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ARTBONUS Art. 1 DL 31 maggio 2014 N. 83

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Presentazione sul tema: "ARTBONUS Art. 1 DL 31 maggio 2014 N. 83"— Transcript della presentazione:

1 ARTBONUS Art. 1 DL 31 maggio 2014 N. 83
Torino, 18 Gennaio 2016 Intervento a cura del Dott. Stefano Rigon – Dottore Commercialista

2 COS’ E’ L’ARTBONUS ARTBONUS = Beneficio fiscale concesso sotto forma di credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. Erogazione liberale = Contributo in denaro elargito da un benefattore senza obblighi di controprestazione o riconoscimenti di natura economica

3 Mecenatismo: L’erogazione del contributo è sorretta da spirito di liberalità o ha comunque carattere di gratuità e non è accompagnata da alcun obbligo posto a carico del soggetto che riceve il contributo. Sponsorizzazione: Il soggetto che riceve il contributo (sponsee) ha un preciso obbligo giuridico a promuovere il nome, l’immagine il marchio, l’attività e i prodotti del soggetto erogante (sponsor) che rappresenta la controprestazione del finanziamento ricevuto.

4 GLI INTERVENTI AGEVOLATI
Manutenzione, Protezione e Restauro dei Beni culturali pubblici; Sostegno degli Istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, ecc.) delle Fondazioni lirico sinfoniche e dei Teatri di tradizione; Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle Fondazioni lirico-sinfoniche o di Enti o Istituzioni pubbliche, che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

5 La misura agevolativa non è riconosciuta per l’acquisto di beni culturali ma solo per interventi di restauro, protezione e manutenzione degli stessi. Le erogazioni liberali possono essere elargite esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica. Sono escluse dall’ArtBonus le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale se questo è di proprietà privata, anche senza fini di lucro, compresi gli Enti ecclesiastici. In tali ipotesi restano applicabili le ordinarie deduzioni e detrazioni previste dal Testo unico delle Imposte sui Redditi agli Artt. 15 e 100.

6 PERIODO INTERESSATO DALLA NORMA
Il beneficio aveva inizialmente natura temporanea, limitata al triennio 2014 – 2015 – 2016. La Legge finanziaria per il 2016 ha reso permanente il credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore della cultura. Si tratta, quindi, di un’agevolazione a regime.

7 RICEVERE LE EROGAZIONI
SOGGETTI CHE POSSONO RICEVERE LE EROGAZIONI Ministero beni culturali, Regioni, Comuni, Città metropolitane e altre Amministrazioni dello Stato; Fondazioni lirico sinfoniche e Teatri di tradizione; Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (Teatri comunali); Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (Musei, Biblioteche, Archivi, Aree e Parchi archeologici, complessi monumentali, ecc.).

8 SOGGETTI BENEFICIARI Tutti i soggetti che eseguono erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma, indipendentemente dalla loro natura o forma giuridica.

9 Persone fisiche residenti e non residenti (dipendenti, pensionati, casalinghe, ecc.); - Lavoratori autonomi; - Società semplici; - Enti non commerciali; - Imprenditori individuali; - Società commerciali di persone (S.n.c., S.a.s.) e di capitale (S.r.l., S.p.A. ecc.) ed Enti commerciali; - Stabili organizzazioni.

10 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’EROGAZIONE
Le erogazioni liberali devono essere eseguite esclusivamente mediante sistemi di pagamento tracciabili: Versamenti bancari (ad es. bonifico); Versamenti postali (ad es. sul c/c del beneficiario); Carte di credito, di debito o prepagate; Assegni circolari e bancari. Non possono beneficiare del credito d’imposta le erogazioni eseguite con denaro contante.

11 Per fruire dell’agevolazione per il mecenate è sufficiente conservare copia del documento che certifica l’erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica oggetto ed Ente beneficiario.

12 MISURA DEL BENEFICIO Il credito d’imposta rappresenta una percentuale dell’erogazione liberale pari al 65% dell’importo delle erogazioni eseguite. Il credito d’imposta deve essere suddiviso in 3 quote annuali di pari importo. Si segue il criterio di cassa. L’Art bonus si pone in deroga alla ordinarie detrazione IRPEF ed all’ordinaria deducibilità dal Reddito d’impresa previste dal TUIR. La disciplina del TUIR resta in vigore per le fattispecie non contemplate dall’ArtBonus, ad esempio le erogazione liberali per l’ acquisto di beni culturali.

13 LIMITI DI SPETTANZA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Non è stato posto alcun limite quantitativo alla spesa. Il credito d’imposta è tuttavia soggetto alle seguenti limitazioni: - Per le Persone fisiche, le Società semplici, i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli Enti che non svolgono attività d’impresa: 15% del Reddito imponibile; - Per Titolari di reddito d’impresa (Imprenditori individuali, Società, Enti che svolgono attività d’impresa, ecc.): 5 per mille dei Ricavi annui.

14 MODALITA’ DI FRUIZIO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Per le Persone fisiche i Lavoratori autonomi e gli Enti che non svolgono attività d’impresa  Nella Dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione. La quota annuale (1/3) eventualmente non utilizzata può essere riportata in avanti nelle Dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.

