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A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO I fondi di Integrazione Salariale e la Cassa in Deroga a cura di Enrico.

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1 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO I fondi di Integrazione Salariale e la Cassa in Deroga a cura di Enrico Vannicola Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano ANCL Unione Provinciale Milano Milano, 21 MARZO 2015

2 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO I fondi di solidarietà bilaterale Origini ed evoluzione art. 2, c. 28, della legge n. 662/1996; art. 3, comma 4 e seguenti della legge n. 92/2012; art. 1, c. 251 della legge n. 228/2012; art. 1, c.185 lettera d) della legge n.147/2013; decreto interministeriale 7/02/2014, n. 79141; Legge delega 183/2014; Artt. da 26 a 40 D.Lgs. n. 148/2015;

3 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO La legge 662/1996 Il sistema a finanziamento misto ha la propria fonte legislativa nella legge n. 662/1996, il cui art. 2 dispone, al comma 28, che "in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali... sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive … e per fronteggiare situazioni di crisi … delle categorie e settori di impresa sprovvisti di ammortizzatori sociali".

4 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO La legge 662/1996 I fondi istituiti ai sensi di tale norma sono: Fondi per le aziende del credito (cooperativo e ordinario) Fondo per gli ex dipendenti dei Monopoli di Stato Fondo per le imprese di assicurazione Fondo per i dipendenti delle aziende esattoriali Fondo per i dipendenti di Poste Italiane Il Fondo per il settore del trasporto aereo che però non ha origine da un accordo collettivo tra le parti sociali ma da uno specifico provvedimento di legge (D.L. 249/2004)

5 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO La legge 92/2012 La "Riforma Fornero", nell'ampliare le misure di tutela a sostegno del reddito in attesa di un più generale riassetto degli ammortizzatori sociali, ha colto la necessità di prevedere una garanzia reddituale rivolta ai dipendenti di imprese con più di quindici dipendenti, appartenenti a settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale, che garantisse, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla disciplina afferente ai trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria, adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti.

6 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Il sistema alternativo della legge 92/2012 a)la costituzione di Fondi di solidarietà di natura bilaterale presso l’Inps, a seguito di accordi tra le Parti Sociali comparativamente più rappresentative, recepiti in Decreti Interministeriali; b)adeguamento dei fondi esistenti in quei settori ove, da tempo, opera il sistema della bilateralità (come, ad esempio, nell’artigianato). In questo caso il Decreto interministeriale, stabilisce i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti preposti alla gestione, i criteri ed i requisiti per la contabilità, dopo che, nell’iter procedimentale, sia stato acquisito il parere delle Organizzazioni stipulanti c)adeguamento alla nuova normativa dei fondi che già operano sulla base di altre disposizioni come ad esempio, il credito, le assicurazioni, le ferrovie, le poste, il trasporto aereo ed i servizi esattoriali; d)un Fondo di solidarietà residuale per datori di lavoro con un organico superiore alle 15 unità, non coperti da alcuna normativa sulla integrazione salariale nei cui settori non siano stati siglati accordi volti alla attivazione di un fondo: esso è stato istituito con Decreto Interministeriale 7 febbraio 2014, n. 79141.

7 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Il sistema alternativo I «nuovi» fondi derivanti dalla legge 92/2012 sono : Fondo per le Aziende del trasporto pubblico Fondo per le Aziende del trasporto marittimo Hanno invece recepito l’adeguamento: -Fondo per le aziende dell’artigianato -Fondo per le agenzie di somministrazione

8 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Il Fondo di Solidarietà Residuale Per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti privi di copertura per CIG e fondo bilaterale era previsto (1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2015) una contribuzione pari allo 0,50% da ripartire per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del datore di lavoro. Le prestazioni derivanti da tale contribuzione si sono rese «esigibili» dal 18.12.2015 al 31.12.2015! Le risorse accantonate presso il FSR sono confluite nel Fondo di Integrazione Salariale.

