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Lezione 6 La politica per la concorrenza Corso Analisi dei settori produttivi P rof.ssa Sandrine Labory.

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2 Lezione 6 La politica per la concorrenza Corso Analisi dei settori produttivi P rof.ssa Sandrine Labory

3 I. Ragione fondamentale per la politica per la concorrenza Concorrenza perfetta: CS = ABC = benessere sociale Monopolio: benessere sociale = AEFC: perdita netta=BFE QmonopQconco A B C MC MR D E F

4  Più ci si avvicina alla concorrenza perfetta, maggiore il benessere sociale  Però il profitto delle imprese è maggiore in situazione di monopolio: quindi cercano sempre di aumentare il potere di mercato, riducendo il numero di concorrenti, o adottando strategie che minano la concorrenza.  La politica antitrust vieta i comportamenti abusivi.

5 Comportamenti abusivi? Anche se non monopolio ma oligopolio (poche grandi imprese in concorrenza), le imprese possono adottare comportamenti non mirati all’efficienza ma creare barriere all’entrata o all’uscita e a dividersi il mercato: -Cartel o altre forme di intese -Strategie predatorie (per far uscire i concorrenti: pubblicità ingannevole, fissazione prezzi predatori, investimenti in capacità) -Ecc. (V. DM per approfondimento)

6 II. Politica anti-trust negli Stati Uniti Perché parlare in questo corso della politica americana? - Gli Stati Uniti sono all’origine della politica antitrust, che è nata lì; - la politica antitrust europea “imita” quella statunitense. Perché nascita negli USA? La nascita delle grandi società industriali alla fine del 800 porta all’attenzione del governo statunitense i problemi di abusi di posizione dominante

7 Esempio: Standard Oil Trust Nel 1882, 50 raffinerie di petrolio mettono in comune le loro quota azionarie per dar vita allo Standard Oil Trust: diventa attore dominante sul mercato e il suo profitto aumenta sostanzialmente La formazione di grandi società industriale in una certa misura minaccia il potere centrale non ancora consolidato e i principi di libertà individuale sui quali insiste la Costituzione (democratica) americana

8 Legge antitrust americana: 1.Sherman Act (1890) Introdotta dal senatore John Sherman per combattere i trust, è la pietra angolare della legge antitrust americana. 2 paragrafi: a.Proibizione della collusione tra imprese a scapito dell’interesse pubblico (esempio: fissazione prezzi) b.Proibizione dell’abuso di posizione dominante: prezzi predatori, barriere strategiche all’entrata, ecc. Risultato: la Standard oil Trust viene smembrata in 30 imprese più piccole

9 2. Clayton Act (1914) E’ un’addizione allo Sherman Act per controllare i monopoli nella loro fase di formazione (= prevenzione) 3 aspetti: a.Proibizione della discriminazione del prezzo di vendita b.Proibizione delle clausole restrittive alla vendita (obbligo di acquistare altro prodotto o obbligo di non rivolgersi ad un concorrente) c.Vietate le fusioni ed acquisizioni mirate ad aumentare il profitto (non a aumentare efficienza) Nel 1914 è anche fondata la Federal Trade Commission, autorità garante della concorrenza: sorveglia i mercati e implementa la legge antitrust. (Federal trade Commission Act)

10 3. Robinson – Patman Act (1936) Reazione all’abuso di posizione dominante delle grandi catene commerciali rispetto ai piccoli commercianti 4. Celler-Kefauver Amendment (1950): La legge sulle fusioni ed acquisizioni riguardava solo l’acquisto di azioni: ma le F&A si realizzano anche attraverso acquisto impianti e attività, non solo attraverso scambio di azioni  l’emendamento estende la legge antitrust a tutti i tipi di F&A  Esistono tanti altri emendamenti, aggiunte e stralci; i pilastri dell’Antitrust americano sono i 4 punti sopra.

11 III. Politica anti-trust in Europa Storicamente, si è attribuito in Europa un peso minore alla tutela della concorrenza rispetto agli Stati Uniti. Perché? - I paesi europei sono più piccoli degli USA, e il problema delle grandi società non si pone - Anzi, si pone piuttosto il problema della creazione di grandi imprese, abbastanza grandi per poter far fronte ai concorrenti americani  Politica industriale (tradizionale) favorita - Fino alla seconda GM, concorrenza industriale si traduce in concorrenza tra nazioni: quindi ogni nazione sostiene i suoi “campioni”, che possono essere monopoli sul mercato nazionale

12 => La politica antitrust appare in Europa essenzialmente con la creazione della CEE (il Regno Unito aveva una legge antitrust tuttavia dal 1948) Perché? Obiettivo di creare un mercato unico, senza barriere, caratterizzato dalla libera circolazione dei beni, dei servizi, delle persone e del capitale  Libera concorrenza necessaria  Politica comunitaria di tutela della concorrenza necessaria

