L’origine delle merci e la questione del “made in” tra diritto doganale e tutela del consumatore L’origine delle merci -origine non preferenziale 2013.

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L’origine delle merci e la questione del “made in” tra diritto doganale e tutela del consumatore L’origine delle merci -origine non preferenziale 2013 Dr.ssa LORETTA CASALVALLI

ORIGINE DELLE MERCI Accezione comune - il costituirsi iniziale di una cosa, di un fenomeno Accezione doganale – esclusiva pertinenza di una merce ad un determinato luogo (nazionalità di una merce) DPT Art. 2 CDC Artt. 22 e seguenti DAC Artt. 35 e seguenti Accordi internazionali

ORIGINE DELLE MERCI DPT Art. 2 DPR 26/06/1965 n. 723 Agli effetti doganali, fuori dei casi disciplinati dai regolamento delle Comunità Europee e sempreché non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni od accordi internazionali, si considera come Paese di origine della merci quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subito l’ultima sostanziale trasformazione industriale

ORIGINE DELLE MERCI Origine non preferenziale – (Diritto comune o commerciale) Ha portata generale neutra ai fini fiscali perché comporta il pagamento del dazio pieno. Origine preferenziale – Con valenza limitata finalizzata all’abbattimento dei dazi per l’applicazione di misure tariffarie contenute in accordi sottoscritti con paesi terzi o misure adottate unilateralmente dalla CE nei confronti di alcuni paesi o gruppi di paesi terzi

ORIGINE DELLE MERCI Origine non preferenziale – Si consegue nel rispetto delle norme adottate dalla CE valide per tutti i paesi membri, ha finalità di: Applicazione uniforme della tariffa; Applicazione misure di politica commerciale; Rilascio certificati; Obblighi in materia di marchi di origine

ORIGINE NON PREFERENZIALE Regole di Base 1. PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI 2. PRODOTTI TRASFORMATI ECCEZIONI E LIMITI Allegato 10 alle DAC Allegato 11 alle DAC

ORIGINE NON PREFERENZIALE Regole di Base PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI Prodotti interamente ottenuti: l’art. 23 CDC definisce prodotti originari di un paese i minerali — vegetali — animali — rottami — residui — prodotti derivanti dai precedenti quando sono interamente ottenuti in quel paese (sono questi i casi in cui concorre un solo paese alla produzione).

ORIGINE NON PREFERENZIALE Regole di Base PRODOTTI TRASFORMATI Prodotti trasformati: L’art. 24 CDC dispone che i prodotti ottenuti con merci di origini diverse sono originari del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale economicamente rilevante e giustificata, da parte di una impresa attrezzata, finalizzata ad ottenere un prodotto nuovo.

ORIGINE NON PREFERENZIALE Regole di Base ECCEZIONE E LIMITI PRODOTTI TESSILI (Sez XI N. C.) E’ richiesta la trasformazione completa cioè una lavorazione che comporta la classifica in un codice di nomenclatura diverso da quello dei materiali non originari impiegati. L’allegato 10 Reg. 2454/93 elenca una serie di prodotti per i quali le lavorazioni ivi indicate si considerano complete indipendentemente dal cambiamento di voce. Sono invece da considerare sempre insufficienti per il conferimento dell’origine le operazioni semplici (manipolazioni ecc).

Trasformazione completa di materie tessili e loro manufatti. ORIGINE NON PREFERENZIALE Regole di Base ECCEZIONE E LIMITI Art. 36 DAC Trasformazione completa di materie tessili e loro manufatti. Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, e' considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.

ORIGINE NON PREFERENZIALE Regole di Base ECCEZIONE E LIMITI 2) PRODOTTI TRASFORMATI (NON TESSILI) L’allegato 11 al DAC indica alla colonna 3 le lavorazioni idonee a conferire l’origine a prodotti non originari. Infine, le parti di ricambio e gli accessori se sono consegnati insieme al prodotto principale sono considerati avere la stessa origine se invece sono consegnati successivamente sono considerati originari a meno che l’impiego di tali parti nella fabbricazione precluda l’acquisizione dell’ origine.

