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Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO COSTITUZIONALE (H-P) Corso 2013-14 Prof. Alessandro Torre DÉCLARATION.

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1 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO COSTITUZIONALE (H-P) Corso 2013-14 Prof. Alessandro Torre DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen

2 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 23 settembre 2013 FORME DI POTERE «Quando si forma un potere costituente più forte di ciò che è costituito, può nascere una nuova costituzione» P.Scoppola, La Costituzione Contesa, 1998, p.4 Max Weber (1862-1920) forme di potere CARISMATICO TRADIZIONALE RAZIONALE quale ruolo / forza del potere COSTITUENTE? Convenzione di Filadelfia 1787 Assemblea Nazionale Costituente 1789 Assemblea Costituente 1946-48

3 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 23 settembre 2013 FORME DI POTERE Un’antitesi oggettiva POTERE - LIBERTÀ (la persona: evoluzione delle concezioni) dallo STATO DI NATURA alla SOCIETÀ ORGANIZZATA Thomas Hobbes (1588-1679) Leviathan (1660) Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) Contratto sociale (1762) Come conciliare l’antitesi? L’idea di “costituzione come LIMITE AL POTERE – TUTELA DEI DIRITTI

4 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 settembre 2013 LO STATO (introduzione) «Tutti lo Stati, tutti e’ dominii che hanno avuto et hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e sono o repubbliche o principati» N.Machiavelli, Il Principe, 1513 FORMA DI STATO FORMA DI GOVERNO PRINCìPI–VALORI–PROGRAMMA ISTITUZIONI–ORGANIZZAZIONE-RELAZIONI PLATONE (Repubblica – Politica- Leggi) Forme pure MONARCHIA ARISTOCRAZIA DEMOCRAZIA (o POLITEIA) Forme corrotte TIRANNIDE DESPOTISMO DEMAGOGIA (o ANARCHIA)

5 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 30 settembre 2013 LO STATO (caratteri e forme) Definizione: organizzazione della vita collettiva di un gruppo sociale su un territorio secondo finalità generali SOVRANITÀ POPOLO TERRITORIO (elementi costitutivi essenziali) Lo Stato come ORDINAMENTO GIURIDICO cfr. Santi Romano (1875-1947) È organizzato in centri di potere Discrimina la rilevanza È coerente e completo Predispone mezzi contro le violazioni

6 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 1 ottobre 2013 LO STATO (una icona del contrattualismo assolutista) Verso la modernità della riflessione politica e costituzionale Frontespizio del Leviathan (1660) Thomas Hobbes Altre opere: De Cive (1642) Behemot (1651) interpretazioni della I Rivoluzione inglese e della Restaurazione

7 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 1 ottobre 2013 FORME DI STATO (caratteri e forme) Article 16 (Déclaration 1789) Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. PATRIMONIALE FEUDALE Trattato di Westfalia (1648) ASSOLUTO DI POLIZIA LIBERALE STATO SOCIALE (Welfare State)

8 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 1 ottobre 2013 FORME DI STATO (caratteri e forme) STATO: patrimoniale * Terra e rapporti sociali come proprietà” del sovrano feudale assoluto di polizia * società * personificazione (da polis) stratificata (cetuale) del potere e dello * autorità del potere * intreccio di Stato monarchico relazioni sociali * società cristallizzata * riconoscimento e * struttura piramidale e cetualità esasperata tutela di alcuni (officium-beneficium) * indebolimento delle diritti (reali, * monarchia radicata aristocrazie sociali patrimoniali) nell’ordine sociale * negazione delle * nuovo rapporto * Constitutiones, libertà potere-società parliamentum, libertà * mercantilismo e revival * Illuminismo * vitalità produttiva della patrimonialità (influenza) e mercantile

9 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 14 ottobre 2013 FORME DI STATO (caratteri e forme) “Terrete infatti ben fermo ciò che vi ho detto poc’anzi: se in una città non si realizza un corretto equilibrio nei diritti, nei doveri e nelle funzioni politiche tale, da assicurare ai magistrati il sufficiente prestigio, ai senatori la necessaria autorità e al popolo la giusta libertà, è impossibile che una costituzione possa reggersi stabilmente” res publica CICERONE, De re publica, Libro II (54-51 a.C. – 6 libri)

10 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 14 ottobre 2013 FORME DI STATO (caratteri e forme) dallo STATO liberale allo STATO sociale Le RIVOLUZIONI borghesi come produttrici di nuove forme di Stato e delle prime stesure costituzionali Rivoluzioni inglesi I rivoluzione: 1642-60 II rivoluzione: 1688-89 Rivoluzione americana 1776-83 Rivoluzione francese 1789-99 Rivoluzione industriale

11 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 14 ottobre 2013 FORME DI STATO (le radici intellettuali dello Stato liberale) 1689 1748

12 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 14 ottobre 2013 FORME DI STATO (le origini dello Stato liberale) Le immagini delle rivoluzioni borghesi

13 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 14 ottobre 2013 FORME DI STATO (caratteri e forme) RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (A.Smith, The Wealth of Nations, 1776) Economia di mercato e nuove forme di produzione (dal mercantilismo dell’ancien régime alla libertà economica e di organizzazione dell’impresa)

14 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 14 ottobre 2013 FORME DI STATO (caratteri e forme) STATO LIBERALE * Rivoluzione industriale (i diversi tempi di realizzazione) * Trasformazioni sociali e diverse vie del liberalismo europeo * Economia di mercato utilitaristica e nuove forme di produzione * Stato – mercato: quale rapporto? * Lo Stato minimo (“guardiano notturno”) * Garanzie della libertà individuale * Principio rappresentativo e deriva parlamentare (nasce il concetto di) Stato di diritto Rechtsstaat e rule of law: differenza concettuale su cui si delinea anche la distinzione common law – civil law

15 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 15 ottobre 2013 FORME DI STATO (percorsi nazionali del liberalismo) GRAN BRETAGNA (rivoluzione industriale) libero mercato unwritten constitution, evolutiva e a base parlamentare FRANCIA sviluppo borghese e dualismo con classi popolari pluralità di carte costituzionali (1814, 1830, 1848-52, 1875) GERMANIA unificazione nazionale costituzioni Paulskirche 1848 – II Reich 1871 SPAGNA liberalismo e monarchismo costituzione Cadice 1812 ITALIA unificazione nazionale costituzioni Carlo Alberto 1821 Statuto Albertino 1848

16 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 15 ottobre 2013 FORME DI STATO (costituzioni di matrice liberale) Costituzioni rivoluzionarie (1776) (1789) Costituzioni napoleoniche Cost. USA 1787 Cost.Francia 1791, 1793, 1795 es. Repubblica Partenopea 1799 Regno di Napoli e di Sicilia 1808 Costituzione britannica (non scritta) Costituzioni restaurative Costituzioni liberali Francia 1814 Cost.Cadice 1812 Costituzioni ibero-americane es. Costituzione della Grande Colombia 1821 (Piemonte 1821) Costituzioni liberali Costituzioni imperiali Costituzioni democratiche Francia 1830 Austria 1848 razionalizzate Costituzione di Francoforte 1848 Germania (II Reich) 1871 Weimar 1919 Statuto Albertino 1848 Francia 1848-52 Austria 1920 Costituzioni democratiche sociali Francia 1946 e 1958 Italia 1948 Portogallo 1969 Spagna 1978

17 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 15 ottobre 2013 FORME DI STATO (costituzioni di matrice liberale) Le prime costituzioni liberali in Europa

18 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 15 ottobre 2013 FORME DI STATO (caratteri e forme) Dallo Stato liberale allo Stato sociale Il Rapporto Beveridge (1942) alle radici del WELFARE STATE * Democrazia pluralista (da STATO MONOCLASSE a STATO PLURICLASSE) * Riconoscimento dei DIRITTI SOCIALI es. Servizio Sanitario Nazionale * Crescita degli APPARATI DELLO STATO e della LEGISLAZIONE SOCIALE * NAZIONALIZZAZIONI e INTERVENTISMO dello Stato

19 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 21 ottobre 2013 FORME DI STATO (caratteri e forme) Art.3 Tutti i cittadini eguaglianza formale hanno pari dignità sociale isonomia e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. eguaglianza sostanziale agente storico È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese personalismo e principio democratico v.art.1 Cost.

20 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 21 ottobre 2013 FORME DI STATO (caratteri e forme) FRANCIA IV REPUBBLICA (1946-1958) - PREAMBOLO DELLA COSTITUZIONE Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à lagestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. (…) La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. (…)

21 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 21 ottobre 2013 FORME DI STATO (caratteri e forme) IL COSTITUZIONALISMO LIBERALE Francia Gran Bretagna (caduta della monarchia Cartismo orleanista e II Repubblica) socialismo e repubblicanesimo Great Reform Act 1832 colpo di stato e Secondo Impero 1852 Spagna Svizzera (vari moti liberali) ritorno a Cadice 1812? (guerra del Sonderbund e federalizzazione) GermaniaAustria (Parlamento di Francoforte (trasformazione dell’Impero e svolta antiliberale) in “austro-ungarico”) 1848 1849 Regno di Sardegna Stato Pontificio Repubblica Romana ( Statuto Albertino ) (Statuto fondamentale pel governo temporale degli Stati della Santa Chiesa) abrogato 1850

22 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 21 ottobre 2013 STATUTO ALBERTINO Statuto Albertino 4 marzo 1848 * Pressioni liberali in Piemonte e nell’Italia del Nord * Consiglio di Conferenza (gennaio-marzo 1848) * Costituzioni-modello? Francia 1830 e Belgio 1831 * Statuto (octroyée), e non Costituzione * Monarchia costituzionale

23 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 22 ottobre 2013 FORME DI STATO (caratteri e forme) PER INTERPRETARE LA FORMA DI STATO ( un approccio costituzionalistico ) DIRITTI ISTITUZIONI AUTONOMIE INDIVIDUALI POTERE DI GOVERNO E DEI GRUPPI SOCIALI E POLITICO quali relazioni?