9 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO I chiarimenti ministeriali su FSR Circolare 22 dicembre 2015, n. 32 Il ministero ha chiarito gli obblighi e le decorrenze per il versamento del contributo a FSR: Situazione fondoVersamento a FSR in fase di adeguamento al 1.1.2014 Nessun obbligo in quanto la contribuzione al Fondo adeguato sarà retroattiva almeno dal 1.1.2014 * in fase di costituzione al 1.1.2014 e costituiti entro il 31.3.2014 Nessun obbligo in fase di costituzione al 1.1.2014 ma non costituiti entro il 31.3.2014 Dovuto il contributo fino al mese di effettiva costituzione del Fondo Bilaterale * Previste deroghe per Fondo Credito Ordinario e Fondo Trasporto pubblico

10 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Il Fondo di Solidarietà Residuale Circolare 22 dicembre 2015, n. 32 Il ministero ha inoltre chiarito che i Fondi destinati alla tutela del sostegno al reddito per le imprese con più di 15 dipendenti già costituiti alla data del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 148/2015), devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2015; in caso contrario i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiranno nel nuovo Fondo di Integrazione Salariale e i contributi da questi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti a tale Fondo.

11 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Il D.lgs. 148/2015 Nel confermare lo schema alternativo già previsto dalla legge 92/2012 il decreto prevede a.Nuovi Fondi bilaterali contrattuali (accordi tra OO.SS. e D.L. maggiormente rappresentativi sul piano nazionale) – art.26 b.Fondi bilaterali già esistenti al 24.09.2015 (artigianato e somministrazione) – art.27 c.Fondo Solidarietà residuale (per il periodo 24.09.2015-31.12.2015) – art.28 d.Fondo di Integrazione Salariale a decorrere dal 1.1.2016 – art.29

12 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Il D.lgs. 148/2015 La principale novità è l’estensione della tutela a tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. La media è quella del semestre precedente a ciascun mese (meccanismo di entrata e uscita dalla tutela) e nel computo vanno ricompresi gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto dall’accordo collettivo.

13 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO I nuovi fondi bilaterali – art. 26 In tale previsione rientrano anche i fondi preesistenti (ex legge 662/96 o costituiti ai sensi della 92/2012 ad eccezione del settore artigiano e somministrazione) previo adeguamento alle finalità. Finalità obbligatorie: 1.assicurare ai lavoratori un integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa (assegno ordinario) Finalità facoltative: 1.prestazioni integrative (importo o durata) delle indennità di disoccupazione 2.Prestazioni integrative delle integrazioni salariali previste dalla normativa vigente 3.assegno straordinario di sostegno al reddito in favore a lavoratori che accedono alla pensione (anticipata o vecchiaia) nei 5 anni successivi al piano di esodo 4.Finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari

14 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO I fondi bilaterali alternativi – art. 27 Sono individuati nei Fondi dell’artigianato e della somministrazione. Finalità: I fondi di solidarietà bilaterali alternativi assicurano almeno una delle seguenti prestazioni: 1.un assegno ordinario per le stesse causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS. 2.un assegno di solidarietà per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

15 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO I fondi bilaterali alternativi – art. 27 I fondi individuati dall’articolo 27 potranno facoltativamente erogare anche le seguenti prestazioni: 1.prestazioni integrative (importo o durata) delle indennità di disoccupazione. 2.assegno straordinario di sostegno al reddito in favore a lavoratori che accedono alla pensione (anticipata o vecchiaia) nei 5 anni successivi al piano di esodo.

16 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO L’assegno ordinario dei fondi bilaterali L’assegno ordinario è una prestazione a sostegno del reddito che i fondi assicurano nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie.

