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DEFINIZIONE DI AFFIDO E SUE FINALITA’

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Presentazione sul tema: "DEFINIZIONE DI AFFIDO E SUE FINALITA’"— Transcript della presentazione:

1 DEFINIZIONE DI AFFIDO E SUE FINALITA’
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 Corso di aggiornamento AFFIDO FAMILIARE A.A.A. Cerchiamo : Amore … Aiuto Accoglienza S. Giorgio di Nogaro 6 maggio 2011 Il FOCOLARE DEFINIZIONE DI AFFIDO E SUE FINALITA’ LEGGE ISTITUTIVA n° 149/2001 Dr.ssa Illia MARTELLINI – psicologa – Direttore S.O.S. Area Materno Infantile Territoriale – Servizi Consultoriali – ASS 5 “ Bassa Friulana”

2 L' AFFIDAMENTO FAMILIARE
Aiuta i bambini in difficoltà a … diventare grandi !

3 L' AFFIDAMENTO FAMILIARE
Di essere amato Ha bisogno nutrirsi Ha bisogno Ogni bambino Ha bisogno dormire per crescere bene Ha bisogno Essere curato nell’ igiene personale

4 L' AFFIDAMENTO FAMILIARE
Che cosa è ? E’ un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore che proviene da una famiglia in difficoltà.

5 L' AFFIDAMENTO FAMILIARE
Attraverso l’AFFIDAMENTO il bambino incontra una famiglia che , accogliendolo presso di sé, si impegna ad assicurargli una adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi ed educativi

6 L' AFFIDAMENTO FAMILIARE
Aspetti legislativi 28 marzo 2001 LEGGE n° 149

7 DISCIPLINA DELL’ADOZIONE E DELL’AFFIDAMENTO DEI MINORI
LEGGE n° 149 DISCIPLINA DELL’ADOZIONE E DELL’AFFIDAMENTO DEI MINORI

8 OGNI BAMBINO HA DIRITTO A CRESCERE NELLA PROPRIA FAMIGLIA DI ORIGINE
LEGGE n° 149 AFFERMA OGNI BAMBINO HA DIRITTO A CRESCERE NELLA PROPRIA FAMIGLIA DI ORIGINE

9 egli ha DIRITTO A CRESCERE COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE
LEGGE n° 149 quando questo non è possibile egli ha DIRITTO A CRESCERE in una : TOTALE ABBANDONO MORALE E MATERIALE FAMIGLIA ADOTTIVA IMPOSSIBILITA’ TEMPORANEA DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE FAMIGLIA AFFIDATARIA COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE

10 Chi può fare la richiesta ?
L' AFFIDAMENTO FAMILIARE Chi può fare la richiesta ? famiglie con figli coppie senza figli persone singole

11 REQUISITO FONDAMENTALE
L' AFFIDAMENTO FAMILIARE REQUISITO FONDAMENTALE PER L’ IDONEITA’ é L’ ACCETTAZIONE del bambino con la sua realtà psichica e familiare La DISPONIBILITA’ ad assicurare l’accudimento, l’istruzione, l’educazione tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori del bambino stesso

12 LEGGE n° 149 Art.4 1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

13 LEGGE n° 149  2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. (Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento).

14 Art. 330 Decadenza dalla potestà sui figli
Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare.

15 LEGGE n° 149 3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente : le motivazioni, i tempi i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

16 LEGGE n° 149 Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, e la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni.

17 LEGGE n° 149 Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, e la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, ogni evento di particolare rilevanza deve presentare una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

18 LEGGE n° 149 Comma 4. Nel provvedimento deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.    

19 LEGGE n° 149 comma 5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

20 L' AFFIDAMENTO FAMILIARE
Come può essere ? a tempo pieno part-time

21 L' AFFIDAMENTO FAMILIARE
Tipi di affidamento consensuale giudiziale

22 Art. 44. Disciplina l’adozione in casi particolari
L’adozione è consentita nei casi in cui ci sia uno stato di abbandono del minore e previa valutazione del Tribunale dei Minorenni può essere concessa la possibilità di adozione del minore in affido a:    ”… a) persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo…)        

23 L' AFFIDAMENTO FAMILIARE
OBIETTIVO FINALE RIENTRO DEL MINORE PRESSO LA SUA FAMIGLIA DI ORIGINE

24 L' AFFIDAMENTO FAMILIARE
I PROTAGONISTI BAMBINO FAMIGLIA D'ORIGINE Il progetto FAMIGLIA AFFIDATARIA SERVIZI

25

26 L’Ambito dei Comuni e il Consultorio gestiscono e coordinano
GRUPPO FAMIGLIE AFFIDATARIE

27 Gruppo Famiglie Affidatarie
per: Auto-mutuo aiuto, sostegno, confronto Approfondimento su tematiche Sensibilizzazione del territorio, lavoro di comunità Formazione, aggiornamento

28 LA STORIA Il gruppo viene costituito nel 1998 inizialmente vi fanno parte n° 9 famiglie : n° 2 di Latisana n° 2 di Muzzana del Turgnano n° 1 di Precenicco n°1 di Teor n°2 di Carlino n° 1 di Fagagna

29 Sino ad oggi sono state valutate 50 famiglie
Di cui 30 hanno avuto almeno un bambino in affido

30 n° 14 famiglie disponibili
Ciclo vitale della famiglia = Variabilita’ della disponibilità Oggi abbiamo n° 14 famiglie disponibili


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