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MODULO GENERALE di FORMAZIONE PER LAVORATORI

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Presentazione sul tema: "MODULO GENERALE di FORMAZIONE PER LAVORATORI"— Transcript della presentazione:

1 MODULO GENERALE di FORMAZIONE PER LAVORATORI
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 37 comma 2 e sue modifiche introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

2 Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 81/2008
Cosa cambia dal punto di vista normativo Articolo 304 – Abrogazioni Vengono abrogati, fra gli altri, i “caposaldi” della precedente legislazione in tema SSL. : DPR 547/ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 303/ Norme generali per l’igiene del lavoro DPR 164/ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni D. Lgs 277/ Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione da agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro,

3 Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 81/2008
D. Lgs 626/ Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, D. Lgs 493/ Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro D. Lgs 494/ Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili D. Lgs 187/ Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche

4 Il decreto 81/2008 Titolo I: Disposizioni generali
Titolo II: Luoghi di lavoro Titolo III: Attrezzature e DPI Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili Titolo V: Segnaletica Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: Videoterminali Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche) Titolo IX: Sostanze pericolose (agenti chimici/cancerogeni/mutageni e amianto) Titolo X: Agenti Biologici Titolo XI: Atmosfere esplosive Titolo XII: Disposizioni transitorie e finali - da art. 298 a Modifiche al D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies e abrogazioni norme precedenti

5 L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008
30 aprile 2008: Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato 15 maggio 2008: Entrata vigore del D. Lgs. n. 81/2008 Salvo le disposizioni relative a: Valutazione dei rischi: prorogata fino al 01 gennaio 2009 Data certa e rischi Stress lavoro correlato: prorogato fino al 16 maggio 2009 Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV): data fissata dall’art. 13, paragrafo 1, direttiva 2004/40/CR al 30 aprile 2012 Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V): 26 aprile 2010

6 Le principali novità del D.Lgs 81/2008
Datore di lavoro e la delega di funzioni; Dirigente e il Preposto; Principio di effettività; Documento di Valutazione dei Rischi e l’entrata in vigore delle relative disposizioni; RLS, RLST , RLSSP Obblighi di formazione e informazione; Medico competente Sorveglianza sanitaria

7 Le principali novità del D.Lgs 81/2008
Appalti interni; Nuovi soggetti della sicurezza: noleggiatori e concedenti in uso; Cantieri temporanei e mobili; Sospensione dell’attività di impresa; Responsabilità “penale” delle persone giuridiche: D. Lgs. n. 231/2001 e l’art. 30 del D.Lgs 81/2008. Sistema di Gestione della Sicurezza

8 Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Nella impostazione dell’attività aziendale deve predisporre la politica, le linee guida e indicazioni di carattere generale, nonché mettere a disposizione risorse adeguate.

9 Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
D. Lgs. 626/1994 dall’ art. 2 - Definizioni b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. D. Lgs. 81/2008 dall’ art. 2 - Definizioni b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

10 Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Negli anni passati dottrina e giurisprudenza ne avevano individuato natura e caratteristiche, ma il D. Lgs. 81/2008 trascrive, per la prima volta, nella norma, le condizioni di validità della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

11 Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Articolo 16 - Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

12 Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Articolo 16 - Delega di funzioni d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.  2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.  3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

13 Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

14 Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Cass. pen., Sez. IV, 5 dicembre 2003 – 6 febbraio 2004, n. 4981: Nel definire all'art. 2 comma 1 lett. b), il concetto di datore di lavoro, il d.lg. 19 settembre 1994 n. 626 codifica il principio di effettività, e, in particolare, rende possibile la coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più figure aventi la qualità di datore di lavoro perché accanto al datore di lavoro, inteso nel senso civilistico tradizionale quale titolare dei rapporti di lavoro, possono esservi coloro che hanno la responsabilità dell'impresa o di una o più unità produttive che non sono invece titolari dei rapporti di lavoro, sempre che, beninteso, siano titolari dei poteri decisionali e di spesa;

15 Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Cass. pen., Sez. IV, 5 dicembre 2003 – 6 febbraio 2004, n. 4981: Stabilisce l'inderogabilità della posizione di garanzia del datore di lavoro, nel senso che è in facoltà dell'imprenditore, o del datore di lavoro in senso civilistico, individuare la persona fisica che assume la qualità di datore di lavoro ai sensi del d.lg. n. 626 del 1994 e il designato può rifiutare la nomina anche successivamente all'assunzione e all'esercizio delle funzioni alla qualità connesse, ma se tale rifiuto non venga opposto non può il datore di lavoro (individuato ai sensi del d.lg. n. 626 del 1994) dismettere volontariamente la qualità assunta proprio per la non negoziabilità delle posizioni di garanzia.

16 Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Nelle imprese individuali è il TITOLARE DELL’IMPRESA Nelle società sono TUTTI I SOCI o l’INTERO CDA in assenza di DELEGA VALIDA

17 Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
CONSEGUENZE TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Articolo 70 - Requisiti di sicurezza Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro POSSONO ESSERE SANZIONATI ANCHE I DIRIGENTI

18 Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Articolo 16 - Delega di funzioni  1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

19 Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Articolo 16 - Delega di funzioni 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

20 Il Datore di lavoro e la delega di funzioni
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

21 Il Dirigente e il Preposto
Prima del D.Lgs. 81/2008 non esisteva una definizione normativa, la figura era delineata attraverso la giurisprudenza: «Il tratto caratterizzante della figura del dirigente è rappresentato dall’esercizio di un potere ampiamente discrezionale che incide sull’andamento dell’intera azienda o che attiene ad un autonomo settore produttivo della stessa, non essendo per converso necessaria la preposizione all’intera azienda» Cass. Civ., sez. Lavoro, sent. n dell’

22 Il Dirigente e il Preposto
Con l’introduzione del D.Lgs 81/2008 è stata introdotta una definizione normativa: art. 2, lett. d) del D.Lgs. 81/2008: d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; La figura del Dirigente non coincide necessariamente con il “Dirigente” secondo quanto stabilito dai CCNL

23 Il Dirigente e il Preposto
Nella gestione della attività aziendale DEVE ATTUARE la politica, le linee guida e le indicazioni di carattere generale fornite dal datore di lavoro, anche organizzando l’attività lavorativa e vigilando sull’operato dei preposti.