24 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 22 ottobre 2013 FORMA DI STATO: I DIRITTI INVIOLABILI Art.2 Cost. agente storico e politico “La Repubblica parte “passiva” parte “attiva” riconosce e garantisce radice giusnaturalistica (birthrights) dignità della persona i diritti inviolabili dell’uomo, da parte dello Stato da parte della società (v.artt.2 e 4 Dich.1789) sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, concezione liberale concezione sociale e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” Principio solidaristico (la Repubblica non è un ente astratto = “ogni cittadino”)

25 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 22 ottobre 2013 STATUTO ALBERTINO MONARCHIA ASSOLUTA personalizzazione del potere regio (tentativi Stuart in Inghilterra XVII secolo) il re è legibus solutus Luigi XIV e ancien régime nessun diritto riconosciuto ai sudditi monarchie scandinave – Russia zarista MONARCHIA “DI POLIZIA” il re è garante delle leggi Prussia, Impero austriaco limitati diritti riconosciuti ai sudditi Francia 1814? nuovo rapporto monarchia-comunità nazionale MONARCHIA COSTITUZIONALE riconoscimento dei diritti dei sudditi Inghilterra post-1689/pre-Hannover il re è capo del potere esecutivo Francia 1830 – Belgio 1831 - Francoforte 1848 il re partecipa alla formazione delle leggi Statuto Albertino 1848 si trasforma presto in MONARCHIA PARLAMENTARE

26 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 22 ottobre 2013 STATUTO ALBERTINO LA MONARCHIA STATUTARIA espressione del COSTITUZIONALISMO LIBERALE nella carta processo di trasformazione nella realtà COSTITUZIONALE PARLAMENTARE Preambolo - 84 articoli (di cui 3 disposizioni transitorie) “Con lealtà di Re e con affetto di Padre, artt. 1-23 = Monarchia (…) di Nostra certa scienza, Regia autorità, artt. 24-32 = Diritti e doveri avuto il parere del Nostro Consiglio, artt. 33-38 = Senato abbiamo ordinato ed ordiniamo artt. 39-47= Camera dei Deputati in forza di Statuto e Legge fondamentale, artt. 48-64 = Camere(disp.comuni) perpetua ed irrevocabile della Monarchia, artt. 65-67 = I Ministri quanto segue: (…)“ artt. 68-73 = Ordine giudiziario artt. 74-81 = Disposizioni generali Costituzione octroyée (e flessibile?) Costituzione breve

27 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 28 ottobre 2013 COSTITUZIONALISMO LIBERALE nel Regno di Sardegna da Cadice a Torino (1821) da Parigi a Torino (1848)

28 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 28 ottobre 2013 STATUTO ALBERTINO – le istituzioni Potere preminente: il RE art.5, I c. (“Al Re solo appartiene il potere esecutivo”) art.6 (Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessarj per l’esecuzione delle leggi senza sospenderne l’osservanza, o dispensarne”) art.65 (“Il Re nomina e revoca i suoi Ministri”) art.67 (“I Ministri sono risponsabili. Le leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un Ministro”) Poteri concorrenti: il PARLAMENTO e il GOVERNO … e il GIUDIZIARIO? (art.68: La Giustizia emana dal Re…)

29 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 28 ottobre 2013 STATUTO ALBERTINO – diritti e libertà I DIRITTI STATUTARI: PERFETTA FOTOGRAFIA DI UNO STATO LIBERALE art.24. I c. “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge ” art.26. I c. “La libertà è guarentita. Niuno può ssere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge (…)” art.27. I c. “Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domicilare può aver luogo, se non nei casi previsti dalla legge” art.28. I c. “La Stampa sarà libera, ma la legge ne reprime gli abusi” art.29. I c. “ Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili ” art.30 “Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re” art.32. I c. “È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio ” Stato di Diritto / soggezione alla legge

30 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 28 ottobre 2013 STATUTO ALBERTINO – la struttura del potere APPARATI RACCORDO COERCITIVI STATO-NAZIONE Re Parlamento Esercito Camera dei Deputati elettiva Esecutivo (elettiva) Senato Magistratura (di nomina regia)

31 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 28 ottobre 2013 STATUTO ALBERTINO – il sistema elettorale Parlamento del Regno (raccordo tra Stato e nazione) Camera dei Deputati Senato elettiva di nomina regia (v.art.39) (v. art.33) Re cfr. art.3 (potere legislativo) processo di formazione della legge cfr. artt.10 (iniziativa)

32 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 28 ottobre 2013 Il VOTO nella Costituzione – princìpi generali art. 48 Cost. Art.3 Cost. “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. 18 anni: L.8/3/1975 n.39 Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. diritti elettorali maturati in età liberale CITTADINANZA Il suo esercizio è dovere civico” un compromesso costituzionale N.B. nella Costituzione non si trovano norme sul SISTEMA ELETTORALE: PERCHÉ ?

33 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 29 ottobre 2013 Il VOTO nella Costituzione – cosa accadde a Weimar? (perché occuparci di Weimar?) costituzione forte influenza sui costituenti repubblicani italiani razionalizzata democratica art. 22 Cost. di Weimar “I deputati sono eletti con elezione generale. Uguale, diretta e segreta da uomini e donne che abbiano compiuto venti anni d’età, secondo i princìpi generali della rappresentanza proporzionale. Le elezioni devono aver luogo di domenica, o in altro giorno festivo. Le disposizioni di dettaglio sono contenute nella legge elettorale del Reich”

34 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 29 ottobre 2013 STATUTO ALBERTINO – il sistema elettorale Regno di Sardegna (1848-59/61) MAGGIORITARIO a collegio 25 anni e 40£ uninominale e doppio turno stato monoclasse e Parlamento di notabili Regno d’Italia (1861-1946) el.1861: 2% popolazione riforma 1872 (Depretis-Zanardelli) 25 anni e 20£ + MAGGIORITARIO di lista obbligo scolastico a collegio plurinominale (2-5) verso lo stato pluriclasse riforma 1913 (Giolitti) suffragio universale (maschile) riforma 1919 (proporzionale) 1923 (abrogazione – L.Acerbo) DIVARICAZIONE PAESE REALE – PAESE LEGALE

35 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 4 novembre 2013 STATUTO ALBERTINO – il potere Legislativo COME SI ARTICOLA IL LEGISLATIVO STATUTARIO ? art.3 - “Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati” art.10 - “La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d’imposizione di tributi o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati art.7 - “Il Re solo sanziona le leggi e le promulga” art.55 - “Ogni proposta di legge… Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all’altra per la discussione ed approvazione: e poi presentata alla sanzione del Re” “King in Parliament” = un trust o corporation pubblica (common law) in cui si realizza costituzionalmente la sovranità

36 I FASE (1848-59) Regno di Sardegna 1848 Lombardia 1859 Toscana, Emilia Romagna II FASE (1859-76) Regno d’Italia L.17/3/1861 n.1: V.Emanuele II “”Re d’Italia per Grazia di Dio e per volontà della nazione” III FASE (1876-1901) Rivoluzione parlamentare R.D.25/8/1876 – Presidente del Consiglio IV FASE (1901-22) Indebolimento delle istituzioni R.D 14/11/1901 “Sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri” 1922-24 il sistema statutario slitta verso il FASCISMO Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 4 novembre 2013 STATUTO ALBERTINO – le fasi evolutive

37 I FASE (1848-59) Regno di Sardegna 1848 Lombardia 1859 Toscana, Emilia Romagna I Min. Regno di Sardegna novembre 1852 - marzo 1861 I Min, Regno d’Italia marzo – giugno 1861 Suddivisione in Parlamento di notabili (2%) e progressiva influenza del Governo (nomina dei senatori - potere di scioglimento responsabilità politica)

38 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 4 novembre 2013 STATUTO ALBERTINO – le fasi evolutive II FASE (1859-76) Regno d’Italia L.17/3/1861 n.1: V.Emanuele II ”Re d’Italia per Grazia di Dio e per volontà della nazione” Elezioni del primo Parlamento: 2% e 40-50% astensionismo IMPRESA DEI MILLE LE ANNESSIONI 1859 - suddivisione in Province e Comuni - revoca/sostituzione di Presidenti del Consiglio - Governi senza fiducia parlamentare - emerge il Presidente del Consiglio - crescente uso di decreti-legge e decreti legislativi rapporti Stato-Chiesa? ROMA: 1870 (NON EXPEDIT)

39 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 5 novembre 2013 STATUTO ALBERTINO – il difficile rapporto Stato-Chiesa 20 settembre 1870 Plebiscito e decreto di annessione (Roma partecipa a elezioni nov.1870) Roma capitale: giugno 1871 Legge delle guarentigie (L.349/1871) Non Expedit papale e separazione politico-civile ricomposizione Stato-Chiesa: Concordato 11 feb.1929 (Patti Lateranensi)

40 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 5 novembre 2013 STATUTO ALBERTINO – Stato-Chiesa (i Patti Lateranensi) TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA (11 febbraio 1929) IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ Premesso: Che la Santa Sede e l’Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l’addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l’assoluta indipendenza per l’adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la « questione romana », sorta nel 1870 con l’annessione di Roma al Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia; Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana; Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d’Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli Articoli seguenti: Art. 1 L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Art. 2 L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo. Art. 3 L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella Pianta che costituisce l’Allegato I° del presente Trattato, del quale forma parte integrante. Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall’autorità competente ( seguono altri articoli )