13 Trattato di Roma: nessuna barriera sul mercato interno -Art 3(c): libero movimento B, S, C, L -Art 12: nessuna discriminazione sulla base della nazionalità -Art 23-31: dettagli sulla libera circolazione B -Art 39-60: dettagli sulla libera circol. S, C, L -Art 90-93: la struttura delle tasse non deve discriminare contro i beni in provenienza di altri Stati Membri

14 La politica per la concorrenza ipotizza che la concentrazione del potere economico in monopoli, oligopoli, cartelli o altre strutture di mercato che hanno simili effetti negativi sul benessere devono essere vietate. Condizione: che le pratiche abusive non mirino all’efficienza ma all’aumento del potere di mercato a scapito dei concorrenti o dei consumatori

15 La politica per la concorrenza europea è simile a quella americana: - Art 81, TUE (art. 85 TR): vieta intese mirate ad aumentare potere mercato a scapito concorrenti e consumatori - Art 82, TUE (art. 86, TR): proibizione abuso posizione dominante - Merger Regulation 1990: fusioni ed acquisizioni - Elemento particolare: aiuti di stato, regolati dagli art. 87-89

16 Articolo 81 Proibisce tutti gli accordi (collusione) tra imprese, siano essi espliciti o impliciti, orizzontali o verticali, che hanno un effetto negativo su commercio intra-EU e che impediscono o restringono la concorrenza sul mercato unico. Pratiche vietate: -Determinazione diretta o indiretta del prezzo o altre condizioni di vendita -Limitazione o controllo della produzione, dei mercati o degli investimenti -Divisione del mercato tra i vari concorrenti esistenti -Applicazione di condizioni diverse a transazioni simili per clienti diversi -Clausole dei contratti che obbligano a includerci altre transazioni

17 Paragrafo 81(3): deroghe Un accordo tra imprese può essere accettato se contribuisce ad un miglioramento della produzione o della distribuzione di un bene, o al progresso tecnico, “fornendo ai consumatori una quota giusta dei benefici”; deve inoltre essere dimostrato che questo accordo è l’unica soluzione per raggiungere l’obiettivo. Regolamento 2659/2000: deroga agli accordi che rappresentano meno di un ¼ del mercato (ipotesi che allora non possono minacciare la concorrenza)  Così gli accordi tra imprese per mettere insieme R&S sono accettati (se limitati a fasi iniziali della ricerca, cioè ricerca di base, non fasi ultime, cioè ricerca applicata) Letteratura economica su accordi di R&S: d’Aspremont et Jacquemin (1988) e lavori che seguono

18 Problema delle deroghe: Spesso risultano più da capacità di lobbying e pressioni politiche che da ragioni economiche Esempio: settore auto I produttori automobilistici costituiscono un potente lobby a Bruxelles. Dal 1985 beneficiano di una deroga all’art.81 che autorizza i concessionari esclusivi e la gestione restrittiva del mercato (ragioni avanzate: il settore auto è socialmente importante, ci sono problemi d’inquinamento e di congestione, ecc.): ad esempio, la FIAT non vende più di una certa quota in Germania e la VW non vende più di un certa quota in Italia. Problema: questa deroga impedisce anche il commercio parallelo

19 Infatti ci sono grande disparità di prezzo tra i paesi europei (dovute non solo ai prezzi fissati dai produttori, ma anche differenza di gusto, di domanda, di tasse, ecc.) Nel 1995, l’Austria entra nell’UE. I prezzi delle auto in Italia sono 30% meno di quelli austriaci => alcuni consumatori austriaci vengono in italia per comprare la macchina. Ma i concessionari italiani si rifiutano di vendere ai non residenti.  Caso antitrust e condanna di VW Tuttavia, la deroga è ricondotta nel 1995 per 7 anni! Anche se non permette più i concessionari esclusivi: si può vendere diverse marche ma a condizione che la gestione e gli edifici siano ben separati! 2002: regime cambiato Fine delle concessionarie esclusive e delle restrizioni alla vendita => meglio anche se disparità prezzi rimane

20 Esempio famoso di caso di cartello: Caso dei prodotti di tintura (1969) 10 produttori incrementano i prezzi di tintura aniline della stessa % a tre riprese: 1964, 1965 e 1967 La Commissione Europea indaga e la Corte di Giustizia sentenza che c’è evidenza di collusione tra i produttori Produttori coinvolti: Germania: BASF, Hoechst, CFM Francia: Francolor Italia: ACNA UK: ICI Switzerland: Ciba, Sandoz e Geigy