24 Il Dirigente e il Preposto
Prima del D.Lgs. 81/2008 non esisteva una definizione normativa, la figura era delineata attraverso la giurisprudenza: «Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni o manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo». Cass. Pen., sez. IV, sentenza del

25 Il Dirigente e il Preposto
Con l’introduzione del D.Lgs 81/2008 è stata introdotta una definizione normativa: art. 2, lett. e) del D. Lgs. 81/2008 e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

26 Il Dirigente e il Preposto
DEVE: Sovrintendere all’attività lavorativa Garantire l’attuazione delle disposizioni ricevute Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da parte dei lavoratori Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di protezione IL PREPOSTO HA QUINDI POTERE DI INIZIATIVA

27 Il Dirigente e il Preposto
IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÁ Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008: La qualifica di dirigente può essere rivestita anche da un consulente esterno, in quanto «l'autonomia gestionale di tutte le attività demandate contribuiva a legittimare la sua posizione di supremazia anche nei confronti del personale dipendente» della società, sicché l'ingerenza nell'organizzazione del lavoro della società poneva «il predetto, in forza del principio di sostanzialità, a svolgere le funzioni di dirigente di fatto». Cass. Pen., sez. IV, sent. n dell’

28 Il Dirigente e il Preposto
IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÁ Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008: Articolo Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. b) DATORE DI LAVORO d) DIRIGENTE e) PREPOSTO

29 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – art
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – art. 2 c. 1 lettera f Le principali novità si rilevano nel caso dello svolgimento diretto da parte del datore di lavoro della funzione di RSPP Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro: Aziende artigiane e industriali (*) fino a 30 addetti Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti Aziende della pesca fino a 20 Altre Aziende fino a 200 addetti Introduce delle modifiche per quanto riguarda la sua formazione: La formazione del RSPP datore di lavoro dovrà essere definita mediante Accordo Stato Regioni che stabilirà contenuti e modalità dei corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, con obbligo di aggiornamento periodico.

30 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Svolgimento diretto dal parte del DDL
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

31 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Svolgimento diretto dal parte del DDL
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

32 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Svolgimento diretto dal parte del DDL
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (segue) Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.

33 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Svolgimento diretto dal parte del DDL
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

34 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – art
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – art. 2 c. 1 lettera f Il nuovo D. Lgs. non prevede più l’obbligo di comunicazione del nominativo del RSPP agli Organi di controllo (ASl e Ispettorato del lavoro) Si evidenzia che comunque il nominativo del RSPP va indicato espressamente ex art. 28 c. 2 lett. e nel DVR o Autocertificazione dei Rischi.

35 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) art. 47
È UNA FIGURA CHE CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DECRETO DIVENTA OBBLIGATORIA Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49).

36 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) art. 47
In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il RLS; Nelle aziende (o unità produttive) con meno di 15 dipendenti il RLS è “di norma” eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo; Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Ove non si proceda all’elezione, le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali o di comparto produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative

37 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) – art. 48
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (………..) 3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all’articolo 52.

38 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) – art. 48
4. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico. 5. Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente.

39 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) – art. 48
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. 8. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.

40 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo – art. 49
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a) i porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;

41 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo – art. 49
c) impianti siderurgici; d) cantieri con almeno uomini-giorno, (omissis); e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500. 2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

42 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – art. 50 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;

43 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – art. 50 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata (omissis) come previsto dall’articolo 37; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

44 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – art. 50 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

45 Tenuta della documentazione art. 53
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

46 Medico Competente DEFINIZIONE
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

47 Medico Competente TITOLI E REQUISITI
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

48 Medico Competente TITOLI E REQUISITI
I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.

49 Medico Competente TITOLI E REQUISITI
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute

50 Medico Competente ARTICOLO 39:
Il dipendente di una struttura pubblica che svolge compiti di vigilanza non può prestare ad alcun titolo ed in nessuna parte del territorio nazionale attività di medico competente. Qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinatore.

51 Sorveglianza Sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all.articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

52 Sorveglianza Sanitaria
LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE: a) visita medica preventiva b) visita medica periodica, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. c) visita medica su richiesta del lavoratore d) visita medica in occasione del cambio della mansione e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa

53 Sorveglianza Sanitaria
LA SORVEGLIANZA SANITARIA NON PUÒ ESSERE EFFETTUATA: in fase preassuntiva; per accertare stati di gravidanza; negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

54 Sorveglianza Sanitaria
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

55 Sorveglianza Sanitaria
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Il medico trasmette entro il I° trimestre dell’anno successivo le informazioni di cui all’allegato 3b. Le regioni trasmettono i dati aggregati all’ISPESL Il medico competente svolge la propria attività in qualità di: Dipendente o collaboratore di una struttura convenzionata pubblica o privata Libero professionista Dipendente del datore di lavoro

56 Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’entrata in vigore delle relative disposizioni Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

57 Il DVR – ai sensi dell’art. 28 – deve:
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’entrata in vigore delle relative disposizioni Il DVR – ai sensi dell’art. 28 – deve: Riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. Avere data certa.

58 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e LA DATA CERTA
1) Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento del 5 dicembre Misure minime di sicurezza - Chiarimenti sulla data certa dell'atto previsto dall'art. 1 della L. 325/2000 …..(estratti) In proposito, per quanto di competenza, il Garante osserva che tale requisito si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli artt del codice civile, i quali recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento" (art. 2704, terzo comma, cod. civ.).