41 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 5 novembre 2013 COSTITUZIONE REPUBBLICANA (Il Concordato del 1984) Tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II; avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico; considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale; hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense: Articolo 1 La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese. Articolo 2 1.La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica. 2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa. 3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità. (seguono altri articoli)

42 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 5 novembre 2013 STATUTO ALBERTINO – le fasi evolutive III FASE (1876-1901) ”Rivoluzione parlamentare” R.D.25/8/1876 – Presidente del Consiglio (preminenza nell’Esecutivo) La Sinistra al potere Agostino Depretis “doppia fiducia” (1876-78 / 78-79 / 81-87) (Re + Parlamento) Mobilità delle formazioni parlamentari instabilità degli Esecutivi 1876 1888 1901 4 gov / 4 el.gen 12 gov./ 5 el.gen. CRISI AGRARIA e RIVOLTE SOCIALI Luglio 1901: (Fasci Siciliani – Lunigiana – Milano 1898) attentato a Umberto I Vitt.Emanuele III + Ministero ZANARDELLI (Re contro Parlamento)

43 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 5 novembre 2013 STATUTO ALBERTINO – le fasi evolutive Francesco Crispi 1892: Partito Socialista Pres. Cons. 1887-91 / 1893-96 Verso lo Stato pluriclasse 1889: IV sezione del Consiglio di Stato (giurisd.amministrativa) Primi tentativi coloniali 1892: Battaglia di Adua Antiparlamentarismo e accentuazione del potere di Re ed Esecutivo

44 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 5 novembre 2013 STATUTO ALBERTINO – le fasi evolutive “Torniamo allo Statuto” 1 gennaio 1897, articolo su Nuova Antologia Sidney Sonnino Pres.Cons. feb.mag.1906 1909-10 Una radicale critica del parlamentarismo: “Con quale animo la nazione considera oggi Le istituzioni parlamentari? (…) Il governo parlamentare è messo in discussione in tutto il continente europeo, dovunque con questa espressione si è inteso il governo del parlamento (…)

45 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 5 novembre 2013 STATUTO ALBERTINO – le fasi evolutive IV FASE (1901-22) Indebolimento delle istituzioni R.D 14/11/1901 “Sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri” rilievo costituzionale del Presidente del Consiglio affermazione del Governo in settori di competenza della Corona Giovanni Giolitti Pres.Cons: 1892-3 / 1903-05 1906/09 / 1911-14  Ripristino del parlamentarismo (= rinuncia del Re ad esercitare controlli e poteri statutari)  1900 1913 7 gov. 3 el.gen.

46 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 5 novembre 2013 STATUTO ALBERTINO – le fasi evolutive Verso il fascismo Evento centrale: la Guerra mondiale (1915-18) Interventismo e “ruolo forte” della Corona Pieni poteri al Governo e decretazione d’urgenza Autonomizzazione delle forze armate L.Elettorale 1401/1919 (suffragio universale m. + proporzionale) = frammentazione e crisi della scena politico-parlamentare 1919: partito fascista 1919: partito popolare 1921: partito comunista 1922 Marcia su Roma e incarico a Mussolini Germania 1919: Repubblica di WEIMAR

47 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 12 novembre 2013 WEIMAR: UNA COSTITUZIONE RAZIONALIZZATA Germania 1918 sconfitta militare e proclamazione della Repubblica Consigli di operai e soldati Rivoluzione socialista Rivolta spartachista Corpi Franchi

48 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 12 novembre 2013 WEIMAR: UNA COSTITUZIONE RAZIONALIZZATA La Costituente di Weimar Coalizione: SOCIALDEMOCRATICI CENTRO DEMOCRATICI Altri partiti: Tedesco-nazionali Comunisti Populisti NSDAP (1919)

49 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 12 novembre 2013 WEIMAR: UNA COSTITUZIONE RAZIONALIZZATA Art.1: “Die Staatsgewalt geht vom Volke aus” Una Costituzione dualista e razionalizzata Sovranità popolare - equilibrio tra poteri (“checks and balances”) 1. nella struttura Reich (Stato) Länder (entità decentrate) 2. Negli organi costituzionali Reichspräsident Reichstag (Presidente) (Assemblea) nomina fiducia Reichskanzler (Cancelliere)

50 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 12 novembre 2013 WEIMAR: UNA COSTITUZIONE RAZIONALIZZATA Reichspräsident (“custode della Costituzione”) Suffragio universale Mandato: 7 anni Irresponsabilità (controfirma) Nomina/revoca il Cancelliere Scioglie il Reichstag Iniziativa di referendum Poteri eccezionali (per ristabilire ordine e sicurezza pubblica) Friedrich Ebert Paul von Hindenburg 1919-1925 1925-1932-1934

51 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 12 novembre 2013 WEIMAR: UNA COSTITUZIONE RAZIONALIZZATA Reichstag Reichsrat Consiglio Assemblea rappresenta i Länder Rappresentanza popolare Mandato: 4 anni Dà la fiducia al Cancelliere Approva bilancio È Camera Legislativa Può deporre il Presidente (ma: Volkabstimmung) Art. 22: “I deputati sono eletti con elezione (Wahl) generale, uguale, diretta e segreta da uomini e donne che abbiano compiuto venti anni di età, secondo i princìpi generali della rappresentanza proporzionale”

52 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 12 novembre 2013 WEIMAR: UNA COSTITUZIONE RAZIONALIZZATA Reichskanzler una istituzione subordinata e instabile feb.1919-gen.1933 18 Cancellieri

53 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 25 novembre 2013 IL FASCISMO: CARATTERI COSTITUZIONALI elezioni 15 maggio 1921 700.00 voti e 35 deputati Fondazione PNF 28 ottobre 1922: marcia su Roma Incarico di governo a Mussolini (responsabilità costituzionale del re: diniego allo stato d’assedio + incarico di minoranza) Discorso alla Camera dei Deputati: FIDUCIA e PIENI POTERI

54 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 25 novembre 2013 IL FASCISMO: CARATTERI COSTITUZIONALI 1922: fiducia al Governo Mussolini Socialisti: 122 deputati Popolari: 107 Fascisti: 32 + 3 Giolitti Affiliati Gruppo misto) Salandra Nazionalisti: 11 Orlando Liberaldemocratici: 21 Facta Democratici: 41 Bonomi Demonazionali: 26 De Gasperi Democratico-sociali: 41 De Nicola Gruppo Agrario: 23 Socialisti riformisti: 26 Comunisti: 16 Gruppo misto: 32 un manifesto antiparlamentare 1923: fusione fascisti-nazionalisti e uscita dal governo dei popolari

55 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 25 novembre 2013 IL FASCISMO: CARATTERI COSTITUZIONALI 1923 D.L. Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale D.L.vasti poteri ai Prefetti di controllo sulla stampa quotidiana / periodica Legge Acerbo= 2/3 dei seggi alla C.Dep. a lista che consegua la maggioranza (relativa) dei voti (non inferiore a 1/4 dei voti nazionali) mag. 1924 Giacomo Matteotti Elezioni generali denuncia di brogli e rapimento-omicidio “listone” fascista: 65% “Aventino” e crisi politica dell’Esecutivo Mussolini

56 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 25 novembre 2013 IL FASCISMO: CARATTERI COSTITUZIONALI 1924-5: LA LIQUIDAZIONE DEL PARLAMENTO STATUTARIO 13 giugno: discorso di Mussolini alla Camera dei Deputati e aggiornamento sine die 26 giugno I deputati dell’Aventino 3 gennaio 1925 discorso di Mussolini alla Camera dei Deputati, rivendicazione di responsabilità e citazione art.47 St. SOPPRESSIONE DELL’ATTIVITÀ PARLAMENTARE 1925-6: LEGGI ECCEZIONALI e decadenza dei deputati aventiniani Ritrovamento di Matteotti

57 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 25 novembre 2013 IL FASCISMO: CARATTERI COSTITUZIONALI 1925-26: il fascismo diventa un regime le leggi eccezionali L.2263/1925 Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato Responsabilità Capo del Governo Consiglio dei Ministri Re Capo del Governo

58 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 25 novembre 2013 IL FASCISMO: CARATTERI COSTITUZIONALI 1925-26: il fascismo diventa un regime le leggi eccezionali L.100/1926 Riorganizzazione dei poteri normativi del Governo Norme primarie: delegazione legislativa + decreti-legge Norme secondarie: regolamenti esecutivi + regolamenti indipendenti

59 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 25 novembre 2013 IL FASCISMO: CARATTERI COSTITUZIONALI 1925-26: il fascismo diventa un regime le leggi eccezionali Attentato Zamboni (0tt.1926) Leggi 1926 soppressione stampa d’opposizione scioglimento partiti antifascisti istituzione confino di polizia decadenza deputati dell’Aventino ripristino pena di morte scioglimento dei sindacati tribunale speciale per la difesa dello Stato Carta del Lavoro (1927) Politica elettorale: lista unica Gran Consiglio del Fascismo (1928)

60 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 25 novembre 2013 IL FASCISMO: CARATTERI COSTITUZIONALI 1.Distruzione del Parlamento 2.Governo legislatore 3.Soppressione di diritti 4.Eliminazione opposizione 5.Alleanza con la monarchia 6.Istituzione organi speciali 7.Controllo dell’economia 8.Centralizzazione del potere 9.Supremazia del partito unico 10.Concezione totalitaria dello Stato

