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Comm. Capo dott. Mauro Bradanini Comandante Polizia Locale Comune di Sondrio.

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Presentazione sul tema: "Comm. Capo dott. Mauro Bradanini Comandante Polizia Locale Comune di Sondrio."— Transcript della presentazione:

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2 Comm. Capo dott. Mauro Bradanini Comandante Polizia Locale Comune di Sondrio

3 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

4 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti 1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater. 1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies. 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

5 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti 2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anzichè su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale

6 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti 3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso. 4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

7 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 5.bis Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.

8 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti 6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento. 7. Abrogato 8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonchè quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.

9 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti 8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonchè nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

10 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

11 Prima di addentrarci nei meandri del testo, recentemente novellato dalla L. n. 120/2010 con inasprimento delle sanzioni ed introduzione di rilevanti modifiche procedurali, occorre preliminarmente rispondere ad una domanda fondamentale: Q ual è la fattispecie incriminatrice astratta del reato in argomento ? Ci aiuta in tale arduo compito la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

12 Corte Cost., Ordinanza n. 277/2004 Corte Cost., Ordinanza n. 277/2004: “in riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 187 del Codice della Strada, si è in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza di due elementi, l’uno obbiettivamente rilevabile dagli Agenti della Polizia Giudiziaria (lo stato di alterazione) e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti”.

13 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Cass. Pen. Sez. IV n. 7339/2003 Cass. Pen. Sez. IV n. 7339/2003: “L’art. 187 Codice della Strada ha previsto un sistema di prova legale che non è sostituibile dalla valutazione sintomatica della polizia giudiziaria senza l’utilizzo di alcun mezzo scientifico di accertamento. In difetto di tale accertamento manca la prova del reato”.

14 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Cass. Pen. Sez. IV n. 25482/2007: “è elemento insufficiente, per potersi configurare il reato di cui all’art. 187 Codice della Strada, il rinvenimento all’interno dell’auto di sostanza stupefacente (contenuta in una siringa già usata) anche se il conducente del veicolo appare in evidente stato di alterazione psicofisica, in quanto la verifica di tale alterazione nel soggetto, laddove essa dipenda dall’assunzione di sostanze stupefacenti, non può essere lasciata aduna percezione soggettiva del personale di polizia che, anche in conseguenza della non univocità degli effetti stessi delle sostanze e della differente risposta soggettiva di ciascuno, può rivelarsi incerta e fallace”

15 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Cass. Pen. Sez. IV n. 28219/2009 Cass. Pen. Sez. IV n. 28219/2009: “ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, onde deve escludersi che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcol, in quanto l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione e alla quantificazione delle sostanze”

16 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti “Diverso discorso, infatti, si sarebbe potuto fare, ma solo in sede di processo di merito, con riferimento alla tematica evocata dal giudicante circa la possibile non corrispondenza tra esito positivo del riscontro sui liquidi ed effettività dello stato di alterazione. E’ tematica che potrebbe in astratto porsi in quanto, secondo un’opzione scientifica non arbitraria, la presenza del principio attivo stupefacente persiste per un certo arco temporale (anche alcune settimane) dopo l’assunzione dello stupefacente, sicchè potrebbe non costituire prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio di uno stato di alterazione da stupefacenti che costituisce il proprium del reato di cui all’art. 187 C.d.S.. E’ situazione, questa, che dovrebbe imporre il ricorso anche ad elementi di riscontro esterni, in primo luogo gli elementi sintomatici esterni trasferibili nel processo attraverso la deposizione degli operanti sì da poter pervenire, solo allora, ad una pronuncia di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio”.

17 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Cass. Pen. Sez. IV n. 41091/2010: “Occorre considerare che questa Suprema Corte ha recentemente ribadito che la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque sussistere la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto sostanze stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. Per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S. è necessario sia un accertamento tecnico biologico sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica.

18 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Cass. Pen. Sez. IV n. 1462/2010: “In ordine alla contravvenzione di guida in stato di alterazione dovuta alla assunzione di sostanze stupefacenti, va osservato che questa Corte ha statuito che, ai fini della sua configurabilità, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato nei modi previsti dal comma 2° dello steso articolo, attraverso un esame tecnico sui liquidi biologici. Deve escludersi, invece, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece ammesso per l’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcol, in quanto l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze.

19 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Cass.Pen. Sez. IV n. 48004/2009: “la norma (l’art. 187 C.d.S.) non pretende necessariamente l’espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza della alterazione, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici, unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato”.