21 Mergers and Concentration Il livello europeo regola le fusioni di dimensione europea: Definizione della dimensione europea nella legge (1990 e revisione 1998): - Fatturato annuale mondiale della società che risulta della fusione  2,5 miliardi € - In ciascuno di almeno 3 paesi membri il fatturato combinato delle società coinvolte è  100 milioni € - In ciascuno di questi 3 paesi membri il fatturato di ciascuna di almeno 2 delle società coinvolte è  25 milioni € - Il fatturato nell’UE di almeno 2 imprese coinvolte è  100 milioni di € La fusione è rifiutata se la società che risulta della fusione occupa una posizione che restringe la concorrenza (ad esempio, può aumentare il prezzo di mercato del 10% senza perdere le sue quote di mercato)

22 Implementazione regolamento fusioni Le imprese hanno l’obbligo di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di fusione ed acquisizione Nella pratica, la Commissione Europea ha rifiutato solo circa 1% del totale delle F&A notificate La Commissione accetta automaticamente le fusioni che danno alla società che risulta dell’operazione una quota di mercato pari a meno del 40% del mercato Problema dell’implementazione: difficoltà di -Stima del potere di mercato degli entranti potenziali -Determinare i prodotti sostituti e di definizione dei mercati del prodotto e dei mercati geografici (vedere più avanti)

23 Riforma delle legge europea antitrust, 2002 Regolamento del Consiglio 1/2003, applicato da 05/2004 -Semplificazione dell’applicazione delle leggi antitrust: ad esempio, le imprese non devono più notificare gli accordi alla Commissione -Estensione dei poteri d’investigazione della Commissione: Già il regolamento 17/62 del 1962 forniva alla Commissione poteri investigativi: richiesta d’informazione a tutte le imprese, le loro associazioni e gli stati membri; possibilità di dare multe a chi si rifiuta di dare l’informazione; possibilità di fare “dawn raids”, cioè visite sorprese nei locali delle imprese (e.g. 1995: dawn raid della Commissione nei locali di VW e trova evidenza di imposizione ai distributori italiani dell’obbligo di non vendere ai non residenti – contro commercio parallelo) - Creazione della Rete Europea della Concorrenza (European Competition Network)  coordinamento azioni a livello nazionale

24 IV. Politica antitrust a livello nazionale La politica per la concorrenza europea è costituita infatti da due livelli: -Livello europeo: => intese o abusi di posizione dominante che ostacolano il commercio tra paesi membri => fusioni o acquisizioni che riguardano imprese che hanno un fatturato a scala “europea” (vedere la definizione in lucido 21) -Livello nazionale: => intese o abusi di posizione dominante che ostacolano il commercio nazionale o locale => fusioni o acquisizioni che riguardano mercato nazionale (che non corrispondono ai criteri definiti nella definizione del lucido 21)

25  Principio di sussidiarietà: l’intervento è realizzato a livello europeo solo se ci sono ostacoli al mercato unico, se ci sono esternalità o economie di scala, e se il semplice coordinamento delle politiche nazionali è meno efficiente Infatti la centralizzazione è più efficiente per i casi “europei” come definiti nel lucido 21 Per il resto l’intervento esiste a livello nazionale  I paesi membri si sono dotati di una legge antitrust, anche se tardivamente per alcuni: Germania: 1957 Francia: 1986 Italia: 1990 (legge 287/1990)

26 La legge italiana applica la legge europea, contiene gli stessi principi ed elementi, e il suo campo d’azione finisce laddove inizia quello comunitario: complementarietà tra i due livelli Art 2  art 81 Art 3  art 82 Art 4  art 81(3) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a sede a Roma e fa il lavoro della Commissione Europea e livello nazionale (solo per problemi antitrust)

27 V. Difficoltà nell’applicazione della legge antitrust 1.Identificazione del mercato rilevante Tanto più restrittiva è la definizione di mercato prescelta, tanto maggiore è la quota di mercato dell’impresa Esempio: Coca-Cola => mercato = Cola? Allora mercato = Pepsi + Coca- Cola => mercato = bevande gassose? Allora mercato = Pepsi + Coca-Cola + Fanta + Sprite + … => mercato = bevande analcoliche? Allora mercato = tutti i produttori di bevande analcoliche (Pepsi + Coca- Cola + succo frutta + acqua +…) Nei casi antitrust le imprese tendono quindi a privilegiare definizioni più ampie

28 Mercato del prodotto e mercato geografico -Mercato del prodotto: La misura formale del mercato del prodotto è l’elasticità incrociata: variazione % relativa della quantità domandata di un bene al variare del prezzo di un altro bene  ji = (dq j / dp i ) (P i / q j ) i  j se  ji > 0 : i e j sono sostituti se  ji = 0 : i e j sono indipendenti se  ji < 0 : i e j sono complementari Pb: -Non è oggettivo: si potrebbe trovare sostituibilità tra pasta e banane -Dipende dai livelli dei prezzi: ad esempio, se il prezzo delle macchine FIAT cresce molto, queste macchine diventano sostitute alla Ferrari