61 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 26 novembre 2013 IL FASCISMO: CARATTERI COSTITUZIONALI 1927: Carta del lavoro 1938: 22 corporazioni riforme sociali a ssicurazioni a tutela dei lavoratori sostentamento per la vecchiaia indennità di disoccupazione garanzie in caso di malattie ferie pagate massimo di otto ore lavorative consenso di alcuni oppositori e dei Cattolici Nazionali Camera dei Fasci e delle Corporazioni

62 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 26 novembre 2013 IL FASCISMO: CARATTERI COSTITUZIONALI 1939 Camera dei Fasci e delle Corporazioni rappresentanti dei Consigli Nazionali del PNF e delle Corporazioni Scomparsa della Camera dei Deputati appoggio dei cattolici (1929 Patti Lateranensi = Concordato)

63 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 26 novembre 2013 COSA RESTA DELLO STATUTO ALBERTINO? Presidente del Consiglio Capo del Governo Legislazione ordinaria Decreti dell’Esecutivo Camera dei Deputati Camera dei Fasci e delle Corporazioni Pluralismo partitico Partito unico Libertà civili, politiche e sindacali Stato repressivo Monarchia rappresentativa Stato totalitario

64 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 26 novembre 2013 DAL FASCISMO ALLA REPUBBLICA 1938 : leggi razziali 1939: non belligeranza 10 giugno 1940: entrata in guerra 1943 24 luglio Gran Consiglio del Fascismo (O.d.G. Grandi) 25 luglio esonero di Mussolini e “colpo di stato” monarchico e arresto 26 luglio: Governo Badoglio dittatura militare

65 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 26 novembre 2013 ANTIFASCISMO E RESISTENZA 1943 3 settembre 8 settembre 12 settembre Armistizio notificazione liberazione di con gli Alleati Mussolini Costituzione del CLN Fondazione del Dem.Cristiana Partito fascista P.Socialista repubblicano P.Comunista clandestino P.d’Azione REPUBBLICA Dem.del Lavoro REGNO DEL SUD SOCIALE P.Liberale ITALIANA

66 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 26 novembre 2013 ANTIFASCISMO E RESISTENZA Regno del Sud Repubblica Sociale Italiana Stato di diritto Governo di fatto 28-29 gennaio 1944 Congresso di Bari 6 partiti antifascisti CLNAI (pieni poteri) “patto istituzionale” (abdicazione del re + costituente) luogotenenza e I Governo Bonomi

67 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 26 novembre 2013 LA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA, GOVERNO DI FATTO Uno “Stato fantoccio” nel nord-Italia (23 sett.1943 – 29 aprile 1945) fascismo repubblicanesimo corporativismo antisemitismo

68 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 26 novembre 2013 ANTIFASCISMO E RESISTENZA 1943 - (1944: Corpo Volontari della Libertà) – 1945 18 giugno 1944: 19 giugno 1944: governo BONOMI governo PARRI I GOVERNO De Gasperi 10 dicembre 1945 – 13 luglio 1946

69 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 26 novembre 2013 DAL REGNO D’ITALIA ALLA REPUBBLICA Regno d’Italia 5 giugno 1944 9 maggio 1946 Luogotenenza abdicazione di Vittorio Emanuele III Un atto illegale? Umberto I REFERENDUM ISTITUZIONALE 2 giugno 1946 Repubblica o Monarchia ? La decisione: una costituente o il popolo?

70 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 26 novembre 2013 NASCITA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 1946 – IL REFERENDUM ISTITUZIONALE Repubblica: 12.717.923 Monarchia: 10.719.284 (Bin-Pitruzzella)

71 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 2 dicembre 2013 L’ASSEMBLEA COSTITUENTE 2 GIUGNO 1946 REFERENDUM ISTITUZIONALE 54,3% ASSEMBLEA COSTITUENTE (556 deputati) 7 23 30 207 104 125

72 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 2 dicembre 2013 L’ASSEMBLEA COSTITUENTE Congresso di Bari = accordo/programma politico CLN – GOVERNO BADOGLIO aprile 1944 PATTO DI SALERNO = tregua istituzionale 1.Luogotenenza e II Governo Badoglio 2.Assemblea Costituente Dopo la liberazione di Roma: Governo di espressione CLN (Bonomi – giugno 1944)

73 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 2 dicembre 2013 L’ASSEMBLEA COSTITUENTE potere costituente = POTERE LIBERO DA VINCOLI FORMA DI STATO FORMA DI GOVERNO CONTINUITÀ REFERENDUM DELLO STATO ISTITUZIONALE ORDINAMENTO REPUBBLICA Statuto Albertino e nuovo ordine repubblicano: quali rapporti giuridici?

74 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 2 dicembre 2013 L’ASSEMBLEA COSTITUENTE CONTINUITÀ REFERENDUM DELLO STATO ISTITUZIONALE ORDINAMENTO REPUBBLICA Leggi sopravviventi principio vincolante per la stessa Leggi reviviscenti Costituente Leggi immediatamente e per il Legislatore incompatibili v. art. 139 Cost. Leggi nuove

75 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 2 dicembre 2013 L’ASSEMBLEA COSTITUENTE Quali COSTITUENTI conoscete?

76 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 3 dicembre 2013 L’ASSEMBLEA COSTITUENTE Rappresentanza del popolo italiano Controllo sul Governo Scrittura della Costituzione Repubblicana Assunzione di sovranità Commissione per la Costituzione (o dei 75) Attività complessa e auto-proroghe

77 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 3 dicembre 2013 L’ASSEMBLEA COSTITUENTE COMMISSIONE DEI 75 (15 LUGLIO 1946-1 FEBBRAIO 1947) Gruppo democristiano (26) rigida proporzionalità Gruppo comunista (13) Partito Socialista It. (7) pluralismo partitico Partito Soc.Lavoratori (6) Gruppo repubblicano (6) Unione Democratica Naz.(14) Gruppo autonomista (3) una Costituzione Fronte dell’Uomo Qualunque (3) “di compromesso” Gruppo liberale (3) Gruppo misto (3) LUNGA e Democrazia del lavoro (2) APERTA Unione nazionale (1)

78 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 3 dicembre 2013 L’ASSEMBLEA COSTITUENTE Commissione dei 75 I sotto-commissione: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (18) II sotto-commissione: ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO (38) III sotto-commissione: RAPPORTI ECONOMICI E SOCIALI (18) Comitato di Redazione (“dei 18”)

79 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 3 dicembre 2013 L’ASSEMBLEA COSTITUENTE Commissione dei 75 II sotto-commissione: ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO (38) I sezione II sezione Capo dello Stato Potere giudiziario Governo Corte Costituzionale revisione della Costituzione

80 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 3 dicembre 2013 L’ASSEMBLEA COSTITUENTE 1947 4 marzo: inizio della discussione generale del progetto di Costituzione Dopo la discussione generale: discussione generale dei singoli Titoli, la votazione degli ordini del giorno sui singoli Titoli e l'esame degli emendamenti agli articoli del Progetto o di nuovi articoli (1663 emendamenti-292 appr.; 170 sedute) 20 dicembre: presentazione del testo coordinato dal Comitato di redazione sulla base delle votazioni avvenute in Assemblea 22 dicembre: ulteriore votazione sugli articoli del testo coordinato con la sola possibilità di tornare alla versione precedentemente votata dall'Assemblea 22 dicembre: votazione a scrutinio segreto del testo definitivo. Costituzione approvata (453 voti favorevoli; 62 contrari) 27 dicembre: Enrico De Nicola, Capo provvisorio dello Stato, promulga la Costituzione della Repubblica italiana La Costituzione della Repubblica italiana entra in vigore il 1 gennaio 1948

81 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 3 dicembre 2013 LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE Principi fondamentali (artt.1-12) Parte I Diritti e doveri dei cittadini (artt.13-54) Parte II Ordinamento della Repubblica (artt.55-139) Disposizioni transitorie e finali (I-XVIIII)

82 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 3 dicembre 2013 COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 enunciazione della forma di Stato L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Referendum 2 giugno 1946 Principio “lavoristico” La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione non solo il FONDAMENTO ma anche il FUNZIONAMENTO dello STATO ha base nel POTERE POPOLARE

83 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. Fulvio Pastore Seminario 9 dicembre 2013 I SISTEMI ELETTORALI TRA RAPPRESENTANZA E GOVERNABILITÀ Prof. Fulvio Pastore Università degli Studi di Cassino

84 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 dicembre 2013 COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA Artt.1-12 Cost. Possono essere interpretati come il PREAMBOLO dell’intera Costituzione?

