Diritto dell’Unione Europea Progredito Prof. Massimiliano Montini Mercato Unico Europeo: Il diritto della concorrenza (III) Lezione 16, 9/12/2013
Disciplina della concorrenza applicabile agli Stati La disciplina della concorrenza non riguarda solo i comportamenti delle imprese, ma anche quei comportamenti degli Stati Membri che, direttamente o indirettamente, alterano o contribuiscono ad alterare le condizioni di concorrenza tra le imprese: Artt. 101-102 TFUE: con riferimento a tali norme, che vietano i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese, è vietato agli Stati Membri di imporre, agevolare o rafforzare la violazione da parte delle imprese degli art. 101 e 102 TFUE Artt. 106-109 TFUE: regola specificamente la disciplina delle misure statali ad effetto anticoncorrenziale
Disciplina della concorrenza applicabile agli Stati La Corte di Giustizia, coniugando il dovere di leale collaborazione (art. 4 TUE) con il principio della libera concorrenza non falsata (artt. 101-102 TFUE) ha fondato l’obbligo per gli Stati di non adottare o mantenere in vigore misure, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza applicabili alle imprese Ne consegue che una misura statale che ‘impone’ o agevola la conclusione di accordi vietati dall’art. 101 TFUE o attribuisca diritti all’impresa tali da violare l’art. 102 (abuso di posizione dominante) può essere sottoposta alla verifica di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea. Le misure statali vanno comunque esaminate in funzione del collegamento con il comportamento delle imprese.
Art. 106 TFUE: diritti speciali o esclusivi L’art. 106(1) TFUE stabilisce che: ‘Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati’ L’art. 106 TFUE mira ad impedire che l’intervento pubblico nell’economia determini violazioni delle norme del Trattato relative alla libera concorrenza In base Art. 106(1) TFUE, i diritti esclusivi a favore delle imprese che abbiano ad oggetto l’importazione o la commercializzazione di beni o servizi sono illegittimi (per es: il diritto esclusivo per l’importazione di tabacchi, o di apparecchi terminali di telecomunicazioni, etc.)
Art. 106(2) TFUE: eccezione parziale (I) ‘Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.’
Art. 106(2) TFUE: eccezione parziale (II) Entro certi limiti, le imprese che svolgono effettivamente un ruolo di interesse generale o servizio pubblico possono essere escluse dall’applicazione delle regole di concorrenza. Questo avviene quando: l’applicazione delle regole di concorrenza impedirebbe loro l’adempimento della specifica missione loro affidata; gli scambi commerciali non ne risultano compromessi in misura contraria agli interessi dell’Unione Europea La concessione e il mantenimento di diritti speciali ed esclusivi a tali imprese sono leciti solo nella misura in cui le limitazioni alla concorrenza che ne derivano siano strettamente funzionali all’assolvimento degli obblighi del servizio pubblico
Il potere di controllo della Commissione L’art. 106(3) TFUE attribuisce alla Commissione il potere di vigilare sull'applicazione delle disposizioni dell’articolo 106 TFUE rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni. Si tratta di una specificazione del compito di vigilanza attribuito in via generale alla Commissione La Corte di Giustizia ha chiarito che la Commissione ha, in virtù dell’art. 106(3) TFUE, il potere di accertare e dichiarare l’incompatibilità rispetto al diritto dell’Unione Europea di una normativa statale in violazione dell’art. 106 e di indicare i provvedimenti necessari per eliminare la violazione
Aiuti pubblici alle imprese: artt.107-109 TFUE La disciplina degli aiuti di Stato, contenuta negli artt. 107-109 TFUE, si fonda sul principio che gli aiuti pubblici alle imprese sono incompatibili con il mercato comune (principio di incompatibilità) Gli aiuti di Stato, quindi, vanno sottoposti ad un sistema obbligatorio di autorizzazione preventiva da parte della Commissione Europea (oppure eccezionalmente del Consiglio) ai sensi dell’art. 108-109 TFUE
Art. 107 TFUE ‘Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.’
