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L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

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Presentazione sul tema: "L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive"— Transcript della presentazione:

1 L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

2 Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Genesi Opera nell’ambito del Dip.to della P.S. – Ufficio Ordine Pubblico, a seguito di accordo informale tra le Amministrazioni interessate, e con il bene placet del Capo della Polizia a seguito dell’incendio di un treno speciale di tifosi salernitani, il 23 maggio 1999; La L. 17 ottobre 2005, n che converte, con mod., il DL 17 agosto 2005, n introduce nel DL 24 febbraio 2003, n conv., con mod., in L. 24 aprile 2003, n l’art. 8-octies con cui si dispone l’istituzione formale, presso il Ministero dell'interno, dell’Osservatorio al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive Compiti effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi; esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime; approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi; promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali; definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità; pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

3 Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Linee operative, le attività strumentali all’espletamento dei compiti, nonché l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive (Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 1 dicembre 2005) : opera nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, avvalendosi del Centro nazionale di informazione sulle manifestazioni sportive svolge i compiti indicati dall'art. 1-octies del citato DL 24/2/03, n. 28 conv., con mod., dalla L 24/04/03, n. 88, come int. dall'art. 1 del DL 17/8/05, n. 162, conv., con mod., dalla L. 17/10/05, n. 210 quale organo di consulenza tecnico amministrativa del Ministro dell'interno, può essere chiamato a pronunciarsi, a richiesta dello stesso Ministro o del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, su ogni altra questione attinente alla prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive può essere altresì chiamato a pronunciarsi su richiesta delle altre amministrazioni, enti o istituzioni rappresentati nell'Osservatorio stesso, quando si tratta di materie diverse da quelle rientranti nelle competenze del Ministero dell'interno L’Osservatorio Organismo collegiale istituito nell’ambito dell’Ufficio Ordine Pubblico del Dipartimento della P.S. nel quale le Amministrazioni, gli Enti e le Aziende, a vario titolo chiamate a governare e gestire anche segmenti dell’evento sportivo, portano il proprio contributo di esperienza al fine di conseguire la massima sinergia nell’azione di contrasto della violenza. Si riunisce in via ordinaria settimanalmente, di regola il giovedì al Ministero dell’Interno. Eccezionalmente si riunisce in altre località. Viene convocato in seduta straordinaria in presenza di problematiche specifiche.

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Composizione. Il presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, su designazione delle Amministrazioni o altri organismi interessati, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente Presidente Leggenda Componenti con diritto di voto Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive CONI Componenti integrativi FIGC Ufficio Ordine Pubblico Possono essere invitati Direzione C.le Polizia Prevenzione Lega Nazionale Prdelessionisti Servizio Polizia Stradale Lega Nazionale Serie C Servizio Reparti Speciali Lega Nazionale Dilettanti Servizio Polizia Ferroviaria L’Osservatorio Presieduto dal Direttore dell’Ufficio Ordine Pubblico del Dipartimento della PS, ne fanno parte rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, del Servizio Polizia Stradale, del Servizio Polizia Ferroviaria, del CONI, della FIGC, della Lega Nazionale Prdelessionisti, della Lega Prdelessionisti di serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, di Trenitalia e di Autogrill S.p.A. Possono essere chiamati alle riunioni, in relazione alle specifiche tematiche all’ordine del giorno rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Comando Generale della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate, l’ANCI e la SIAE. Ferrovie dello Stato S.p.A. Comando Generale Arma Carabinieri Agenzia delle entrate Vigili del Fuoco SIAE ANCI Soggetti pubblici e privati interessati Comando Generale Guardia di Finanza Organo di coord.nto naz.le delle tifoserie organizzate dei club prdelessionisti Segretario (CNIMS)