85 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 dicembre 2013 COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI PREAMBOLO Def. “protocollo d'intesa preliminare ai veri e propri accordi” La Costituzione italiana preambolo storico: non ha un PREAMBOLO REFERENDUM 1946 in senso tecnico (es. Francia IV e V Rep. preambolo valoriale: Grundgesetz 1949, artt.1-12 Statuto Albertino 1848, Cost.USA 1787) Costituzione come PATTO FONDAMENTALE

86 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 dicembre 2013 COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI Art.1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione Principi: Costituzione come limite al potere REPUBBLICANO DEMOCRATICO LAVORISTICO cfr. Art. 4 SOVRANITÀ POPOLARE

87 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 dicembre 2013 COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI Art.2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale Principi: INVIOLABILITÀ DEI DIRITTI PERSONALISMO radice giusnaturalistica SOLIDARIETÀ società-ordine costituzionale: riflessività

88 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 dicembre 2013 COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Principi: UGUAGLIANZA uguaglianza formale / sostanziale PERSONALISMO evoluzione del principio egalitario PARTECIPAZIONE LAVORISTICO NORMA-PARAMETRO SOLIDARISTICO

89 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 dicembre 2013 COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Principi: Ruolo attivo della Repubblica LAVORISTICO CORRISPONDENZA DIRITTO-DOVERE CITTADINANZA ATTIVA

90 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 dicembre 2013 COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. Principi: Dualismo Repubblica-Stato UNITÀ e INDIVISIBILITÀ AUTONOMISTICO superamento del centralismo DECENTRAMENTO liberale ORDINE POLICENTRICO (della Repubblica) (ma: ritardi attuativi)

91 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 dicembre 2013 COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Principi: TUTELA DELLE CULTURE MINORITARIE e RICONOSCIMENTO DELLA LORO DIGNITÀ Quali minoranze linguistiche NON DISCRIMINAZIONE esistono in Italia? GARANZIA DEL PLURALISMO CULTURALE (alla base delle Regioni a statuto speciale: Valle d’Aosta, Trentino- Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia)

92 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 dicembre 2013 COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Principi: SEPARAZIONE E RAPPORTI PARITARI STATO-CHIESA LAICITÀ DELLO STATO INDIPENDENZA / SOVRANITÀ AUTONOMIA DEGLI ORDINAMENTI

93 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 dicembre 2013 COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondO i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Principi: LIBERTÀ DI CULTO LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE RELIGIOSA LIBERTÀ DI INTESA NON DISCRIMINAZIONE

94 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 dicembre 2013 COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Principi: PROMOZIONE / TUTELA CULTURALE EREDITÀ CULTURALE PATRIMONIO NAZIONALE cfr. “diritti delle future generazioni”

95 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 dicembre 2013 COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. Principi: INTERNAZIONALISMO GARANZIE A FAVORE DELLO STRANIERO NON DISCRIMINAZIONE e TUTELA POLITICA ASILO POLITICO e NON ESTRADIZIONE

96 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 dicembre 2013 COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Principi: PACIFISMO MEC – CEE – Unione Europea LIMITAZIONE DI SOVRANITÀ ADESIONE A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

97 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 dicembre 2013 COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

98 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 dicembre 2013 COSTITUZIONE: QUALI DIMENSIONI? COSTITUZIONE per PRINCIPI per ISTITUZIONI se sono rigidamente separati PURA FILOSOFIA PURO TECNICISMO

99 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 17 febbraio 2014 COSTITUZIONE: LA STRUTTURA Principi fondamentali (artt.1-12) Parte I - Diritti e doveri dei cittadini (artt.13-54) Parte II - Ordinamento della Repubblica (artt.55-139) Disposizioni transitorie e finali (I-XVIIII)

100 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 17 febbraio 2014 DOVE SI ESERCITA LA SOVRANITÀ? DOTTRINA CLASSICA: POPOLO ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO TERRITORIO SOVRANITÀ potere supremo di comandoORIGINARIA (imperium) ESCLUSIVA SUPERIOREM NON RECOGNOSCENS C.Schmitt (1888-1985) alla NAZIONE? “chi decide sullo stato di ECCEZIONE” POPOLARE

101 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 17 febbraio 2014 LA SOVRANITÀ POPOLARE Art.1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione Democrazia diretta e delegata Sovranità non più assoluta, ma limitata dalla Costituzione (es. art.75; art. 11 Cost.)

102 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 17 febbraio 2014 LA SOVRANITÀ PUÒ ESSERE LIMITATA Art. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. ( RIFLETTERE SUL RAPPORTO TRA SOVRANITÀ ASSOLUTA / NAZIONALE E GUERRA : gli insegnamenti della STORIA)

103 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 febbraio 2014 IL CIRCUITO ESPLICITO DEL POTERE POLITICO Popolo / corpo elettorale Parlamento (Camera dei Deputati e Senato) Governo (presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri) Presidente della Repubblica Corte Costituzionale

104 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 febbraio 2014 IL QUADRO COSTITUZIONALE ATTUALE “RES PUBLICA SEMPER REFORMANDA” “I repubblica” (dominio politico DC – coalizioni e pentapartito – “congelamento” e lenta evoluzione costituzionale – sistema elettorale proporzionale) “II repubblica” (tangentopoli e Mani Pulite – scomparsa DC e PSI – Lega Nord 1992 – Forza Italia e Berlusconi 1994 – Riforma elettorale a orient.maggioritario) “III repubblica” (2012-13) (bipolarismo – governo tecnico Monti – Movimento Cinque Stelle – nessuna coalizione ha la maggioranza e “larghe intese” - rielezione di Napolitano – avvicendamento Letta-Renzi) Mutamento di regime o istituzioni a geometria variabile?

105 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 febbraio 2014 LA GARANZIA DEL VOTO DEMOCRATICO art. 48 Cost. Art.3 Cost. “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. 18 anni: L.8/3/1975 n.39 Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. diritti elettorali maturati in età liberale e riconfermati nella Repubblica legato alla / espressione della: CITTADINANZA Il suo esercizio è dovere civico” un compromesso costituzionale perché nella Costituzione non si trovano norme sul SISTEMA ELETTORALE: ricordiamo Weimar

106 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 febbraio 2014 SISTEMI ELETTORALI “All’inizio c’è come un popolo vien fatto votare” (G.Sartori, Ingegneria costituzionale comparata”, II ed., 2000) VOTO Trasformazione della sovranità popolare in seggi democrazia diretta - democrazia rappresentativa Sistemi: MAGGIORITARI PROPORZIONALI MISTI

107 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 febbraio 2014 IL SISTEMA ELETTORALE SECONDO LA L.21/12/2005 n.270 L.21/12/2005 n.270 (sostituisce le L.276 e 277 del 1993) Promotore: Roberto Calderoli (Ministro delle Riforme - Lega Nord) Approvazione: CASA DELLE LIBERTÀ (Forza Italia, Alleanza nazionale, UDC, Lega Nord) Opposizione: PDS, Italia dei Valori, Rif.Comunista Elezioni con questo sistema: 2006 (XV leg.) – 2008 (XVI) - 2013 (XVII)

108 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 febbraio 2014 IL SISTEMA ELETTORALE SECONDO LA L.21/12/2005 n.270 Antefatto: Leggi 276 e 277 del 1993 Sistema maggioritario per il 75% di deputati e senatori Introduce: LISTE BLOCCATE PREMIO DI MAGGIORANZA SOGLIA DI SBARRAMENTO (10% v.v. coalizioni – 4% liste singole) ESPLICITAZIONE DI PROGRAMMI FORMALIZZAZIONE DI ALLEANZE SENATO: CIRCOSCRIZIONI REGIONALI CIRCOSCRIZIONE ESTERO CANDIDATURE MULTIPLE

109 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 febbraio 2014 BREVE STORIA DEI PREMI DI MAGGIORANZA IL PREMIO DI MAGGIORANZA 1923 = Legge Acerbo 1953 = “Legge truffa” Collegato a voto DI LISTA Proporzionale + voto di PREFERENZA (misto) 50% del voti validi 25% dei voti validi a coalizione = 2/3 dei seggi = 65% dei seggi DC, PSDI, PLI, PRI, SV, P.Sardo D’Az. “listone” fascista (oltre 60% v.v.) lista civetta (diverso impatto) = 49,8% + lista “civetta”

110 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 IL PREMIO DI MAGGIORANZA NELLA L.21/12/2005 n.270 CAMERA DEI DEPUTATI SENATO Circoscrizioni (INTERO TERRITORIO REGIONI singole (art.57) NAZIONALE, escl.Valle d’Aosta) (escl. Valle d’Aosta, Trentino A.A., Molise) + CIRCOSCRIZIONE ESTERO

111 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 IL PREMIO DI MAGGIORANZA NELLA L.21/12/2005 n.270 CAMERA DEI DEPUTATI = collegio unico nazionale (617 SEGGI + 1 A Val d’Aosta + 13 Circoscrizione Estero / in 27 circoscrizioni plurinominali, a LISTE BLOCCATE) 1. VOTI VALIDI (determinazione = schede bianche e nulle) 2. individuazione di COALIZIONI = 10% e LISTE = 4% (sbarramenti) (in Trentino A.A. o Friuli V.G,, liste presnetate unicamente =20%) (tutti i voti % inferiori a tali percentuali sono INEFFICACI) 3. RIPARTIZIONE virtuale con metodo d’Hondt (quoziente naturale e più alti resti)

112 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 IL METODO D’HONDT Victor d’Hondt (1841-1901) La représentation proportionnelle des partis par un électeur,1878 Système pratique et raisonné de représentation proportionnelle, 1882 sistema di calcolo che divide il totale del v.v. per ogni lista per 1, 2, 3, 4, 5, n. fino al numero di seggi da assegnare nel collegio, e che assegna i seggi in base ai risultati in ordine decrescente. DENOMINAT ORE /1/2/3/4/5/6/7/8 SEGGI OTTENUTI (*) Partito A100,000*50,000*33,333*25,000*20,00016,66614,28612,5004 Partito B80,000*40,000*26,666*20,00016,00013,33311,42810,0003 Partito C30,000*15,00010,0007,5006,0005,0004,2863,7501 Partito D20,00010,0006,6665,0004,0003,3332,8572,5000

113 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 IL METODO D’HONDT NELLA L.21/12/2005 n.270 sistema di calcolo (I) – Camera dei Deputati divide il totale del voti validi per ogni coalizione (DIVIDENDO) per 1, 2, 3, 4, 5,…,617 fino al numero di seggi (DIVISORE) da assegnare nel collegio (NAZIONALE) e che assegna i seggi in base ai risultati in ordine decrescente. Se in base al conto la COALIZIONE PIÙ VOTATA ottiene almeno 340 seggi = risultato DEFINITIVO Se è al di sotto dei 340 seggi, essi sono ASSEGNATI D’UFFICIO (PREMIO DI MAGGIORANZA)

