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ASSTRA Problematiche di settore Dott. Antonella Bientinesi Studio Legale Tributario Roma, 10 maggio 2012 Sede ASSTRA.

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1 ASSTRA Problematiche di settore Dott. Antonella Bientinesi Studio Legale Tributario Roma, 10 maggio 2012 Sede ASSTRA

2 Problematiche di settore Argomenti trattati: Contributi a copertura dei disavanzi di gestione ed IRAP; Contributi a copertura dei disavanzi di gestione ed IRAP; contributi CNNL ed IRAP; contributi CNNL ed IRAP; Aliquota IRAP per le imprese concessionarie; Aliquota IRAP per le imprese concessionarie; Cuneo fiscale - IRAP; Cuneo fiscale - IRAP; Trattamento IVA delle provvigioni. Trattamento IVA delle provvigioni.

3 Contributi a copertura dei disavanzi di gestione ed IRAP La disciplina riguardante la tematica dell’assoggettabilità all’IRAP dei contributi a copertura dei disavanzi di gestione ha avuto un iter “tormentato” nel tempo anche a causa della contrapposizione tra le tesi delle aziende (convinte della intassabilità – totale o parziale - dei contributi ai fini IRAP) e le tesi dell’Amministrazione finanziaria (naturalmente tendente alla tassabilità piena).

4 Contributi a copertura dei disavanzi di gestione ed IRAP Esistevano due argomenti a favore della totale o parziale non imponibilità ai fini IRAP dei contributi in esame. Il primo, valevole fino al 31 dicembre 2002, basato sull’art. 11-bis del D. Lgs. n. 446/1997 secondo il quale non erano soggetti ad IRAP i contributi non soggetti ad imposte sui redditi (ed i contributi a copertura dei disavanzi di gestione non lo sono, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 833/1986 convertito in legge n. 18/1987).

5 Contributi a copertura dei disavanzi di gestione ed IRAP La disciplina ha subito nel tempo numerose e disorganiche modifiche (cfr. art. 3, comma 2-quinquies del D.L. 24 settembre 2002 n. 209, convertito in Legge 22 novembre 2002 n. 265 ed articolo 5 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289) tese a rendere tassabili i contributi in esame. Con la Legge Finanziaria per l’anno 2003 (appena citata) alla tassabilità dei contributi in esame è stata addirittura data valenza retroattiva.

6 Contributi a copertura dei disavanzi di gestione ed IRAP Il secondo basato sull’art. 11 del decreto IRAP secondo il quale non sono soggetti ad imposta i contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (come, nella specie, il costo del personale). Tale secondo orientamento si basava, da un canto, sulla possibilità di provare in maniera concreta (ad esempio attraverso la produzione dei bilanci) l’esistenza della correlazione richiesta dall’art. 11 del decreto IRAP e, dall’altro, sulla presenza di una legge regionale (nelle Regioni in cui la stessa era idonea a tal fine).

7 Contributi a copertura dei disavanzi di gestione ed IRAP Con le sentenze della Corte di Cassazione nn. 4838, 4839 e 4840 dell’8 febbraio 2007 e n. 7893 del 30 marzo 2007 (cui è poi seguita la n. 21749 del 14 ottobre 2009 delle Sezioni Unite), che sono volte a tutelare esigenze di gettito più che essere basate su principi giuridici, sono state accolte le argomentazioni dell’Amministrazione finanziaria su entrambi i menzionati profili.

8 Contributi a copertura dei disavanzi di gestione ed IRAP In particolare, per quel che concerne il secondo profilo, la Corte di Cassazione ha affermato che la correlazione deve risultare dalla legge istitutiva del contributo (con ciò negando la possibilità di dimostrare con prove idonee l’esistenza di un nesso tra il contributo ed il costo non deducibile).

9 Contributi a copertura dei disavanzi di gestione ed IRAP Alla luce di ciò sembrano, a questo punto, difendibili (peraltro con riserva, in quanto la Cassazione, in taluni casi e senza adeguata motivazione, ha mostrato orientamento negativo) soltanto i contenziosi delle aziende site in Regioni che abbiano approvato leggi istitutive dei contributi recanti una precisa indicazione tra contributo e costo indeducibile. In tal senso, si vedano le sentenze delle commissioni di merito che hanno accolto le ragioni delle aziende lombarde, ad esempio cfr. sentenza della CTP di Milano n. 33/17/12 del 25/1/12, sentenza della CTR di Milano n. 130/44/11 del 20/6/11 e n. 178/06/11 del 17/11/11.