17 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO L’assegno ordinario dei fondi bilaterali L’Assegno è di importo almeno pari all’integrazione salariale (importo lordo non opera la riduzione del contributo apprendisti) e per una durata massima: - non inferiore a 13 settimane nel biennio mobile - non superiore: 52 settimane per le causali CIGO 12 mesi per la causale di crisi aziendale 24 mesi per la causale di riorganizzazione aziendale 36 mesi per la causale del contratto di solidarietà in ogni caso deve essere rispettata la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile, salvo l’eventualità di ricorso alla causale del contratto di solidarietà, di cui all’art. 21, c. 1, lett. c), che viene computata nella misura della metà. (Tale limite non è applicabile ai fondi alternativi ex art.27)

18 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO L’assegno ordinario dei fondi bilaterali L’assegno ordinario può essere richiesto per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinati da una delle seguenti causali: eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato; riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa; contratto di solidarietà; procedure concorsuali (fino al 31/12/2015)

19 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO L’assegno ordinario dei fondi bilaterali La domanda per l'assegno ordinario deve essere presentata, in modalità on-line (la procedura è specificata dall'INPS nella circ. n. 122/2015), non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della stessa (art. 30, comma 2). I termini sono ordinatori e il mancato rispetto non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma nel caso di presentazione: prima dei 30 giorni, l'irricevibilità della domanda; oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione (decorrenza dalla settimana precedente l’invio della domanda).

20 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO L’assegno ordinario dei fondi bilaterali L’assegno ordinario erogato dai fondi bilaterali alternativi è finanziato da un contributo ordinario in misura non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (la mancata previsione comporta la confluenza nel FIS) Inoltre è previsto un contributo addizionale in caso di fruizione dell’assegno ordinario che non può essere inferiore all’1,5% delle retribuzioni perse. L’assegno è rivalutabile in misura pari al 100% della variazione annuale ISTAT

21 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Finanziamento ulteriori prestazioni A decorrere dal 1° gennaio 2017 per far fronte alle finalità di cui al comma 9, i fondi bilaterali (art.26) possono prevedere, per le sole imprese cui si applicano le disposizioni in materia di indennità di mobilità di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 223/1991, un finanziamento aggiuntivo con un’aliquota contributiva nella misura dello 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

22 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Il Fondo di Integrazione salariale artt. 28 e 29 Dal 1° gennaio 2016, il Fondo residuale(art.28) assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale: dalla stessa data si applicano, oltre alle norme che disciplinano lo stesso, anche quelle relative al Fondo residuale. Sono soggetti alla disciplina i datori di lavoro che, pur occupando mediamente più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti): non rientrano nel campo di applicazione della normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria appartengono a settori in cui non sono intervenuti accordi per l’istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26) o di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27). Rispetto al passato l'ambito di applicazione del Fondo è stato esteso a tutti i datori di lavoro anche non imprenditori.

23 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO L’operatività del Fondo di integrazione salariale La piena operatività del Fondo di integrazione salariale è demandata all’emanazione del decreto interministeriale di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015 In attesa di questo decreto istruzioni operative sono state fornite dal Ministero (nota 998 del 18.01/16) e soprattutto dall’INPS (Circolari 201/2015, 22/2016 e 30/2016)

24 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Il Fondo di Integrazione salariale artt. 28 e 29 Il FIS garantisce due prestazioni: -l’assegno di solidarietà di cui all’art. 31 -l’assegno ordinario di cui all’art. 30,per i soli datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Fino al 31.12.2015 il Fondo residuale ha garantito un assegno ordinario pari alla CIGO per un massimo di 3 mesi prorogabile fino a 9 mesi in un biennio mobile.

25 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Il Fondo di Integrazione salariale artt. 28 e 29 L’assegno ordinario per i datori di lavoro >15 dipendenti: durata massima di 26 settimane in un biennio mobile Le causali previste sono: – quelle previste dalla normativa in materia di CIGO, ad eccezione delle intemperie stagionali, – quelle previste dalla normativa in materia di CIGS ma limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

26 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Il Fondo di Integrazione salariale artt. 28 e 29 L’assegno di solidarietà per tutti i datori di lavoro A decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo garantisce un assegno di solidarietà in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, accordi collettivi aziendali che prevedano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24 della legge 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Per i datori da 6 a 15 dipendenti il diritto all’assegno spetta per riduzioni decorrenti dal 1°luglio 2016.