114 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 IL METODO D’HONDT NELLA L.21/12/2005 n.270 sistema di calcolo (II) – Camera dei Deputati Segue il calcolo definitivo dei seggi da attribuire alle MINORANZE voti efficaci – voti della coalizione di maggioranza (DIVIDENDO) per 1, 2, 3, 4, 5,…,617 – seggi assegnati alla coalizione di maggioranza (con voto definitivo o PREMIO) (DIVISORE) e assegnasione d i seggi in base ai risultati in ordine decrescente. Segue la SUDDIVISIONE INTERNA DEI SEGGI alle LISTE, che abbiano ottenuto almeno il 2% dei voti validi o alla lista più votata in caso il 2% non sia stato conseguito, sempre secondo il metodo d’Hondt (DIVIDENDO = v.v. della coalizione / DIVISORE = seggi attribuiti)

115 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI NELLA L.21/12/2005 n.270 CAMERA DEI DEPUTATI 26 circoscrizioni nazionali + 1 Estero (12 seggi) TOT. 630 seggi

116 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 IL METODO D’HONDT NELLA L.21/12/2005 n.270 sistema di calcolo – Senato Ripartizione: a livello REGIONALE (metodo d’Hondt) CONTO DEI VOTI: per singola REGIONE SOGLIE DI SBARRAMENTO: 20% coalizione e 8% lista (elevazione) SUDDIVISIONE SEGGI: per singola regione (immodificabile) PREMIO DI MAGGIORANZA: 55% (158 seggi)

117 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 IL METODO D’HONDT NELLA L.21/12/2005 n.270 La ripartizione dei seggi nelle regioni Piemonte 21Lazio 27 Valle d’Aosta 1Abruzzo 6 Lombardia 48Molise 2 Trentino-Alto Adige 7Campania 28 Veneto 24 Puglia 20 Friuli-Venezia Giulia 7Basilicata 7 Liguria 7Calabria 9 Emilia-Romagna 21Sicilia 25 Toscana 18Sardegna 8 Umbria 7 31 seggi assegnati ex art.57 Cost., c.3 269 seggi assegnati ex art.57 Cost., c.4

118 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 LISTE BLOCCATE E CANDIDATURE MULTIPLE (II) LISTE BLOCCATE ELETTI = determinati dall'ordine (stabilito dal partito stesso) in cui appaiono in lista PESO ELETTORALE (valutato per circoscrizione) consente di prevedere quali candidati saranno eletti o esclusi CONTROLLO SUGLI ELETTI

119 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 LISTE BLOCCATE E CANDIDATURE MULTIPLE (II) CONTROLLO SUGLI ELETTI CAPO PARTITO (A) = candidato capolista in due circoscrizioni + due fedelissimi (B e C) in circ.1 e due (D e E) in circ.2 + vari candidati meno graditi candidature circoscrizione 1: A, B, C, altri circoscrizione 2: A, D, E, altri esito della votazione circoscrizione 1: vinti 2 seggi circoscrizione 2: vinti 3 seggi A = in quale circoscrizione ottenere il seggio ? alternativa circoscrizione 1: elezione A e B, C escluso circoscrizione 2: elezione A, B e C (in circoscrizione 2: elezione A, B, altro) (in circoscrizione 1: elezione D e E) decisione accettazione seggio in circoscrizione 2 effetto elezione di fedelissimi e esclusione di altri

120 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 L.21/12/2005 n.270: REFERENDUM ABROGATIVI DEL 2009 3 REFERENDUM 21-22 giugno 2009 QUESITI 1 e 2 = abrogazione di tutte le norme su LISTE CONCORRENTI per la Camera dei Deputati e per il Senato (obiettivo: eliminare la possibilità del PREMIO DI MAGGIORANZA) QUESITO 3 = abrogazione di tutte le norme sulle CANDIDATURE MULTIPLE nella Camera dei Deputati (obiettivo: ostacolare il CONTROLLO SUL VOTO) VOTO: 47,5 milioni + 3 milioni di elettori all'estero QUORUM COSTITUTIVO: c. 25 milioni (50% degli a.d.) (v. art.75 Cost., c.4) ESITO: quesiti 1 e 2 = 23,31%; quesito 3 = 23,84% (non validi) (l’effetto dell’ASTENSIONISMO)

121 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 25 febbraio 2014 LA CORTE COSTITUZIONALE SULLA L.21/12/2005 n.270 4 dicembre 2013 (NOTA) «La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza (sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione. La Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali 'bloccate', nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza.»

122 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 LA CORTE COSTITUZIONALE SULLA L.21/12/2005 n.270  (…) a Corte ha affermato che la circostanza che il legislatore abbia lasciato ai partiti il compito di indicare l’ordine di presentazione delle candidature non lede in alcun modo la libertà di voto del cittadino: a condizione che quest’ultimo sia «pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza» (sentenza n. 203 del 1975).sentenza n. 203 del 1975  Nella specie, tale libertà risulta compromessa, posto che il cittadino è chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e di tutti senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di candidati, che difficilmente conosce. Questi, invero, sono individuati sulla base di scelte operate dai partiti, che si riflettono nell’ordine di presentazione, sì che anche l’aspettativa relativa all’elezione in riferimento allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà dell’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito.  In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali).

123 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 LA CORTE COSTITUZIONALE SULLA L.21/12/2005 n.270  Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, inserite nel sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005, in quanto combinato con l’assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio, è pertanto tale da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.). Esso, infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961) ed assume sfumature diverse in funzione del sistema elettorale prescelto. In ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali pure è contemplato detto principio e non è costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare (BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012; ma v. già la sentenza n. 197 del 22 maggio 1979 e la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952).sentenza n. 43 del 1961  Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare, dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva, detta disciplina non è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente.

124 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 LA CORTE COSTITUZIONALE SULLA L.21/12/2005 n.270  Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.  Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali.  Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.).

125 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 CONTINUITÀ DELLO STATO ATTRAVERSO LE ISTITUZIONI «[…]il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento.»

126 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 IL PARTITO NELLA COSTITUZIONE Art.49 Cost. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere cfr. art.18 Cost. con metodo democratico a determinare la politica nazionale Partitocrazia / Parteienstaat / Party Government

127 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 24 febbraio 2014 IL DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO Art.67 Cost. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione quale ruolo del Parlamento? ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato Edmund Burke Discorso agli elettori (1729-1797) di Bristol (1774) La rappresentanza POLITICA

128 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 3 marzo 2014 IL PARLAMENTO Aule parlamentari: politica nazionale e struttura fisica

129 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 3 marzo 2014 IL PARLAMENTO STRATIFICAZIONI della funzione parlamentare Il parliamentum, organo della feudalità 1) Dare CONSIGLIO al sovrano 2) Coadiuvare nella GIUSTIZIA 3) Decidere sui TRIBUTI (la RAPPRESENTANZA come elemento strumentale della MODERNIZZAZIONE FISCALITÀ)

130 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 3 marzo 2014 IL PARLAMENTO 3. Decisione sui tributi Genesi della rappresentanza 4) controllo sulla spesa (e sul bilancio nazionale) 5) supervisione (contabile / politica) sull’amministrazione dello Stato e sull’operato dei Ministri 6. limitazione del potere sovrano

131 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 3 marzo 2014 IL PARLAMENTO 7) difesa / garanzia di libertà e diritti 8) Produzione dell’Esecutivo e/o influenza nella forma di governo parlamentare presidenziale 9) Produzione delle leggi IL PARLAMENTO COME LEGISLATIVO

132 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 3 marzo 2014 IL PARLAMENTO Nello Statuto Albertino (36 artt su 81) art.3 = potere legislativo art.5 ult.c. = assenso Camere a taluni trattati art.7 = sanzione (promulgazione) art.9 = convocazione delle Camere artt.33-38 = Senato del Regno artt.39-47 = Camera dei Deputati artt.48-64 = norme comuni

133 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 3 marzo 2014 IL PARLAMENTO nella COSTITUZIONE ITALIANA: Parte II – Ordinamento della Repubblica Titolo I – Il Parlamento Artt.55-82 55-69 70-82 Le Camere La formazione delle leggi

134 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 4 marzo 2014 IL PARLAMENTO Art.70 “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle Camere” Camera dei Deputati Senato BICAMERALISMO paritario o perfetto

135 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 4 marzo 2014 IL PARLAMENTO BICAMERALISMO alla Costituente monocameralismo bicameralismo (PCI, PSIUP) (DC, Rep.) regionale con II Camera (P.d’Az., Lib.) * regionalista *degli interessi economici COMPROMESSO: BICAMERALISMO PARITARIO (II Camera = Senato, elettiva, omogenea alla I Camera e “su base regionale”)

136 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 4 marzo 2014 IL PARLAMENTO Italia: pregi e difetti della seconda camera Camera dei Deputati Senato della Repubblica Pluralismo rappresentativo Appesantimento dell’iter legis Camera “di riflessione” Duplicazione rappresentativa Rappresentanza territoriale Alterazione del voto Espressione della complessità Minaccia alla governabilità socio-economica del Paese “Costo della politica”

137 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 4 marzo 2014 IL PARLAMENTO Una novità della Repubblica: PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE (art.55, II c.) Organo costituzionale complesso (“Istituzione di istituzioni”) Presid.= Camera Dep. Regol.=Camera Dep. art.83 = elezione Presidente della Repubblica art. 90 II c.= messa in stato d’accusa “ “ “ art. 91 = giuramento “ “ “ art. 104 IV c. = elezione 1/3 membri del CSM art. 135 = elezione 1/3 membri della Corte Costituzionale

138 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 4 marzo 2014 IL PARLAMENTO Organo monocratico PRESIDENZA Organi collegiali GRUPPI PARLAMENTARI GIUNTE COMMISSIONI Conferenza dei Capi Gruppo