20 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Cass. Pen. sez. IV n. 3554/2010: “E’ stato affermato in giurisprudenza che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze tecniche specialistiche per l’individuazione e la quantificazione della sostanza. Nella fattispecie è mancato un esame tecnico su campioni di liquidi biologici e lo stato di alterazione legato all’uso di stupefacenti è stato fondato dal giudicante su dati oggettivi assai significativi. Nella sentenza infatti, sono riportate le dichiarazioni di (omissis), il verbalizzante che aveva controllato la vettura guidata da (omissis) ed a bordo della quale erano altri giovani, da cui risultava che costui non era lucido, sembrava quasi assonnato e quasi non si reggeva in piedi.

21 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Cass. Pen. sez. IV n. 3554/2010: Il ricorrente, inoltre, alla richiesta se fosse stato fatto uso di stupefacenti, aveva estratto dal portafoglio una sostanza a foglie che il verbalizzante aveva riconosciuto come marijuana. In Caserma, poi, anche i compagni del (omissis) avevano ammesso di aver fatto uso di marijuana. Nel caso in esame, quindi, esisteva una particolare situazione che rende immune da censure la decisione del giudice di dichiarare la colpevolezza del ricorrente in ordine al reato ascritto. Questi non solo presentava dati sintomatici eloquenti, ma è stato trovato in possesso di droga la cui assunzione era appena avvenuta, avendola consegnata alla richiesta del verbalizzante se fosse stato fatto uso di sostanza stupefacente. Tale consumo era anche attestato dallo strano odore che usciva dall’abitacolo della vettura. Peraltro risulta che, dall’esame del decreto del Prefetto di Piacenza, il ricorrente aveva rifiutato di sottoporsi ad esame tossicologico. Sussisteva quindi un quadro chiaro di elementi la cui valenza non era inficiata dalla mancanza dell’accertamento tecnico e che consentiva di ricondurre al consumo di droga i sintomi rilevati di uno stato di alterazione psico-fisica

22 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti UN TENTATIVO DI RICOGNIZIONE (PIU’ O MENO) AUTENTICA DELLE SINGOLE FATTISPECIE Dunque, sulla scorta degli assetti giurisprudenziali consolidati e dell’esigenza di assicurare che il reato in menzione venga provato attraverso un esame tecnico a valenza clinico-scientifica, il legislatore ha inteso costruire l’art. 187 C.d.S. attraverso scansioni procedurali a progressiva valenza probatoria, inserendo nel corpo dell’articolato il comma 2/bis con l’intento di sostituire l’accertamento in ambito ospedaliero con più snelle procedure da celebrarsi direttamente in strada. Tali scansioni vanno colte nella complessa struttura dell’articolato e possono essere come di seguito declinate:

23 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti PRESUPPOSTI PER L’ACCERTAMENTO SANITARIO (NELLA DUPLICE FORMA DEGLI ACCERTAMENTI CLINICO- TOSSICOLOGICI OVVERO ANALITICI SU STRADA OPPURE DEL PRELIEVO DI LIQUIDI BILOGICI PRESSO STRUTTURA OSPEDALIERA): a)Quando gli accertamenti preliminari hanno offerto esito positivo b)Quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti c)In ogni caso di incidente stradale

24 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ) Quando gli accertamenti preliminari hanno offerto esito positivo a) Quando gli accertamenti preliminari hanno offerto esito positivo Si tratta di accertamenti preliminari nella diretta disponibilità degli organi di polizia stradale, caratterizzati dalla non invasività e che assumono carattere di screening, SENZA ALCUN VALORE DI PROVA LEGALE, che consentono soltanto l’attivazione delle procedure sanitarie (fatto salvo, ovviamente, il principio del libero convincimento Possono essere eseguiti attraverso apparecchi portatili nella disponibilità degli organi di polizia stradale che evidenzino la presenza di metaboliti si urine, saliva o sudore (es. Rapid Scan), oppure anche attraverso più generiche prove di riflessi od equilibrio (è ovviamente escluso ogni genere di prelievo di sangue). del giudice (Cass. Pen. sez. IV n. 3554/2010)

25 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ) Quando gli accertamenti preliminari hanno offerto esito positivo a) Quando gli accertamenti preliminari hanno offerto esito positivo Gli accertamenti devono NECESSARIAMENTE essere effettuati sul luogo in cui il soggetto è stato fermato e non può essere disposto l’accompagnamento coattivo presso altra struttura per eseguirli se non con il consenso del soggetto (quindi l’eventuale rifiuto del soggetto a spostarsi presso altro luogo non integra il reato di rifiuto). Devono essere garantite le condizioni di riservatezza personale (a livello generale, è opportuno prevedere la presenza di veicoli furgonati chiusi e la presenza di personale femminile per eseguire i test su soggetti dello stesso sesso).