29 => Nei casi antitrust si privilegia la sostituibilità percepita dai consumatori: Il mercato del prodotto comprende tutti i prodotti che sono considerati intercambiabili dai consumatori - Mercato geografico Anch’esso è di difficile definizione Esempio: mercato della Microsoft è il mercato USA? Quello mondiale? Esistono vari metodi oggettivi per definire il mercato geografico: ad esempio, si può considerare il mercato geografico quello in cui i prezzi sono omogenei (problema: il mercato europeo ha differenze di prezzi enormi, a causa di diversità dei gusti, ecc.)  Normativa europea: mercato geografico = mercato in cui le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee (si vede caso per caso)

30 2. Effetto delle pratiche abusive sul benessere sociale E’ difficile stabilire se un comportamento anti- concorrenziale diminuisce o aumenta il benessere collettivo. Inoltre è difficile distinguere tra comportamento abusivo e comportamento strategico: Esempi: => Difficoltà dell’applicazione della legge antitrust Aumento benessere (comp. Conco) Abuso (comp. Strategico) Utilizzare i risparmi per abbassare i prezzi Fissare prezzi bassi per far uscire i concorrenti Investimenti in R&S per abbassare i costi Inv. In R&S per far uscire i concorrenti Aumentare la varietà dei prodotti per soddisfare bisogni consumatori Aumentare varietà dei prodotti per creare barriere all’entrata

31 Esempio: Caso Tetra Pak Tetra Pak ha preso negli anni 1990 una posizione forte sul mercato dell’imballaggio delle bevande, incluso il latte. Mercato diviso in due sotto-mercati: imballaggio in cartone asettico e non La Tetra Pak deteneva il 90% del settore asettico L’altro settore era oligopolistico (con dominanza Tetra Pak: circa 50% del mercato; Elopak: 27%; PKL: 11% e altri: 12%) La strategia della Tetra Pak era di sfruttare il suo potere di mercato nel settore asettico per fare strategie predatorie sull’altro segmento: -No licenze di fabbricazione dei suoi prodotti -No distributori indipendenti -Politica di brevetti -Condizioni stringenti per la vendita e il leasing delle sue apparecchiature -Politica di prezzo aggressiva, specialmente nel settore non asettico

32  La Commissione Europea ha accusato Tetra Pak di abuso di posizione dominante; nella sua difesa, l’azienda ha cercato di allargare la definizione del mercato rilevante. Accusa: uso di potere di mercato nel settore asettico per sussidiare i prezzi nell’altro settore 6 tipi di abusi riconosciuti: - restrizione dell’offerta nel mercato unico; - contratti restrittivi con i distributori; - prezzi predatori; - predazione non prezzo: una rivista italiana era stata indotta a non accettare pubblicità da concorrenti => Multa di 75 milioni di euro

33 3. Difficoltà politiche Abbiamo visto nel caso del settore auto che il potere di lobby dell’industria considerata è molto importante nel determinare il grado di implementazione della legge antitrust e delle sue deroghe. Altro esempio: fusione Boeing – MacDonell Douglas che fu giudicata accettabile dalla FTC e non dalla Commissione Europea (concorrenza tra Boeing – MacDonnell Douglas e Airbus è concorrenza tra nazioni!) Altro esempio: Giappone accusato da dumping quando è entrato massicciamente nei mercati US e europei: infatti aveva costi di produzione minori => Accordo tra Giappone e UE negoziato a livello diplomatico.

34 VI. Gli aiuti di stato Anche nel caso degli aiuti di stato le considerazioni politiche sono importanti 1.Definizione e regole definite nei Trattati Articoli 87-89: proibiscono tutti gli aiuti che ostacolano o possono ostacolare la concorrenza tra i paesi membri Il principio è che gli aiuti di Stato sono incompatibili col mercato unico La Commissione Europea ha grandi poteri per investigare l’aiuto potenzialmente illegale e può ordinare il rimborso dell’aiuto fornito (caso di imprese tessili francesi nel 1996) Gli Stati devono notificare la Commissione Europea ogni volta che intendono fornire un aiuto di Stato.

35 Definizione dell’aiuto di stato: È una forma di intervento (sussidio, credito agevolato, diminuzione tasse, ecc.) dello Stato usato per promuovere un certo tipo di attività (industria o servizi). Esso implica che alcuni settori o attività economiche sono trattate in maniera privilegiata. L’aiuto crea una distorsione alla concorrenza perché discrimina tra le imprese che ricevono l’assistenza e quelle che non la ricevono. Si distinguono gli aiuti con obiettivo orizzontale: R&S, PMI, lavoro e formazione, aiuto regionale, ecc. da quelli con obiettivo verticale, vale a dire specifici ad un settore, manifatturiero o non.