139 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 4 marzo 2014 IL PARLAMENTO PRESIDENZA DI ASSEMBLEA tipologia UK USA Speaker Westminster House of Representatives neutralità politicità fisionomia mista Presidente parlamentare Italia

140 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 marzo 2014 IL PARLAMENTO PRESIDENZA di Assemblea Camera dei Senato Deputati FUNZIONI di: ATTIVAZIONE NOMINA DIREZIONE/ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI ASSEMBLEARI CONTROLLO/ESTERNAZIONE “DIPLOMAZIA PARLAMENTARE” Presidenza Supplenza del Parl.in seduta comune del Presidente della Repubblica

141 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 marzo 2014 IL PARLAMENTO PRESIDENZA di Assemblea Camera dei Senato Deputati Elezione: I seduta della legislatura (precede la formazione dei GRUPPI PARLAMENTARI) I 2/3 a.d. IV magg.ass.voti I magg.ass. a.d. III magg.ass./ballottaggio IV SCRUTINIO (317 / 618) BALLOTTAGGIO (127 V. 117)

142 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 marzo 2014 IL PARLAMENTO PRESIDENZA di Assemblea (organizzazione) Camera dei Deputati Senato UFFICIO CONSIGLIO DI PRESIDENZA 4 vice-presidenti 3 questori Segretari 13 (da gruppi parlamentari) Ricorsi su formazione di gruppi parlamentari/commissioni Sanzioni per turbativa delle sedute Rimborsi per spese elettorali Bilancio annuale Organizzazione amministrativa (personale, incarichi, Segretario generale, ecc.)

143 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 marzo 2014 IL PARLAMENTO PARTITI POLITICI: associazioni non riconosciute loro proiezione nelle Camere = GRUPPI PARLAMENTARI Esprimono il partito o movimento politico Organizzazione stabile e disciplina di gruppo Dichiarazione di adesione Camera Deputati = min.20 Senato = min.10 Alt.: Gruppo misto Legame Parlamento-società-partiti (v.art.49) CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO Agenda/calendario dei lavori Designazione a Commissioni

144 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 marzo 2014 IL PARLAMENTO I GRUPPI PARLAMENTARI NELLA CAMERA DEI DEPUTATI Forza Italia – Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 67 Fratelli d’Italia 9 Lega Nord e Autonomie 20 Movimento Cinque Stelle 104 Nuovo Centrodestra 29 Partito Democratico 293 Per l’Italia 19 Scelta Civica per l’Italia 27 Sinistra Ecologia e Libertà 37 Misto 25 Tot. 630

145 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 marzo 2014 IL PARLAMENTO I GRUPPI PARLAMENTARI NEL SENATO Forza Italia – Il Popolo della Libertà 60 Grandi Autonomie e Libertà 11 Lega Nord e Autonomie 15 Movimento Cinque Stelle 46 Nuovo Centrodestra 32 Partito Democratico 108 Per le Autonomie 12 Per l’Italia 11 Scelta Civica per l’Italia 8 Misto 17 Tot. 320

146 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 marzo 2014 IL PARLAMENTO Le GIUNTE Compiti tecnico-giuridici relativi al corretto funzionamento della Camera e all’autonomia del Parlamento rispetto ad altri poteri dello Stato Camera dei Deputati Senato G. per il regolamento G. per le autorizzazioni G. per le elezioni G. per le elezioni e le immunità parlamentari Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico

147 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 marzo 2014 IL PARLAMENTO CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CAMERA DEI DEPUTATI SENATO presieduta dal Presidente e formata dai presidenti dei gruppi parlamentari * per esaminare lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea e delle Commissioni * vi possono intervenire un rappresentante del Governo, I Vice-Presidenti e i Presidenti di Commissione PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA E FISSAZIONE DEL CALENDARIO

148 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 marzo 2014 IL PARLAMENTO Le immunità parlamentari Immunità = stato soggettivo che esenta da obbligo, dovere (munus), est.: sanzione è connessa a posizione istituzionale / carica pubblica INSINDACABILITA’ INVIOLABILITA’ (permanente) (provvisoria) v. anche: divieto di vincolo di mandato

149 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 marzo 2014 IL PARLAMENTO Art.68 Cost. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza

150 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 marzo 2014 IL PARLAMENTO Nascita delle immunità nel Parlamento di Westminster 1642 «May it please your Majesty, I have neither eyes to see, nor tongue to speak in this place but as the House is pleased to direct me, whose servant I am here; and I humbly beg Your Majesty’s pardon that I cannot give any other answer than this to what Your Majesty is pleased to demand of me»

151 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 10 marzo 2014 IL PARLAMENTO 1789 Stati Generali Giuramento della Pallacorda 5 maggio 20 giugno Assemblea Nazionale Costituente - 9 luglio artt.7-8 SEZ.v Cost.1791 INVIOLABILITÀ dei rappresentanti della Nazione

152 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 17 marzo 2014 IL PARLAMENTO Insindacabilità del parlamentare L. 140/2003, art.3 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato" «L’art. 68 1 c. Cost. si applica a ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche al di fuori del Parlamento »

153 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 17 marzo 2014 IL PARLAMENTO Interpellanza parlamentare Uno o più parlamentari (interpellanti) domanda per iscritto al Governo per conoscere ragioni/intenzioni di politica governativa si discute in Aula alla presenza di un rappresentante del Governo se la replica del Governo non è soddisfacente: Mozione dell’interpellante sullo stesso oggetto Apre una discussione e un voto da parte dell'assemblea Camera dei Deputati Senato della Repubblica artt.136 ss. artt.154 ss.

154 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 17 marzo 2014 IL PARLAMENTO Interrogazione parlamentare Uno o più parlamentari (interroganti) domanda per iscritto al Governo o a un singolo ministro per ottenere informazioni sulla veridicità di un fatto o di una notizia e su provvedimenti che il Governo intende adottare/ha adottato risposta del Ministro interrogato: in forma scritta o orale secondo quanto richiesto dal parlamentare interrogante che indica pure se intende ottenere risposta in commissione o in aula Interrogato: ha facoltà di non rispondere indicando il motivo Replica dell’interrogante per dirsi o meno soddisfatto. Camera dei Deputati Senato della Repubblica artt.128 ss. artt.145 ss.

155 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 17 marzo 2014 IL PARLAMENTO Question time Più immediata forma di comunicazione tra Parlamento e Governo in aula – in diretta televisiva e con risposte immediate a quesiti dei parlamentari tempo a disposizione, secondo regolamenti di Camera dei Deputati e Senato In TV: Camera dei Deputati Senato mercoledì h.15.00 ogni due giovedi h.16.00

156 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 17 marzo 2014 IL PARLAMENTO Art.72, c. I Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. COMMISSIONI PARLAMENTARI = Organi collegiali del Parlamento incaricati dell’esame di DISEGNI DI LEGGE (C. PERMANENTI)

157 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 17 marzo 2014 IL PARLAMENTO Art.82, c. I Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei suoi gruppi. COMMISSIONI PARLAMENTARI = Organi collegiali del Parlamento incaricati di inchieste (C. PROVVISORIE)

158 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 17 marzo 2014 IL PARLAMENTO COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI PROVVISORIE Art.72 Art.82 Esame dei progetti Inchieste di legge su materie di pubblico interesse Tutte costituite «in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi »

159 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 17 marzo 2014 IL PARLAMENTO COMMISSIONI PERMANENTI NELLA CAMERA DEI DEPUTATI (48) 1 PRESIDENTE / 2 O 3 VICEPRESIDENTI / SEGRETARI  I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) (II Commissione (Giustizia) III Commissione (Affari esteri e comunitari) I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)II Commissione (Giustizia)III Commissione (Affari esteri e comunitari)  IV Commissione (Difesa) IV Commissione (Difesa)  V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)  VI Commissione (Finanze) VI Commissione (Finanze)  VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)  VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)  X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)  XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)  XII Commissione (Affari sociali) XII Commissione (Affari sociali)  XIII Commissione (Agricoltura) XIII Commissione (Agricoltura)  XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)

160 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 17 marzo 2014 IL PARLAMENTO COMMISSIONI PERMANENTI NEL SENATO DELLA REPUBBLICA (variabile 20-30) 1 PRESIDENTE / 2 O 3 VICEPRESIDENTI / SEGRETARI  1ª Affari costituzionali 1ª Affari costituzionali  2ª Giustizia 2ª Giustizia  3ª Affari esteri, emigrazione 3ª Affari esteri, emigrazione  4ª Difesa 4ª Difesa  5ª Bilancio 5ª Bilancio  6ª Finanze e tesoro 6ª Finanze e tesoro  7ª Istruzione pubblica, beni culturali 7ª Istruzione pubblica, beni culturali  8ª Lavori pubblici, comunicazioni 8ª Lavori pubblici, comunicazioni  9ª Agricoltura e produzione agroalimentare 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare  10ª Industria, commercio, turismo 10ª Industria, commercio, turismo  11ª Lavoro, previdenza sociale 11ª Lavoro, previdenza sociale  12ª Igiene e sanità 12ª Igiene e sanità  13ª Territorio, ambiente, beni ambientali 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali  14ª Politiche dell'Unione europea 14ª Politiche dell'Unione europea

161 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 17 marzo 2014 IL PARLAMENTO Cost. Titolo I Il Parlamento sez.II La formazione delle leggi Art.70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere INIZIATIVA PROMULGAZIONE ITER LEGISLATIVO

162 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 marzo 2014 IL PARLAMENTO ITER LEGISLATIVO Iniziativa Fase costitutiva della legge Commissioni Aula Fase di integrazione dell’efficacia (promulgazione)