59 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e LA DATA CERTA
Il Garante richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili: ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene; in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;

60 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e LA DATA CERTA
4. apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999); 5. apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di unverbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; 6. registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

61 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI RISCHI”
LO STRESS LAVORO-CORRELATO Accordo Europeo in tema di stress da lavoro dell’ «Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociale e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti». L’Accordo Europeo non individua un elenco esaustivo dei potenziali indicatori di stress lavoro correlato ma ritiene che «un alto assenteismo o un’elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro […], le condizioni e l’ambiente di lavoro […], la comunicazione […] e i fattori soggettivi».

62 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI RISCHI”
LO STRESS LAVORO-CORRELATO La letteratura medica individua le cause di stress lavoro-correlato in: ripetuti mutamenti di turno; lavoro notturno; prestazione di attività lavorativa in emergenza; lavoro ripetitivo. (AA.VV., Working and health conditions and preventive measures in a random sample of 5000 workers in the Veneto Region examined by telephone interview; AA.VV., Main and interactive effects of shift work, age and work stress on health in an Italian sample of healthcare workers;

63 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI RISCHI”
LAVORATRICI IN GRAVIDANZA Richiamo al D. Lgs. n. 151/2001 Divieto di adibire le lavoratrici gestanti e puerpere in lavori pericolosi, faticosi e insalubri o che espongano a radiazioni ionizzanti. Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all’articolo 17, (omissis), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

64 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI RISCHI”
LA TUTELA DI LAVORATRICI, GIOVANI, ANZIANI E STRANIERI Possibili interazioni con il principio di non discriminazione. Lavoratrici: probabile tentativo di permettere un maggiore equilibrio tra responsabilità professionali e familiari. Giovani: obbligo di valutare il rischio derivante dall’attività lavorativa con riguardo al grado di sviluppo fisico del lavoratore (L. n. 977/1967 in tema di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti). Anziani: probabile riferimento agli aspetti ergonomici e dei luoghi di lavoro e agli orari. Lavoratori stranieri: probabile riferimento alle differenze linguistiche (v. formazione e informazione), culturali e conoscitive.

65 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) Autocertificazione
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).

66 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) Autocertificazione
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

67 Gli obblighi di formazione e informazione
Il contenuto della formazione e dell’informazione devono essere facilmente comprensibili per i lavoratori e devono consentire loro di acquisire le relative conoscenze (viene implicitamente introdotto un obbligo, a carico del datore di lavoro, di accertare l’esito del percorso formativo e informativo attraverso test di apprendimento). Nel caso di lavoratori immigrati (ossia: non madrelingua), la formazione e l’informazione devono avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo e informativo.

68 Gli obblighi di formazione e informazione
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo

69 Gli obblighi di formazione e informazione
Il libretto formativo del cittadino Le competenze acquisite in seguito allo svolgimento dell’attività di formazione devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino (D.Lgs. n. 276/2003), il cui contenuto deve essere considerato dal datore di lavoro per la programmazione dell’attività formativa e valutato dagli organi di vigilanza ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi da parte del datore di lavoro.

70 Lavoratori autonomi e imprese familiari (senza dipendenti) – art. 21
I componenti dell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.) I lavoratori autonomi (art c.c.) I piccoli imprenditori (art c.c,) I soci delle società semplici del settore agricolo DEVONO Utilizzare attrezzature di lavoro conformi Munirsi di dispositivi di protezione individuale Munirsi di apposita tessera di riconoscimento POSSONO Beneficiare della sorveglianza sanitaria Partecipare a corsi di formazione

71 Lavoratori autonomi e imprese familiari (senza dipendenti) – art. 21
Si evidenzia che il ricorso al medico competente e la partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso gli Organismi paritetici, potrebbero rivelarsi una opportunità a beneficio dei soggetti in esame, soprattutto in caso di partecipazione agli appalti. Si richiamano al riguardo l’art. 27 cc. 1 e 2 riguardanti il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, ed l’Allegato XVII sull’idoneità tecnico-professionale delle imprese, che fa esplicito riferimento alla formazione e alla idoneità sanitaria quali requisiti qualificanti le imprese in caso di appalto.

72 Lavoratori autonomi e imprese familiari (senza dipendenti)
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.

73 Lavoratori autonomi e imprese familiari (senza dipendenti)
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

74 Lavoratori autonomi e imprese familiari (senza dipendenti)
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII

75 Lavoratori autonomi e imprese familiari (senza dipendenti)
ALLEGATO XVII IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:  a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

76 Gli appalti interni La disciplina in materia di appalti, precedentemente contenuta nell’art. 7 del d. lgs. n. 626/1994, è ora contenuta nell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, nel quale sono state inserite alcune novità. Permane l’obbligo del datore di lavoro committente di: a) verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, in relazione ai lavori da affidare in appalto o con contratto d’opera o somministrazione (verrà effettuata secondo le modalità indicate da un d.p.r. che sarà adottato entro 12 mesi dalla data di emanazione del D. Lgs. n. 81/2008; nel frattempo: acquisizione certificato di iscrizione alla CCIIA e autocertificazione dell’appaltatore del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale); b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

77 Gli appalti interni Permane altresì l’obbligo, a carico di tutti i datori e lavoro ed esteso ai subappaltatori, di: a) Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

78 Gli appalti interni La redazione del DUVRI
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, qualora ciò sia impossibile, ridurre al minimo le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. La disposizione non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

79 Gli appalti interni Cos’è il DUVRI
Il D.U.V.R.I. e’ lo strumento attraverso il quale il COMMITTENTE individua e valuta i rischi generati all’interno dei suoi ambienti dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di APPALTATORI