26 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ) Quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti b) Quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti Si tratta di evidenze sintomatiche che, sulla base della comune esperienza, inducono negli organi di polizia stradale il sospetto che il soggetto si trovi in uno stato di alterazione psico-fisica determinata dalla assunzione di sostanze stupefacenti. Tale elementi, in ragione dell’ampia definizione di legge, sono caratterizzati dall’analisi del quadro sintomatologico generale presentato dal conducente (tremore, linguaggio sconnesso, torpore, lentezza e pesantezza nei movimenti, il tutto anche in relazione alla condotta di guida), ma anche dalla presenza di particolari circostanze (rinvenimento di droga a bordo del veicolo, siringhe usate o altri elementi indiziari di sospetto). Vedi Cass. Pen. Sez. IV n. 28219/2009

27 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ) b) In ogni caso di incidente stradale La possibilità di effettuare gli accertamenti preliminari non invasivi è estesa ai conducenti “in caso di incidenti compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso”. Non si tratta di un obbligo, e la previsione è da porre in relazione da una parte alla concreta possibilità di effettuazione in ordine alla più generale attività di rilevamento dell’incidente, dall’altra ad una indispensabile previa valutazione delle effettive condizioni dei soggetti coinvolti. Vi sono quindi tendenziali margini di discrezionalità da parte degli organi di polizia stradale (diversamente da quanto è previsto dall’art. 186 comma 4 C.d.S., che con il riferimento “in ogni caso di incidente stradale” parrebbe introdurre procedure più stringenti”

28 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ) b) In ogni caso di incidente stradale Nel caso di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche presso strutture sanitarie, gli organi di polizia stradale possono richiedere alle medesime di procedere all’analisi dei liquidi biologici per la verifica della presenza di eventuali sostanze stupefacenti (analisi che possono riguardare anche il tasso alcolemico ai sensi dell’art. 186 C.d.S.), con il contestuale rilascio della relativa certificazione (che deve essere tempestivamente trasmessa al Prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza). Tale richiesta deve essere formulata per iscritto (eventualmente anticipata nelle forme brevi in ragione dell’urgenza dell’adempimento) ma si ritiene che sia sufficiente anche la comunicazione orale da parte degli Agenti procedenti (d’altro canto, si rammenti che il sanitario incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’art. 362 c.p., ha l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria i reati procedibili d’ufficio dei quali abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ).

29 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ) b) In ogni caso di incidente stradale E’ prevista l’espressione del consenso informato della persona, ma la giurisprudenza (Cass. Pen. sez. IV n. 38537/2007; Cass. Pen. sez. IV n. 39057/2004) ha stabilito che “è legittimo l’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica eseguito tramite l’esame del sangue prelevato per finalità medico diagnostiche a seguito di sinistro anche senza l’espresso consenso dell’interessato”. Viceversa, il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso e non nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso è inutilizzabile ex art. 191 c.p.p. (Cass. Pen. sez. IV n. 4862/2003).

30 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Art. 187 comma 2/bis C.d.S.: quando gli accertamenti non invasivi forniscono esito positivo, in caso di ragionevole sospetto e nel caso di produzione di incidente stradale i conducenti possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale (o su campioni di fluido del cavo orale) prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia (si è in attesa di emanazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture che disciplinerà la materia). Si tratta di una disposizione finalizzata a deflazionare gli accertamenti pressi struttura sanitaria (plausibilmente con la stessa valenza probatoria pretesa dalla giurisprudenza di merito in relazione ai prelievi di liquidi biologici per la verifica della presenza di sostanze stupefacenti), destinata con ogni probabilità a rimanere confinata ad ipotesi residuali (COME CONFERMATO DAL TENORE ARRENDEVOLE DELLA NORMA IN ESAME).

31 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Prelievo di liquidi biologici presso struttura ospedaliera. Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ai sensi del comma 2/bis, oppure quando il conducente rifiuti di sottoporsi al prelievo, gli organi di polizia stradale ACCOMPAGNANO il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia ovvero presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti.

32 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Prelievo di liquidi biologici presso struttura ospedaliera. Il legislatore, superando le molteplici resistenze giuridiche che si opponevano a tale accertamento sanitario, ha consentito il prelievo di campioni di liquidi biologici (la Corte Costituzionale, con sentenza n. 306/2001, ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 187 C.d.S. stabilendo che la diversa disciplina, rispetto alle previsioni di cui all’art. 186 C.d.S., si giustifica pienamente con l’attuale stato delle conoscenze tecnico-scientifiche che non consentono l’accertamento tramite strumentazione analoga all’etilometro). E’ dunque ammesso il prelievo ematico, ma la sua materiale esecuzione richiede NECESSARIAMENTE il consenso della persona, in quanto si tratta di accertamento diagnostico obbligatorio ma non coattivo, versando in tale fattispecie in un atto che rientra nella categoria degli accertamenti finalizzati a mere analisi e non già alla prevenzione e cura delle malattie e non assume dunque natura di trattamento sanitario obbligatorio.