36 Deroghe permesse nell’art. 87: -Aiuto non discriminatorio dato per ragioni sociali -Aiuto alle regioni affette da catastrofe naturali La Commissione Europea accetta gli aiuti che seguono i principi seguenti: -Temporaneità (periodo di tempo limitato) -Trasparenza (ammontare dell’aiuto) -Selettività (aiuto a industrie o imprese che hanno una probabilità ragionevole di successo dopo l’aiuto) -Proporzionalità (aiuto proporzionale all’obiettivo) La Commissione Europea ha proposto nel 1992 (e sia il Parlamento Europeo che il Consiglio hanno accettato) una regola minima per ridurre il volume di casi da considerare e concentrarsi sui casi più importanti: i governi non devono notificare la Commissione se l’aiuto totale non supera 100000 € su tre anni.

37 L’aiuto è definito nell’articolo 87, ma tutte le forme di aiuto non sono elencate. Esistono varie comunicazioni della Commissione che specificano queste forme. Inoltre la Commissione Europea e la Corte di Giustizia Europea interpretano l’aiuto come qualsiasi favore dato dal governo in una forma che include i sussidi, garanzie pubbliche speciali, fornitura di beni e servizi a condizioni preferenziali e condizioni di credito. Prestiti e garanzie = aiuti di stato solo se le condizioni in cui sono dati sono superiori alle condizioni normali di mercato. Alcuni governi tentano di nascondere l’aiuto industriale facendolo passare per aiuto regionale. E’ difficile distinguere i due tipi di aiuto se l’impresa in questione è in perdita. L’aiuto di stato può anche essere nascosto in aiuto alla R&S: finché l’aiuto è dato a stadi di ricerca di base, è legale.

38 2. Tendenze riguardo agli Aiuti di Stato Nonostante la forte presunzione contro gli aiuti di Stato nei Trattati, il volume degli aiuti rimane alto nell’UE e differisce molto a seconda del paese: -Il volume di aiuti nell’UE è pari a circa 50 miliardi € -Paesi dove aiuti maggiori: nuovi paesi membri che hanno bisogno di sostenere lo sviluppo industriale e la crescita; paesi a tradizione “interventista” come paesi scandinavi e paesi con condizioni speciali, come la Germania che deve ancora aggiustarsi dopo la riunificazione. -Paesi dove aiuti più bassi: più “liberali” come UK e NL -Settore che riceve dove maggior parte degli aiuti: manif. -Strumenti preferiti: sussidi e esenzione fiscale

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40 Volume degli aiuti di Stato nell’UE, volume, miliardi €, 1992-2004

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44 In Italia

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46 IL MONOPOLIO NEL MERCATO DEL SOFTWARE: IL CASO MICROSOFT

47 STRUTTURA DEL SETTORE 46 I L S OFTWARE … …sequenza di istruzioni impartite al computer, o a una diversa apparecchiatura, finalizzate a svolgere una determinata operazione, è ormai, grazie al progresso tecnico, entrato dentro molti beni di produzione e di consumo rappresentando il principale strumento di controllo di qualsiasi apparecchiatura e quindi la scrittura di programmi costituisce un’importante attività in quasi tutti i settori economici tra cui la produzione di hardware, le comunicazioni, servizi di trasporto e finanziari.

48 47  La produzione di software può essere svolta: direttamente all’interno delle aziende o da società specializzate; al di fuori di quest’ultime, da imprese produttrici di computer tra le quali, ai primi posti, la IBM.  Le imprese di software sono principalmente di piccola dimensione e tra queste quelle minori si specializzano in software rivolti a soddisfare specifiche esigenze applicative. Presentano: ● un problema  inevitabile processo imitativo in grado di erodere rapidamente posizioni di forza acquisite; ● punti di forza  possono godere di un repentino e vigoroso successo.  Le aziende maggiori, invece, presentano punti di forza in segmenti particolari ed un’attività non circoscritta a tali settori spaziando in molti comparti limitrofi.

49 48 Ricomposizione del grado di integrazione verticale tra i maggiori produttori:  passaggio da un modello fortemente integrato dove le principali componenti hardware e software erano offerte da un unico produttore, a un sistema in cui ciascuna specifica componente è commercializzata in uno specifico mercato (es. la Microsoft è leader indiscussa nei sistemi operativi, d ell’ elaborazione di testi e nel foglio elettronico ; Intel, Netscape e ancora Microsoft nel browser ). struttura di mercato definita “leadership tecnica suddivisa” essendo basata sulla partecipazione di differenti imprese, ciascuna delle quali controlla uno stadio del processo, all’offerta del prodotto completo Evoluzione nel corso degli ultimi decenni …

50 49 BARRIERA ALL’ENTRATA principale: Esternalità di rete  massa di programmi applicativi che girano per il sistema operativo leader; esse sono rese possibili dal particolare assetto istituzionale del settore del software: tutela del software al pari del diritto d’autore (Stati Uniti); normale tutela assicurata al software tramite il brevetto. Nello stesso tempo… Facilità di ingresso in tale settore grazie alla mancanza di rilevanti costi fissi. Ulteriore caratteristica molto importante… Processo di produzione e distribuzione del software consistente in un’ ampia collaborazione tra imprese concorrenti (a due livelli).