10 Contributi a copertura del maggior costo del lavoro ed IRAP I contributi in esame, si ricorda, sono stati originariamente previsti dalle leggi n. 47/2004, n. 58/2005 e n. 296/2006 relativamente ai tre rinnovi del contratto nazionale degli autoferrotranvieri. Come visto in precedenza la Corte di Cassazione – in riferimento ai contributi a copertura dei disavanzi di gestione – aveva affermato che la correlazione prevista dall’art. 11 (ora 5) del decreto IRAP deve risultare dalla legge istitutiva del contributo: nel caso di specie viste le leggi di cui sopra il requisito sembrava evidentemente rispettato.

11 Contributi a copertura del maggior costo del lavoro ed IRAP Per tale motivo la maggior parte delle aziende di trasporto non ha tassato tali contributi ai fini IRAP (ai fini delle imposte sui redditi, invece, non esisteva alcuna causa di esenzione/esclusione e, quindi, gli stessi sono stati tassati). L’Agenzia delle Entrate - in taluni casi – disconosciuto con accertamento l’esclusione da IRAP dei contributi in esame; tuttavia, a quanto ci consta, tali accertamenti sono stati annullati dalle Commissioni tributarie di merito.

12 Contributi a copertura del maggior costo del lavoro ed IRAP In tale quadro normativo si innesta la legge finanziaria per il 2008 che ha parzialmente modificato le modalità di finanziamento del settore. In particolare il comma 295 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007 ha previsto che “al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell’attuale livello dei servizi, …, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione all’accisa”.

13 Contributi a copertura del maggior costo del lavoro ed IRAP La norma prevedeva che, per gli anni 2008/2010, la compartecipazione in parola sostituisse una serie di risorse destinate al settore (tra le quali anche i trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al TPL, cfr. comma 297 dell’art. 1) mentre a decorrere dall’anno 2011, integrava le risorse medesime. Il nuovo sistema di finanziamento del settore ha indotto l’Agenzia delle Entrate a sostenere, in alcuni contenziosi, che esso è globale ed indistinto e che, dunque, non esiste una legge che preveda una correlazione diretta tra contributo ed il costo non deducibile.

14 Contributi a copertura del maggior costo del lavoro ed IRAP A tale contestazione si può replicare sostenendo che la legge finanziaria per il 2008 regola il rapporto tra Stato e Regioni (e non delle Regioni con le aziende) e che nella tab. 1 allegata alla legge finanziaria medesima vengono specificamente quantificati gli importi attribuiti proprio in relazione ai tre contratti degli autoferrotranvieri (distinti cioè per leggi nn. 47/2004, 58/2005 e 296/2006). Ciò supporta – ancora – l’esistenza del principio di correlazione come interpretato dalla Corte di Cassazione.

15 Contributi a copertura del maggior costo del lavoro ed IRAP Per quanto riguarda il rapporto tra le aziende e le Regioni, si rileva come queste ultime al fine di erogare i contributi spettanti alle aziende abbiano continuato a richiedere i vecchi prospetti approvati dal Min. delle Infrastrutture e Trasporti nei quali dovevano essere indicati, distintamente per legge di riferimento (legge n. 47/2004, n. 58/2005 e 296 del 2006), gli incrementi contrattuali approvati. Ciò dovrebbe fornire una idonea base difensiva dinanzi alle eventuali pretese dell’Amministrazione finanziaria (che, comunque, auspichiamo non si “amplino” ulteriormente).

16 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie In sede di conversione del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (con legge n. 111 del 2011) è stato modificato l’art. 16 del D. Lgs. n. 446/1997 il quale ora prevede che “nei confronti dei soggetti … che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l’aliquota del 4,20%”. L’aliquota IRAP prevista in linea generale dal D. Lgs. n. 446/1997 è quella del 3,90% (salva maggiorazione delle Regioni con accertato deficit sanitario ed interventi legislativi delle Regioni medesime).

