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I presupposti della riforma La privatizzazione

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Presentazione sul tema: "I presupposti della riforma La privatizzazione"— Transcript della presentazione:

1 I presupposti della riforma La privatizzazione
La privatizzazione è il passaggio da un modello unilaterale ed autoritativo ad un modello bilaterale e pattizio. L’amministrazione si situa sullo stesso piano giuridico del dipendente e i rapporti di lavoro sono regolati esclusivamente dal codice civile e dai contratti individuali e collettivi. Tutto questo con la nuova riforma NON cambia.

2 Legificazione e contenuto della privatizzazione
La P.A. continua ad agire con i poteri del privato datore di lavoro. Ciò che cambia è la quantità di norme legificate e, quindi, sottratte alla contrattazione collettiva. Contenuto della privatizzazione Col decreto 29/1993 tutta la materia relativa al rapporto di lavoro passa dalla normativa diretta dello Stato alla contrattazione collettiva.

3 La privatizzazione: perché?
Elementi di sistema che hanno consigliato la privatizzazione. Negli anni settanta: Crisi amministrativa (amm.ne introversa e referenziale, improduttiva ed antieconomica, indifferente ai risultati delle prestazioni). Crisi finanziaria (anni novanta con inflazione a due cifre – Maastricht all’orizzonte – classe politica delegittimata da tangentopoli). Ruolo fondamentale del sindacato legislatore (G. Amato) coinvolto nella concertazione per realizzare politiche impopolari : patto politica dei redditi 1993 e patto di luglio 1992 sulla scala mobile sostituito da quello basato sull’inflazione programmata (E. Tarantelli).

4 La privatizzazione come rimedio
La Privatizzazione avrebbe consentito il controllo della spesa. Evacuazione della politica dalla sfera gestionale attiva: il dirigente diventa titolare delle relazioni sindacali, a livello nazionale è l’Aran a contrattare. Aran fattore di moderazione salariale e diaframma tra palazzo e tavoli contrattuali. Il vincolo, adesso, è solo di bilancio. I vantaggi per il sindacato La privatizzazione per l’Amministrazione è modernizzazione, per il sindacato è piena contrattualizzazione, governo cogestito, in alcuni casi, delle risorse finanziarie. Da questo patto di sistema derivava la forza dei contratti collettivi.

5 15 anni dopo ……. I contratti collettivi hanno la forza, a determinate condizioni, di imporsi anche sulle leggi in materia di rapporto di lavoro. Quindici anni dopo il Governo ritorna sul luogo della privatizzazione. Ancora inefficienza amministrativa, scarsa tensione al contenimento della spesa per stipendi a causa di un’accelerazione retributiva a livello di contrattazione integrativa (EE.LL., enti pubblici non economici ecc.). Nel privato: + contrattazione integrativa = >produttività Nel pubblico: paga Pantalone in quanto le Amministrazioni non vendono beni e servizi.

6 La storia si ripete … Paradossalmente, oggi:
Siamo di fronte ad un’asimmetria: nel pubblico impiego la contrattazione di secondo livello distribuisce risorse che non crea, le consolida e le distribuisce a pioggia. Tutto ciò è causa di un’acritica omologazione del settore pubblico a quello privato. Paradossalmente, oggi: Crisi economica globale Perdurante crisi amministrativa Il Governo agisce, a valle, non più sulla politica dei redditi ma sul livello contrattuale e, a monte, sulle regole del rapporto di pubblico impiego richiamando la riserva di legge di cui all’art. 97 Cost. ed i vincoli di imparzialità e di buon andamento.

7 Più legge, meno contratto
Il decreto 150 è un gigantesco puzzle che mette ordine in una materia sulla quale il Governo era già più volte intervenuto (legge 112/2008, finanziarie 2003, 2009) ecc. Cosa manca nel 150? Manca il sindacato legislatore, Manca la concertazione; Manca un vero dialogo sociale; Si è passati dall’efficienza del contratto all’autorità della legge; Quindi: un più alto tasso di legificazione

8 Rapporto tra legge e contrattazione
Viene superata la forza del contratto collettivo che poteva disapplicare la legge in materia di rapporto di lavoro. Adesso è la legge che deve prevedere la disapplicazione, dichiarando la propria debolezza. La regola della disapplicazione da norma diventa eccezione. L’art. 40 del 165 elenca le materie non contrattabili (organici, la legge 421 ecc.) sono materie esterne al rapporto di lavoro; sostanzialmente non cambia niente rispetto al passato se non l’aver, simbolicamente, affermato esplicitamente la loro non contrattabilità.

9 Restringimento degli spazi della contrattazione collettiva
In materie come: Progressione orizzontale Sanzioni disciplinari siamo dinanzi ad un restringimento degli spazi di contrattazione. Su queste materie, regolate dalla legge, la contrattazione è possibile solo negli spazi lasciati liberi dalla regolamentazione di legge. E’ chiaro che più si espande la legge, più si ritrae il contratto, anche perché su tutto il sistema viene garantito quel meccanismo di nullità parziale ed inserzione automatica di clausole di cui agli artt e 1339 del cc.