80 Gli appalti interni La redazione del DUVRI
Solo il committente è in grado di farlo, perché conosce la sequenza temporale delle fasi del lavoro ed ha stabilito preventivamente le modalità operative. Il D.U.V.R.I. deve: Essere integrato con il documento di valutazione dei rischi aziendali Essere unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti; Essere indipendente dal documento di valutazione dei rischi aziendali Essere finalizzato a gestire i rischi interferenziali; N.B. Utilizzare una metodologia adattabile ad ogni tipo di appalto (ad esclusione di quelli gestiti con il Piano di Sicurezza del Cantiere – PSC)

81 Gli appalti interni L’indicazione dei costi sulla sicurezza
Nei contratti di “subappalto, appalto e somministrazione” devono essere indicati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. La tessera di riconoscimento Il personale dell’impresa appaltatrice deve essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

82 Gli appalti interni Sequenza temporale degli adempimenti a carico del datore di lavoro committente Individuazione del potenziale appaltatore Ottenimento delle informazioni di cui al comma 2, lett. b e delle indicazioni relative ai costi della sicurezza Verifica della idoneità tecnico professionale (documentata e motivata) anche alla luce dei dati di cui al punto che precede e di eventuali provvedimenti di sospensione Predisposizione del DUVRI contenente la indicazione di tempi e modi delle attività di cooperazione e coordinamento nonché la indicazione dei costi della sicurezza

83 Gli appalti interni 4. Ottenimento della indicazione nominativa del personale dell’appaltatore e della documentazione comprovante la regolarità del rapporto 5. Stipula del contratto con indicazione nominativa del personale dell’appaltatore, previsione di procedura per l’inserimento di nuovo personale, costi della sicurezza ed allegazione del DUVRI (dichiarato parte integrante del contratto) 6. Effettuazione delle attività indicate nel DUVRI Verifica continuativa della identità del personale dell’appaltatore

84 Noleggiatori e Concedenti in uso
D. Lgs. n. 81/2008 Articolo 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

85 Noleggiatori e Concedenti in uso
D. Lgs. n. 81/2008 Articolo 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

86 Noleggiatori e Concedenti in uso
In caso di violazione delle norme appena descritte, ossia in caso di vendita / noleggio / leasing / comodato d’uso di macchinari non conformi alle normative di legge: Es. protezioni rimosse o rotte, manutenzione inefficiente, verifiche di legge non eseguite, certificazioni previste inesistenti. Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da a euro.

87 Noleggiatori e Concedenti in uso
In caso di: Mancanza attestazioni di conformità ai requisiti di sicurezza (per le attrezzature pre Direttiva Macchine); Mancanza attestazioni di buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza (tutte); Mancanza dichiarazione del datore di lavoro (che ha noleggiato l’attrezzatura) di dichiarazione attestante la specifica formazione del personale che utilizzerà la specifica attrezzatura Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro 3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro per la violazione: c) dell’articolo 72, commi 1 e 2;

88 Cantieri temporanei o mobili
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Obblighi dei datori di lavoro Piano operativo di sicurezza (art. 96 comma 1 lettera “g ) Il P.O.S. è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento (art. 100) e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alla redazione del documento di valutazione del rischio.

89 La responsabilità amministrativa dell’impresa
DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231 DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300. Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: 1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

90 La responsabilità amministrativa dell’impresa
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società. Di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: f ) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

91 La responsabilità amministrativa dell’impresa
Sempre dall’Art Modelli di organizzazione e di gestione 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

92 Sistema di Gestione derivante dal "Testo Unico"
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA (SGSL) La divisione dei compiti e delle responsabilità rappresentano uno dei momenti strategici per la corretta implementazione del sistema; occorre che, in questa fase, tutta la Direzione Aziendale sia impegnata nella ricerca di soluzioni adatte alla realtà dell’azienda stessa. Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi dell’alta direzione, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza nonché le responsabilità connesse all’esercizio delle stesse e i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL. Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione.

93 Sistema di Gestione derivante dal "Testo Unico"
La struttura organizzativa del sistema viene descritta nell’Organigramma aziendale, con specifico rimando ai compiti ed alle responsabilità sulla sicurezza. Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori si deve tenere presente che gli stessi soggetti sono responsabili delle attività di verifica e controllo dell’efficienza del sistema di gestione messo in atto ed è quindi opportuno che anche questi compiti vengano convenientemente esplicitati e resi evidenti nell’ORGANIGRAMMA AZIENDALE.

94 TEST 1 La letteratura medica individua le cause di stress lavoro correlato in: lavoro ripetitivo - lavoro all’aperto lavoro diurno Quali attività possono essere delegate dal datore di lavoro? - la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; - la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; - Sovrintendere l’attività lavorativa Nelle aziende (o unità produttive) con meno di 15 dipendenti LRS è : - “di norma” eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali o di comparto produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative

95 Sistemi di Gestione introdotti dalla L. 231/01 e richiamati nel Nuovo T.U. D.Lgs.81/08 art. 30 come condizione probante dell’applicazione degli applicazione degli adempimenti in materia.

96 Le responsabilità in caso di infortunio
Fondamenti di sicurezza: aspetti della responsabilità penale La RESPONSABILITÁ PENALE assume vari aspetti a seconda che dal comportamento antigiuridico derivi il verificarsi di: – una situazione di pericolo (artt. 437 e 451 del C.P.) – una situazione di danno (artt. 589 e 590 del C.P.)

97 La responsabilità civile
La responsabilità civile si concretizza ogniqualvolta, con il proprio comportamento si arrechi danno a cose e/o beni. • In base all’art del C.C. il responsabile è tenuto al RISARCIMENTO DEI DANNI. È bene ricordare che in campo civilistico la responsabilità per fatti commessi da personale dipendente dell’Azienda, ricade sempre sulla stessa. • Nella materia riguardante gli infortuni sul lavoro la RESPONSABILITA’ CIVILE si fa spesso discendere dalla responsabilità penale.