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Compiti del Presidente (art. 3 del DM ): formare il calendario delle riunioni ed a determinare l’ordine del giorno; convocare le riunioni dell’Osservatorio e dirigerne i lavori; designare il vice-presidente tra i componenti dell’Osservatorio, delegato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento; richiedere alle Amministrazioni o ad altri soggetti competenti, compresi quelli rappresentati nell’Osservatorio, specifici accertamenti, anche attraverso sopralluoghi o perizie tecniche, presso Enti o Società, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, al fine di acquisire elementi di valutazione su specifiche problematiche; costituire appositi gruppi di lavoro per l’apprdelondimento di specifiche tematiche anche indirettamente connesse ai fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo. E’ in facoltà del presidente sospendere il calendario delle sedute ordinarie o rinviarle in particolari periodi dell’anno, ovvero in assenza di eventi sportivi di rilievo. Le sedute dell’Osservatorio sono valide quando intervengano almeno i due terzi dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le determinazioni dell’Osservatorio di cui all’art. 1-octies, lettere c) ed e)*, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall’art. 1 del decreto legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono adottate a maggioranza assoluta. * c) Approva le linee guida del regolamento d’uso per la sicurezza degli impianti sportivi; e) Definisce le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;

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Compiti del CNIMS (art. 3 del DM ) : cura l’istruttoria di tutte le questioni da sottoporre all’esame dell’Osservatorio; redige e mette a disposizione dei componenti dell’Osservatorio prospetti informativi analitici contenenti i dati necessari per le valutazioni da assumere; fornisce assistenza nel corso delle riunioni dell’Osservatorio con proprio personale e la strumentazione tecnico-logistica; effettua studi e ricerche in specifici settori, anche in ambito internazionale, al fine di supportare a livello informativo lo sviluppo, da parte dell’Osservatorio, delle iniziative, anche di natura organizzativa, strumentali alla prevenzione dei fenomeni di violenza, intolleranza e devianza nelle manifestazioni sportive; predispone le bozze dei documenti in discussione ed i verbali delle riunioni e provvede a documentare tutte le attività dell’Osservatorio; raccoglie i dati statistici necessari per la redazione del rapporto annuale anche da parte delle amministrazioni, enti, istituzioni ed aziende rappresentate in seno all’Osservatorio; fornisce il supporto necessario per il costante aggiornamento del sito web dedicato alle attività dell’Osservatorio. per lo svolgimento delle attività di cui sopra ed in attuazione dell’art. 5), su disposizioni interne, il CNIMS provvede alla diretta acquisizione dei dati dalle Autorità Provinciali di pubblica sicurezza e dagli Uffici centrali e periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché all’acquisizione dei dati e delle informazioni elaborati dalle altre Amministrazioni dello Stato, Enti ed Istituzioni rappresentate in seno all’Osservatorio.

7 Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
Altri compiti Ai sensi della lett. e) dell’art. 1, comma 3, del DM sulla Videosorveglianza - l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive definisce i protocolli di trasmissione delle immagini delle apparecchiature di ripresa alla Sala Regia presso il Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive e da lì alle Sale Operative della Questura e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Ai sensi dell’art. 1 “Misure per la sicurezza degli impianti sportivi” del DL 8 febbraio 2007, n. 8 come conv., con mod, dalla L. 4/4/07, n Le determinazioni in proposito alla disputa degli incontri “in assenza di pubblico” negli impianti “non a norma” sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. In base al “Progetto Manganelli 2007”, L’Osservatorio è responsabile della: Area Messa in sicurezza degli stadi (uffici concorrenti: Ufficio Ordine Pubblico, CONI, FIGC, Lega Prdelessionisti) Area Steward (uffici concorrenti: Ufficio per l’Amm.ne Gen.le del Dip.to PS, Ufficio Ordine Pubblico Area Comunicazione (uffici concorrenti: Ministero Sport, FIGC, Leghe Calcio, Ufficio Relazioni Esterne) Raccordo delle aree di intervento (uffici concorrenti: Ufficio Ordine Pubblico per l’Area Impiego FF.P., per il Piano nazionale per la sicurezza degli eventi calcistici, per le relazioni internazionali e per il Sito web dell’Osservatorio congiuntamente all’Uff. Relazioni Esterne; DCPP e la DAC per l’Area Tifoserie violente)

