Attivazione della Controgaranzia

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Attivazione della Controgaranzia Roma, 21 febbraio 2013 Sabrina Ricco - Servizio Fondi di Garanzia ed Interventi per il Capitale di Rischio

Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” Attivazione della controgaranzia “sussidiaria” Cause di inefficacia della controgaranzia Accordi transattivi Prolungamento della durata della controgaranzia

Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” La Controgaranzia “a prima richiesta” è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a richiesta: dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia ammessi all’intervento del Fondo che hanno già pagato la quota ovvero, quelli che hanno assunto l’impegno a pagare la quota da essi garantita dei soggetti finanziatori, qualora il soggetto richiedente risulti inadempiente nel termine di 120 giorni dalla richiesta del soggetto finanziatore e previo avvio da parte di quest’ultimo delle procedure di recupero (a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali).

Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” Avvio delle procedure di recupero del credito Inadempimento del Soggetto Beneficiario Intimazione del pagamento Soggetto Finanziatore deve avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Gestore-MCC, l’intimazione del pagamento Inadempimento del Soggetto Beneficiario Per “ data inadempimento ” si intende: pari o < 18 mesi senza PDA data di risoluzione o revoca pari o < 18 mesi con PDA ovvero > 18 mesi data della prima rata scaduta e non pagata (anche parzialmente) procedure concorsuali data di ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali Fallimento data della sentenza del Tribunale Concordato preventivo data del decreto del Tribunale Altre procedure concorsuali data di ammissione operazioni di fideiussione data di escussione della fideiussione stessa

Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” Per avvio delle procedure di recupero si intende l’invio di un’intimazione di pagamento Intimazione di pagamento per essere valida agli effetti dell’attivazione e dell’efficacia della garanzia del fondo, deve avere ad oggetto la richiesta dell’ammontare dell’esposizione totale dovuta dal debitore e composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati Non è considerata valida ai fini dell’attivazione della garanzia del Fondo, la diffida di pagamento nella quale viene intimato di pagare le sole rate rimaste insolute oltre interessi, pur preannunciando la stessa, in caso di riscontro negativo, l’avvio delle azioni legali di recupero Avvio delle procedure di recupero pari o < 18 mesi revoca o risoluzione contenente l’intimazione al pagamento > 18 mesi nell’invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo procedure concorsuali nel deposito dell’istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo) Termini pari o < 18 mesi senza PDA, a pena di inefficacia l’avvio delle procedure di recupero deve avvenire entro e non oltre il mese successivo alla scadenza e deve esserne data comunicazione al Gestore-MCC entro 3 mesi dalla data di scadenza dell’operazione > 18 mesi ovvero pari o < 18 mesi con PDA, a pena di inefficacia, l’avvio delle procedure di recupero deve avvenire inviando comunicazione al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Gestore-MCC, entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento

Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” La richiesta di attivazione del Fondo può essere presentata al Gestore-MCC A seguito del versamento dell’importo dovuto dal Soggetto Richiedente al Soggetto Finanziatore NOVITA’: prima del versamento e a fronte di una dichiarazione di impegno del Soggetto Richiedente a pagare l’importo dovuto al Soggetto Finanziatore Versamento della quota garantita Dichiarazione di impegno a pagare A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del fondo deve pervenire al Gestore-MCC, tramite raccomandata A/R o altro mezzo comprovante la data certa di invio, successivamente all’avvio delle procedure di recupero del credito e, comunque, entro 3 mesi dalla data della dichiarazione di impegno a pagare o dalla data del versamento al soggetto finanziatore

Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” Principali novità in merito alla documentazione da allegare: delibera di concessione della garanzia da parte del soggetto richiedente delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore contratto di finanziamento atto di erogazione piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti: data dell’inadempimento data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazione sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate somma dovuta dai Confidi o dagli Altri fondi di garanzia a fronte delle garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia dei Confidi o dagli Altri Fondi di garanzia la data del versamento e l’importo versato dal parte del soggetto richiedente copia della documentazione comprovante l’avvio delle procedure di recupero atto d’obbligo in originale copia dell’Allegato 4 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale, con allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore documentazione contabile ultimi due bilanci approvati ovvero ultime due dichiarazioni fiscali e prospetti contabili documentazione relativa ad altri dati dichiarati in fase di domanda di ammissione (parametri dimensionali, investimenti *) copia della documentazione inerente le eventuali garanzie acquisite copia della dichiarazione di impegno del soggetto richiedente a pagare l’importo dovuto al soggetto finanziatore