Nozione di Aiuto (I) La nozione di aiuto oggetto del divieto generale ex art. 107 TFUE è piuttosto ampia Vi rientrano non soltanto le sovvenzioni palesi, ma qualsiasi misura che direttamente o indirettamente produca per l’impresa un beneficio economico Per es: un’agevolazione economica, uno sgravio fiscale, una tariffa preferenziale, etc. Il Trattato TFUE non distingue gli interventi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti
Nozione di Aiuto (II) La forma dell’aiuto è indifferente: l’atto che dispone l’erogazione dell’aiuto può essere tanto una legge quanto un atto amministrativo; Può anche essere prevista la forma privatistica per la concreta determinazione o erogazione dell’aiuto Le assunzioni di partecipazioni dello Stato o di un ente pubblico alle imprese sono tra le ipotesi più rilevanti Si applica il parametro del ‘normale investitore privato’ e delle ‘normali condizioni di mercato’: l’aiuto può essere incompatibile quando l’apporto pubblico non corrisponde a quello di un investitore privato che operi in normali condizioni di un’economia di mercato
Trasparenza Sempre in riferimento al rapporto tra lo Stato e le imprese pubbliche, sono state adottate alcune direttive per assicurarne la trasparenza (a partire dalla Direttiva 80/723, successivamente sostituita dalla Direttiva 2006/111/CE) Il principio di trasparenza assume particolare importanza nell’ipotesi in cui si tratti di valutare se le compensazioni finanziarie accordate dallo Stato ad imprese esercenti servizi di interesse economico generale siano proporzionate a quanto necessario per lo svolgimento della missione di interesse generale
Origine dell’aiuto Per quanto concerne l’origine dell’aiuto, questo deve poter essere imputato allo Stato L’imputabilità è sicura quando l’aiuto sia stato concesso da un ente pubblico o direttamente dalla pubblica amministrazione, o da un soggetto privato sottoposto a controllo pubblico La Corte di Giustizia ha chiarito che la nozione di aiuto è riconducibile alla sola ipotesi in cui i vantaggi siano accordati direttamente o indirettamente con risorse dello Stato e che costituiscano un onere per lo Stato Vi sono quindi due presupposti: deve trattarsi di risorse statali; la misura deve essere imputabile allo Stato.
Beneficiario dell’aiuto Beneficiario dell’aiuto deve essere un’impresa, cioè qualsiasi entità che eserciti un’attività economicamente rilevante e sia attiva nel mercato dei beni e servizi La disciplina degli aiuti di Stato investe quindi tutte le imprese, sia pubbliche che private
Condizioni della rilevanza dell’aiuto (I) Criterio della selettività: per essere rilevante l’aiuto deve favorire talune produzioni rispetto ad altre che si trovino nella stessa situazione di fatto e giuridica Occorre di volta in volta verificare se la misura può essere giustificata in base ad una logica di sviluppo del sistema economico nel suo insieme La valutazione degli effetti dell’aiuto sugli scambi e sulle condizioni di concorrenza è facilitata dalla presunzione che in ogni caso un aiuto produce effetti distorsivi
Condizioni della rilevanza dell’aiuto (II) Per quanto riguarda l’incidenza sugli scambi, anche in questo caso si applica la nozione di pregiudizio potenziale, nel senso che l’aiuto deve essere idoneo ad incidere sugli scambi intracomunitari, senza che se ne debba accertare l’effettiva incidenza Inoltre, vale, anche in materia di aiuti di stato, il criterio de minimis
Deroghe: aiuti ammessi (I) In base all’art. 107 comma 2 sono considerati compatibili col mercato interno (e quindi ammessi de jure): gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica Federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
Deroghe: aiuti ammessi (II) In base all’art. 107 comma 3 possono essere compatibili col mercato interno (e quindi ammessi salvo controllo): gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
Deroghe: aiuti ammessi (III) c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
Controllo sugli aiuti di Stato: art. 108 TFUE La procedura di controllo di compatibilità degli aiuti, disciplinata dall’art. 108 TFUE, si articola nelle seguenti fasi: 1) La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
Controllo sugli aiuti di Stato: art. 108 TFUE 2.) Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.
Art. 109 TFUE: il ruolo del Consiglio ‘Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.’