15 Per Titolari di reddito d’impresa  In compensazione, a scomputo dei versamenti dovuti, da effettuarsi con il Modello di pagamento F/24 (Codice tributo 6842) a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del credito d’imposta (1/3), l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodo d’imposta successivi.

16 Il credito d’imposta ArtBonus deve essere indicato nella Dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta ArtBonus non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Il costo effettivo della liberalità, con il meccanismo dell’ArtBonus, si riduce a poco più di un terzo di quanto erogato  molto più conveniente rispetto alle agevolazioni ordinarie.

17 ESEMPI Donante è una Persona fisica
Esempio 1) Donante è una Persona fisica Erogazione liberale in denaro: € Reddito imponibile: €  Credito d’imposta ArtBonus ( x 65%) € in 3 anni Limite di deducibilità ( x 15%)  totalmente utilizzabile - Costo effettivo della donazione ( – 6.500) €

18 Donante è una Persona fisica Erogazione liberale in denaro: €. 10.000
Esempio 2) Donante è una Persona fisica Erogazione liberale in denaro: € Reddito imponibile: €  Credito d’imposta ArtBonus ( x 65%) € in 3 anni Limite di deducibilità ( x 15%) €  NON totalmente utilizzabile - La differenza (6.500 – 6.000) è persa.

19 Donante è una Società a Responsabilità limitata
Esempio 3) Donante è una Società a Responsabilità limitata Erogazione liberale in denaro: € Ricavi annui: €  Credito d’imposta ArtBonus ( x 65%) € in 3 anni Limite di deducibilità ( x 5 per mille)  totalmente utilizzabile - Costo effettivo della donazione ( – ) €

20 Donante è una Società per azioni
Esempio 4) Donante è una Società per azioni Erogazione liberale in denaro: € Ricavi annui: €  Credito d’imposta ArtBonus ( x 65%) € in 3 anni Limite di deducibilità ( x 5 per mille) €  NON totalmente utilizzabile - La differenza ( – ) € non è recuperabile.

21 ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI CHE ESEGUONO LE EROGAZIONI
Eseguire i versamenti con mezzi tracciabili (versamenti bancari, versamenti postali, carte di credito o di debito, assegni circolari o bancari) indicando nella causale ArtBonus seguita dal nome dell’Ente beneficiario e dall’oggetto dell’erogazione. E’ suggeribile indicare anche il Codice fiscale del donante; Conservare la ricevuta del versamento.

22 ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELL’ EROGAZIONE
Comunicare mensilmente al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento e aggiornare mensilmente lo stato delle stesse; Pubblicare: - Sui propri siti web istituzionali, in una pagina dedicata; - Sul portale una comunicazione mensile sullo stato del progetto: ammontare delle erogazioni ricevute, loro destinazione e loro utilizzo.

23 IL PORTALE ARTBONUS Il Ministero dei Beni e delle attività culturali all’indirizzo ha istituito un Portale relativo all’ArtBonus. Il suddetto Portale: Raccoglie le comunicazioni mensili dei soggetti che ricevono le erogazioni liberali; Fornisce ai mecenati tutte le informazioni, le istruzioni, gli strumenti ed i contenuti legislativi per usufruire della misura agevolativa; Pubblica varie FAQ di chiarimenti sul funzionamento dell’ArtBonus; Pubblica, previa autorizzazione, i nomi dei benefattori, suddivisi per fascia di donazione.

24 Dopo la registrazione ogni Ente avrà un profilo attraverso il quale potrà inserire e aggiornare tutti i dati relativi ad ogni erogazione liberale ricevuta.

25 INDICAZIONI OPERATIVE
Ente pubblico (Comune) che abbia un bene culturale (Monumento, Museo, Opera d’arte, Archivio, Biblioteca, Teatro, ecc.) che necessiti di manutenzione, di protezione, di restauro deve:  Predisporre un preciso progetto di lavoro con costi e autorizzazioni; in genere i progetti vengono autorizzati dalla Giunta;  Pubblicizzare questa situazione sul proprio Sito web istituzionale, descrivendo il bene culturale, il progetto, i costi previsti e specificando le modalità di versamento dell’erogazione liberale (c/c bancario o postale, esatta causale del versamento) nonché i vantaggi offerti dall’ArtBonus.  Analoga pubblicazione andrà eseguita sul sito

26 Dette pubblicazioni andranno aggiornate con cadenza mensile specificando:
- Liberalità ricevute; - Codice fiscale del donante; - Quota delle donazioni utilizzata; - Stato di avanzamento dei lavori. In questo modo i donatori possono puntualmente verificare come e con quali tempistiche vengono impiegate le loro elargizioni.

27 Il donatore può rimanere anonimo oppure il suo nome può essere reso pubblico, a seguito di specifica autorizzazione. Per dare inizio ai lavori non è necessario raccogliere tutti i fondi previsti. E’ possibile procedere per lotti. Si discute se sia possibile stornare fondi da progetto ad un altro. Probabilmente si rende necessaria l’autorizzazione del donatore.


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