33 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Corte Cost. sent. N. 194/1996; Cass. Pen. sez. IV n. 7339/2003 Corte Cost. sent. N. 194/1996; Cass. Pen. sez. IV n. 7339/2003: «… nel caso dell’accertamento di cui all’art. 187 C.d.S. si tratta di un accertamento obbligatorio ma non coattivo: esso non può essere imposto al soggetto che non ne fornisce il consenso ma, in caso di rifiuto, l’ordinamento di ricollega conseguenze sfavorevoli per il soggetto. Ponendosi come ostacolo all’accertamento di un reato, il rifiuto stesso è considerato illecito penale, integrandosi così un’ipotesi di reato di sospetto”. Non sussiste dunque alcuna violazione della riserva di legge prevista nell’art. 32 della Costituzione». Il consenso della persona deve essere informato, cioè occorre che la persona venga posta nelle condizioni di conoscere le finalità del prelievo e possa, eventualmente, frapporre un rifiuto.

34 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti IL PROBLEMA DELLA VISITA MEDICA. Il previgente testo dell’art. 187 comma 3° C.d.S. prevedeva che il soggetto accompagnato presso la struttura sanitaria fosse sottoposto, oltre che ai prelievi di liquidi biologici, “alla prescritta visita medica”. Il nuovo testo ha espunto dall’articolato la previsione riguardante la visita medica. Il Ministero dell’Interno, nella Circolare emanata a seguito dell’approvazione delle nuove norme, ha così commentato: “la nuova previsione …omissis…. lascia intendere che lo stato di alterazione dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti possa essere provato anche solo sulla base dei positivi riscontri analitici di laboratorio sui campioni prelevati”. Ma, come visto sopra, la conclusione non corrisponde al condiviso e consolidato assetto giurisprudenziale raggiunto dalla Corte di Cassazione. Occorrerà dunque attendere gli esiti delle pronunce di legittimità sulle nuove disposizioni.

35 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti CONSEGNA DEI REFERTI SANITARI Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Tale ultima disposizione va interpretata nel senso che la certificazione deve essere limitata alle sole informazioni necessarie all’accertamento del reato, escludendosi così la possibilità di fornire agli organi di polizia l’intera cartella sanitaria o altri dati relativi allo stato di salute della persona, che integrano dati sensibili accessibili soltanto con provvedimento del magistrato.

36 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti PRONTUARIO DELLE SANZIONI Guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 comma 1) Conducente indistinto Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 1.500 € 6.000 Sospensione patente di guida da uno a sei mesi (raddoppio se veicolo appartiene a estraneo al reato) Revoca patente in caso di recidiva triennale Sequestro del veicolo ai fini della confisca (secondo la procedura di cui all’art. 224/ter C.d.S.) Decurtazione punti dieci Sospensione patente di guida da uno a sei mesi (raddoppio se veicolo appartiene a estraneo al reato) Revoca patente in caso di recidiva triennale Sequestro del veicolo ai fini della confisca (secondo la procedura di cui all’art. 224/ter C.d.S.) Decurtazione punti dieci Revoca della patente Sequestro del veicolo ai fini della confisca (secondo la procedura di cui all’art. 224/ter C.d.S.) Decurtazione P.ti 10

37 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti PRONTUARIO DELLE SANZIONI Guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti per reati commessi fra le h. 22.00 e le h. 7.00 causando un sinistro (art. 187 comma 1/bis e 1/quater). Conducente indistinto Aumento ammenda da 1/3 (da € 4.000 a € 16.000) alla metà (da € 4.500 a € 18.000) Revoca della patente Sequestro del veicolo ai fini della confisca (secondo la procedura di cui all’art. 224/ter C.d.S.) Decurtazione P.ti 10

38 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti PRONTUARIO DELLE SANZIONI Guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti per reati commessi fra le h. 22.00 e le h. 7.00 dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti per reati commessi fra le h. 22.00 e le h. 7.00 (art. 187 comma 1 IV periodo e 1/quater) Conducenti particolari: a)Conducenti di età inferiore a 21 anni e conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente B Aumento della pena dell’arresto da 1/3 (da 8 mesi a 1 anno e 4 mesi) alla metà (da 9 mesi a 1 anno e 6 mesi) Aumento dell’ammenda da 1/3 (da € 2.000 a € 8.000) alla metà (da € 2.250 a € 9.000) Sospensione patente aumentata da 1/3 (da 1 anno e 4 mesi a 2 anni e 8 mesi) alla metà (da 1 anno e 6 mesi a 3 anni) Revoca della patente in caso di recidiva triennale o se conducenti di cui al comma 1 lett. d) dell’art. 186/bis già dalla prima violazione Sequestro del veicolo ai fini della confisca (secondo la procedura di cui all’art. 224/ter C.d.S.) Decurtazione P.ti 10

