registrazione di rapporti e operazioni, e la conservazione di correlate evidenze e documentazioni; > Prevede il coordinamento delle funzioni di controllo, anche attraverso idonei flussi informativi che agevolino la condivisione delle informazioni rilevanti ed evitino incoerenze tra le fonti informative a disposizione del management aziendale (al contempo, il Gruppo assicura che l’architettura delle predette funzioni sia coerente con l’articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l’entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela); > Prevede l’adeguata formazione del personale in materia e responsabilizza il personale dipendente e i collaboratori esterni; > Controlla il rispetto da parte del personale e dei collaboratori delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo alla “collaborazione attiva”, all’adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo e al monitoraggio continuativo della clientela.

L’organizzazione e le procedure Il modello logico per la prevenzione dei rischi in materia In coerenza ai disposti normativi il modello realizzato si basa su tre “pilastri” e sull’adeguata preparazione del personale: Modello di Gestione Formazione del Personale Organizzazione, Politiche, Procedure e Controlli Adeguata Verifica della Clientela Registrazione dei rapporti e delle operazioni Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS) a UIF Normative CEE & Nazionali Nel Gruppo UBI Banca la prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è gestita nella piena ottemperanza di quanto disposto dalla normativa europea ed italiana (Direttive 2005/60/CE - c.d. “terza direttiva antiriciclaggio” - e 2006/70/CE, recepite a livello nazionale dal D.Lgs. 109/2007 e D.Lgs. 231/2007) e dalle disposizioni attuative di Banca d’Italia, delle quali si ricordano i Provvedimenti in materia di: Organizzazione, procedure e controlli interni, Adeguata verifica, Tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI) Policies e Raccomandazioni del Financial Action Task Force (FATF / GAFI)

Banche / Società Controllate L’organizzazione e le procedure Le soluzioni adottate: il Modello Organizzativo Consigli La collocazione organizzativa di: Area AML-CFT in UBI Banca (competente anche per AML Compliance) Unità Organizzative AML-CFT nelle Banche/ Società controllate sottolinea e conferma il requisito dell’indipendenza dai “Responsabili Operativi” e rafforza l’obiettivo di monitoraggio e mitigazione del rischio di queste strutture CEO CRO AML CFT Direttore Generale Riporto funzionale Banche / Società Controllate Consiglio Direttore Generale Controllo Rischi

Provvedimento di Banca d’Italia del 13.03.2011 La formazione del Personale La Banca d’Italia sottolinea l’esigenza di una attenta opera di addestramento e formazione del Personale sugli obblighi previsti dalla normativa. L’applicazione della normativa, per essere efficace, presuppone la piena consapevolezza di finalità, obblighi e responsabilità, attuata tramite sistematici interventi info-formativi. In UBI Banca si interviene con: Esauriente ed aggiornato impianto normativo di riferimento, articolato in: - Orientamenti strategici e politiche di governo dei rischi connessi - Regolamento organizzativo di Gruppo in materia - Quaderno Normativo Antiriciclaggio Corsi specialistici, erogati in funzione del ruolo dei destinatari: - in aula (frequentati presso le strutture di Formazione del Gruppo) - on line (fruiti tramite il portale di formazione di UBI Academy) Incontri di aggiornamento periodico con i Referenti Antiriciclaggio delle Società del Gruppo (“Osservatorio Antiriciclaggio”) Provvedimento di Banca d’Italia del 13.03.2011 Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a perseguire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 c.2 del D.Lgs 21.11.2007 n. 231.

L’Adeguata Verifica della Clientela L’Adeguata Verifica della Clientela (1 di 2) Le disposizioni attuative di Banca d’Italia Le principali novità introdotte (e operative dal 01/01/2014) sono relative a: specificazione dei criteri di valutazione del rischio profilatura della clientela a livello di Gruppo definizione dei soggetti CLIENTE – ESECUTORE – TITOLARE EFFETTIVO, in particolare per le non “persone fisiche” obbligo di identificare e registrare l’eventuale titolare effettivo anche delle singole operazioni verifica dei dati raccolti tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate obblighi di astensione e restituzione obblighi rafforzati di adeguata verifica: versamenti di contanti o valori provenienti da altri stati utilizzo di banconote di grosso taglio (200 e 500 €) “Persone Esposte Politicamente” residenti in Italia