27 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Il Fondo di Integrazione salariale artt. 28 e 29 L’assegno di solidarietà per tutti i datori di lavoro L’assegno, di importo pari a quello previsto per la cassa integrazione guadagni, può essere corrisposto per una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile. La riduzione di orario prevista dall’accordo deve rispettare i seguenti limiti: -Massimo il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile della totalità dei lavoratori interessati al CdS. -Massimo il 70% dell’orario di ciascun lavoratore calcolato sull’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.

28 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Il Fondo di Integrazione salariale artt. 28 e 29 Termini di presentazione della domanda Per l’ammissione all’assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda, esclusivamente in via telematica, alla sede INPS competente in relazione all’unità produttiva (sede legale o di accentramento per multilocalizzate) entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale. La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

29 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Il Fondo di Integrazione salariale artt. 28 e 29 Il finanziamento del fondo Il fondo, finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo nelle seguenti aliquote percentuali da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali: 0,65% a decorrere dal 1.1.2016 per le aziende con media occupazionale superiore alle 15 unità; 0,45% a decorrere dal 1.1.2016 per la aziende con media occupazionale tra 6 e 15 unità; il versamento per questa tipologia di datori è sospeso in attesa del Decreto interministeriale di cui al c.4 art. 28.

30 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Il Fondo di Integrazione salariale artt. 28 e 29 Contributo addizionale Il decreto legislativo n. 148/2015 stabilisce per il Fondo di integrazione salariale una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà pari al 4% della retribuzione persa.

31 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Il Fondo di Integrazione salariale artt. 28 e 29 Limiti finanziari all’utilizzo degli assegni ordinari e di solidarietà Al fine di assicurare il pareggio di bilancio, il fondo provvede all’erogazione delle prestazioni: -nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo stesso -in ogni caso, per ciascun datore di lavoro sono previsti dei tetti aziendali che, a regime (dal 2022), sono determinati in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, dalla data di costituzione del Fondo, tenuto conto delle prestazioni già concesse alla singola azienda.

32 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Il Fondo di Integrazione salariale artt. 28 e 29 Limiti finanziari all’utilizzo degli assegni ordinari e di solidarietà Allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo il limite di utilizzo fino al 2021, sempre tenuto conto delle prestazioni già deliberate a favore del datore di lavoro, è così determinato: a)Anno 2016 nessun limite b)Anno 2017 dieci volta la contribuzione ordinaria c)Anno 2018 otto volte la contribuzione ordinaria d)Anno 2019 sette volte la contribuzione ordinaria e)Anno 2020 sei volte la contribuzione ordinaria f)Anno 2021 cinque volte la contribuzione ordinaria

33 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO La contribuzione correlata Durante la erogazione dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà, i fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e il FIS versano alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione correlata può essere prevista anche con riferimento alle prestazioni relative al perseguimento di finalità ulteriori dei fondi ex- art.26 (esempio assegno pre-pensionamento). Per le prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27, la contribuzione correlata è versata all'INPS dal datore di lavoro, che potrà successivamente rivalersi sul fondo.

34 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Lavoratori all’estero in paesi extracomunitari la Legge n. 398/1987 prevede che, indipendentemente dai contributi versati all'estero in virtù del principio di territorialità, in Italia siano dovuti i contributi con riferimento alle seguenti forme assicurative: IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) DS (Disoccupazione involontaria) FG TFR (Fondo gestione TFR); Mobilità malattia; maternità; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

35 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Lavoratori all’estero in paesi extracomunitari L'Inps, con il messaggio 12 gennaio 2016, n. 77, ha precisato che la Legge n. 398/1987 non prevede la contribuzione destinata al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari e di conseguenza quella destinata ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.Lgs. n. 148/2015, dal momento che questi ultimi hanno una funzione sostitutiva dei predetti trattamenti. Ne consegue la non applicabilità ai tali lavoratori della contribuzione prevista da tali fondi (salvo che gli atti costitutivi di quelli bilaterali non dispongano diversamente).

