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NUOVO TESTO UNICO LE BUONE LEGGI CI SONO, APPLICHIAMOLE

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Presentazione sul tema: "NUOVO TESTO UNICO LE BUONE LEGGI CI SONO, APPLICHIAMOLE"— Transcript della presentazione:

1 NUOVO TESTO UNICO LE BUONE LEGGI CI SONO, APPLICHIAMOLE
CGIL-CISL-UIL Verona Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro NUOVO TESTO UNICO LE BUONE LEGGI CI SONO, APPLICHIAMOLE Assemblea provinciale RLS –RLST - RSU Martedì 10 Giugno 2008 Sala polifunzionale del Presidio Ospedaliero di Marzana (VR) Piazza Lambranzi, 1

2 precisazione iniziale…
Il D.Lgs. 81/08 non è il tanto atteso “TESTO UNICO” !!! Perché non ha abrogato e quindi assorbito TUTTE le leggi e le norme preesistenti…

3 Vengono abrogati (solamente…):
DPR 547/55 DPR 164/56 DPR 303/56 (tranne art ISPETTORI) D.Lgs. 277/91 D.Lgs.626/94 D.Lgs.493/96 (seg.) D.Lgs.494/96 (d.c.) D.Lgs.187/05 (vibr.) Art, 36 bis, c.1 e 2 D.L.223/06 (convertito e modificato L.248/06 - contr. evasione) L.123/07 (tranne artt.4, 8,9,10,11,12) Ogni altra disposizione legislativa incompatibile…

4 E’ pur sempre un “unico testo normativo “
306 articoli XIII Titoli 51 Allegati (Compresi all.3A e 3B) È complesso ma non complicato Innova ma non stravolge…

5 Lo schema TITOLO I Titolo XI Allegati dal I al LI TITOLO II
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI TITOLO II Luoghi di lavoro Titolo VIII Agenti Fisici TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale Titolo IX Sostanze pericolose Titolo X Esposizione ad Agenti biologici TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo XI Protezione atmosfere esplosive TITOLO VI: Movimentazione Manuale dei Carichi Titolo XII Disposizioni diverse in materia penale TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale Allegati dal I al LI

6 Giudizio di CGIL CISL UIL
POSITIVO: Per le moltissime luci presenti anche se contiene qualche “ombra”e tanti rinvii…. Ma o così o niente per altri anni!

7 Le finalità (art.1) Riaffermazione dell’uniformità delle tutele per tutte le specificità: di genere di età di condizione (immigrati)

8 Filosofia dell’art.2087 Le principali novità sostanziali
Inserimento filosofia art C.C. nella stessa definizione di “prevenzione” !!! (Art. 2, c. 1, lett. n) E’ un grande risultato di cui possiamo essere fieri, è stato raggiunto dopo averlo “ricercato” continuamente per anni, in tutte le normative, …

9 Art. 2, c. 1 - Definizioni Leggiamo assieme l’ Art. 2, c. 1, lett. n:
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;

10 Art. 2, c. 1 - Definizioni Questo significa che ogni volta che comapare «prevenzione»: occorre attuare il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali ….; nelle misure di Prevenzione, nel Servizio di Prevenzione, ecc.

11 Campo di applicazione (art.3) Universalità del diritto alla salute
Viene ampliato a: Lavoratori autonomi Imprese familiari Tutte le tipologie contrattuali”flessibili” Universalità del diritto alla salute

12 Rischio Chimico (Titolo IX)
Viene finalmente soppressa l’opzione “MODERATO” sostituita con: “irrilevante per la salute e basso per la sicurezza” … con le ovvie ricadute per la sorveglianza sanitaria….

13 Art. 2, c. 1 - Definizioni q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

14 Sistema Istituzionale
Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art.5); Commissione Consultiva Nazionale (art.6); Comitati Regionali di Coordinamento (art.7); Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (art.9)

15 Art 13 Vigilanza 5. Il personale delle P.A., assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza (SPISAL, ISP.LAV., VV.F, ecc.), non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza (conflitto d’interessi…).