39 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti PRONTUARIO DELLE SANZIONI Guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti per reati commessi fra le h. 22.00 e le h. 7.00 dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti per reati commessi fra le h. 22.00 e le h. 7.00 (art. 187 comma 1 IV periodo e 1/quater) Conducenti particolari: b) Conducenti che esercitano attività di trasporto di persone di cui agli artt. 85, 86 e 87 C.d.S. Aumento della pena dell’arresto da 1/3 (da 8 mesi a 1 anno e 4 mesi) alla metà (da 9 mesi a 1 anno e 6 mesi) Aumento dell’ammenda da 1/3 (da € 2.000 a € 8.000) alla metà (da € 2.250 a € 9.000) Sospensione patente aumentata da 1/3 (da 1 anno e 4 mesi a 2 anni e 8 mesi) alla metà (da 1 anno e 6 mesi a 3 anni) Revoca della patente in caso di recidiva triennale o se conducenti di cui al comma 1 lett. d) dell’art. 186/bis già dalla prima violazione Sequestro del veicolo ai fini della confisca (secondo la procedura di cui all’art. 224/ter C.d.S.) Decurtazione P.ti 10

40 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti PRONTUARIO DELLE SANZIONI Guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti per reati commessi fra le h. 22.00 e le h. 7.00 dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti per reati commessi fra le h. 22.00 e le h. 7.00 (art. 187 comma 1 IV periodo e 1/quater) Conducenti particolari: c) Conducenti che esercitano attività di trasporto di cose di cui agli artt. 88, 89 e 90 C.d.S.. Aumento della pena dell’arresto da 1/3 (da 8 mesi a 1 anno e 4 mesi) alla metà (da 9 mesi a 1 anno e 6 mesi) Aumento dell’ammenda da 1/3 (da € 2.000 a € 8.000) alla metà (da € 2.250 a € 9.000) Sospensione patente aumentata da 1/3 (da 1 anno e 4 mesi a 2 anni e 8 mesi) alla metà (da 1 anno e 6 mesi a 3 anni) Revoca della patente in caso di recidiva triennale o se conducenti di cui al comma 1 lett. d) dell’art. 186/bis già dalla prima violazione Sequestro del veicolo ai fini della confisca (secondo la procedura di cui all’art. 224/ter C.d.S.) Decurtazione P.ti 10

41 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti PRONTUARIO DELLE SANZIONI Guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti per reati commessi fra le h. 22.00 e le h. 7.00 dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti per reati commessi fra le h. 22.00 e le h. 7.00 (art. 187 comma 1 IV periodo e 1/quater) Conducenti particolari: d) Conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico sup. a t. 3,5, autobus, autoarticolati, autosnodati. Aumento della pena dell’arresto da 1/3 (da 8 mesi a 1 anno e 4 mesi) alla metà (da 9 mesi a 1 anno e 6 mesi) Aumento dell’ammenda da 1/3 (da € 2.000 a € 8.000) alla metà (da € 2.250 a € 9.000) Sospensione patente aumentata da 1/3 (da 1 anno e 4 mesi a 2 anni e 8 mesi) alla metà (da 1 anno e 6 mesi a 3 anni) Revoca della patente in caso di recidiva triennale o se conducenti di cui al comma 1 lett. d) dell’art. 186/bis già dalla prima violazione Sequestro del veicolo ai fini della confisca (secondo la procedura di cui all’art. 224/ter C.d.S.) Decurtazione P.ti 10

42 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti PRONTUARIO DELLE SANZIONI Guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti per reati commessi fra le h. 22.00 e le h. 7.00 (art. 187 comma 1 IV periodo e 1/quater) Conducenti particolari: a) Conducenti di età inferiore a 21 anni e conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente B Aumento della pena dell’arresto da 1/3 (da 8 mesi a 1 anno e 4 mesi) alla metà (da 9 mesi a 1 anno e 6 mesi) Aumento dell’ammenda da 1/3 (da € 2.000 a € 8.000) alla metà (da € 2.250 a € 9.000) Più ulteriore aumento da 1/3 alla metà dell’ammontare dell’ammenda sopra individuata Sospensione patente aumentata da 1/3 (da 1 anno e 4 mesi a 2 anni e 8 mesi) alla metà (da 1 anno e 6 mesi a 3 anni) Revoca della patente in caso di recidiva triennale o se conducenti di cui al comma 1 lett. d) dell’art. 186/bis già dalla prima violazione Sequestro del veicolo ai fini della confisca (secondo la procedura di cui all’art. 224/ter C.d.S.) Decurtazione P.ti 10

