1 LA FINANZA PROVINCIALE: lautonomia finanziaria e le risorse 29 Settembre 2013
2 TREND RISORSE BILANCIO
3 BILANCIO LE ENTRATE
4 CONFRONTO TRA LA DINAMICA DEL PIL PROVINCIALE, PIL NAZIONALE E DEL BILANCIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
5 Bilanci regionali – pagamenti 2011 – valori per abitante Dati Copaf
6 Spesa pubblica consolidata per abitante (media ) Dati CPT
7 Spesa pubblica consolidata pro capite: confronto Trentino - Italia Fonti: Italia - Quadri dei consolidati di cassa pubblicati dal MEF nella RELAZIONE GENERALE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE - DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA Provincia di Trento - Elaborazioni a cura del Servizio Statistica
8 LA FINANZA DELLA PROVINCIA Evoluzione Storica a.Assetto dello Statuto del 1948 Autonomia finanziaria della Regione quote fisse di tributi quota variabile Province: sistema di finanziamento indiretto ad opera della Regione: quota variabile delle entrate tributarie di spettanza della Regione determinata annualmente dalla Regione quote fisse di tributi statali b.Assetto Finanziario del 1972 (seconda autonomia) Modello di finanziamento delle Province quote fisse di tributi erariali quota variabile Potestà tributaria riservata essenzialmente alla Regione Difficoltà di attuazione per lentrata in vigore della riforma tributaria del 1971
9 c.Revisione dellordinamento finanziario del 1989 Legge 386/1989 Adeguamento dellordinamento alla riforma tributaria Adeguamento dei livelli delle compartecipazioni allassetto delle nuove competenze Finanza incentrata su quote fisse, quota variabile e trasferimenti statali su leggi di settore Riconoscimento di una specifica sfera di potestà tributaria (potestà fortemente attenuata) Presupposto per la successiva approvazione delle norme di attuazione d.Norme di attuazione D.Lgs 268/1992 e D.Lgs 432/1996 disciplina riserve allerario limitate ai tributi di scopo disciplina dellIVA allimportazione a seguito del nuovo regime di scambi UE a decorrere dal 1993 disciplina dei trasferimenti su leggi di settore e.Revisione dellordinamento finanziario del 2009 Legge 191/2009 (Accordo di Milano) LA FINANZA DELLA PROVINCIA Evoluzione Storica
10 FEDERALISMO ED AUTONOMIE SPECIALI Il nuovo modello di federalismo fiscale delineato dalla legge n. 42/2009, ha previsto allart. 27 lobbligo anche per le autonomie speciali di concorrere: al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed allesercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, al patto di stabilità interno e allassolvimento degli obblighi posti dallordinamento comunitario. Ladeguamento ai principi del federalismo è avvenuto per la Regione Trentino Alto Adige e per le Province autonome con la revisione delle norme dello Statuto in materia di finanza cioè attraverso la modificazione del titolo VI dello Statuto (finanza della Regione e delle Province), le cui disposizioni ai sensi dellarticolo 104 dello Statuto possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province. Con norme di attuazione dovranno essere successivamente apportate le ulteriori disposizioni integrative e di specificazione secondo la disciplina di cui allarticolo 107 dello Statuto.
11 CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL NUOVO ORDINAMENTO FINANZIARIO al pari di quanto era originariamente previsto dallo Statuto, il nuovo ordinamento vede quale elemento fondamentale dellautonomia finanziaria della Regione e delle Province la compartecipazione in quota fissa al gettito di tutti i tributi erariali pertinenti al sistema economico trentino, nello specifico spettano alle Province i 9/10 di tutti i tributi erariali prodotti sul territorio, ad eccezione dellIVA interna che spetta nella misura dei 7/10 e dellimposta erariale sullenergia elettrica che spetta per i 10/10 I. La devoluzione di tributi erariali in quota fissa quale elemento fondante dellautonomia finanziaria:
12 a) a seguito delleliminazione delle poste che non risultavano coerenti con il nuovo modello di federalismo fiscale: quota variabile, somma sostitutiva dellIVA allimportazione, trasferimenti statali sulle leggi di settore; le cui procedure di definizione erano connesse a processi di contrattazione con il Governo, determinando quindi forte incertezza nella programmazione finanziaria; CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL NUOVO ORDINAMENTO FINANZIARIO II.Il contenimento dei margini di incertezza in ordine alle risorse disponibili: b) con la definizione delle spettanze arretrate non ancora concordate relative agli anni ; c) con la definizione, in via forfettaria, nella misura di 50 milioni di euro annui, del rimborso dallo Stato per le spese afferenti le funzioni già delegate (viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche); d) con la modifica delle modalità di erogazione delle compartecipazioni ai tributi erariali, che ora vengono incassati direttamente dalla Province Tali misure consentono una maggiore programmabilità delle risorse su base pluriennale.