16 Art 13 Vigilanza 6. L’importo delle somme che lo SPISAL dell’ULSS, …, ammette a pagare in sede amministrativa (D.Lgs. 758/94), integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti di Prevenzione che comprendono anche gli SPISAL.

17 Art. 14 lotta a lavoro nero Confermati i provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 % dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale

18 Art. 18 Obblighi datore del dirigente
Oltre a quelli “classici”, tra i nuovi: comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS; vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

19 Figura del PREPOSTO Definita più dettagliatamente ed inserita in modo chiaro nell’organizzazione aziendale Sovraintende, vigila, controlla, verifica e attua le direttive ricevute (rapporto di subalternità) (art. c.1 lett.e) Formata in maniera adeguata, specifica e periodicamente (art.19 c.1 lett. g)

20 Art. 26 – Contratti Appalto
Confermato il DUVRI (L.123/07) 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

21 COS’E’ IL DUVRI? Ambiente di lavoro COMMITTENTE
Il D.U.V.R.I. e’ lo strumento attraverso il quale il COMMITTENTE individua e valuta i rischi generati all’interno dei suoi ambienti dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di APPALTATORI Rischi APPALTATORE A Rischi APPALTATORE C Ambiente di lavoro COMMITTENTE Rischi per i dipendenti Rischi APPALTATORE B

22 DUVRI (Proroga) Ai contratti stipulati prima del 25 agosto (ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008), il DUVRI dovrà essere allegato entro il 31/12/2008.

23 Art. 26 – Contratti Appalto
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al , di cui agli articoli 1559, …, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità … i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto

24 Costi sicurezza nei contratti d’appalto (proroga)
Con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008. N.B.: A tali dati possono accedere, su richiesta: RLS e Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

25 Art. 26 – Contratti Appalto
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

26 Art. 28 - Valutazione dei rischi
1. Il documento deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo sicurezza;

27 Art. 28 - Valutazione dei rischi
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o del RLST e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

28 Art. 28 - Valutazione dei rischi
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. La violazione è sanzionata! Occorrerà quindi valutare la professionalità dei lavoratori con contratto a somministrazione …..

29 Art. 29 - Valutazione dei rischi
3. La valutazione e il documento debbono essere rielaborati, ... in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative …, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

30 Art. 29 - Valutazione dei rischi
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate …. Fino alla scadenza del 18.o mese e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g). (aziende a rischi elevati: Seveso, centrali term., Indust. Estrattive e Ospedali > di 50 dipendenti, …)

31 Art. 29 - Valutazione dei rischi
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). (nelle more rimane tutto come oggi) Non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) aziende a rischi elevati: Seveso, centrali term., Ind. Estrattive e Ospedali > di 50 dipendenti, …)

32 Art. 30 – Modelli D.Lgs. 231/01 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e … di cui al D.Lgs. 231/01, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

33 Art. 30 – Modelli D.Lgs. 231/01 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

34 Art. 30 – Modelli D.Lgs. 231/01 4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

35 Art. 30 – Modelli D.Lgs. 231/01 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti

36 Art. 34 – RSPP/datore di lavoro
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, …. 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento

37 Art informazione 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

38 Art. 37 – in-formazione Lavoratori e RLS
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata …, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:  concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;  rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

39 Art. 41 - Sorveglianza san. a) in fase preassuntiva (dal 1.1.09);
3. Le visite mediche ……. non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva (dal ); b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

40 Art inidoneità mans. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica 1. Il datore di lavoro, …, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

41 Art RLS Il RLS è istituito a livello aziendale (RLS) territoriale (RLST) di sito produttivo (RLSdS)

42 Art RLSdS I RLS di sito produttivo sono individuati nei contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a) i porti b) centri intermodali di trasporto c) impianti siderurgici; d) cantieri con almeno uomini-giorno e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

43 Art. 50 - RLS Copia del DVR Copia del DUVRI
Il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve: Copia del DVR Copia del DUVRI Informazioni e documentazione aziendale inerente gli infortuni e le Malattie professionali

44 Art. 52 – “Fondo” 1. Presso l’INAIL è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai RLS, RLST e alla pariteticità. 2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato: da un contributo delle aziende (senza RLS), in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato dalle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente …..