10 Inderogabilità Le norme del decreto 165/01 sono imperative e, quindi, inderogabili. La loro violazione è a pena di nullità. La nullità è la sanzione più importante del nostro ordinamento: essa è insanabile, imprescrittibile, è azionabile da chiunque ne abbia interesse. Il legislatore ha aggiunto il meccanismo dell’integrazione contrattuale (artt e 1339 cc) che non solo prevede la nullità della norma ma anche la sua restaurazione.

11 Esempio Il 165 novellato (art. 5, comma 2) prevede che in materia di organizzazione degli uffici e gestione del rapporto di lavoro, l’unica forma di partecipazione sindacale dovuta dal dirigente è l’informazione ove prevista dal CCNL. Allora che significa il rinvio all’art. 9 che rimanda ai CCNL la disciplina delle forme della partecipazione? Significa che escluse organizzazione degli uffici e gestione del rapporto di lavoro, che sono vincolate per legge e questo vincolo è regolato ancor di più dal principio dell’integrazione contrattuale previsto dal codice civile, il CCNL potrebbe prevedere ad es. commissioni bilaterali in materia di ambiente di lavoro ecc. In questo caso, per salvaguardare l’autonomia gestionale del dirigente, il legislatore incide, decisamente, sugli spazi dell’autonomia collettiva restringendone gli ambiti.

12 I comparti ed i comitati di settore
Per esigenza di semplificazione e di accelerazione procedurale e di controllo della spesa, i comparti sono determinati dalla legge: i comparti di contrattazione sono 4. Anche i comitati di settore passano da 6 a 3: 1) regioni e sanità; 2) enti locali; 3) resto delle amministrazioni le cui competenze sono esercitate dal Ministro per la Funzione Pubblica di concerto con il Mef. Per il prossimo contratto scuola l’atto d’indirizzo sarà varato dal dipartimento della Funzione Pubblica di concerto col MEF sentito il Ministro dell’Istruzione.

13 Forme di controllo della contrattazione
Prima del 150 sui contratti integrativi si esercitava un controllo interno (informazione, vigilanza ecc.) e sui contratti nazionali il controllo della Corte dei Conti avveniva ex post; Di fronte ai dinieghi di certificazione della Corte, il Governo decideva spesso di sottoscrivere il contratto (registrazione con riserva). Corte dei Conti: Cassandra dei contratti pubblici. Controllo di compatibilità economica Controllo di compatibilità finanziaria Scelte politiche del Governo Il CCNL, una volta stipulato, diventa spesa corrente di parte fissa, obbliga alla retribuzione, diventa tassazione per la collettività se privo di copertura finanziaria.

14 Restaurazione e trasparenza
Il decreto legge n. 112/2008 (art. 67, comma7), ha restaurato il potere impeditivo di tutte le certificazioni della Corte dei Conti. Sempre il decreto 112 prevede la trasparenza come accessibilità totale, come diritto di cittadinanza del cittadino-utente. Tutto quanto riguarda la vita della P.A. ed in particolar modo la contrattazione integrativa, deve essere pubblicato sui siti istituzionali delle P.A.

15 Prima del 150 in materia retributiva:
Poteri unilaterali della funzione pubblica in materia di retribuzione ed in assenza di contratto Prima del 150 in materia retributiva: potere esclusivo della contrattazione collettiva. Con il decreto 150 decorsi 60 gg. dall’approvazione del disegno di legge sulla finanziaria, il Governo è autorizzato a spendere ciò che la legge finanziaria prevede. In virtù di tale norme, in caso di trattative che vanno per le lunghe, il Governo, unilateralmente, può corrispondere gli aumenti previsti in finanziaria, fatta salva la possibilità di successive integrazioni. Si squilibra, in tal modo, il gioco negoziale: il contratto acquista una funzione ancellare perché tutto viene deciso unilateralmente.

16 Patto sulla politica dei redditi
La politica dei redditi è un piano che prevede la concertazione tra imprenditori e sindacati ed è legato a una politica di accrescimento dei salari sulla base dell’aumento della produzione e degli utili d’impresa. Questo elemento viene introdotto da un accordo confederale siglato il 23 luglio 1993 da CGIL, CISL, UIL, Confindustria e Governo.

17 Legge 421/92, art. 1, comma 2 , lettera c)
Sono regolate per legge le seguenti materie: Le responsabilità giuridiche dei dipendenti; Gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli stessi; I principi fondamentali di organizzazione degli uffici; I procedimenti di selezione per l’accesso o per l’avviamento al lavoro; I ruoli e le dotazioni organiche, previa informazione alle OO.SS. rappresentative; La garanzia della libertà d’insegnamento; La disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico e le altre attività.

18 Artt. 1419 e 1339 del Codice Civile
Articolo (Inserzione automatica di clausole) “ Le clausole … imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”. Articolo 1419, comma 2, (nullità parziale) “La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”


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