L’Adeguata Verifica della Clientela L’Adeguata Verifica della Clientela (2 di 2) L’obbligo di astensione e restituzione Quando gli enti o le persone soggetti alla normativa antiriciclaggio non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non possono instaurare il rapporto continuativo non possono eseguire le operazioni / le prestazioni professionali pongono fine al rapporto continuativo / alle prestazioni professionali valutano se effettuare una SOS alla UIF Per rapporti in essere / operazioni o prestazioni professionali in corso Restituzione al Cliente di fondi/ strumenti/ altre disponibilità finanziarie di spettanza, con causale del bonifico di liquidazione che evidenzia l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Rimangono i casi in cui l’astensione non sia possibile (in primis se d’ostacolo per indagini in corso, ma anche se l’operazione non può essere rimandata a causa della sua stessa natura), per i quali permane l’obbligo d’immediata SOS

Il Profilo di Rischio di Gruppo A ciascun Cliente viene assegnato il profilo di rischio più elevato tra quelli attribuiti dalle singole Banche e Società del Gruppo che devono graduare frequenza - profondità - estensione dei controlli sulla base del grado di Rischio di Gruppo. Evidenza del Profilo di Rischio (per la Capogruppo e le Banche Rete) disponibile in Richieste di variazione del profilo di rischio per la sola clientela non comune Procedure interne / operazionali Strumenti di segnalazione e controllo (ad es., Gianos GPR, Portale Antiriciclaggio e consuntivi di controllo della Clientela per fascia di rischio) Proposte di variazione avanzate dai Responsabili competenti (Valutatori di 1° livello), che devono esplicitare in modo chiaro ed esauriente le motivazioni sottostanti.

I controlli Sistemi di monitoraggio a supporto dell’Adeguata Verifica I sistemi di monitoraggio sviluppati dalla Banca sono complementari alle soluzioni standard di mercato adottate: supportano il personale di rete e quello delle strutture centrali di controllo nelle attività continuative di adeguata verifica, da effettuare nel corso delle relazioni con i clienti Obiettivo: verificare che le operazioni gestite siano coerenti con il profilo del cliente (esito Adeguata Verifica) Banca Portale Antiriciclaggio e Database Gestionale Personale Operativo di Rete e Valutatori di 1° livello Strutture centrali di controllo Clienti Archivi Gestionali

I Sistemi di monitoraggio – Prerequisiti Completezza, integrità e correttezza dell’AUI e dell’anagrafe Prerequisito allo sviluppo di efficaci sistemi di monitoraggio è la disponibilità di strumenti in grado di garantire - all’interno del processo di alimentazione e di predisposizione dell’AUI - la completezza, l'integrità e la correttezza dei dati:

Le attività operative di controllo antiriciclaggio Il controllo costante nel corso del rapporto Le attività di monitoraggio: Controlli sistematici prima di dar corso alle operazioni, in funzione del grado di rischio del cliente e della tipologia di operazione. Attività di monitoraggio da svolgersi sistematicamente con una periodicità stabilita in funzione del grado di rischio attribuito al cliente. Aggiornamento ad evento delle informazioni relative a: identità del cliente, dell’eventuale titolare effettivo, di altri dati identificativi, del potere di rappresentanza, attività svolta dal cliente, profilo economico-finanziario. Verifica periodica dell’operatività complessiva del cliente per valutare la coerenza rispetto al profilo economico-finanziario.

Le attività operative di controllo antiriciclaggio Il “comportamenti anomali” che indirizzano i controlli Gli schemi rappresentativi emanati dalla UIF sono utilizzati dai destinatari della normativa come strumento operativo di supporto alle attività di controllo: imprese in crisi e usura contratti finanziamenti pubblici - conti dedicati operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione (c.d. Scudo Fiscale) abuso di finanziamenti pubblici frodi - informatiche - all’iva intracomunitaria - nell’attività di leasing - nell’attività di factoring - fiscali internazionali - nelle fatturazioni operatività connessa con il settore giochi e scommesse operatività con carte di pagamento … Le Banche e le Fiduciarie utilizzano gli indicatori, gli schemi ed i modelli di anomalia emanati dalla UIF quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un’operazione sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta operatività prestata