98 La responsabilità amministrativa degli Enti ex D. Lgs
La responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 8 giugno, 2001 – n°231 Fonti normative Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti, è stato introdotto nell’ordinamento italiano dal Decreto 231/2001 ed integrato da: Legge 123 del 3 agosto 2007 Art. 9 Modifica del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

99 La responsabilità amministrativa degli Enti ex D. Lgs
La responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 8 giugno, 2001 – n°231 Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote (una quota 258 €).

100 Ipotesi di esclusione della responsabilità
Se i reati sono commessi per i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, è previsto un regime di responsabilità con l’inversione dell’onere della prova. Art. 6, se il reato è commesso da soggetti in posizione APICALE (Art. 5, Lettera A) è necessario che l’Ente provi che: 1. Sono stati comunque adottati modelli organizzativi, di gestione e di controllo idonei a prevenire reati della specie poi verificatasi. 2. È stato istituito un organismo di controllo interno e autonomo, dotato di poteri di vigilanza. 3. I vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli preventivi, 4. Non ci sono state omissioni o negligenze nell’operato dell’organismo di controllo.

101 Ambito di applicabilità del Decreto
In ogni caso spetta al giudice penale la valutazione in merito alla rispondenza dei codici comportamentali adottati dall’Ente ai parametri elencati nell’art. 6 comma 2 del D.Lgs 231.

102 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81
Il D.lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 riprende all’art.30 l’argomento riguardante i modelli di organizzazione e di gestione da adottare ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. • Viene specificato che per essere idoneo ad avere efficacia esimente il modello di organizzazione e di gestione deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi ad una serie di punti

103 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81
a) al rispetto degli standard tecnico- strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

104 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell’ applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

105 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81
Un altro elemento importante è che il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività quali elementi probanti dell’attività svolta. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

106 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81
Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Sempre l’art.30 del D.lgs.81/2008 prevede che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

107 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81
L’art. 300 del decreto apporta alcune modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ovvero riduce l’entità delle eventuali sanzioni andando a ridurre il numero minimo di quote da associare ai casi di infortunio in proporzione con l’entità dei danni stessi subiti dal lavoratore.

108 TEST 2 In base a quale articolo del Codice Civile il responsabile dell’azienda è tenuto al risarcimento dei danni: - art del C.C. - art del C.C. - art del C.C. Per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici, un sistema aziendale non è necessario che preveda: - Incontri periodici aziendali con tutti i dipendenti; Le attività di sorveglianza sanitaria; Il rispetto degli standard tecnico- strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. 3. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, sono previste sanzioni? si, penali Si, pecuniaria no

109 VIDEOTERMINALI E PREVENZIONE

110 La sorveglianza sanitaria
è dovuta per chi utilizza i videoterminali sistematicamente e abitualmente per almeno 20 ore settimanali è esercitata dal medico competente sono previste visite: preventive (prima dell’avviamento alla mansione) periodiche SONO PREVISTI CONTROLLI: degli occhi e della vista alla colonna vertebrale e agli arti superiori

111 La sorveglianza sanitaria
PERIODICITÀ: biennale per i lavoratori/trici classificati idonei con prescrizioni e/o quelli con più di 50 anni; tutti gli altri ogni 5 anni. I lavoratori sono sottoposti inoltre a controllo oftalmologico: quando sospettano alterazioni delle funzioni visive, confermate dal medico competente; qualora la visita periodica ne evidenzi la necessità. SPESE: per gli accertamenti e eventuali dispositivi di correzione sono a carico del datore di lavoro.

112 Le pause Gli operatori ai VDT hanno diritto ad una interruzione del lavoro mediante: pausa; cambiamento di attività. Le modalità sono demandate alla contrattazione (anche aziendale) In assenza di contrattazione ha comunque diritto ad una pausa di 15 min. ogni 120 min.

113 Disturbi oculo-visivi
Sintomi: bruciore, lacrimazione; senso di corpo estraneo; ammiccamento frequente; fastidio alla luce, pesantezza; visione annebbiata o sdoppiata; stanchezza alla lettura; cefalea. NEL COMPLESSO SONO DISTURBI REVERSIBILI

114 Disturbi oculo-visivi
Principali cause: illuminazione inadatta riflessi da superfici lucide luce diretta (artificiale o naturale) su monitor o occhi presenza di superfici di colore estremo (bianco o nero) difettosità del monitor impegno visivo statico, ravvicinato, protratto nel tempo

115 Disturbi oculo-visivi
Come prevenirli: ai primi sintomi di affaticamento fare piccole pause socchiudere le palpebre per 1/2 minuti distogliere lo sguardo dagli oggetti vicini e rivolgerlo verso quelli lontani verificare l’illuminazione e le tende eliminare riflessi e/o abbagliamenti seguire con lo sguardo il perimetro del soffitto

116 Disturbi muscolo-scheletrici
Sensazioni: senso di peso, di fastidio intorpidimento dolore rigidità di: collo schiena spalle braccia mani

117 Disturbi muscolo-scheletrici
Cause: posizione di lavoro scorretta errata scelta degli arredi posizione di lavoro fissa e mantenuta per lungo tempo movimenti rapidi e ripetitivi delle mani (uso di tastiera e mouse)

118 Disturbi muscolo-scheletrici
Come prevenirli: verificare che la parte alta del monitor sia al livello degli occhi verificare la distanza del monitor e della tastiera stare seduti ben eretti con i piedi ben poggiati regolare bene l’altezza e l’inclinazione della sedia ai primi sintomi di dolore al collo o alle estremità concedersi una pausa alzandosi e muovendosi

119 Stress Disturbi di tipo psicologico o psicosomatico:
mal di testa, stanchezza irritabilità, tensione nervosa ansia, depressione insonnia problemi digestivi

120 Stress Cause: carico di lavoro superiore o inferiore alle capacità della persona mancanza di riconoscimento lavoro monotono e/o ripetitivo isolamento da colleghi software o hardware inadeguati fattori ambientali: spazio microclima

121 Stress Come prevenirlo: svolgendo attività fisica
sfruttando al meglio le pause adottando comportamenti corretti conformemente alla formazione e all’informazione ricevuta

122 La posizione corretta Tronco:
posizione eretta, fra 90 e 110° per evitare dannose compressioni pelvico-addominali, appoggio del tratto lombare Gambe: a circa 90°per ridurre l’affaticamento e facilitare la circolazione. Piedi ben poggiati a terra o sul poggia-piedi

123 La posizione corretta Braccia:
piegate a circa 90°. Avambracci appoggiati nello spazio fra bordo tavolo e tastiera (15 cm) Occhi: distanza occhi monitor fra i 50 e i 70 cm. Il bordo superiore del monitor deve essere posto all’altezza degli occhi.