13 a)con il riconoscimento di efficaci poteri in materia fiscale sui tributi di spettanza della Regione e delle Province in relazione: ai tributi propri, che la Regione e le Province possono istituire nelle materie di propria competenza in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato; ai tributi propri derivati – tributi istituiti da leggi statali con gettito attribuito alla Provincia (es. IRAP, addizionale allIRPEF) – per i quali le Province possono modificare le aliquote, sia in aumento che in diminuzione, e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzione, purchè nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale; ai tributi erariali (IRPEF, IRES, ecc.) relativamente ai quali, se lo Stato prevede la facoltà di modificare le aliquote, le Province possono esercitare gli stessi poteri previsti per i tributi propri derivati; CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL NUOVO ORDINAMENTO FINANZIARIO III. Lampliamento degli spazi di autonomia finanziaria:
14 b)con il riconoscimento di efficaci poteri in materia di tributi comunali in relazione: a nuovi tributi locali, che possono essere istituiti dalle Province nelle materie di propria competenza, ai tributi locali istituiti con legge dello Stato, per i quali le Province possono consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre agevolazioni, esenzioni e deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale, nonché prevedere criteri, termini e modalità di riscossione, alle compartecipazioni e alle addizionali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali: le stesse spettano alle Province; inoltre qualora la legge statale preveda la facoltà per gli enti locali di istituire addizionali tributarie, alle relative finalità provvedono le Province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione nel territorio. La potestà sui tributi locali attribuita alle Province risulta completare la competenza in materia di finanza locale già spettante alle stesse. c)con la previsione del coinvolgimento delle Province nellattività di accertamento dei tributi, attraverso opportune forme di collaborazione con le Agenzie fiscali, anche in termini di condivisione delle banche dati disponibili e delle informazioni relative alle dinamiche dei gettiti tributari. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL NUOVO ORDINAMENTO FINANZIARIO
15 EFFETTI DELLUTILIZZO DELLA LEVA TRIBUTARIA Consente di variare anche selettivamente la pressione fiscale sul territorio in base alle politiche definite a livello locale: le manovre di alleggerimento fiscale poste in essere dalla Provincia determinano una significativa riduzione della pressione fiscale a livello locale: per il 2013 a fronte di una pressione fiscale nazionale (riportata nel DEF 2013) pari al 44,4%, la pressione fiscale stimata a livello locale risulta pari al 41,8%; sempre con riferimento al 2013, le sole agevolazioni IRAP, determinano un minore onere per le imprese del territorio pari a circa 86 milioni di euro Consente di sostituire i tradizionali incentivi finanziari in favore dei cittadini e delle imprese con agevolazioni fiscali.
16 La nuova disciplina di partecipazione agli obiettivi di perequazione e solidarietà e agli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica: caratterizzata dalla definizione in modo compiuto ed esaustivo delle modalità con cui i medesimi enti concorrono ai predetti vincoli e obblighi, prevedendo: leliminazione delle entrate non più compatibili con lattuazione del federalismo (quota variabile – somma sostitutiva dellIVA allimportazione – trasferimenti statali su leggi di settore); lassunzione di oneri per 100 milioni di euro annui relativi allesercizio di funzioni statali, anche delegate, concordate con il Ministero dellEconomia e delle finanze, nonché al finanziamento di iniziative e progetti relativi ai territori confinanti. Per quanto riguarda il trasferimento di funzioni, con lAccordo di Milano sono stati delegati alla Provincia di Trento il finanziamento e le funzioni statali relative allUniversità degli studi di Trento, nonché la competenza in materia di ammortizzatori sociali; gli obblighi relativi al patto di stabilità interno.
17 La ridefinizione dei meccanismi del patto di stabilità interno in un ottica di rafforzamento dellautonomia finanziaria: incentrandolo sui saldi di bilancio anziché sulla regola dei tetti di spesa che caratterizza ancora oggi le Regioni a statuto ordinario e le altre Regioni a statuto speciale. Si tratta di uno schema non solo maggiormente rispettoso dellautonomia, in quanto lascia agli enti la libertà di decidere le modalità con cui rispettare il vincolo (accrescendo le entrate e/o controllando le spese), ma pure coerente con i vincoli europei che sono rapportati ai saldi di finanza pubblica. prevedendo che il saldo debba essere concordato ogni anno tra la Provincia e il Ministero dellEconomia e delle finanze. attribuendo alla competenza esclusiva della Provincia la definizione degli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento a tutti gli enti del settore pubblico provinciale (enti locali, agenzie ed enti strumentali, Università degli studi di Trento, Camera di commercio); sottraendo la Provincia e tutti gli altri enti del settore pubblico provinciale dalle misure nazionali in materia di contenimento delle spese.