36 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Cassa in deroga 2016 l’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l’anno 2016. Sono stati stanziati 250 ml.

37 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Cassa in deroga 2016 I criteri di concessione sono regolamentati dal Decreto emanato dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia, 1 agosto 2014, n. 83473. Con circolare 2 febbraio 2016, n. 4 il Ministero ha precisato alcuni aspetti relativi alla CIGD in relazione alle regole generali previste per gli ammortizzatori del D.lgs. 148/2015.

38 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Cassa in deroga 2016 Ammortizzatori ex legge 148/2015 e CIGD non si sovrappongono ma sono tra loro complementari in quanto gli ammortizzatori in deroga intervengono nei casi non previsti dalla legislazione vigente, allo scopo di fornire una tutela a lavoratori che altrimenti ne resterebbero privi. Va segnalato però che lo stesso ministero precisa che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al FIS possono scegliere se accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni garantite dal FIS. L’unico limite è che non possono essere richiesti interventi dei due istituti per periodi anche solo parzialmente coincidenti. L’INPS ha il compito di monitoraggio. (nota 3223/2016 del 11/02/2016 e circolare 40/4831 del 01/03/2016).

39 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Cassa in deroga 2016 Beneficiari: Operai, agli impiegati, ai quadri e agli apprendisti, anche con contratto di somministrazione, in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa in deroga. L'anzianità di servizio dei somministrati deve essere verificata presso l'agenzia di somministrazione.

40 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Cassa in deroga 2016 Apprendisti: Considerate le limitazioni di accesso agli ammortizzatori previsti dalla normativa generale, sono ammessi alla CIGD gli apprendisti: 1.che risultino titolari di contratto di 1° o 3° livello; 2.con contratto professionalizzante,dipendenti da imprese soggette solo CIGS, che abbiano fatto ricorso ad una causale di intervento diversa dalla "crisi aziendale"; 3.con contratto professionalizzante dipendenti da aziende CIGO + CIGS le quali abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria.

41 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Cassa in deroga 2016 Contributo addizionale: Si estende anche ai datori di lavoro ammessi alla CIGD il sistema di finanziamento previsto per le integrazioni salariali. 9 per cento fino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 12 per cento oltre 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 15 per cento oltre 104 settimane in un quinquennio mobile.

42 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Cassa in deroga 2016 Termine per il rimborso delle prestazioni: il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi: -dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata delle sospensioni/riduzioni -dalla data del provvedimento di concessione, se successivo alla fine delle sospensioni/riduzioni. Per le riduzioni/sospensioni conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto 148/2015, i sei mesi decorrono dal 24.09.2015 (termine pagamento 23.03.2016).

43 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Cassa in deroga 2016 Trattamento di fine rapporto: Il Ministero ha inoltre precisato che la corresponsione delle quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro anche nell'ipotesi in cui sopravvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di CIG in deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di continuità rispetto alla fine del periodo d'intervento di cassa integrazione salariale straordinaria In tal caso restano erogabili a carico della Cassa integrazione guadagni solo le quote di TFR maturate durante il periodo di intervento della CIGS.

44 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO Cassa in deroga 2016 Mobilità in deroga: Il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento medesimo abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per gli altri lavoratori fino al 31 dicembre 2016 la provvidenza può essere concessa per non più di quattro mesi (in luogo dei sei mesi previsti in precedenza), non ulteriormente prorogabili. Resta invariata l'ulteriore estensione di due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al Testo Unico del Mezzogiorno (max 3 anni e 4 mesi)

45 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO CIGD Lombardia 2016 Accordo del 12.01.2016 Destinatari Imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, con riferimento alle unità operative ubicate in Lombardia, qualora, in caso di riduzione e/o sospensione delle prestazioni lavorative, non ricorrano le condizioni per l’utilizzo degli strumenti previsti dal D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148. Datori di lavoro non imprenditori nei limiti della riserva del 5% delle risorse destinate alla Regione.