17 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie La maggiorazione in esame è già in vigore dal 2011 ex art. 23, comma 6 del D.L. n. 98 del 2011 citato. Non si è posto, tuttavia, alcun problema per la seconda rata dell’acconto (qualora sia stato applicato il metodo storico): in tal senso cfr. nota del MEF prot. n. 15178 del 6 settembre 2011. Il punto cruciale è, pertanto, definire se le aziende di trasporto pubblico locale possano essere definite o meno imprese “concessionarie” di servizi.

18 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie Secondo la migliore dottrina italiana la concessione è l’espressione di una potestà pubblica e tende al conseguimento di fini pubblici. Con detto istituto l’amministrazione pubblica provvede indirettamente alla gestione di determinate attività: l’interesse pubblico si attua attraverso la gestione di un servizio da parte di un soggetto terzo al quale vengono conferiti nuovi diritti o facoltà aventi ad oggetto le attività stesse. Con la concessione, dunque, si attua un acquisto derivativo costitutivo: il diritto del concedente si riduce ed il concessionario acquista un diritto che deriva dal primo.

19 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie Nel settore del TPL il legislatore italiano sembra aver abbandonato le vecchie concessioni pubblicistiche (basate sullo strumento della concessione) ed essersi avvicinato a differenti schemi organizzativi. Il settore ha, infatti, subito nel tempo un completo riassetto teso a trasferire le funzioni di programmazione e di finanziamento dallo Stato alle Regioni e da queste agli enti locali e si è a ciò provveduto con legge delega, prima, e, successivamente, con decreto delegato.

20 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie Al riguardo l’art. 4, comma 4 della legge delega n. 59 del 15 marzo 1997, alla let. b) ha disposto che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, dovevano: a) regolare l’esercizio dei servizi di trasporto (fino ad allora affidati attraverso lo strumento della concessione) mediante contratti di servizio pubblico di derivazione comunitaria ex artt. 2 e 3 del regolamento CEE n. 1191/69 e del regolamento CEE n. 1893/91;

21 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie b) definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano, introducendo regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi. Obiettivo della riforma era, dunque, quello di liberalizzare il settore, fino ad allora caratterizzato da situazioni di monopolio; in tale ottica, le Regioni e gli enti locali dovevano superare le modalità di affidamento fino ad allora utilizzate, adottando lo strumento del contratto di servizio pubblico.

22 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie Conseguentemente l’art. 18 del decreto Burlando (decreto delegato) ha previsto “il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all’art. 19 ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio”. Il ricorso a procedure concorsuali per l’affidamento del servizio era obbligatorio solo decorso un periodo transitorio; nel frattempo tuttavia sono stati adottati i c.d. contratti ponte (cioè stipulati prima dell’espletamento delle gare).

23 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie Il legislatore italiano, dunque, ha sposato con richiamo espresso, la normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi, richiedendo – decorso il periodo transitorio – il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore. In tale contesto sembra potersi sostenere, sulla base della normativa nazionale, che ai fini dell’affidamento del servizio, non siamo più in presenza di un sistema concessorio e che lo stesso è stato sostituito da altri sistemi organizzativi (autorizzazione).

24 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie Anche in ipotesi di affidamento del servizio in house (attuabile quando a. il capitale è pubblico, b. il controllo esercitato dall’affidante è analogo a quello esercitato sui propri servizi e c. l’attività è esercitata in maniera prevalente con l’ente controllante), dovrebbe potersi sostenere che non siamo in presenza di un regime concessorio. Tale tipologia di affidamento, infatti, è caratterizzata da un rapporto di delegazione organica, dal che dovrebbe discendere che manchi il rapporto di terzietà necessario al configurarsi di un regime concessorio.

25 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie Peraltro occorre tenere presente che in ambito comunitario la giurisprudenza intravede l’esistenza di una concessione ogniqualvolta l’operatore assuma in concreto i rischi economici della gestione del servizio, avendo diritto a riscuotere un corrispettivo dagli utenti. In tal senso si vedano le sentenze della Corte di Giustizia del 16 ottobre 2009 (C-196/08) e del 10 settembre 2009 (C- 206/08) le quali danno conto del fatto che la Corte ha riconosciuto “l’esistenza di una concessione … in casi nei quali la remunerazione del prestatore … proveniva da pagamenti effettuati da utenti … di un servizio di trasporto pubblico”.