18 devoluzione a titolo di compartecipazione dei 9/10 di tutti i tributi statali riferiti al territorio, assicurando una diretta correlazione tra le fonti finanziarie dellautonomia e la dinamica delleconomia provinciale; territorialità, in base alla quale competono alla Regione e alle Province tutti i gettiti fiscali prodotti sul territorio, anche se riscossi al di fuori dello stesso per esigenze amministrative o legislative; oggettività delle relazioni finanziarie Stato-Regione/Province, in quanto la compartecipazione ai tributi avviene esclusivamente in quota fissa; certezza delle risorse, nel senso che non sussiste discrezionalità da parte dello Stato né al riconoscimento del diritto né del quantum da trasferire alla Regione e alle Province; programmabilità delle risorse, in quanto le entrate disponibili in relazione ai requisiti di certezza e oggettività possono essere pianificate su base pluriennale; piena autonomia nellutilizzo delle risorse, che deriva dal riconoscimento dellesclusiva competenza della Regione e delle Province a definire limpiego delle risorse che vengono trasferite dallo Stato senza alcun vincolo di destinazione e senza apposizione di limiti al loro utilizzo; ampi spazi di autonomia impositiva rispetto allordinamento previgente. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL NUOVO ORDINAMENTO FINANZIARIO In sintesi il modello di finanza regionale/provinciale delineato a seguito dellAccordo di Milano è connotato da requisiti di particolare rilievo:
19 IMPATTO FINANZIARIO ACCORDO DI MILANO
20 FISCAL COMPACT Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla Governance nella UE A) PATTO DI BILANCIO - posizione di bilancio in pareggio o in avanzo. La regola è rispettata se il saldo strutturale annuo della P.A. è pari allobiettivo specifico per il paese fissato dal Patto di stabilità e crescita con possibile disavanzo strutturale 0,5% PIL (1,0% PIL per paesi con rapporto debito / PIL minore al 60%) - disposizioni costituzionali per il pareggio di bilancio - meccanismo automatico di correzione in caso di deviazioni significative - saldo strutturale: saldo annuo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e temporanee B) DEBITO PUBBLICO Qualora il rapporto debito pubblico/PIL superiore al 60%: necessaria riduzione a un ritmo medio di un ventesimo allanno C) DISAVANZI ECCESSIVI Procedura specifica in caso di disavanzi eccessivi con obbligo di definire e attuare una correzione effettiva e duratura attraverso riforme strutturali approvate dalla U.E.
21 D) SANZIONI In caso di mancato rispetto del programma di rientro dal disavanzo eccessivo la Corte di Giustizia può applicare penalità fino allo 0,1% del PIL. E) COORDINAMENTO POLITICHE F) GOVERNANCE DELLA ZONA EURO Riunioni del vertice euro (capi di Stato o di Governo oltre al Presidente BCE) almeno due volte allanno per la governance della zona euro afferente la moneta unica e le politiche economiche per aumentare la convergenza. G) SIX PACK (entrato in vigore nel dicembre 2012) prevede la riforma della governance economica europea e norme rigorose per la politica di bilancio H)TWO PACK (approvato a maggio 2013) rafforza e completa il SIX PACK Il controllo della UE sulle politiche di bilancio nazionali diventa anche preventivo, prima era ex post. Ora è possibile per la UE fare raccomandazioni e chiedere correzioni ai Governi con i conti pubblici fuori controllo o con problemi di crescita. FISCAL COMPACT
22 Eventi successivi allAccordo di Milano
23 Azioni della Provincia: impugnazione innanzi alla Corte Costituzionale delle norme contrarie allordinamento proposta di revisione complessiva dei rapporti finanziari della Regione Trentino - Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con lo Stato, volta a garantire un concorso responsabile degli stessi al risanamento della finanza pubblica nazionale, ma nel rispetto delle normative statutarie come risultanti dallAccordo di Milano presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 2 febbraio 2012 e riproposta al Governo Letta a maggio 2013 A seguito: dellaggravarsi della situazione della finanza pubblica nazionale anche in conseguenza della crisi dei debiti sovrani del varo di manovre nazionali per il raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio fortemente lesive dellordinamento finanziario della Regione e delle Province
24 Concorsi finanziari a carico della Provincia conseguenti alla crisi della finanza pubblica
25 IMPATTO COMPLESSIVO Accordo Milano – manovre statali finanza pubblica
26 CONCORSI CUMULATI AL RISANAMENTO FINANZIARIO DEL PAESE
27 TREND RISORSE BILANCIO
28 PROPOSTA DI REVISIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI CON LO STATO Principi inderogabili: equità nella distribuzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra le diverse autonomie speciali; tenendo quindi conto, in particolare, del concorso già garantito da alcune autonomie speciali in sede di attuazione della legge delega in materia di federalismo fiscale - legge n. 42/2009 –; per la Regione Trentino - Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano si tratta del concorso garantito in sede di Accordo di Milano; rispetto delle prerogative statutarie, che assicurano la devoluzione dei nove decimi del gettito tributario agli enti del territorio; piena autonomia nellimpiego delle risorse, con il solo limite del rispetto dellobiettivo di saldo concordato con il patto di stabilità interno Proposte in ordine alle modalità di concorso al riequilibrio della finanza pubblica: assunzione in capo alla Regione e alle Province di spese attualmente sostenute dallo Stato sul territorio regionale mediante: delega di funzioni (es. Agenzia fiscali, attività amministrativa di supporto alla giustizia) assunzione di oneri per funzioni gestite dallo Stato, a fronte dellimpegno dello Stato medesimo a garantire standard di servizio e di attività oltre che di costo.