124 Il piano di lavoro DEVE ESSERE: con bordi arrotondati
di colore neutro e superficie opaca regolabile in altezza (67-77 cm.) o ad altezza fissa (72 cm.) profondo cm largo cm. comunque di dimensioni sufficienti per permettere una disposizione delle attrezzature flessibile

125 Il sedile di lavoro DEVE ESSERE: stabile con 5 razze e ruote girevole
senza braccioli (o arrotondati) regolabile: sedile (alto/basso) schienale (alto/basso, inclinazione) traspirante e lavabile

126 Monitor DEVE ESSERE: orientabile e inclinabile
con superficie antiriflettente con luminosità e contrasto regolabili con immagine stabile senza “sfarfallamenti” con caratteri leggibili e definiti pulito la parte retrostante lontana da pareti

127 Tastiera DEVE ESSERE: inclinabile e separata dal monitor
lontana dal bordo del piano di lavoro 15 cm. con superficie opaca e di colore neutro con simboli chiari

128 garantire una buona impugnatura (ergonomica)
Mouse DEVE: garantire una buona impugnatura (ergonomica) essere “manovrato” avendo cura di poggiare l’avambraccio al piano di lavoro

129 COLLOCATO IN MODO CORRETTO IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ DA SVOLGERE
Portadocumenti DEVE ESSERE: regolabile: alto/basso destra/sinistra COLLOCATO IN MODO CORRETTO IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ DA SVOLGERE

130 Poggiapiedi Dovrà essere di dimensioni adeguate: larghezza 45 cm.
profondità 35 cm. Inclinazione 10-20° superficie in materiale anti-scivolo

131 Illuminazione Valori e condizioni ottimali: fra i 200 e i 400 lux
pareti, pavimenti, soffitti, porte, piani di lavoro devono essere di colore chiaro e opaco le tende devono consentire la regolazione della luce naturale (es. veneziane) plafoniere anti-abbagliamento

132 Microclima Preferibile impianto di climatizzazione;
nella stagione calda la temperatura non dovrebbe essere inferiore di oltre 7°C da quella esterna; nelle altre stagioni tra i 18 e i 20°C; umidità fra il 40 e il 60%; ricambio 32 mc per persona all’ora in assenza di fumatori.

133 Rumore Installare i VDT in locali poco disturbati da fonti di rumore interne o esterne scegliere strumentazione poco rumorosa isolare gli strumenti rumorosi in locali separati o con dispositivi fono-isolanti

134 TEST 3 in sede e di sorveglianza sanitaria per i video terminalisti sono previsti i controlli: alla colonna vertebrale e agli arti superiori agli arti inferiori all’udito Tra le principali cause di disturbi oculo visivi non c’è: - difettosità del monitor riflessi da superfici lucide lenti da vista inadatte la posizione corretta del tronco è : fra 70° e 90° fra i 90° e i 110° 110° e 130°

135 PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE

136 Normativa di riferimento
ART. 18 d.Lgs. 81/08 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque, di gestione dell’emergenza. Nell’affidare i compiti ai lavoratore tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

137 Normativa di riferimento
Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento. Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.

138 Normativa di riferimento
Obblighi del preposto Vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza. Segnalare tempestivamente al D.L. o al dirigente sia le deficienze delle attrezzature e DPI , sia ogni altra condizione di pericolo. Frequentare appositi corsi di formazione.

139 Normativa di riferimento
Obblighi dei lavoratori Osservare le disposizioni impartite dal D.L., dal dirigente o dal preposto. Utilizzare correttamente le attrezzature e le sostanze pericolose. Non rimuovere dispositivi o segnaletica di sicurezza. Non prendere iniziative che non sono di loro competenza. Accettare l’eventuale designazione di “addetto antincendio” e partecipare al relativo programma di formazione.

140 D.M. 10.03.98 Criteri generali di sicurezza antincendio per tutti i luoghi di lavoro
Allegato IX : classificazione delle attività in base al rischio incendio ELEVATO : industrie e depositi ove si utilizzano sostanze pericolose (DPR 175/88) fabbriche di esplosivi centrali nucleari scuole alberghi con più di 200 posti letto ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani cantieri temporanei o mobili in sotterraneo (gallerie, pozzi, ecc. L > 50 mt) o dove si impiegano esplosivi

141 D.M. 10.03.98 Criteri generali di sicurezza antincendio per tutti i luoghi di lavoro
Allegato IX : classificazione delle attività in base al rischio incendio MEDIO : luoghi di lavoro compresi nel D.M. 16/02/82 ( attività soggette a parere VVF per ottenimento CPI) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere esclusi quelli interamente all’aperto BASSO : attività non classificate a medio o elevato rischio e dove, in generale, l’attività offre scarsa possibilità di sviluppo di fiamme

142 Programmazione dell’attività in azienda
Censimento strutture; designazione operatori addetti alla lotta antincendio; specifica formazione degli stessi; acquisto attrezzature antincendio e DPI; elaborazione piani di emergenza; elaborazione e diffusione documento di informazione per tutto il personale del posto.