Portale Antiriciclaggio I Sistemi di monitoraggio - Il Monitoraggio di “secondo livello” Monitoraggi effettuati tramite “Portale Antiriciclaggio” Portale Antiriciclaggio Anagrafe Web anomalie dei censimenti assenza titolare effettivo Gianos K.Y.C. - mod. adeguata verifica Gianos Gestione Profili di Rischio - controllo costante Adeguata Verifica A.U.I. (applicativo A.RI.BAN.) Registrazioni incomplete/cancellate Registrazione Evidenze da Database Gianos Inattesi - movimentazioni anomale per il profilo assegnato Segnalazione Operazioni Sospette PEI – (Pratica Elettronica d’Indagine) procedimenti penali sequestri/confische Evidenza Indagini

PRINCIPALI AMBITI D’ANALISI I Sistemi di monitoraggio - Il Monitoraggio di “secondo livello” Monitoraggi effettuati tramite “Database gestionale” Database Gestionale delle strutture centrali di controllo operazioni con paesi non collaborativi operazioni di persone fisiche con paesi esteri operazioni in contanti operazioni con banconote grosso taglio (200 – 500 €) operazioni con carte di credito clienti oggetto di verifica semplificata PRINCIPALI AMBITI D’ANALISI ILLUSTRATIVO operazioni di persone fisiche > 1/ML € incassi effetti di persone fisiche …..

I Sistemi di monitoraggio – Gli sviluppi in corso Il nuovo Sistema di monitoraggio Antiriciclaggio La gestione operativa dei controlli sta evolvendo verso un sistema di “workflow management”, che permetterà la puntuale tracciatura dello stato di lavorazione di ogni singola evidenza estratta dal nuovo sistema di monitoraggio. Fase 1 di sviluppo DW altri Sistemi

L’identificazione del “Titolare Effettivo” Definizione preliminare Il Titolare Effettivo (definito “Beneficiario Economico” in molti paesi) è: T.E. “sub 1” la persona fisica, o le persone fisiche, per conto della quale il Cliente realizza un'operazione T.E. “sub 2” se il Cliente e/o il soggetto per conto del quale il Cliente realizza un’operazione sono entità diverse da una persona fisica, la persona fisica, o le persone fisiche, che in ultima istanza possiede o controlla l’entità ovvero ne risulta beneficiaria Il Provvedimento di Banca d’Italia in vigore da gennaio impone l‘obbligo di registrare in AUI il titolare effettivo anche per singole operazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro. Si sottolinea che il TITOLARE EFFETTIVO è sempre una PERSONA FISICA e va ricercato non solo in relazione ai RAPPORTI CONTINUATIVI, ma anche alle OPERAZIONI (= trasmissione/movimentazione di mezzi di pagamento) anche OCCASIONALI (=extra rapoprto continuativo).

L’identificazione del “Titolare Effettivo” L’identificazione per i soggetti non persone fisiche (1 di 4) Principi fondamentali - Se cliente è una società, il titolare effettivo: coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiede o esercita il controllo diretto o indiretto sul cliente; il controllo ricorre, comunque, per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una quota superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente; il titolare effettivo deve essere individuato – risalendo lungo la catena partecipativa – nella persona fisica, o nelle persone fisiche, che in ultima istanza esercita il controllo su tale soggetto; nell’ipotesi di più soggetti non persone fisiche, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti (risalita nella catena partecipativa).

L’identificazione del “Titolare Effettivo” L’identificazione per i soggetti non persone fisiche (2 di 4) Note. Nel caso di Società partecipante in altra Società, vanno identificate come Titolari Effettivi tutte le persone fisiche che detengono una partecipazione di controllo in una persona giuridica titolare di una partecipazione superiore al 25% nella società cliente. La soglia del 25% + 1 del capitale rappresenta il caso in cui il controllo è presunto ex lege: dai controlli possono però emergere più di n. 4 Titolari Effettivi. La normativa fiscale è rivolta a individuare il soggetto responsabile di un reddito, mentre la normativa antiriciclaggio è rivolta a individuare il soggetto che beneficia economicamente di un patrimonio. Il MEF sta lavorando ad una centralizzazione delle informazioni sul Titolare Effettivo, attraverso il sistema camerale, per la realizzazione di un sistema d’informazioni qualitativamente efficienti. Nota 1: Le disposizioni nazionali in materia replicano quasi letteralmente l’analoga disposizione comunitaria della direttiva 2005/60/CE (art. 3, comma 5, lett. a,i), ancorché con la più ampia nozione del Provvedimento del 3 aprile 2013. Nota 2. Vedasi identica evidenza collegata alla successiva slide sull’identificazione del T.E. per fondazioni e trust Considerare art. 2359 CC e art. 93 del TUF