8 a seguito dei fatti di “Catania”
Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Determinazioni di particolare rilievo determinazione nr. 2 del 25 Gennaio 2007 attribuzione dell’indice di rischio 3 all’incontro “Catania – Palermo” Invito alla Lega per far disputare la gara in altra data invito al Prefetto di valutare la possibilità di differire o vietare la disputa dell’incontro determinazione nr. 3 del 8 Febbraio 2007 a seguito dei fatti di “Catania” inizio gare ore 15.00 classificazione degli stadi (a norma / non a norma) per la conseguente determinazione dei Prefetti a far disputare gli incontri in stadi non a norma in “assenza di pubblico” determinazione nr. 6 del 14 Febbraio 2007 inizio gare valide per la Champions League e Coppa Uefa in orario serale; rigetto delle richieste di riduzione della capienza degli stadi al di sotto dei spettatori Impiego rilevatori di metalli portatili determinazione nr. 7 del 15 Febbraio 2007 possibilità per Le Leghe competenti di programmare in orario serale di un incontro scelto tra quelli non ritenuti a rischio dall’Osservatorio determinazione nr. 12 Dell’1 Marzo 2007 costituzione gruppo di lavoro “striscioni” disposizione per l’acquisto dei biglietti determinazione nr. 15 Dell’8 Marzo 2007 costituzione gruppi di lavoro per: Parametri di rischio responsabilità oggettiva delle società vendita biglietti determinazione nr. 32 del 14 Giugno 2007 (reserved to police operator) Nuovi parametri per l’attribuzione degli indici di rischio Nuove misure da adottare in caso di attribuzione di ciascun indice di rischio determinazione nr. 37 del 13 September 2007 Definizione del cronoprogramma per la selezione e la formazione degli steward e del personale delle Forze dell’ordine Linee guida per la qualificazione degli istituti di selezione e formazione degli steward determinazione nr. 14 Dell’8 Marzo 2007 divieto di introduzione in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile ” determinazione nr. 17 del 29 Marzo 2007 vendita dei biglietti alle tifoserie ospiti

9 Determinazione n. 14/2007 dell’8 marzo 2007: striscioni
È fatto divieto introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono). Procedura di presentazione della richiesta di autorizzazione: inoltro almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, di apposita istanza. Ruolo delle Società: La società valutati gli spazi disponibili a monte e a valle degli spalti (balaustre), con esclusione quindi di quelli tra gli spettatori, informerà, senza ritardo, della istanza pervenuta il Dirigente del G.O.S. ovvero, per gli stadi con capienza inferiore a posti (dalla prossima stagione scesa a 7.500) l’Ufficio di Gabinetto del Questore. Ruolo dei responsabili della sicurezza: il Dirigente del G.O.S. o l’Ufficio di Gabinetto del questore, acquisito anche per le vie brevi il parere delle Amministrazioni interessate (Vigili del Fuoco e, ove presente, Capo degli Steward), provvederanno, non oltre i 5 giorni prima dello svolgimento dell’incontro, a concedere il proprio “nulla osta”. Nella riunione del 1° marzo, è stato deciso dal Prefetto Manganelli di istituire un apposito gruppo di lavoro per l’individuazione di procedure attraverso le quali regolamentare l’introduzione negli impianti sportivi di striscioni o di quanto altro ad essi assimilabile, nonché tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora nel rispetto della normativa vigente in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L’esigenza di regolamentare nel dettaglio l’introduzione di tale materiale all’interno degli impianti che ospitano gare dei campionati nazionali di serie A, B e C, della Coppa Italia nonché le competizioni internazionali comprese tutte le amichevoli, al pari di quanto già avviene in altre realtà europee (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda e Spagna), è stata generalmente condivisa anche in relazione alla necessità di accrescere la “qualità dello spettacolo” che verrebbe pregiudicata dall’esposizione di messaggi ove questi risultino contrari al buon gusto e all’etica sportiva; Dal 30 marzo u.s. è stato recepito nel regolamento d’uso degli impianti sportivi che: È fatto divieto introdurre striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato e di vietare anche i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono). In merito, si sottolinea che: i limiti dell’introduzione degli striscioni sono stabiliti dalle società sportive sulla base peraltro degli spazi disponibili per la loro esposizione in forma fissa a monte e a valle degli spalti (balaustre), con esclusione quindi di quelli tra gli spettatori, Le coreografie dovranno comunque terminare prima dell’inizio della gara Si ribadisce che è comunque vietato autorizzare l’esposizione, in forma fissa, di materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta. Tale materiale deve essere considerato “coreografico” e pertanto, se autorizzato, deve essere rimosso prima dell’inizio della gara.