Principali novità in merito alla documentazione da allegare: (*) Nel caso di Finanziamenti a M/L termine, il soggetto richiedente si impegna a richiedere al soggetto beneficiario finale idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante la realizzazione degli Investimenti, prima dell’erogazione del finanziamento ovvero entro 3 mesi dall’avvenuta erogazione dello stesso. Il mancato invio di tale documentazione potrà comportare la revoca della concessione dell’agevolazione e il pagamento da parte del soggetto beneficiario finale di un importo pari all’ESL comunicato dal Gestore. La verifica della realizzazione degli investimenti è altresì prevista nel caso di attivazione del Fondo. In questo caso Il soggetto richiedente deve trasmettere la documentazione o dimostrare di averla richiesta ovvero aver previsto per il tramite del soggetto finanziatore l’obbligo della trasmissione della stessa nel contratto di finanziamento. In tali casi la Controgaranzia è efficace, ma il Gestore può avviare nei confronti del soggetto beneficiario finale il procedimento di revoca della concessione dell’agevolazione.

Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” Attivazione della controgaranzia “sussidiaria” Cause di inefficacia della controgaranzia Accordi transattivi Prolungamento della durata della controgaranzia

Attivazione della controgaranzia “sussidiaria” A pena di inefficacia, le procedure di recupero del credito devono essere avviate dal soggetto finanziatore entro 18 mesi dalla data dell’inadempimento del debitore Data di inadempimento pari o < 18 mesi data della risoluzione o revoca > 18 mesi data della prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente operazioni di fideiussione data di escussione della fideiussione stessa Avvio delle procedure pari o < 18 mesi revoca o risoluzione contenente l’intimazione al pagamento > 18 mesi nell’invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo procedure concorsuali nel deposito dell’istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo) La comunicazione dell’avvio delle procedure di recupero del credito deve arrivare al Gestore-MCC, a pena di inefficacia, entro 3 mesi dall’avvio delle procedure stesse

Attivazione della controgaranzia “sussidiaria” La Controgaranzia sussidiaria può essere attivata solo a titolo di acconto, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all’80% della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori e, in ogni caso, in misura non superiore all’80% dell’importo massimo garantito La richiesta di attivazione del fondo per la liquidazione della perdita definitiva deve pervenire al Gestore-MCC dopo la conclusione delle procedure di recupero o l’accertata irrecuperabilità del credito ed il versamento a titolo definitivo della quota dovuta dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore In caso di conguaglio a favore del Fondo la differenza tra la somma ricevuta in acconto dal soggetto richiedente e la quota della perdita a carico del fondo deve essere versata al fondo entro 1 mese dalla data di comunicazione dell’esito della richiesta di liquidazione della perdita

Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” Attivazione della controgaranzia “sussidiaria” Cause di inefficacia della controgaranzia Accordi transattivi Prolungamento della durata della controgaranzia

Cause di inefficacia della controgaranzia NON si verifica la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con le informazioni fornite dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di cui all’allegato 2 Mancato rispetto dei termini richiesta di attivazione presentata oltre 3 mesi dalla data del versamento ovvero dalla data della dichiarazione di impegno mancata trasmissione al Gestore-MCC della documentazione richiesta entro 3 mesi dalla ricezione risoluzione o revoca deliberata oltre 1 mese dalla scadenza dell’operazione (pari o < 18 mesi senza PDA) risoluzione o revoca non comunicata al Gestore-MCC entro 3 mesi dalla scadenza dell’operazione (pari o < 18 mesi senza PDA) nel solo caso di Controgaranzia a prima richiesta, per le operazioni di durata > 18 mesi e per le operazioni pari o < 18 mesi con PDA, qualora l’intimazione di pagamento non venga inviata al soggetto beneficiario finale e, per conoscenza al Gestore-MCC entro 12 mesi dall’inadempimento Inadempimento nei 12 mesi successivi all’erogazione del primo 25% o alla data di delibera del Comitato se successiva Superiore a 36 mesi Controgaranzia sussidiaria “Franchigia” Inadempimento nei 6 mesi successivi all’erogazione del primo 25% o alla data di delibera del Comitato se successiva Non superiore a 36 mesi

Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” Attivazione della controgaranzia “sussidiaria” Cause di inefficacia della controgaranzia Accordi transattivi Prolungamento della durata della controgaranzia