ORIGINE NON PREFERENZIALE Regole di Base ECCEZIONE E LIMITI Art. 39 DAC Lavorazioni e trasformazioni che conferiscono l'origine. Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato. Le modalità di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9

Origine dei pezzi di ricambio (Art. 41 DAC) ORIGINE NON PREFERENZIALE Regole di Base ECCEZIONE E LIMITI Origine dei pezzi di ricambio (Art. 41 DAC) 1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati. 2. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.

ORIGINE NON PREFERENZIALE Regole di Base ECCEZIONE E LIMITI Origine dei pezzi di ricambio (Art. 42 DAC) La presunzione di cui all'articolo precedente e‘ ammessa soltanto:- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione, - se l'impiego, dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

ORIGINE NON PREFERENZIALE Regole di Base ECCEZIONE E LIMITI Nozione di "materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli" e di "pezzi di ricambio essenziali”(Art. 43 DAC) Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono: per "materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli": le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata; b) per "pezzi di ricambio essenziali" quelli che contemporaneamente:- costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate, - sono caratteristici di queste merci, e -sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

ORIGINE NON PREFERENZIALE Regole di Base ECCEZIONE E LIMITI Documenti richiedibili dall'autorità doganale a dimostrazione dell'origine delle merci (ART.46 DAC) Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare: - la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati; - la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.

PROVA DELL’ORIGINE CERTIFICATI DI ORIGINE Prova dell'origine delle merci (Art.46 DAC) 1. La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l'origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento. 2. Nonostante la presentazione di detto documento l'autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.

PROVA DELL’ORIGINE CERTIFICATI D’ ORIGINE Prova dell'origine delle merci (Art 26 CDC) Per i prodotti agricoli e tessili si rende obbligatoria la presentazione dei certificati previsti dall’ Art. 26 CDC, mentre i certificati sono facoltativi per le altre voci tariffarie

PROVA DELL’ORIGINE CERTIFICATI D’ORIGINE art. 47 DAC Indicazioni sul certificato d’ origine. Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni: essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio; recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione delle merce cui si riferisce, in particolare:- la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli, - il tipo di prodotto, - il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume,quando il prodotto e' soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non e' possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni, - il nome dello speditore; comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce e' originaria di un determinato paese.

PROVA DELL’ORIGINE CERTIFICATI D’ ORIGINE art. 48 DAC Attestazioni dei certificati d’ origine. 1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a e b). 2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12. 3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità. Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro Determinato. Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari stati membri, e’ ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.

PROVA DELL’ORIGINE CERTIFICATI D’ ORIGINE art. 49 DAC Rilascio del certificato d'origine. Il certificato d'origine e' rilasciato su domanda scritta dell'interessato. Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine. E' possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali. Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.

PROVA DELL’ORIGINE CERTIFICATI D’ ORIGINE art. 50 DAC Caratteristiche del modello per certificato di origine; formulario di domanda; stampa. massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare e' collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo del 64 g/mq o di 25/30 g/mq quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanico chimici. 2. Il formulario di domanda e' stampato nella lingua o in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato d'origine e' stampato in una o più lingue ufficiale della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua. 3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari dei certificati d'origine oppure affidarla a ditte da loro all'uopo autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario di certificato deve apparire un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato d'origine reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l'identificazione. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato od apposto con un timbro, destinato ad individuarlo.

PROVA DELL’ORIGINE CERTIFICATI D’ ORIGINE art. 51 DAC Compilazione del formulario di domanda del certificato d'origine. I formulari di domanda ed i certificati d'origine sono compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

PROVA DELL’ORIGINE CERTIFICATI D’ORIGINE art. 52 DAC Numerazione dei certificati d'origine e delle domande di rilascio Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato o su tutte le copie dello stesso. Inoltre, le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio.

PROVA DELL’ORIGINE CERTIFICATI D’ ORIGINE art. 53 DAC Indicazioni supplementari sulle domande di rilascio dei certificati d'origine richieste dai singoli stati Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario. Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

PROVA DELL’ORIGINE CERTIFICATI D’ ORIGINE art. 54 DAC Conservazione delle domande di rilascio dei certificati d'origine Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni. Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.

PROVA DELL’ORIGINE CERTIFICATI D’ ORIGINE art. 55 DAC Certificati di origine relativi a prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, sempre che tali regimi facciano riferimento alle disposizioni seguenti.