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Amministrazione di sostegno

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Presentazione sul tema: "Amministrazione di sostegno"— Transcript della presentazione:

1 Amministrazione di sostegno
La protezione dei soggetti incapaci Tutela Interdizione Inabilitazione Amministrazione di sostegno 1 1

2 Distinzione importante
minori in potestà (cioè soggetti alla potestà genitoriale) minori in tutela (ai quali, essendo privi di genitori, è stato nominato un tutore) 2 2

3 Apertura tutela (art. 343 c.c.)‏
Minore senza famiglia Apertura tutela (art. 343 c.c.)‏ Non debbono essere in “stato di abbandono” perché in tal caso il TM deve dichiararne l’adottabilità 3 3

4 Genitori deceduti Se non vi sono parenti entro il IV grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il TM – riconosciuto lo stato di abbandono – dichiara l’adottabilità (a meno che non vi siano richieste di adozione ai sensi dell’art. 44)‏ 4 4

5 Se entrambi i genitori non hanno riconosciuto il figlio
Si applica il comma 2° dell’art.11 della Legge 184/83, e quindi il TM “provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità”, con nomina di tutore provvisorio 5 5

6 Genitori infrasedicenni
Apertura procedimento di adottabilità con nomina di tutore provvisorio, e rinvio d’ufficio fino al compimento del 16° anno, o fino a quando il genitore può effettuare il riconoscimento, dopo essere statoi autorizzato dal tribunale (TO) 6 6

7 Genitori minorenni E se i genitori sono minorenni, ma hanno più di 16 anni, va sempre nominato un tutore? Secondo alcuni NO: se dopo i 16 anni è prevista la capacità di riconoscere il figlio, è anche implicitamente riconosciuta la capacità di esercitare le funzioni connesse alla responsabilità genitoriale Opinione maggioritaria SI 7 7

8 La tutela La tutela è un istituto destinato a proteggere le persone incapaci di provvedere ai propri interessi, ossia i minorenni e gli interdetti. 8 8

9 Quando si apre la tutela
Minori orfani di entrambi i genitori. Minori con genitori entrambi dichiarati decaduti. Minori con genitori che per altre ragioni non possono esercitare la potestà (ad es., assenza, morte presunta, incapacità sopravvenuta). 9 9

10 Condizione Assenza o impedimento del titolare della potestà genitoriale Competenza del GT (giudice tutelare), e non del TM (tranne in caso di procedimento adottabilità, dove TM nomina tutore provvisorio)‏ 10 10

11 Cura, vigilanza, rappresentanza del minore
Funzione del tutore Cura, vigilanza, rappresentanza del minore Amministrazione dei beni del minore 11 11

12 Scelta del tutore Persona designata dal genitore (in un testamento, atto pubblico, scrittura privata autenticata)‏ Se manca designazione, sceglie il GT preferibilmente tra ascendenti, parenti prossimi o affini del minore 12 12

13 Valutazione di opportunità
Preferibile la nomina di un estraneo rispetto al parente (in caso, ad esempio, di decadenza potestà genitore)‏ Inopportuna la nomina di operatori sociali dell’ente locale (cfr. nomina AdS)‏ Tutela affidata a enti di assistenza (art. 354c.c.)‏ 13 13

14 Protutore Rappresenta il minore nei casi in cui vi è conflitto di interesse con il tutore Sostituisce il tutore in caso di impedimento 14 14

15 Funzioni e controllo del GT
Art. 371 – provv.ti circa l’educazione e l’amministrazione Art autorizzazione del GT Art. 375 – autorizzazione del tribunale 15 15

16 Minore emancipato Il minore è emancipato con il matrimonio
Acquista limitata capacità di agire (atti di ordinaria amministrazione)‏ Assistenza di un curatore (per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione)‏ 16 16

17 Diritto del minore a costruire una sua famiglia
Matrimonio del minore Diritto del minore a costruire una sua famiglia Art. 84 c.c.:autorizzazione del TM a chi ha compiuto 16 anni 17 17

18 Condizioni richieste Maturità psico-fisica (valutazione da effettuarsi in concreto)‏ Fondatezza delle ragioni addotte (deve trattarsi di ragioni oggettive, verificabili)‏ Gravi motivi (criterio vago e incerto; valutazione complessiva della situazione del minore, verificando se il matrimonio potrà aiutare il suo processo maturativo piuttosto che bloccarlo)‏ 18 18