51 50 Due categorie di operatori: ● piccole imprese monoprodotto (maggioranza), che operano sul mercato di solito per sfruttare uno specifico prodotto innovativo; ● pochi grandissimi operatori presenti su più segmenti e a volte anche in altri settori economici risultanti solitamente leader in un segmento del software.  Forte differenziazione del mercato e nesso di sostituibilità tra le varie categorie molto labile solitamente  in ciascuna categoria vi sono in genere pochi concorrenti e spesso un’impresa copre buona parte del fatturato della categoria in cui opera concorrenza di tipo orizzontale praticamente nulla mentre quella di tipo verticale (tra operatori presenti in differenti stadi produttivi) vivace

52 L’ACCUSA 51 La causa contro MICROSOFT è stata intentata in applicazione dello SHERMAN ACT. Tale legge è stata emanata: ● alla fine del 800 (1890); ● per placare il potere economico esercitato dai cosiddetti robber barons quali John D. Rockfeller (dominio di gran parte dell’industria americana attraverso trust ), la cui Standard Oil subì uno smembramento proprio a causa di tale legge. Recentemente prima di Microsoft altre due società furono “vittime” dello Sherman Act: ► la IBM negli anni ’70 (ma senza successo), grande società di computer; ► la AT&T nell’ ‘82 per consentire l’unbundling del monopolio delle telecomunicazioni a livello nazionale.

53 52 Cos’è lo SHERMAN ACT? ■ È una legge anti-trust formulata però in modo poco rigoroso vietando qualsiasi contratto, o intesa, che costituendo un cartello o in altro modo, tenda a limitare gli scambi e il commercio fra stati americani o con paesi esteri; ■ fu integrato nel 1914 dal Clayton Act (e nel 1936 dal Robinson-Patman Act) che ha dichiarato illegale qualunque azione che potesse ridurre la concorrenza o tendesse a creare un monopolio.  Sempre nel 1914 si ebbe la creazione della FEDERAL TRADE COMMISSION al fine di promuovere azioni giudiziarie anti-trust con la possibilità che i procedimenti fossero intentati anche dal DEPARTMENT OF JUSTICE

54 53 Fino agli anni ‘60… ● I tribunali utilizzavano un’indicazione approssimativa di potere monopolistico invece di misure economiche più sofisticate… A cavallo degli anni ‘70 e ‘80… ● L’atteggiamento si è modificato sensibilmente: si è adottato un orientamento più favorevole al laissez-faire soprattutto durante l’amministrazione Reagan, fortemente influenzato dalle teorie dell’università di Chicago  rifiuto del precedente attivismo anti-trust e convinzione che gli interventi avrebbero dovuto riguardare solo fenomeni del commercio e della concorrenza pregiudizievoli per i consumatori… Negli anni ‘90… ● L’attività anti-trust è ripresa: nel ‘95 il Department of Justice aveva ottenuto da Microsoft la sottoscrizione di un consent decree che prevedeva il divieto di contratti di esclusiva tra la società e i produttori di computer e il blocco di una fusione con l’Intuit; ● gli economisti cominciarono a sviluppare interesse alle esternalità di rete e l’atteggiamento era diventato meno favorevole al laissez-faire dei decenni precedenti: tale atteggiamento fu anche spinto dal grande aumento dei fenomeni di fusione e dalla presenza di Microsoft in un nuovo settore di ormai così elevata importanza strategica…

55 LE PARTI: L’IMPUTATO 1975: Bill Gates e Paul Allen 54 Microsoft Inventarono il Basic

56 Nel 1986 la società fa il suo ingresso in borsa Nella prima giornata di contrattazioni il fatturato era di 140 milioni di $. Negli anni successivi si ha un fatturato sempre più elevato. Nel 1998 raggiunge un fatturato di oltre 11 milioni di $. Microsoft ha chiuso l’anno con una capitalizzazione di borsa pari a 280 miliardi di $: un record mondiale. 55

57 LE PARTI: LE ACCUSE IBM: È una concorrente diretta; Ha perso il controllo dell’intera filiera a causa a Microsoft. Intel: C’era stretta collaborazione tra loro; Motivo di attrito: entrambe cercano di allentare il vincolo che le lega reciprocamente; È stata recentemente coinvolta in un caso antitrust. 56

58 È diverso l’atteggiamento delle imprese più direttamente interessate. In particolare: 57 È l’unica a commercializzare sistemi integrati per i quali fornisce sia software che hardware. Fu la prima ad accusare la Microsoft di comportamenti anticoncorrenziali. Leader del settore dei sistemi operativi per network (70% del mercato).