43 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti PRONTUARIO DELLE SANZIONI Guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti per reati commessi fra le h. 22.00 e le h. 7.00 (art. 187 comma 1 IV periodo e 1/quater) Conducenti particolari: b) Conducenti che esercitano attività di trasporto di persone di cui agli artt. 85, 86 e 87 C.d.S. Aumento della pena dell’arresto da 1/3 (da 8 mesi a 1 anno e 4 mesi) alla metà (da 9 mesi a 1 anno e 6 mesi) Aumento dell’ammenda da 1/3 (da € 2.000 a € 8.000) alla metà (da € 2.250 a € 9.000) Più ulteriore aumento da 1/3 alla metà dell’ammontare dell’ammenda sopra individuata Sospensione patente aumentata da 1/3 (da 1 anno e 4 mesi a 2 anni e 8 mesi) alla metà (da 1 anno e 6 mesi a 3 anni) Revoca della patente in caso di recidiva triennale o se conducenti di cui al comma 1 lett. d) dell’art. 186/bis già dalla prima violazione Sequestro del veicolo ai fini della confisca (secondo la procedura di cui all’art. 224/ter C.d.S.) Decurtazione P.ti 10

44 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti PRONTUARIO DELLE SANZIONI Guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti per reati commessi fra le h. 22.00 e le h. 7.00 (art. 187 comma 1 IV periodo e 1/quater) Conducenti particolari: c) Conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico sup. a t. 3,5, autobus, autoarticolati, autosnodati Aumento della pena dell’arresto da 1/3 (da 8 mesi a 1 anno e 4 mesi) alla metà (da 9 mesi a 1 anno e 6 mesi) Aumento dell’ammenda da 1/3 (da € 2.000 a € 8.000) alla metà (da € 2.250 a € 9.000) Più ulteriore aumento da 1/3 alla metà dell’ammontare dell’ammenda sopra individuata Sospensione patente aumentata da 1/3 (da 1 anno e 4 mesi a 2 anni e 8 mesi) alla metà (da 1 anno e 6 mesi a 3 anni) Revoca della patente in caso di recidiva triennale o se conducenti di cui al comma 1 lett. d) dell’art. 186/bis già dalla prima violazione Sequestro del veicolo ai fini della confisca (secondo la procedura di cui all’art. 224/ter C.d.S.) Decurtazione P.ti 10

45 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti PRONTUARIO DELLE SANZIONI Guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 comma 1 IV periodo e 1/bis) Conducenti particolari causando sinistro: a) Conducenti di età inferiore a 21 anni e conducenti nei primi 3 anni dal conseguimento della patente B Aumento arresto da 1/3 + raddoppio (da 16 masi a 2 anni e 8 mesi) alla metà +raddoppio (da 18 mesi a 3 anni) Ammenda aumentata da 1/3 +raddoppio (da € 4.000 a € 16.000) alla metà + raddoppio (da € 4.500 a € 18.000) Revoca della patente già dalla prima violazione Sequestro del veicolo ai fini della confisca (secondo la procedura di cui all’art. 224/ter C.d.S.) Decurtazione P.ti 10

46 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti PRONTUARIO DELLE SANZIONI Guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 comma 1 IV periodo e 1/bis) Conducenti particolari causando sinistro: b) Conducenti che esercitano attività di trasporto cose e/o di persone di cui agli artt. 85, 86 e 87 C.d.S. Aumento arresto da 1/3 + raddoppio (da 16 masi a 2 anni e 8 mesi) alla metà +raddoppio (da 18 mesi a 3 anni) Ammenda aumentata da 1/3 +raddoppio (da € 4.000 a € 16.000) alla metà + raddoppio (da € 4.500 a € 18.000) Revoca della patente già dalla prima violazione Sequestro del veicolo ai fini della confisca (secondo la procedura di cui all’art. 224/ter C.d.S.) Decurtazione P.ti 10

47 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti PRONTUARIO DELLE SANZIONI Guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 comma 1 IV periodo e 1/bis) Conducenti particolari causando sinistro: c) Conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico sup. a t. 3,5, autobus, autoarticolati, autosnodati Aumento arresto da 1/3 + raddoppio (da 16 masi a 2 anni e 8 mesi) alla metà +raddoppio (da 18 mesi a 3 anni) Ammenda aumentata da 1/3 +raddoppio (da € 4.000 a € 16.000) alla metà + raddoppio (da € 4.500 a € 18.000) Revoca della patente già dalla prima violazione Sequestro del veicolo ai fini della confisca (secondo la procedura di cui all’art. 224/ter C.d.S.) Decurtazione P.ti 10