143 Rischi di incendio legati all’attività svolta e alle mansioni
Misure di prevenzione e protezione adottate in azienda: Ubicazione dei presidi antincendio Ubicazione delle vie d’uscita Modalità di apertura delle porte e delle uscite Importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco Perché non devono essere utilizzati gli ascensori Procedure da adottare in caso di incendio: Azioni da attuare quando si scopre un incendio Come dare l’allarme Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta Modalità di chiamata dei Vigili del Fuoco

144 Emergenza Situazione di:
RISCHIO (probabilità che si possa raggiungere il livello di potenziale danno) PERICOLO (potenzialità intrinseca di causare danno) la cui soluzione non può essere rimandata e che deve essere affrontata con immediatezza affinchè non si trasformi in urgenza

145 Effetti di un incendio sull’uomo
Reazioni fisiologiche e psicologiche: aumento del battito cardiaco deflusso del sangue dagli organi digestivi aumento delle pulsazioni al cervello aumento della produzione di adrenalina aumento della capacità organica di assorbire tossine Calore Resistenza umana alle temperature: a 120° C minuti a 140° C minuti a 180° C minuto

146 Effetti di un incendio sull’uomo
Inalazione prodotti della combustione PPM sotto sforzo 20 min. effetto trascurabile 1000 PPM “ “ “ effetto sensibile 5000 PPM “ “ “ collasso PPM “ “ “ morte

147 Principali fonti di rischio
LOCALI CON ELEVATO CARICO DI INCENDIO: archivi cartacei depositi di materiale combustibile depositi prodotti infiammabili IMPIANTI TECNOLOGICI: centrale termica impianto di condizionamento deposito e distribuzione gas combustibili impianti elevatori TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

148 Principali causa di incendio
Deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili; Accumulo di rifiuti cartacei; Negligenze nell’uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore; Scarsa manutenzione delle apparecchiature; Impianti elettrici difettosi, sovraccaricati e non sufficientemente protetti; Riparazioni di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate; Apparecchiature lasciate sotto tensione anche quando non utilizzate; Ostruzione della ventilazione di apparecchi elettrici o da ufficio; Fumare in aree ove è proibito; Negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione.

149 Riduzione dei pericoli causati da materiali combustibili e infiammabili
Rimozione o riduzione alla quantità necessaria per la normale attività; Sostituzione dei materiali con altri meno pericolosi; Immagazzinamento in idonei locali o appositi contenitori; Miglioramento del controllo del luogo di lavoro; Verifica del buono stato delle attrezzature; Disporre a portata di mano i mezzi antincendio di primo intervento; Attivare il personale formato sull’utilizzo dei mezzi antincendio .

150 Triangolo del fuoco COMBURENTE ossigeno presente nell’aria
COMBUSTIBILE materiali solidi, liquidi o gassosi CALORE elemento di innesco

151 Le sorgenti di innesco ACCENSIONE DIRETTA
quando una fiamma, una scintilla o altro materiale incandescente entra in contatto con un materiale combustibile in presenza di ossigeno (taglio e saldatura, fiammiferi e mozziconi di sigarette) ACCENSIONE INDIRETTA quando il calore d’innesco avviene nelle forme della convenzione, conduzione o irraggiamento termico (aria calda generata da un incendio e diffusa attraverso un vano scala, propagazione attraverso elementi metallici strutturali)

152 Le sorgenti di innesco ATTRITO
quando il calore è prodotto dallo sfregamento di due materiali (malfunzionamento di parti meccaniche rotanti come cuscinetti e motori) AUTOCOMBUSTIONE quando il calore viene prodotto dallo stesso combustibile (cumuli di carbone, fermentazione di vegetali, reazioni chimiche)

153 Sostanze estinguenti ACQUA
Azione di scambio termico assorbendo calore e abbassando la temperatura di combustione. ANIDRIDE CARBONICA (CO2) Gas inerte con caratteristiche soffocanti. Liquefatta a -78°. POLVERE Miscela di sostanze chimiche che hanno un effetto di soffocamento . SCHIUMA Sostanza la cui miscelazione in acqua e aria produce schiuma. Agisce per separazione. GAS INERTI (NAF) Sostitutivi dell’HALON, agiscono per inibizione chimica della fiamma.

154 Criteri generali salvavita
Prima di attaccare il principio di incendio assicurarsi una via di fuga Nei locali invasi dal fumo abbassarsi vicino al pavimento e percorrere il perimetro toccando le pareti fino a trovare l’uscita Se restate intrappolati in una stanza raggiungere il balcone In caso di scarsa visibilità percorrere le scale a ritroso Non transitare in prossimità di vetrate In caso di calca afferratevi un polso con l’altra mano e puntate le braccia in avanti mantenendo i gomiti larghi

155 Dati statistici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Il piano di emergenza Dati statistici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco In Italia interventi di soccorso tecnico urgente di cui circa correlati ad emergenze verificatesi in attività lavorative. In una organizzazione aziendale è fondamentale sapere come affrontare i primi momenti dell’emergenza in attesa dei VVF. Lo strumento basilare è il Piano di Emergenza ossia quel documento che contiene le informazioni chiave per ottenere i seguenti obiettivi: salvaguardia ed evacuazione delle persone; messa in sicurezza degli impianti di processo; confinamento dell’incendio; protezione dei beni e delle attrezzature; estinzione completa dell’incendio;

156 Fattori determinanti per le conseguenze di un incendio
Mancanza di efficaci sistemi di prevenzione Segnalazione non tempestiva Scarsa conoscenza dei luoghi Insufficienza delle vie di fuga Carenza nella protezione attiva e passiva Mancanza di un piano di emergenza

157 Interventi di prevenzione
MISURE TECNICHE: impianti e depositi sicuri manutenzione impianti adeguata protezione scariche atmosferiche MISURE ORGANIZZATIVE PROCEDURALI COMUNICATIVE: ridurre al minimo le sostanze pericolose ordine e pulizia procedure di sicurezza per l’impiego di fiamme libere sorveglianza sul comportamento degli operai formazione interna e addestramento

158 Procedure da adottare quando si scopre un incendio
Valutare se esiste la possibilità di estinguere l’incendio con i mezzi a portata di mano; Non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si è sicuri di riuscirvi; Chiamare immediatamente i VVF; Intercettare le alimentazioni di gas, energia elettrica, ecc.; Limitare la propagazione del fumo e del fuoco chiudendo le porte di accesso; Iniziare l’opera di estinzione garantendosi una via di fuga dietro le spalle; Accertarsi che la struttura nel frattempo venga evacuata; Nell’impossibilità di controllare l’evento attendere i VVF e fornire loro precise indicazioni.