29 I PRINCIPALI TEMI DEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE NEL : La Provincia ha contestato la legittimità delle disposizioni statali intervenute successivamente allAccordo di Milano del 2009, in particolare con riferimento a: definizione unilaterale da parte dello Stato dellentità del concorso in termini di patto di stabilità; previsione da parte della legislazione statale di riserve allerario, senza rispettare le condizioni previste dalla normativa di attuazione statutaria; nuove modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica (attraverso forme di accantonamenti a valere sulle entrate provinciali) mancata considerazione del concorso già assicurato dalla Provincia con lAccordo di Milano
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32 FATTORI CONDIZIONANTI LA FINANZA PROVINCIALE – La crisi economico finanziaria e il conseguente impatto sul gettito fiscale prodotto – Le manovre statali per il risanamento della finanza pubblica (782 milioni del 2013): Miglioramento del patto di stabilità: 399 milioni; Riserve allErario: circa 139 milioni annui; Accantonamenti a valere sulle devoluzioni di tributi erariali: nel 2013 circa 244 milioni di euro; – La riduzione progressiva dei gettiti arretrati che si azzereranno nel 2017 (valore medio 400 milioni) – La riduzione permanente del livello dellavanzo di amministrazione; già nel 2013 è prevista lapplicazione di un avanzo di amministrazione in calo di circa 150 milioni di euro: a seguito della progressiva riduzione dei gettiti arretrati; a seguito della progressiva riduzione delle economie di spesa; – Le manovre provinciali, con particolare riferimento allIRAP, finalizzate alla riduzione della pressione fiscale per sostenere la crescita e quindi ad un ulteriore riduzione delle entrate relative ai tributi propri. – Il non ancora intervenuto accordo con lo Stato per la rideterminazione del concorso della Provincia al risanamento della finanza pubblica e lincertezza in ordine agli effetti che deriveranno dalla revisione dellarticolo 79 dello Statuto con riferimento al concorso al miglioramento della finanza pubblica.