26 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie Inoltre, proprio in tema IRAP (cuneo fiscale), l’Agenzia delle Entrate con varie pronunce (nn. 61 del 2007, 423, 428, 429 e 430 del 2008) ha fornito la propria interpretazione del concetto di concessione. In un primo tempo, con la circ. n. 61 del 2007, aveva fatto riferimento al concetto di concessione traslativa (vale a dire il provvedimento con il quale l’ente pubblico conferisce ad un soggetto terzo diritti o podestà inerenti un’attività economica in origine riservata alla PA, che la stessa non intende esercitare).

27 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie Non sarebbero, dunque, rientrate nel concetto di concessione traslativa, tutte le situazioni nelle quali il diritto attributo al privato non preesiste ma viene attributo ex novo mediante l’esercizio dell’attività amministrativa (concessioni costitutive) e comunque i provvedimenti autorizzativi diversi dalla concessione (autorizzazioni, licenze, etc.).

28 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie Tale indirizzo interpretativo è stato però successivamente ampliato con ulteriori risoluzioni (428, 429 e 430 del 2008) nelle quali è stato sostenuto che ricorre una concessione ogni qual volta vi sia un’effettiva traslazione di funzioni di interesse pubblico da una pubblica amministrazione ad un concessionario privato, prescindendo dal nomen iuris dell’atto con il quale tale affidamento è stato posto in essere. Anzi si è intravista una concessione proprio in presenza di una società di trasporto che era risultata aggiudicataria di una gara ed era in attesa di stipulare un contratto di servizio (Ris. n. 428/2008 Anzi si è intravista una concessione proprio in presenza di una società di trasporto che era risultata aggiudicataria di una gara ed era in attesa di stipulare un contratto di servizio (Ris. n. 428/2008 ).

29 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie Alla luce dell’incertezza interpretativa sopra delineata, le aziende dovranno valutare se applicare o meno l’aliquota maggiorata in sede di versamento del saldo 2011 e di dichiarazione IRAP relativa. Qualora decidano di assumere un atteggiamento cautelativo, potranno poi presentare un’istanza di rimborso per la maggiore imposta versata, successivamente incardinando un procedimento contenzioso.

30 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie Su tale aspetto si segnala la sentenza n. 5373 del 4.4.2012 nella quale la Suprema Corte sembra aver riaperto una questione giuridica che sembrava definita: quella dei rapporti tra l’art. 38 del DPR n. 602/1973 e l’art. 2, comma 8bis del DPR n. 322/1998. In passato l’Agenzia aveva sostenuto che a partire dal 1 gennaio 2002 non trovava più applicazione l’art. 38 citato e le eventuali rettifiche della dichiarazione andavano operate nei termini di cui all’art. 2, comma 8bis del DPR n. 322/1998.

31 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie La questione era stata risolta in sede giurisprudenziale e la stessa Agenzia si era rassegnata alla “coesistenza” delle due norme. La sentenza 5373 citata, in maniera piuttosto criptica, sembra “ripensare” sulla questione.

32 Aliquota IRAP per le imprese concessionarie Ad ogni modo, i Giudici evidenziano che “a decorrere dal 1 gennaio 2002 debbono distinguersi le aree di applicabilità delle due norme. L’art. 38 riguarda i casi di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria adempiuta; … la ritrattazione di cui al comma 8 bis riguarda, invece, i casi di dichiarazione di fatti diversi da quelli dichiarati … in ordine ai quali non potrebbe ipotizzarsi un rimborso se non a seguito di un’attività propriamente di controllo e di accertamento del presupposto favorevole da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

33 Cuneo fiscale - IRAP Tra gli interventi più significativi contenuti nella legge finanziaria per il 2007 si colloca il c.d. “taglio del cuneo fiscale” che, in estrema sintesi, consiste nella previsione di una parziale deduzione ai fini IRAP del costo del personale dipendente. L’agevolazione si caratterizza attraverso: - la deduzione di importo pari ad Euro ad € 4.600,00 (per effetto della Legge Fin. 2008) su base annua per lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta; - la deduzione di importo pari ad Euro ad € 4.600,00 (per effetto della Legge Fin. 2008) su base annua per lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta;

34 Cuneo fiscale - IRAP la deduzione di importo pari ad Euro ad € 9.200,00 (per effetto della Legge Fin. 2008) su base annua per lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (nel rispetto della regola del de minimis); - la deduzione di importo pari ad Euro ad € 9.200,00 (per effetto della Legge Fin. 2008) su base annua per lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (nel rispetto della regola del de minimis); - la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. L’agevolazione tende ad incoraggiare le assunzioni a tempo indeterminato, contrastando il lavoro precario.