45 Art. 52 – “SOSTEGNO ATTIVITA’ RLST”
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.

46 Formazione RLS Durata iniziale: 32 ore di cui 12 ore sui rischi specifici aziendali e misure di prevenzione e protezione Aggiornamento periodico: 4 ore/anno (per aziende da dipendenti; 8 ore/anno (per aziende > 50 dipendenti

47 Formazione RLST minimo 62 ore entro tre mesi dalla designazione
8 ore di aggiornamento periodico

48 Art.51- Organismi Paritetici
Nuove funzioni: supportare le imprese nell’individuare soluzioni tecniche ed organizzative; Effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro; Relazionare la loro attività ai Comitati Regionali di Coordinamento Trasmettere alle imprese i nominativi dei RLST

49 SANZIONI Solo Arresto per l’omesso DVR
Vengono riviste in base alla legge delega: Solo Arresto per l’omesso DVR Ma il Giudice può applicare la pena dell’ammenda da a Euro se sono eliminate tutte le irregolarità prima della chiusura del dibattimento

50 (il reato si estingue decorsi 3 anni…)
SANZIONI Solo ARRESTO per l’omessa redazione del DVR ma solo in particolari aziende e solo se la violazione abbia un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro o commesso da soggetto già condannato in via definitiva per violazione delle norme sulla prevenzione infortuni (il reato si estingue decorsi 3 anni…)

51 SANZIONI 1. E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da a euro il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all’articolo 18, lettere q) e z) prima parte; b) che non provvede alla nomina del R.S.P.P ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall’articolo 34;

52 SANZIONI 2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f; b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

53 Articolo 56 - Sanzioni per il preposto
1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19: con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), e), f); con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), c), d); con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g).

54 SANZIONI 2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f; b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

55 LE OMBRE Il D.Lgs.81/08 presenta qualche ombra…
Decreti di rinvio (es. Campo applicazione, definizione rischi stress-lavoro,..) Indicate importanti novità, poi non riprese (es. “Responsabilità sociale imprese, Formazione dirigenti,…) Controllo Sicurezza in Sanità (ora ULSS controllore/controllato)

56 LE OMBRE Annullato obbligo invio nomina RSPP
Alcune sanzioni poco “deterrenti” o ridotte in “zona Cesarini” del tutto comprensibile per la necessità di chiudere il provvedimento, vista l’opposizione forte delle Associazioni imprenditoriali

57 L’attuazione … Il provvedimento è in vigore dal 15 maggio 2008,
ma per le disposizioni di cui agli artt. 17, c. 1, lett.a) e 28, le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi … comprese le relative disposizioni sanzionatorie entrerà definitivamente in vigore il 29 luglio 2008…

58 L’attuazione … Dobbiamo quindi impegnarci a conoscere e attuare il D.Lgs.81/08 fin da subito: Questa prima assemblea unitaria Corsi di Formazione (Segretari e Funzionari di categoria, RLS, RSU)

59 LA NOSTRA ATTIVITA’ A BREVE E MEDIO TERMINE
Confronti (SPISAL, INAIL, ISPETT. LAVORO, ecc.) Contrattazione con ASS.DATORIALI ed AZIENDE : Istituire / rafforzare O.P.P. Istituire RLST/RLS di sito Formare RLS e lavoratori Integrativi aziendali che favoriscano migliori procedure relazionali (RLS, RSU – RLS, D.L. – RLS/O.V. )

60 LE BUONE LEGGI CI SONO, APPLICHIAMOLE
Sportello CGIL: Via L.Settembrini 6 – Verona 045/ Sportello CISL: Lungadige Galtarossa 22– Verona 045/ Sportello UIL: Via Giolfino 10 – Verona 045/ LE BUONE LEGGI CI SONO, APPLICHIAMOLE


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