59 MICROSOFT VS. NOVELL Novell commercializzava DR-DOS, un sistema operativo per processori Intel simile a quello di casa Microsoft. Alla fine degli anni ‘80 Microsoft avviò alcuni contatti per acquisire Novell. Successivamente il progetto di concentrazione venne abbandonato. Novell tentò l’espansione nel mercato dei software applicativi d’ufficio ma non ebbe i risultati sperati. 58

60 Microsoft approfittò del successo sul mercato di Windows 95 a preinstallare MS-DOS paventando restrizioni contrattuali ed incentivi economici. Novell citò l’azienda rivale in tribunale il che portò ad avere un accordo extra giudiziale tra le parti che prevedeva, da parte di Microsoft, il pagamento di 155 milioni di $ a titolo di risarcimento. 59

61 I CAPI D’IMPUTAZIONE L’accusa ha a disposizione moltissimo materiale che dimostra che Microsoft ha adottato un atteggiamento aggressivo nei confronti delle imprese sue rivali al fine di estendere il monopolio sul mercato dei sistemi operativi a scapito anche dei consumatori. il giudizio rispondeva a 3 quesiti: 1. Microsoft aveva un potere monopolistico nel mercato dei sistemi operativi? 2. Microsoft utilizzava questo potere al fine di raggiunge la medesima situazione in altri mercati connessi? 3. Tutto ciò che impatto aveva sui consumatori? 60

62 Potere monopolistico? Al fine di determinare se Microsoft occupava o meno una posizione monopolistica, occorre definire il “mercato rilevante” e misurare la quota posseduta dall’impresa in esame Il mercato rilevante di Microsoft era rappresentato da quello dei sistemi operativi per PC equipaggiati con il chip Intel. Microsoft aveva da anni una quota superiore al 90% del mercato dei sistemi operativi, ma anche sul mercato inteso in senso più ampio la quota risultava elevata. Questo ha fatto si che Microsoft fosse percepito come un monopolista. Microsoft sostiene di non essere un monopolista ma soltanto di fronteggiare un intensa concorrenza da parte di altri sistemi operativi. Elemento a favore di ciò sono i prezzi che essa applica. Il Department of Justice afferma che Microsoft fissava per Windows un prezzo molto superiore al costo marginale di produzione e distribuzione ma Microsoft stessa sostiene che tutti i produttori di successo applicano prezzi più alti del costo marginale 61

63 Il fatto che Microsoft facesse pagare il proprio sistema operativo molto meno del prezzo di monopolio era dovuto a 2 circostante: –L’esposizione ad una forte concorrenza –L’elevata elasticità della domanda di PC con il sistema operativo Windows. Il DoJ sostiene che Microsoft, grazie al potere monopolistico, fronteggiava una domanda completamente inelastica per i sistemi operativi grazie alla fiducia dei produttori di PC i quali non cambierebbero sistema operativo nemmeno se il prezzo di Windows aumentasse notevolmente. 62

64 Per quanto riguarda le barriere all’entrata, queste sono considerate come quei costi o quegli ostacoli che possono impedire ad un entrante di competere con un produttore, già esistente. Tutte le barriere individuate dal DoJ a scapito di Microsoft non potevano impedire ad un’impresa di entrare nel mercato dei sistemi operativi e quindi di diventare concorrente dell’impresa stessa. 63

65 Argomentazione Microsoft: 64 I costi irreversibili : sono le spese effettuate in passato da Microsoft per assicurarsi il predominio sul mercato e che dovrebbero venire eguagliate o superate da un potenziale entrante. Il software che “sfonda” è molto redditizio grazie ai costi di produzione e distribuzione molto bassi. I costi di commutazione : sono quelli che sia i consumatori che i produttori sostengono per passare ad un altro prodotto. Le esternalità di rete : esistono quando il valore di un prodotto aumenta con il numero dei suoi utilizzatori. Questo può provocare l’aumento dei costi di commutazione il che rende preferibile per i consumatori rimanere con il leader del mercato.

66 Altri abusi: Il DoJ ha accusato Microsoft di cercare di estendere al mercato dei browser, ossia ai software di navigazione su internet, il suo presunto monopolio dei sistemi operativi. Microsoft, attraverso la cessione gratuita del browser Explorer, e con la garanzia che questo fosse sempre gratuito, perseguiva una strategia di prezzo predatorio. Microsoft per “difendersi” ha affermato che soltanto se avesse impedito l’istallazione di browser di altre marche nei computer equipaggiati con Windows, sarebbe stato necessario un intervento antitrust. Secondo Microsoft la preistallazione nei nuovi PC era soltanto uno dei tantissimi canali distributivi praticabili dai venditori di software. 65