L’identificazione del “Titolare Effettivo” L’identificazione per i soggetti non persone fisiche (3 di 4) L’identificazione del Titolare Effettivo di ALFA SpA: Tizio Caio Sempronio 60% (18%) 20% (6%) 20% (6%) Non “Caio” o “Sempronio” Altri soggetti con quote frazionate ciascuna inferiore al 25% BETA Srl 30% 70% E se “Caio” o “Sempronio” controllasse direttamente il 20% o più della ALFA SpA? ALFA SpA

L’identificazione del “Titolare Effettivo” L’identificazione per i soggetti non persone fisiche (4 di 4) L’identificazione del Titolare Effettivo di ALFA SpA: Altri soggetti con quote frazionate ciascuna inferiore al 25% Tizio Caio 100% (24%) 50% (8%) 50% (8%) GAMMA Srl DELTA Srl Non altri con quote di DELTA 60% (24%) 40% (16%) Altri soggetti con quote frazionate ciascuna inferiore al 25% BETA Srl 40% 60% ALFA SpA

per uno o più elementi, da quella tipica L’identificazione del “Titolare Effettivo” L’identificazione per Fondazioni e Trust Principi fondamentali - Per le fondazioni e i trust, il titolare effettivo va individuato:  con futuri beneficiari già determinati: nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust;  con futuri beneficiari non ancora determinati: nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce; e (criterio cumulato) nella persona/e fisica che esercita il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio, e (criterio cumulato), se diverso e non già identificato, in ciascun trustee del trust. Necessario Acquisire l’atto istitutivo del trust (e la eventuale “lettera di intenti”) per verificare le finalità in concreto perseguite, l’identità dei beneficiari e del trustee, le modalità di esecuzione del trust elementi fondamentali per rilevare un possibile utilizzo distorto del trust, qualora esso nel concreto si discosti significativamente, per uno o più elementi, da quella tipica (ad es. un “trust revocabile” con poteri concentrati nella figura del “guardiano”). Difficilmente sostenibile (conforme A.Busani) anche ai fini di eludere gli obblighi di monitoraggio fiscale (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23/12/2013 e istruzioni in data 31/1/2014) appare lo schermo costituito da un trust revocabile e discrezionale (od opaco, senza cioè beneficiari determinati). Qui gli intenti del disponente (generica tutela del patrimonio) potrebbero apparire ben poco meritevoli di tutela, e il disponente medesimo potrebbe essere individuato senz’altro come il soggetto nel cui vero interesse è istituito il trust (conforme P.Cenci). Ad es. trust opaco e revocabile istituito dal padre allo scopo di futuro trasferimento ai figli; qui il trust è astrattamente non soggetto a monitoraggio fiscale, ma di fatto elusivo: sarebbe difficile giustificare l’improvviso ingresso nel possesso dei figli di un patrimonio mai dichiarato perché agli stessi completamente ignoto; d’altro canto, ai fini antiriciclaggio si può annoverare come titolare effettivo il disponente, che beneficia di fatto e ha il controllo sul patrimonio del trust.

I rapporti con le Società Fiduciarie I rapporti con le Società Fiduciarie (1 di 2) Principi generali per le “Fiduciarie Statiche” Responsabilità della Banca: l'accertamento della congruenza delle operazioni registrate (su istruzione di società fiduciaria) con il profilo economico-finanziario del fiduciante; farsi fornire dalla fiduciaria, per svolgere l'accertamento, le informazioni riferite all'adeguata verifica svolta su: Cliente, specifiche operazioni, che per le inconsuete modalità di svolgimento o per le dimensioni dell'importo necessitano di approfondimento. La Banca può richiedere alla società fiduciaria la trasmissione dell'adeguata verifica fatta sul fiduciante  in particolare i dati del soggetto e le informazioni su natura e scopo del rapporto (che non siano generiche e con clausole di stile del tipo “investimento”) (ex art. 18, lettere b) e c) d.lgs. 231/2007). La Banca ha l’obbligo di conoscere il profilo economico del fiduciante (l’art. 19 comma 1, lettera c) fa espresso riferimento all’origine dei fondi) per poter formulare il giudizio di congruenza-coerenza delle operazioni, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, della valutazione di eventuali operazioni sospette (art. 41 d.lgs. 231/2007). Come definito anche dal Provvedimento IVASS del 21/7/2014 (art. 26), in tema di contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica, non può essere considerata sufficiente l’attestazione generica che il rapporto ha finalità lecite ovvero i mezzi finanziari non hanno origine illecita.