35 Cuneo fiscale - IRAP Per ciascun dipendente l’insieme delle deduzioni spettanti non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. Inoltre, l’applicazione delle disposizioni in parola è alternativa rispetto ad una serie di altre deduzioni valevoli ai fini IRAP (ad esempio, quella relativa ai lavoratori disabili, agli apprendisti, ai contratti di formazione lavoro etc.).

36 Cuneo fiscale - IRAP Per quel che concerne i soggetti che possono beneficiare delle deduzioni in parola l’art. 11 del D. Lgs. n. 446/1997 richiama quelli di cui all’art. 3, comma 1 lettere da a) ad e) del decreto IRAP medesimo cioè le società di capitali, le società di persone, gli imprenditori individuali ed i professionisti, gli enti commerciali e non commerciali (questi ultimi solo con riferimento ai dipendenti addetti allo svolgimento dell’eventuale attività commerciale).

37 Cuneo fiscale - IRAP L’originaria versione dell’art. 11 più volte citato escludeva dall’”agevolazione”: - le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazioni (poi ricomprese); -le imprese operanti in concessione ed a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

38 Cuneo fiscale - IRAP Come visto sono escluse dall’agevolazione “le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori … dei trasporti”. L’esistenza di una congiunzione fa ritenere che debbano esistere entrambe le condizioni e cioè, da un canto, che esista un regime di concessione, dall’altro, che l’impresa operi “a tariffa”. Abbiamo visto in precedenza cosa debba intendersi per concessione in relazione al settore del TPL.

39 Cuneo fiscale - IRAP Per quel che concerne l’altro requisito (la tariffa) com’è noto il sistema tariffario del TPL si fonda su tariffe amministrate, assolutamente non remunerative (che coprono il 30/40% del costo), integrate dalle necessarie compensazioni tariffarie).

40 Cuneo fiscale - IRAP La misura agevolativa è stata oggetto di esame da parte della Commissione Europea che ha verificato se la stessa costituisse un aiuti di Stato. Al riguardo occorre far riferimento al comunicato stampa n. IP/07/1306 del 12 settembre 2007 nonché alla decisione che la Commissione Europea ha comunicato al nostro Ministro degli Affari esteri con lettera del 12 ottobre 2007, prot. C(2007) 4133 def.

41 Cuneo fiscale - IRAP Nel comunicato stampa n. IP/07/1306 del 12 settembre 2007, la Commissione UE, nel dichiarare che il cuneo fiscale è una misura di carattere generale che, in quanto tale, non costituisce aiuto di Stato, ha dichiarato che “soltanto i servizi pubblici gestiti sulla base di una tariffa regolamentata e di una concessione … rimangono attualmente esclusi. Secondo le autorità italiane, l’esclusione … è necessaria per evitare casi di sovracompensazione, in quanto la tariffa regolamentata, in base alla quale sono gestiti, tiene conto dei costi fiscali, IRAP compresa.”

42 Cuneo fiscale - IRAP Tali sintetici, ma significativi, principi sono stati, peraltro, ancor meglio esplicitati nella decisione che la Commissione Europea ha comunicato al nostro Ministro degli Affari esteri con lettera del 12 ottobre 2007, prot. C(2007) 4133 def.. Infatti, al punto 13 ed al punto 23 della lettera in parola è stato precisato che sono esclusi dal beneficio soltanto i pubblici servizi gestiti sulla base di una tariffa regolamentata e di una concessione (criteri cumulativi e non alternativi).

43 Cuneo fiscale - IRAP Inoltre, al punto 16 la Commissione ha affermato che, in base a quanto dichiarato dall’Italia, l’esclusione dei vantaggi si applica solo nei casi in cui il metodo di fissazione della tariffa compensi i costi fiscali del servizio. In particolare, la Commissione riferisce che le autorità fiscali italiane hanno dichiarato che l’esclusione dei pubblici servizi dalla deduzione non nuocerebbe ai pubblici servizi, in quanto le relative tariffe sono costruite in maniera da tenere conto anche dell’IRAP (cfr. punto 19); anzi, consentire ai pubblici servizi di godere della deduzione genererebbe un utile insperato (la summenzionata “sovracompensazione”).