67 Il DoJ ha sostenuto che l’istallazione del software presentava delle difficoltà per i consumatori: se trovavano Windows preinstallato difficilmente l’avrebbero sostituito con altri prodotti. A difesa di ciò, Microsoft sosteneva che in realtà il software veniva istallato prevalentemente dagli utilizzatori finali. Concludendo il DoJ affermava che Microsoft stava tentando di estendere il monopolio da un mercato, quello dei sistemi operativi, all’altro, quello dei browser. Microsoft ha sostenuto che entrambi facevano parte dello stesso mercato e quindi era perfettamente legittimo venderli congiuntamente. 66

68 67 CONSUMATORI: Il comportamento di Microsoft danneggia i consumatori? Il DoJ sostiene che l’integrazione di un browser nel sistema operativo non produce benefici poiché lo scopo di Microsoft rimane quello di vendere i prodotti abbinati al fine di ottenere il potere monopolistico. Secondo Microsoft raggruppare insieme le funzioni componenti è economicamente più efficiente, infatti integrando Explorer in Windows ha accresciuto l’utilità di entrambi i prodotti per i consumatori e ha reso più semplice per i produttori scrivere programmi di software. Microsoft ha accusato il DoJ di sostenere che i consumatori sarebbero in una posizione migliore se venissero privati delle funzioni di navigazione nel web che Microsoft desidera fornire assieme al sistema operativo e quindi a costo zero.

69 LE DIFESE DI MICROSOFT Microsoft ha adottato una strategia difensiva alle accuse basata su una doppia condotta: 68 Mostrare l’inesattezza delle accuse mosse nei propri confronti Screditare le motivazioni alla base dell’ingiunzione preliminare Questa strategia è stata messa in atto con l’utilizzo di 2 diverse mozioni: 1)Una di carattere “tecnico” la quale sfrutta le caratteristiche dei prodotti comparandoli con quelli dei concorrenti. 2)L’altra di carattere “economico-legale” la quale si basa sulla concezione di monopolio al fine di ritenere infondata la richiesta di ingiunzione preliminare da parte dell’accusa.

70 La richiesta di ingiunzione preliminare è ritenuta infondata in quanto l’accusa: a. Non ha definito il mercato di rifermento necessario ai fini dell’inizio di una procedura dell’antitrust; b. Non ha specificato come Microsoft esercita poteri di monopolio, infatti essa non ha il potere di alzare unilateralmente i prezzi o di escludere i concorrenti dal mercato; c. Non ha specificato secondo quali criteri Microsoft ha agito con l’intento di monopolizzare il mercato dei browser; d. Ritiene che il tentativo di Microsoft di aumentare la propria quota di mercato sia un tentativo di monopolizzare il mercato dei browser. In realtà la sola quota di mercato è insufficiente per dimostrare che l’azienda detiene poteri monopolistici. 69

71 70 RISULTATO La prima sentenza… Il 7 giugno 2000 il giudice Jackson ha emesso la sentenza finale sancendo: ■ lo smembramento (in due aziende realmente distinte tra loro) dell’impero di Bill Gates; ■ la separata distribuzione del sistema operativo da quella del browser da parte di Microsoft; ■ l’obbligo per Microsoft di rendere note le informazioni tecniche sulle specifiche del sistema operativo atte a permettere la concordanza con un nuovo software alle aziende sviluppatrici di software applicativi; ■ il divieto di accordi riguardanti sconti sulle quantità con produttori che adottavano Internet Explorer come browser; ■ l’obbligo di concedere in licenza, dopo tre anni dal lancio di una nuova versione di Windows, le versioni precedenti; ■ il divieto di introduzione nei propri prodotti di funzionalità atte ad interferire con software sviluppati da altre aziende.

72 71 ….e l’inizio di una nuova odissea giudiziaria ►Dopo la sentenza di primo grado la Microsoft ricorre in appello (13 giugno 2000): dopo pochi giorni la Corte d’appello di Washington accetta di prosporre lo scorporo dell’azienda; ►rinvio della revisione del processo alla Corte d’Appello da parte della Corte Suprema e richiesta del governo di confermare la sentenza di primo grado (gennaio 2001) ma nel giugno 2001 la Corte rigetta l’ordine di smembramento; ►nell’agosto dello stesso anno il giudice distrettuale Kotelly prende in esame il caso; ►nell’ottobre la Corte Suprema dichiara di non occuparsi del caso e si ha la nomina di un mediatore; la Microsoft e il Dipartimento di Giustizia trovano un accordo sulla causa che non prevede più lo smembramento della società stessa e nel novembre la Corte Federale presieduta da Kotelly approva in larga parte tale accordo prevedendo in particolare: ● il divieto per cinque anni di danneggiare software concorrenti impedendone il buon funzionamento sul proprio sistema operativo; ● la condivisione di informazioni anche con i grandi produttori di server (è l’aspetto più limitativo per Microsoft).


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