Accordi transattivi Le proposte di accordi transattivi devono essere formulate dai soggetti beneficiari finali e presentate preventivamente dai soggetti richiedenti al Gestore tramite fax o posta raccomandata A/R Sono improcedibili se: prevedono, una percentuale di pagamento inferiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora) sono presentate al Gestore successivamente al perfezionamento dell’accordo Le proposte formulate dai soggetti beneficiari finali e valutate positivamente dai soggetti richiedenti e dai soggetti finanziatori possono essere equiparate, ai fini dell’attivazione e dell’efficacia della garanzia del Fondo, all’avvio delle procedure di recupero Le proposte devono essere presentate al Gestore - MCC entro 10 giorni dalla formalizzazione degli accordi mediante l’Allegato 16bis corredato dai documenti richiesti per l’attivazione della garanzia del Fondo.

Accordi transattivi Nella proposta occorre indicare: ammontare del debito complessivo vantato dal soggetto finanziatore alla data della proposta importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento ammontare dell’importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora); perdita a carico del soggetto finanziatore e del soggetto richiedente in caso di accoglimento della proposta; conseguente perdita a carico del Fondo; situazione patrimoniale/economica/finanziaria del soggetto beneficiario finale debitore e/o dei suoi garanti; eventuali altre esposizioni debitorie del soggetto beneficiario finale nei confronti del soggetto finanziatore e del gruppo di appartenenza dello stesso valutazioni tecnico-legali che hanno indotto il soggetto finanziatore e il soggetto richiedente a deliberare positivamente la proposta Ai fini della liquidazione della perdita i soggetti richiedenti devono trasmettere al Gestore idonea documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento dell’accordo transattivo (es. bonifico impresa). L’importo riconosciuto dal Fondo al soggetto richiedente quale perdita definitiva non potrà in nessun caso essere superiore a quello calcolato alla data di delibera del Comitato, senza il riconoscimento di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati. Inefficacia qualora la proposta di accordo transattivo non sia stata preventivamente sottoposta al Gestore-MCC per l’esame e il successivo assenso da parte del Comitato, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della garanzia che, a seguito del perfezionamento dell’accordo, non sono state rispettate le condizioni dichiarate nella originaria proposta transattiva, come approvata dal Comitato nel caso in cui la proposta di accordo transattivo venga accolta e perfezionata dal soggetto richiedente o dal soggetto finanziatore nonostante l’espresso rigetto da parte del Comitato nel caso in cui la proposta di accordo transattivo venga perfezionata in misura inferiore al 15% del debito complessivo

Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” Attivazione della controgaranzia “sussidiaria” Cause di inefficacia della controgaranzia Accordi transattivi Prolungamento della durata della controgaranzia

Prolungamento della durata della Controgaranzia Il Soggetto Richiedente può presentare: Richiesta di Prolungamento della Controgaranzia pari o < 18 mesi senza PDA in caso difficoltà ad adempiere agli impegni assunti da parte del soggetto beneficiario finale > 18 mesi o per pari o < 18 mesi con PDA in caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale Termini A pena di inefficacia della Controgaranzia, la richiesta di prolungamento deve essere presentata entro i termini previsti per l’avvio delle procedure di recupero. Improcedibile se il soggetto richiedente ha già versato la quota da questo garantita o presentato richiesta di attivazione Approvazione automatica se: presentata attraverso l’Allegato 17bis il soggetto richiedente ed il soggetto finanziatore hanno già deliberato, anche in via condizionata alla delibera del Comitato, senza prevedere alcuna modifica della natura e delle condizioni Proposte di accordi di ristrutturazione del credito A pena di inefficacia della garanzia la richiesta deve essere presentata al Gestore-MCC prima dell’adesione da parte del soggetto finanziatore e del soggetto richiedente e deve contenere una valutazione dettagliata sulle valutazioni tecnico-legali che inducono il soggetto richiedente medesimo ed il soggetto finanziatore ad aderire all’accordo Le richieste di prolungamento che comportino una modifica della natura e delle condizioni dell’operazione sono soggette ad una specifica valutazione da parte del Gestore-MCC Il prolungamento della durata è deliberata dal Comitato In caso di inadempimento, successivamente all’accoglimento del prolungamento, i termini per l’avvio delle procedure di recupero decorrono dalla data dell’inadempimento, oppure nel caso in cui non sia pagata alcuna rata dalla data della delibera del Comitato.