159 Procedure da adottare in caso di allarme
Mantenere la calma (la conoscenza delle procedure e l’addestramento periodico sono di grande aiuto) Attenersi a quanto previsto nel Piano di Emergenza Evitare di trasmettere il panico ad altre persone Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà Allontanarsi ordinatamente dal luogo interessato Non rientrare nella struttura fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di normalità

160 Manutenzione del piano di emergenza
POSSIBILI SITUAZIONI CHE RICHIEDONO NECESSARIAMENTE L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO: introduzione di nuove tecnologie; modifica degli assetti organizzativi; cambio di destinazione d’uso dei locali; impiego significativo di sostanze pericolose; modifiche strutturali e/o impiantistiche.

161 TEST 4 Prendere iniziative, anche se non sono di loro competenza;
1. Quali sono gli obblighi dei lavoratori in caso di emergenza antincendio? Prendere iniziative, anche se non sono di loro competenza; Utilizzare correttamente le attrezzature e le sostanze pericolose; Fornire ai colleghi i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), 2. Quali tra queste procedure va adottata in azienda in ambito di prevenzione e protezione antincendio? Ubicazione dei documenti attestanti la formazione Ubicazione delle vie d’uscita Ubicazione dei serramenti Cosa compone il cosiddetto triangolo del fuoco? - Comburente – Combustibile – Calore - Comburente – Combustibile – Carburante - Anidride carbonica (CO2) – Combustibile – Calore

162 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E SEGNALETICA

163 Dispositivi di protezione individuale
Si intende per dispositivo di protezione individuale (“DPI”), qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si considerano conformi ai requisiti essenziali i DPI muniti della marcatura CE. I DPI possono e devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

164 Dispositivi di protezione individuale
REQUISITI I D.P.I. devono: essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 2) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 3) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 4) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

165 Dispositivi di protezione individuale
CATEGORIE: Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità; Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie; Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.

166 Responsabilità del datore di lavoro
Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene; Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti; Fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori; Destinare ogni DPI ad un uso personale; Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; Rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna dei DPI; Assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

167 Responsabilità dei lavoratori
Si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro; Utilizzano i DPI messi a loro disposizione provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; Non vi apportano modifiche di propria iniziativa; Segnalano qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

168 Criteri per l’individuazione e l’uso
I criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale sono: Identificazione delle mansioni; Valutazione dei rischi; Identificazione delle zone del corpo da proteggere; Valutazione dei rischi correlati al DPI; Scelta e assegnazione dei DPI; Vigilanza.

169 Indicazioni generali sull’uso dei DPI
Protezione dei capelli: I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione Protezione del capo: I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato

170 Indicazioni generali sull’uso dei DPI
Protezione degli occhi: I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati. Protezione delle mani: Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione.

171 Indicazioni generali sull’uso dei DPI
Protezione dei piedi: Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di adeguate calzature. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente. Protezione delle altre parti del corpo: Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa (schermi adeguati, grembiuli..)

172 Indicazioni generali sull’uso dei DPI
Cinture di sicurezza: I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza. Maschere respiratorie: I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei.

173 Segnaletica di sicurezza
Una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza

174 Colori di sicurezza Rosso:
Segnali di divieto e atteggiamenti pericolosi Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione Giallo: Segnali di avvertimento Attenzione, cautela Verifica

175 Colori di sicurezza Azzurro: Segnali di prescrizione
Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale Verde: Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali Situazione di sicurezza Ritorno alla normalità

176 Indicazioni generali sulla segnaletica
Evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri; Non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi; Non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta; Non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori; Non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso.

177 Segnale di divieto È un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo. Caratteristiche: Forma rotonda; Pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un’inclinazione di 45°); Colore rosso.

178 Segnale di avvertimento
È un segnale che avverte di un rischio o pericolo. Caratteristiche: Forma triangolare; Pittogramma nero su fondo giallo, bordo; Colore nero.

179 Segnale di prescrizione
È un segnale che prescrive un determinato comportamento Caratteristiche: forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro.

180 Segnale di salvataggio o di soccorso
È un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio. Caratteristiche: Forma quadrata o rettangolare, Pittogramma bianco su fondo verde

181 Cartello per le attrezzature antincendio
È un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente. Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni. Caratteristiche: forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo rosso.

182 Segnale luminoso È un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per intensità insufficiente.

183 IL SUONO DI SGOMBERO DEVE ESSERE CONTINUO
Segnale acustico È un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale. Esso deve: avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso; essere facilmente riconoscibile IL SUONO DI SGOMBERO DEVE ESSERE CONTINUO

184 Segnali verbali e gestuali
Un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici e chiari. Un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori. Il "segnalatore", impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali. Indossa elementi di riconoscimento adatti, di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore.

185 TEST 5 Che forma hanno i segnali di divieto? - tringolare - rotonda
- quadrata 2. All’interno della cartellonistica cosa sta ad indicare il colore giallo? - Segnali di divieto e atteggiamenti pericolosi Segnali di avvertimento Segnali di salvataggio o di soccorso 3. Quali sono i criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale? (segnare 2 risposte corrette) - Valutazione dei rischi; - Identificazione delle zone del corpo da proteggere; - Comodità e praticità di utilizzo.


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