48 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti PRONTUARIO DELLE SANZIONI Conducente indistinto Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 187 (187 comma 8° con rimando alle sanzioni di cui all’art. 186 comma 7). Arresto da 6 mesi a 1 anno Ammenda da € 1.500 a € 6.000 Sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni Revoca della patente in caso di recidiva biennale Sequestro del veicolo ai fini della confisca (secondo la procedura di cui all’art. 224/ter C.d.S.) Decurtazione P.ti 10

49 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Rifiuto dell’accertamento Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 187 è punito con le sanzioni penali previste per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Il Prefetto, con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica. Tuttavia, diversamente da quanto previsto in caso di rifiuto a sottoporsi all’accertamento alcolemico, non è previsto un termine perentorio entro il quale il titolare di patente o CIGC deve sottoporsi alla visita né la possibilità di sospensione cautelare della patente fino all’esito favorevole dell’esame stesso

50 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Rifiuto dell’accertamento In ogni caso, sono applicabili le previsioni di cui all’art. 128 comma 1 (così come modificato dalla L. 120/2010) che assegnano al Prefetto la competenza a disporre la visita medica per verificare la persistenza dei requisiti fisico-psichici nei casi di cui agli artt. 186 e 187. Nel caso in cui il soggetto non si sottoponga alla visita prescritta (per analogia si applica il termine dei sessanta giorni di cui all’art. 380 Reg., che non fa riferimento al caso di rifiuto), si applicano le previsioni di cui al comma 2 dell’art. 128 (sospensione sine die della patente sino alla effettuazione della prescritta visita medica).

51 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Revisione della patente o del CIGC per guida in stato di alterazione psico-fisica da stupefacenti Il Prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2/bis ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3 (tempestivamente trasmessi dall’organo di polizia stradale procedente) ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi degli art. 119 e 128 C.d.S. e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.

52 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Revisione della patente o del CIGC per guida in stato di alterazione psico-fisica da stupefacenti Questo provvedimento costituisce una forma atipica di sospensione cautelare della patente non riconducibile alle altre forme di sospensione previste dal Codice (art. 218 e artt. 223). Questa atipicità comporta l’inapplicabilità delle norme procedurali del Titolo VI del Codice ed in particolare di quelle relative alla facoltà dell’interessato di proporre ricorso avverso il provvedimento con cui è disposta. La sospensione cautelare fino all’esito della revisione si aggiunge a quella provvisoria disposta dal Prefetto ai sensi dell’art. 223 (in attesa della sentenza con la quale il Giudice applicherà la sanzione accessoria della sospensione della patente). Infatti, anche se contenute in un unico provvedimento, si tratta di sospensioni adottate per finalità diverse che si possono sovrapporre senza elidersi a vicenda.

53 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Revisione della patente o del CIGC per guida in stato di alterazione psico-fisica da stupefacenti Nel caso di esito negativo il Prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C./U.M.C. ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca della patente ai sensi dell’art. 130 comma 1 lett. a) C.d.S.. Tale atto è definitivo e non soggetto a ricorso. Ai sensi dell’art. 219comma 3/ter, quando la revoca della patente è disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186/bis e 187 C.d.S. non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

54 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Revisione della patente o del CIGC per guida in stato di alterazione psico-fisica da stupefacenti Ai sensi dell’art. 219/bis così come modificato dalla L. 120/2010, prevede che ove sia disposta l’applicazione delle sanzioni accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida. In caso di circolazione nel periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli artt. 216, 218 e 219 C.d.S.

55 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Confisca del veicolo Ai fini dell’applicazione della misura della confisca del veicolo, il legislatore ha modificato la norma in argomento, prevedendo che “ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224/ter”. Tale disposizione configura un nuovo assetto, che individua la sanzione della confisca del veicolo come sanzione amministrativa propria (e non più come pena accessoria ai sensi dell’art. 240 c.p., come autorevolmente sancito dalla sentenza Cass. Pen. Sezioni Unite n. 23428/2010), con la conseguenza che le procedure medesime rimangono radicate nel procedimento di carattere amministrativo disegnato dall’art. 224/ter C.d.S.) con rinvio alle procedure di cui all’art. 213 in quanto compatibili.

56 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Confisca del veicolo In ragione dell’assorbimento della fattispecie alla procedura amministrativa, non si farà più ricorso per l’applicazione della misura ablativa del sequestro alle procedure previste dall’art. 321 (sequestro preventivo, che peraltro contempla la presenza necessaria di un ufficiale di polizia giudiziaria) bensì alle procedure di cui all’art. 213, con la ulteriore previsione (art, 224/ter comma 1 ultimo periodo) dell’affidamento del veicolo ai soggetti di cui all’art. 214/bis (custode acquirente).