19 Amministrazione di sostegno (AdS)‏ Interdizione Inabilitazione
LE PERSONE INCAPACI Misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia Amministrazione di sostegno (AdS)‏ Interdizione Inabilitazione 19 19

20 AdS Le persone che, per effetto di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, si trovino nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, vanno tutelate attraverso la nomina di un amministratore di sostegno 20 20

21 Infermità o menomazione fisica o psichica
una situazione obiettiva di limitazione della capacità di autodeterminazione del soggetto (ad esempio, malati di mente, portatori di handicap psichici, tossicodipendenti o etilisti cronici: situazioni in cui non vi è un corretto processo di formazione dei momenti volitivi); una limitazione della sola capacità di movimento e di estrinsecazione delle proprie decisioni (ad esempio, portatori di handicap fisici, persone anziane o che hanno subito traumi o interventi invalidanti: situazioni in cui non vi è la possibilità, da parte del soggetto, di dare autonoma esecuzione alla proprie scelte volitive). 21 21

22 Procedimento Chi può fare ricorso: Beneficiario Coniuge
parenti entro il IV grado affini entro il II grado PM 22 22

23 Chi deve fare ricorso… I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, ove vengano a conoscenza di situazioni di disagio tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati a proporre ricorso al Giudice Tutelare (o, in alternativa, ad informare il Pubblico Ministero)‏ 23 23

24 Competenza del GT Il GT emette decreto nel quale prevede:
Durata dell’incarico Atti che l’AdS può compiere Atti che il beneficiario può compiere da solo Limiti di spesa per l’AdS 24 24

25 Scelta dell’amministratore
Deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario Può essere designato dal beneficiario In assenza di designazione: scelta del GT, preferibilmente coniuge o parenti NO operatori dei servizi sociali 25 25

26 Compiti dell’AdS Compiere alcuni atti in nome e per conto del beneficiario (gli atti che il beneficiario non può fare da solo)‏ Riferire al GT 26 26

27 Funzione dell’AdS Sostenere senza necessariamente incapacitare, senza limitare (come invece avviene l’interdizione)‏ 27 27

28 Interdizione La persona che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, può essere interdetta, quando ciò è necessario per assicurare la sua adeguata protezione. 28 28

29 Effetti dell’interdizione
La persona viene privata della capacità di agire (diventa incapace, come il minore)‏ Nomina di un tutore 29 29

30 Inabilitazione Infermità di mente non tanto grave da dar luogo ad interdizione Prodigalità o abuso abituale di sostanze alcoliche e stupefacenti, tali da esporre sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici Sordomutismo e cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, qualora non supportati da educazione sufficiente 30 30

31 Effetti dell’inabilitazione
Incapacità di compiere da solo gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, con necessità di essere assistito, per il compimento di tali atti, da un curatore 31 31

32 Competenza L’interdizione e l’inabilitazione sono pronunciate con sentenza dal Tribunale ordinario in composizione collegiale 32 32

33 Differenze tra i diversi istituti
L’AdS rappresenta, attualmente, il rimedio ordinario da utilizzare per le persone che non riescono da sole, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi. L’interdizione e l’inabilitazione, al contrario, rappresentano, ormai, strumenti eccezionali e residuali, cui ricorrere soltanto nel caso in cui l’amministrazione di sostegno non riesca a proteggere adeguatamente la persona. 33 33

34 Opinione maggioritaria
Incapacità generale della persona = interdizione Incapacità parziale = AdS Opinione minoritaria Valutazione della concreta necessità di tutelare la sfera personale e patrimoniale di queste persone … senza necessariamente ricorrere alla limitazione totale della loro capacità. 34 34

35 Alimenti Prestare i mezzi di sostentamento necessari a chi non è in grado di procurarseli, e si trova in stato di bisogno L’obbligazione di alimenti si fonda sul vincolo di solidarietà famigliare Art. 433 c.c. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

36 Procedimento Gli alimenti vanno richiesti dall’interessato (o anche tutore, AdS, mandatario con rappresentanza). Competenza del GdP (fino a €2582) o del TO


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