33 Andamento della spesa pubblica consolidata sul PIL TRENTO - ITALIA Fonte: Italia: quadri dei consolidati pubblicati dal MEF nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese Trento: elaborazione a cura del Servizio Statistica con metodologia concordata con OPES Dati al netto della spesa per il rimborso di mutui e prestiti Inclusi gli interessi sul debito dello Stato
34 Andamento della spesa pubblica consolidata sul PIL al netto della spesa per la previdenza e degli interessi sul debito pubblico Fonte: Italia: quadri dei consolidati pubblicati dal MEF nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese Trento: elaborazione a cura del Servizio Statistica con metodologia concordata con OPES Dati al netto della spesa per il rimborso di mutui e prestiti Esclusi gli interessi sul debito dello Stato
35 Andamento della spesa pubblica consolidata sul PIL al netto della spesa per la previdenza Fonte: Italia: quadri dei consolidati pubblicati dal MEF nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese Trento: elaborazione a cura del Servizio Statistica con metodologia concordata con OPES Dati al netto della spesa per il rimborso di mutui e prestiti Esclusi gli interessi sul debito dello Stato Esluse le spese finanziate con gettiti arretrati
36 SITUAZIONE ATTUALE DEL DEBITO Assenza di debito diretto a carico della Provincia Contenuto livello di debito in essere con riferimento agli enti del settore pubblico provinciale: al 31 dicembre 2011 la percentuale di incidenza sul PIL era pari al 7,5%, dato perfettamente in linea con quello dellinsieme delle regioni a statuto speciale, e di poco superiore a quello delle regioni a statuto ordinario pari al 7,4% (fonte Banca dItalia) al 31 dicembre 2012 la percentuale di incidenza sul PIL era pari all8,6%, a fronte di un corrispondente valore a livello nazionale del 127%, corrispondente a milioni di euro attribuibili: per milioni di euro al comparto Società (di cui 921 milioni a Cassa del Trentino e 90 milioni a Patrimonio del Trentino), per 375 milioni di euro al comparto enti locali, per14 milioni al comparto altri enti (Università degli studi di Trento), Finalizzazione del debito esclusivamente a spese di investimento Rigorosa copertura in bilancio delle rate di ammortamento del debito Limite del rapporto Debito/PIL provinciale per il settore pubblico provinciale: 9,7% (corrispondente a circa 1,6 milioni di euro)
37 LA MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO PROVINCIALE Ai fini della crescita e della competitività del sistema economico la modernizzazione del sistema pubblico provinciale costituisce un intervento cruciale sia per limpatto delle politiche pubbliche, sia per lincidenza della stessa ove si consideri che i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione rappresentano ben il 15% del Prodotto interno lordo provinciale. UnAmministrazione provinciale più moderna ed efficiente può quindi: costituire un indubbio fattore di vantaggio competitivo e di attrazione per il territorio provinciale stimolare i processi di innovazione nel sistema provinciale assicurare una significativa riduzione delle spese soprattutto di funzionamento, salvaguardando le risorse per gli investimenti essenziali per lo sviluppo fornire servizi di maggiore qualità alla collettività contribuire al corretto equilibrio della finanza pubblica
38 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO E lo strumento strategico per la razionalizzazione e il contenimento della spesa da parte della Provincia Finalità del Piano: - dare un forte impulso alla modernizzazione del sistema pubblico provinciale, quale elemento fondamentale per la crescita e la competitività dellintero sistema locale, - contenere e razionalizzare la spesa pubblica provinciale Principali ambiti di intervento del Piano (2012 – 2016): - la riorganizzazione del sistema pubblico provinciale - la semplificazione amministrativa - lamministrazione digitale - il coinvolgimento del privato nellofferta e nella gestione di servizi e attività - la razionalizzazione e qualificazione della spesa, sia di parte corrente che di parte capitale. Obiettivi del Piano (da conseguire nel quinquennio): di modernizzazione riduzione del 35% degli oneri amministrativi a carico delle imprese; riduzione del 50% dei tempi medi di tutti i procedimenti amministrativi (sia verso le imprese che verso i cittadini); riduzione del 50% del numero dei procedimenti amministrativi di risparmi di spesa riduzione complessiva della spesa a regime di 213 milioni di euro, dei quali 182 di parte corrente e 31 di parte capitale
39 STRUTTURA BILANCIO PROVINCIA
40 LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO In sede di definizione delle manovre di finanza pubblica e di gestione del bilancio, la Provincia ha sempre posto una specifica attenzione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio attraverso ladozione di azioni di forte rigore finanziario. Il riferimento è, in particolare: al controllo della dinamica della spesa corrente: dal 2009 al 2013 lincremento medio annuo della spesa corrente è stato contenuto entro lo 0,8% (-1,4% in termini reali); al mantenimento di un equilibrio strutturale del bilancio, con unincidenza della spesa corrente che da un valore pari al 62,2% del 2009, permane ad un valore inferiore al 64% nel 2013; ciò nonostante la contrazione dei volumi di bilancio intervenuta a decorrere dal Dal conto consolidato della spesa pubblica nazionale, considerato al netto degli interessi sul debito pubblico e della spesa nel settore della previdenza, risulta unincidenza della spesa corrente già nel 2011 (ultimo dato disponibile) pari a circa l87%; alla salvaguardia del risparmio pubblico, ovvero delle risorse di parte corrente non assorbite da spese di funzionamento, che nel 2013 risulta addirittura superiore a quella del 2009 (1,2 miliardi di euro a fronte di 0,9 miliardi di euro); alla conseguente conferma di volumi ragguardevoli di risorse da finalizzare agli investimenti, e quindi al sostegno dei progetti strategici per la crescita e lo sviluppo del territorio, che nel 2013 permangono di importo superiore a 1,6 miliardi di euro. In merito si rileva come la spesa in conto capitale consolidata pro-capite sul territorio provinciale superi di quasi 3 volte il corrispondente valore nazionale.