I rapporti con le Società Fiduciarie I rapporti con le Società Fiduciarie (2 di 2) Novità introdotte per le “Fiduciarie Statiche” Se la fiduciaria: agisce per conto dei fiducianti: la fiduciaria - cliente è tenuta a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti, quali titolari effettivi del rapporto e delle operazioni; ove i fiducianti siano diversi dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi; agisce in nome e per conto proprio: vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi della fiduciaria, secondo le norme relative alle società; si colloca nella catena partecipativa della società Cliente diretta della Banca: deve ugualmente fornire le informazioni necessarie; non è sufficiente una dichiarazione della società Cliente (neppure in caso di basso profilo di rischio).

La gestione delle innovazioni nel “fare banca” La gestione delle innovazioni nel “fare banca” (1 di 2) La Nuova Banca Digitale – L’Adeguata Verifica Nuova Banca Digitale Semplificazione e affinamento della vendita di prodotti bancari in modalità di “Remote Selling”  consentire acquisti tramite bonifici disposti da internet banking da una banca tradizionale (non operante on-line). Adeguata Verifica: Caratteristiche non necessita l’attestazione di adeguata verifica del cliente da parte della banca che ha disposto il bonifico, sua sostituzione con autocertificazione del Cliente, fermo restando la verifica della documentazione trasmessa dal Cliente prima dell’avvio dell’operatività.

Riferimenti dall’Autorità di Vigilanza La gestione delle innovazioni nel “fare banca” (2 di 2) La Nuova Banca Digitale – Gli indirizzi gestionali applicazione di obblighi rafforzati, stante la mancanza di presenza fisica del cliente con attribuzione di un profilo di rischio alto, gestione del monitoraggio costante nel tempo della coerenza della dichiarazione del cliente rispetto alla sua operatività. Indirizzi gestionali Riferimenti dall’Autorità di Vigilanza Banca d’Italia (FAQ di gennaio 2014) consente la possibilità di completare l’adeguata verifica avvalendosi di un bonifico, anche on-line e senza codice identificativo, a condizione che la Banca abbia acquisito i dati identificativi del cliente e fotocopia del documento di identità. Confermato da ABI il 17/10/2014

Conclusioni: (1 di 2) Conosci il Tuo Cliente - La qualificazione dell’attività Il principio del “conoscere il proprio cliente” costituisce un requisito essenziale dell'attività d’intermediazione, in quanto: consente di individuare i profili di rischio e le possibilità di sviluppo della relazione d'affari e rappresenta il fulcro sul quale poggia l’intero sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Da tale principio vengono mutuati gli obblighi che caratterizzano la legislazione antiriciclaggio e, in primis, quello di adeguata verifica della clientela. Una compiuta conoscenza del cliente costituisce così anche il fondamento del percorso logico che porta alla valutazione del rapporto e delle singole operazioni ai fini dell'individuazione di eventuale sospetto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Conclusioni: (2 di 2) Come la Banca si è organizzata – Le principali caratteristiche Una “rete di supporto e consulenza” con riferimento a team centrali specializzati. Una formazione e addestramento sviluppata internamente, progettata e gestita da professionisti esperti, in grado di focalizzare le specifiche esigenze di ogni ruolo. La collocazione dell’attività di compliance nell’ambito dell’Area Antiriciclaggio, con sinergie di valutazione delle procedure e delle azioni di mitigazione del rischio. Le procedure chiaramente documentate e continuamente aggiornate, che definiscono al personale ruoli, responsabilità, metodi e supporti operativi a disposizione. I sistemi di analisi dei dati e di monitoraggio personalizzati, coerenti con il profilo della clientela, che supportano anche l’interazione tra personale operativo e team di controllo centrale. La collocazione della funzione di mitigazione del rischio nell’Area Antiriciclaggio, come parte integrante nella definizione di soluzioni in grado di bilanciare le necessità dell’impresa e della clientela, nel rispetto della regolamentazione vigente.