44 Cuneo fiscale - IRAP Al punto 34 la Commissione ha affermato infine che “per quanto riguarda il futuro le autorità italiane si sono impegnate a far sì che l’esclusione non determini né vantaggi né svantaggi per i pubblici servizi in quanto i costi fiscali continueranno ad essere presi in considerazione. Per questi motivi, l’esclusione dei pubblici servizi operanti in concessione e a tariffa non determinerà un vantaggio o uno svantaggio selettivo”.

45 Cuneo fiscale - IRAP Ciò nonostante l’Agenzia delle Entrate ha poi preso una posizione nettamente contraria alla spettanza del beneficio con le ris. nn. 423 del 5 novembre 2008, 428/429 e 430 del 10 novembre 2008. Siamo in uno stadio del tutto iniziale della giurisprudenza (commissioni di merito).

46 Cuneo fiscale - IRAP Come si può impostare la difesa ovvero su cosa si può basare l’istanza di rimborso. Intanto, sull’assenza del regime concessorio (delineato in precedenza). Inoltre sulla non remumeratività della tariffa. Com’è noto, nel settore del trasporto pubblico locale la tariffa, nella migliore delle ipotesi, copre il 30/35% dei costi sostenuti, quindi, è ben difficile sostenere che siamo in presenza di una copertura dei costi fiscali (IRAP inclusa).

47 Cuneo fiscale - IRAP Peraltro, è vero che il settore riceve delle compensazioni economiche (siano essi contributi o corrispettivi) a copertura dei disavanzi di gestione ma sul punto occorre tenere presente che l’Amministrazione finanziaria ha, da sempre, sostenuto che le stesse sono soggetti ad IRAP, così di fatto decurtando le risorse destinate al settore (che non sono state mai reintegrate né prima dallo Stato né ora dagli enti regolatori del servizio).

48 Cuneo fiscale - IRAP Le tariffe (e le compensazioni) erogate al settore del TPL, non solo non “coprono” l’IRAP ma addirittura ne sono decurtate. Conseguentemente né dalla tariffa né dalle compensazioni ricevute possono derivare i casi di “sovracompensazione” di cui si preoccupavano le autorità italiane nel procedimento in tema di aiuti di stato.

49 Trattamento IVA delle provvigioni Art. 74, comma 1, lettera e) del DPR n. 633/1972 vigente. In deroga alle disposizioni ordinarie, l’imposta è dovuta per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione di autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico.

50 Trattamento IVA delle provvigioni rosegue, inoltre, l’art. 74 del decreto IVA: a tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari. Prosegue, inoltre, l’art. 74 del decreto IVA: a tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.

51 Trattamento IVA delle provvigioni on riferimento al trattamento delle provvigioni dovute ai rivenditori di titoli di viaggio o di sosta, la precedente formulazione dell’art. 74, comma 1 let. e) del DPR n. 633 prevedeva che, in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l‘imposta era dovuta dall’esercente attività di trasporto o di gestione del parcheggio. C on riferimento al trattamento delle provvigioni dovute ai rivenditori di titoli di viaggio o di sosta, la precedente formulazione dell’art. 74, comma 1 let. e) del DPR n. 633 prevedeva che, in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l‘imposta era dovuta dall’esercente attività di trasporto o di gestione del parcheggio. L’art. 74 faceva riferimento ai trasporti pubblici urbani di persone.

52 Trattamento IVA delle provvigioni Con DM 5 maggio 1980 erano state chiarite le modalità applicative dell’imposta sul valore aggiunto nella particolare fattispecie. L’esercente doveva emettere fattura per le provvigioni di spettanza del rivenditore autorizzato e registrarla nel registro delle fatture attive ai soli fini delle liquidazioni periodiche; un esemplare della fattura doveva essere consegnata al rivenditore che deve conservarla ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 633 (cfr. art. 3). Ai rivenditori dei documenti di viaggio non si applicavano gli obblighi derivanti dal titolo II del decreto IVA (cfr. art. 4).