163 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 marzo 2014 IL PARLAMENTO ITER LEGIS regolato dalla Costituzione = artt.70-74 passaggi ineliminabili: iniziativa – deliberazione delle due Camere (in momenti distinti e successivi) – esame in commissione – voto articolo per articolo e voto finale (inosservanza di uno di essi = vizio di LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE della legge – C.Cost. 9/1959) per disciplina più puntuale: rinvio a Regolamenti parlamentari “riserva di regolamento parlamentare”

164 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 marzo 2014 IL PARLAMENTO INIZIATIVA LEGISLATIVA Art.71, I c. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi e agli enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Consigli regionali CNEL

165 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 marzo 2014 IL PARLAMENTO nella forma di governo parlamentare: INIZIATIVA LEGISLATIVA PREVALENTE: GOVERNATIVA DELIBERAZIONE PRESENTAZIONE atto collegiale atto monocratico

166 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 marzo 2014 IL PARLAMENTO INIZIATIVA GOVERNATIVA prevede un procedimento “interno” complesso: iniziativa di ministro competente o del Presidente del Consiglio Coinvolgimento dei ministri Deliberazione del Consiglio dei Ministri Autorizzazione del Presidente della Repubblica alla presentazione a una delle Camere (art.87, c.4) Possibilità di richiesta di ulteriore esame (per vizi di legittimità costituzionale)

167 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 marzo 2014 IL PARLAMENTO L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Art. 2 Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri: (…) b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento; Art. 5 Il Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del Governo: (…) e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all’articolo 72 della Costituzione;

168 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 marzo 2014 IL PARLAMENTO NEL LINGUAGGIO PERLAMENTARE nel Regolamento della Camera Deputati: iniziative del Governo = DISEGNI DI LEGGE Altre iniziaitve = PROPOSTE DI LEGGE nel Regolamento del Senato: Tutte le iniziative = DISEGNI DI LEGGE

169 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 marzo 2014 IL PARLAMENTO INIZIATIVA LEGISLATIVA Art.71, II c. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli

170 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 marzo 2014 IL PARLAMENTO Legge 25 maggio 1970, n. 352 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo TITOLO IV Iniziativa del popolo nella formazione delle leggi Art. 48 La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere. Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta. Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dal testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 45 del testo anzidetto. Art. 49 La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme. (…)

171 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 marzo 2014 IL PARLAMENTO INIZIATIVA presentazione annuncio all’Assemblea stampa e distribuzione assegnazione a Commissione (art.72 c.I) FASE NECESSARIA E COSTITUZIONALMENTE GARANTITA

172 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 18 marzo 2014 IL PARLAMENTO COMMISSIONI PARLAMENTARI Procedimento “ordinario” = Aula Commissione in sede REFERENTE ESAME DEL TESTO esprime pareri C.Dep. (art.16bis.Reg.) = Comitato per la legislazione (10 dep.designati da Presidenza in modo proporzionale a gruppi) RELAZIONE all’Assemblea

173 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO Esame in commissione (referente) ASSEGNAZIONE Presidente Camera Dep. Senato valutazione dell’aula potere esclusivo Conflitti di competenza (intercommissione) risolti dal Presidente, sentiti i presidenti di commissione

174 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO Esame in commissione (referente) ISTRUTTORIA = fase di acquisizione di elementi di conoscenza necessari per verificare qualità ed efficacia dello strumento normativo proposto (v. art.79 Reg.C.Dep.): Necessità rispetto di altri ambiti di competenza Rapporto costi-benefici Corretta stesura del testo Obiettivo: CONTROLLO su fattibilità dell’intervento normativo, correttezza dei dati forniti, su frammentarietà legislativa (v. circolari gen.1997)

175 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO Art. 79 Reg.C.Dep., c. 4 Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti: a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge; b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali; c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese; d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.

176 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO Esame in commissione (referente) ISTRUTTORIA Richiesta / acquisizione di INFORMAZIONI / ELEMENTI DI VALUTAZIONE (es. ministri, funzionari pubblici, Corte dei Conti, CNEL, ISTAT) e PARERI (altre Commissioni parlamentari: spec. Commissioni “filtro” = C.Bilancio, C.Affari costituzionali, C.Politiche dell’UE, C.lavoro, C.finanze + C.bicamerale per le questioni regionali) Art.81 Cost. Possibilità di EMENDAMENTI

177 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO Esame in commissione (referente) Chiusura del procedimento: VOTAZIONE del MANDATO al RELATORE a RIFERIRE in ASSEMBLEA DI MAGGIORANZA (rappresenta la Commissione nel dibattito in aula) STAMPA di RELAZIONE e TESTO (ev. relatore/i di minoranza) DEL DISEGNO DI LEGGE ESAME IN ASSEMBLEA

178 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO ESAME IN ASSEMBLEA = discussione generale (confronto pubblico sul testo legislativo) Eventualità incidentali: questione pregiudiziale a scrutinio segreto (di merito o di costituzionalità) può produrre il rigetto o sospensiva accantonamento o rinvio in Commissione supplemento di analisi o ricerca di nuovi accordi

179 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO ESAME IN ASSEMBLEA = discussione generale Procedimento rituale: esame articolo per articolo è il punto centrale dell’iter legis e piena espressione della potestà parlamentare Emendamenti (con reale portata modificativa – non implicanti oneri - ev. pareri di Commissioni Bilancio e Affari costituzionali) + pareri del Governo e del relatore = finalità: orientamento del voto (cfr. “whips”)

180 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO ESAME IN ASSEMBLEA = votazione finale (I) sugli emendamenti articolo per articolo ordine: approvazione secondo allontanamento o rigetto dal testo-base: 1.Soppressivi ev. accantonamento e rinvio 2.parzialmente soppressivi in Commissione (Presid.) 3.Modificativi o stralcio (voto assemblea) 4.Aggiuntivi = autonomo progetto (possibilità di OSTRUZIONISMO)

181 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO ESAME IN ASSEMBLEA = votazione finale (II) dichiarazioni di voto St.Alb.= Rep.= scrutinio segreto palese (“franchi tiratori”) (ma: art.49 I c. C.Dep. e art. 113 Sen.) Espressione della diversa struttura del “party government” dallo Stato liberale alla Repubblica

182 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO COME SI VOTA NELLA CAMERA DEI DEPUTATI (art.49 reg.) Capo IX “Delle votazioni” 1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono sui principî e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali. 1-bis. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate, previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie. 1-ter. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto soltanto le votazioni riguardanti persone. 1-quater. La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal comma 1, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. 1-quinquies. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto. 1-sexies. In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione, per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto, decide il Presidente della Camera, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento. 2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'Aula o per votazione nominale. 3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda. 4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici. 5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

183 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO COME SI VOTA NEL SENATO (art.113 reg.) 1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello. 2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, venti chiedano quella a scrutinio segreto. La relativa richiesta, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quindici per la votazione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione. 3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede. 4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato. 5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento. 6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge finanziaria o di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonché su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese. 7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

184 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO ITER LEGIS E BICAMERALISMO PARTITARIO (v. art. 70 Cost.) duplicazione del procedimento = “navette” parlamentare art.70 v.2 C.Dep. art.104 Sen. limitazione dell’esame alle sole parti modificate e inammissibilità degli emendamenti non direttamente correlati alle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento

185 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO Procedimento in sede legislativa (C.Dep.) o deliberante (Sen.) Art. 72 c.3 Cost. l’iter legis si svolge interamente in Commissione detto anche “decentrato” Novità italiana (v. Camera dei fasci e delle Corporazioni) + Cost.Spagna 1978

186 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO Procedimento in sede redigente Art. 72 c.3 Cost. La redazione del testo si svolge in Commissione approvazione senza emendamenti nel plenum dell’assemblea (con sole dichiarazioni di voto)

187 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO Commissione in sede deliberante in sede redigente (le CAUTELE) “riserva di Assemblea” su progetti/disegni di legge: in materia costituzionale (v. anche: C.Cost. 168/1963) in materia elettorale di delega legislativa di autorizzazione a ratifica di trattati internazionali di approvazione bilancio e conti consuntivi di conversione dei decreti-legge di legge finanziaria + di leggi rinviate dal Presidente della Repubblica

188 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO Commissione in sede deliberante in sede redigente (le CAUTELE) Passaggio a procedura ordinaria (referente) richiesta da: Governo 1/5 dei componenti della Commissione 1/10 dei componenti della camera

189 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO Commissioni In sede referente (iter accentrato) In sede redigente (Iter intermedio) [uso molto scarso; procedimento scomparso] In sede legislativa/deliberante (Iter decentrato) [prime 10 legislature: procedimento prevalente – V leg.: 78% - iperproduzione di “leggine”) – XIII-XV: 285 – 146 - 12]

190 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione 31 marzo 2014 IL PARLAMENTO PROMULGAZIONE e PUBBLICAZIONE Presidente della Gazzetta Repubblica Ufficiale (entro un mese da approvazione) Controfirma: Presidente del Consiglio (VACATIO LEGIS) Ev.: richiesta di RIESAME presunzione (per vizi di legittimità costtuzionale: di conoscenza es. di procedura; di copertura (ed efficacia finanziaria; di “merito costituzionale”) erga omnes)

191 Diritto Costituzionale – a.a. 2013/14 Prof. A.Torre lezione …. marzo 2014 INVITO venerdì 4 aprile 2014 Seminario GLI ITALIANI E LA COSTITUZIONE Prof. Angel Antonio CERVATI Università di Roma “Sapienza” Dip. di Giurisprudenza - Aula “Aldo Moro”


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