57 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Confisca del veicolo Il nuovo assetto procedurale è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. sez. IV n. 41104/2010: “Nonostante la sopravvenuta normativa si presti a rilevanti dubbi interpretativi nell’unitario contesto dell’intero contesto normativo, appare doversi ritenere che, quanto alla confisca, si sia ora in presenza di una sanzione amministrativa accessoria e non di una pena accessoria, e l’art. 224/ter appare ora prefigurare una disciplina unitaria per tutte le ipotesi di reato che comportino tale sanzione”.

58 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Confisca del veicolo Tale previsioni pare allo stato risolutiva di tutte le questioni riguardanti l’applicazione della misura della confisca (ora configurata come sanzione amministrativa accessoria) in tutte le ipotesi di reato contemplate dal Codice della Strada (ad es. in riferimento alle previsioni di cui all’art. 213 comma 2/sexies in materia di confisca di ciclomotori o motoveicoli utilizzati per la commissione di un reato.

59 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Ritiro cautelare della patente o del CIGC in attesa degli esiti degli esami. possono Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 216 in quanto compatibili. La patente ritirata e depositata presso il comando dell’organo accertatore.

60 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Ritiro cautelare della patente o del CIGC in attesa degli esiti degli esami. Si tratta di un provvedimento cautelare, di natura amministrativa, in quanto in questa fase la condotta del conducente non assume ancora valenza penale (occorre la prova dell’assunzione dello stupefacente risultante dagli esami di laboratorio), ma ugualmente propedeutica alla sussistenza di una ipotesi di reato. Pertanto, si ritiene che non possano applicarsi le disposizioni recate dall’art. 399 Reg. le quali, in relazione alle previsioni di cui all’art. 216 C.d.S., prevede che l’organo di polizia debba consentire che il veicolo sia condotto fino al luogo di deposito o di custodia indicato dall’avente diritto.

61 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Ritiro cautelare della patente o del CIGC in attesa degli esiti degli esami. Tali disposizioni non risultano infatti compatibili con la particolare natura del ritiro in argomento perché, di fronte ad un fondato sospetto di stato di alterazione psico-fisica (che rappresenta il presupposto per l’applicazione della misura cautelare), l’organo di polizia non può consentire al conducente di proseguire nella guida perché ciò vanificherebbe la funzione della misura cautelare, finalizzata a tutelare la sicurezza della circolazione stradale.

62 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Ritiro cautelare della patente o del CIGC in attesa degli esiti degli esami. E’ dubbio se, nel periodo di ritiro cautelare della patente, in caso di circolazione del conducente si possa procedere all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 216 C.d.S., in ragione del fatto che nel caso di specie non si versa in un caso di sanzione amministrativa accessoria propriamente detta, bensì in uno speciale strumento, incardinato nell’ambito delle indagini in relazione alla commissione di un reato, finalizzato eminentemente alla salvaguardia della sicurezza stradale.

63 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Adempimenti di polizia giudiziaria Verbale di identificazione dell’indagato (art. 349 c.p.p.), di elezione o dichiarazione del domicilio (art. 161 c.p.p.) e di nomina del difensore di fiducia o d’ufficio (artt. 96 e 97 c.p.p.). Tale ultimo adempimento appare facoltativo e non indispensabile (nel caso in cui il soggetto, con utilizzo di tattiche dilatorie, leghi la propria disponibilità a sottoporsi agli accertamenti analitici alla presenza del difensore) in ragione delle previsioni di cui all’art. 356 c.p.p. che, in relazione agli atti di cui all’art. 354 c.p.p. (accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose o sulle persone) legano la presenza facoltativa del difensore alla nomina già intervenuta di difensore di fiducia o d’ufficio (diversamente, troverebbero inaccettabile applicazione pratiche dilatorie finalizzate a procrastinare l’accertamento di un atto urgente con possibile alterazione dei risultati).

64 Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Adempimenti di polizia giudiziaria Verbale degli accertamenti urgenti: è atto indispensabile, l’unico che sostiene giuridicamente gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e che va trasmesso tempestivamente alla Procura competente. : Perquisizioni personali o locali: non paiono consentite, in ragione del principio di stretta legalità che individua le procedure contenute nell’art. 187 C.d.S.. Ciononostante, la perquisizione appare legittima qualora, sulla scorta degli elementi di indagine già acquisiti, l’atto assuma carattere di consequenzialità in riferimento a cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse. Ovviamente, poi, la perquisizione è sempre consentita in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 309/1990.


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