53 Trattamento IVA delle provvigioni Nella C. M. 44/551269 del 1989 era stato chiarito che per esercenti l’attività di trasporto pubblico urbano devono intendersi le aziende “municipalizzate” operanti in base alla disciplina di cui al Testo Unico n. 2578/1925 nonché le aziende private che svolgono servizi urbani su concessione. Inoltre, nella medesima sede si precisava che la definizione di trasporto urbano era quella desumibile dalle vigenti disposizioni in materia di trasporti (alta frequenza delle corse e brevità degli intervalli tra le fermate). In tal senso cfr. anche la Ris. n. 476144/1992.

54 Trattamento IVA delle provvigioni Nella medesima sede era stato precisato che per rivenditore autorizzato deve intendersi l’operatore che effettua la vendita diretta al pubblico dei documenti di viaggio e che “esulano dalla disciplina in esame”, dunque ”eventuali rapporti posti in essere … con altri intermediari operanti nella sfera distributiva dei documenti di viaggio”.

55 Trattamento IVA delle provvigioni Da ciò discendeva un trattamento differente riservato alle provvigioni spettanti ai soggetti che si “frapponevano” tra azienda di trasporto e rivenditore autorizzato (intermediari) e ciò nonostante le operazioni fossero oggettivamente identiche. Infatti, nel primo caso (rapporto diretto) si applicava il regime speciale regolato dal DM 5 maggio 1980, mentre, nel secondo caso (sia nel rapporto tra l’impresa di trasporto e l’intermediario che nelle successive rivendite fino all’utente finale), si applicava il regime ordinario.

56 Trattamento IVA delle provvigioni Con l’art. 31-bis del D.L. n. 185/2008 l’art. 74 – come visto – è stato modificato. La nuova formulazione fa ancora riferimento ai servizi di trasporto pubblico urbano e reca un riferimento al prezzo di vendita al pubblico (a tale ultimo riguardo la disposizione ricalca quella recata dalla lettera d) del comma 1 del medesimo art. 74 concernente la vendita di mezzi tecnici per fruire di servizi di telecomunicazione).

57 Trattamento IVA delle provvigioni La norma, dunque, ha introdotto un nuovo regime IVA per le vendite di titoli di viaggio o di sosta (c.d. regime monofase) con assolvimento dell’imposta in capo al soggetto che si trova a monte della catena distributiva, sulla base del valore facciale del titolo. L’imposta cioè è assolta interamente dall’azienda esercente l’attività di trasporto o di parcheggio, sulla base del valore facciale del titolo, con la conseguenza che le successive operazioni di distribuzione sono fuori dal campo di applicazione dell’imposta.

58 Trattamento IVA delle provvigioni Il comma 3 dell’art. 74 prevedeva che “le modalità ed i termini per l’applicazione dei commi precedenti, saranno stabiliti con decreti del Ministro delle Finanze”. Ciò significava che il nuovo regime non era immediatamente operativo. Era infatti necessaria l’emanazione di un apposito provvedimento: il DM 30 luglio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2009.

59 Trattamento IVA delle provvigioni Il D.M. è già operativo dal 1 ottobre 2009 (cfr. art. 6) e, a partire dalla stessa data, il decreto 5 maggio 1980 è stato abrogato. L’Associazione ha ripreso contatto con l’Agenzia delle Entrate che non ha mai fornito una propria interpretazione sulla tematica, al fine di ottenere chiarimenti sulle questioni dubbie.

60 Trattamento IVA delle provvigioni Ad esempio, occorre: - una definizione del concetto di trasporto pubblico urbano; - comprendere come comportarsi nei casi in cui il biglietto di trasporto dia diritto anche alla fruizione di un servizio extraurbano; - chiarire quali siano le finalità del registro previsto dall’art. 2, comma 1 del DM 30.7.2009 (ed in particolare se nello stesso occorra o meno indicare anche le vendite effettuate direttamente dall’azienda)

61 Trattamento IVA delle provvigioni chiarire quali siano i termini di registrazione dei corrispettivi per i soggetti che tengano il c.d. registro di carico e scarico; - chiarire quali siano i termini di registrazione dei corrispettivi per i soggetti che tengano il c.d. registro di carico e scarico; - definire alcuni aspetti in tema di trasporto cumulativo.


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