46 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO CIGD Lombardia 2016 Accordo del 12.01.2016 Le causali di ammissibilità dell’intervento della CIGD sono quelle definite nell’art. 2 comma 1 del D.I. n. 83473/14: a.situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; b.situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c.crisi aziendali; d.ristrutturazione o riorganizzazione.

47 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO CIGD Lombardia 2016 Accordo del 12.01.2016 Oltre ai beneficiari previsti dal D.I. n. 83473/14: Nell’ambito della cosiddetta “riserva” del 5% delle risorse attribuite alla Regione Lombardia, potranno essere ammessi gli apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di CIGS che coinvolgono gli altri lavoratori.

48 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO CIGD Lombardia 2016 Accordo del 12.01.2016 Gli interventi di CIGD possono essere richiesti per una durata massima di 3 mesi nell’intero anno 2016, pari ad un massimo di giorni 91. Il calcolo della durata massima complessiva degli interventi di CIGD ammissibili fa riferimento unicamente ai periodi richiesti ed autorizzati, indipendentemente dalla loro effettiva fruizione. Gli accordi di CIGD in sede sindacale e la relativa decorrenza delle sospensioni/riduzioni non possono decorrere antecedentemente alla data del 12.01.2016.

49 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO CIGD Lombardia 2016 Accordo del 12.01.2016 in caso di mancato accordo, purché sia stata conclusa, attraverso l’esame congiunto in sede pubblica presso l’A.R.I.F.L., la procedura di consultazione sindacale, l’azienda può procedere alle sospensioni dei lavoratori a partire dalla data dell’esame congiunto in ARIFL. Le imprese devono dichiarare di aver fruito degli strumenti ordinari di flessibilità, compreso lo smaltimento delle ferie residue, nelle modalità indicate nella Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24.11.2014. Le imprese dichiarano di non aver adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell’attività.

50 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO CIGD Lombardia 2016 Accordo del 12.01.2016 Per attivare la procedura di concessione di CIGD, le imprese presentano telematicamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dall’inizio previsto delle sospensioni, due domande: a.all’INPS, corredata del relativo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo), mediante procedura DIGIWEB b.a Regione Lombardia, utilizzando il sistema informativo “Finanziamenti on line” su piattaforma GE.FO.

51 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO CIGD Lombardia 2016 Accordo del 12.01.2016 La domanda viene autorizzata, nel limite delle risorse disponibili, a condizione che: a.corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali e al numero dei lavoratori interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta l’inammissibilità della domanda; b.rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di CIGD richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga sono condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi; c.integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione dell‘eventuale richiesta relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all’accordo sindacale e alla rendicontazione.

52 A.N.C.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO UNIONE PROVINCIALE DI MILANO CIGD Lombardia 2016 Accordo del 12.01.2016 Politiche attive: Tutti i lavoratori in CIGD hanno la possibilità di attivare percorsi di politica attiva del lavoro attraverso lo strumento della Dote Unica Lavoro (facoltà) Gli accordi sindacali potranno individuare, nel box dedicato alle politiche attive, specifici percorsi di riqualificazione finalizzati a rafforzare l’occupabilità dei lavoratori coinvolti nella sospensione oppure, esclusivamente nei casi in cui siano previsti esuberi o procedure concorsuali, la possibilità di accesso a percorsi di ricollocazione. Il datore di lavoro è obbligato a consegnare a ciascun lavoratore, al momento della sospensione, l’apposita informativa sulle politiche attive.

53 GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!! 53


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