10 ESITO DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA VENDITA DEI BIGLIETTI
Determinazione n. 17/2007 del 29 marzo 2007: biglietti ESITO DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA VENDITA DEI BIGLIETTI la società che ospita l’evento sportivo è responsabile dell’emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti ove tali gare si disputano; in tutti gli stadi interessati ad incontri di calcio validi per i campionati nazionali di serie “A”, “B” e “C”, a prescindere dalla capienza, è vietata la vendita o cessione di titoli del settore ospiti sin dalle ore 19,00 del giorno antecedente la gara medesima; la società che organizza l’evento sportivo deve garantire la prevendita dei tagliandi di accesso per i tifosi ospiti almeno 5 giorni prima dello svolgimento della gara, avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti volti a rendere agevole l’acquisto dei biglietti da parte dei supporter (es. vendita on-line ovvero punti vendita nella città che origina la trasferta). La mancata predisposizione di misure finalizzate a dare attuazione alle precedenti “indicazioni”, sarà considerata alla stregua di una “carenza organizzativa” della società ai fini dell’attribuzione di un livello di rischio all’incontro. Ricorrendone i presupposti, le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza saranno invitate a valutare la sussistenza delle condizioni per l’adozione di provvedimenti restrittivi, non escluso il divieto/differimento della gara, ovvero il non inizio/sospensione della medesima; La determinazione nr. 17 ha tenuto presente il decreto-legge 8 febbraio 2007, nr. 8, di recente convertito in Legge n. 41/07 il quale, all’art. 1 – 2° comma, nel prevedere l’integrazione dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, con l’art. 7-bis. dispone: “E' fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. Se da una parte con tale provvedimento, il legislatore ha inteso scoraggiare il fenomeno delle trasferte di massa organizzate ai fini di una più incisiva azione di prevenzione da parte delle Forze di Polizia, senza tuttavia precludere il diritto dei singoli cittadini ad assistere agli incontri di calcio, dall’altra lo stesso nuovo articolo impone alle società sportive il divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. Si ricorda peraltro che, in caso di violazioni di dette disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro prevista dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies dello stesso DL n. 28/03, convertito in Legge n. 88/03. La determinazione, oltre a sottolineare la responsabilità delle società organizzatici dell’evento per la dell’emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti, ha anche ribadito, nella premessa, la vigenza dell’l’art. 5 del decreto Ministeriale 6 giugno 2005 in materia di “ticketing” applicabile agli impianti sportivi per il gioco del calcio con capienza superiore a spettatori, il quale prevede che: “dalle ore 19,00 del giorno precedente lo svolgimento degli incontri è vietata la vendita o cessione dei titoli di accesso al settore ospiti e, in ogni caso, nel giorno di svolgimento di qualsiasi competizione calcistica è vietata la vendita dei biglietti nell’area di servizio esterna dell’impianto sportivo”. Peraltro, viene soddisfatta la necessità, unanimemente condivisa in sede di Gruppo di lavoro, di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti il giorno della gara anche per i campionati organizzati dalla Lega Nazionale Professionisti di serie “C” nonché della Coppa Italia (di serie A, B e C) ma anche di favorire l’accessibilità ai titoli da parte dei singoli spettatori che devono essere messi in condizione dalle Società organizzatrici di poter acquistare i relativi tagliandi prima delle ore del giorno antecedente la gara, anche per evitare che i tifosi sprovvisti di tagliando possano giungere nella città ospitante con riflessi negativi sotto il profilo dell’ordine pubblico; Anche in questo caso, l’Ufficio Ordine Pubblico, la Lega Nazionale Professionisti e la Lega nazionale Professionisti di serie “C” e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel recepire la determinazione, hanno diramato proprie circolare alle Autorità di Pubblica Sicurezza, con le opportune istruzioni.


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