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Referendum 12 e 13 giugno 2011. Perché ne parliamo?

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Presentazione sul tema: "Referendum 12 e 13 giugno 2011. Perché ne parliamo?"— Transcript della presentazione:

1 Referendum 12 e 13 giugno 2011

2 Perché ne parliamo?

3 Forma di vita della Gioventù francescana Art. 6 lettera L

4 I gifrini sono… chiamati, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, a costruire un mondo più fraterno ed evangelico per la realizzazione del regno di Dio, consapevoli che " chiunque segue Cristo, Uomo perfetto, si fa lui pure più uomo", esercitino con competenza le proprie responsabilità nello spirito cristiano di servizio. (Regola O.F.S.,art.14)

5 Diventare uomo

6 Per costruire… con l’esercizio responsabile delle proprie competenze

7 un MONDO dov’è il Suo AMORE a regnare

8 Consapevolezza di ciò che accade fuori dalle nostre salette Sana inquietudine E Passione Amore per se stessi E Per gli altri

9 INFORMARSI INFORMARSI LAVORARECONENERGIA

10 Cosa è il referendum ?

11 Strumento di democrazia diretta Responsabilità nella scelta tra si, no e astensione ( quest’ultima rappresenta una forma di voto perché concorre al mancato raggiungimento del quorum. Il quorum indica il numero minimo di votanti affinchè il referendum sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito ed è fissato nel 50% più uno degli aventi diritto al voto )

12 referendum popolare n. 1 – Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione; referendum popolare n. 1 – Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione;

13 referendum popolare n. 2 – Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma; referendum popolare n. 2 – Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma;

14 referendum popolare n. 3 – Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme; referendum popolare n. 3 – Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme;

15 referendum popolare n. 4 – Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale. referendum popolare n. 4 – Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.

16 Quattro Si

17 ACQUA

18 Un si! Contro la sua privatizzazione… (La privatizzazione è un processo economico che consente che la proprietà di un ente o di un'azienda passino dal controllo della pubblica amministrazione a quello di un soggetto privato. Il procedimento opposto è la nazionalizzazione o la municipalizzaizone)

19 Nel mondo Negli ultimi decenni, la Banca Mondiale ha finanziato progetti per infrastrutture idriche nel terzo mondo, ponendo come condizione la privatizzazione della loro gestione. Questa gestione si è rivelata fallimentare dato che in questi paesi gran parte della popolazione non può pagare le tariffe previste. Un esempio di privatizzazione forzata è avvenuto in Bolivia, dove nel 1999 la Banca Mondiale ha imposto la privatizzazione della rete idrica alla città di Cochabamba come condizione per un prestito di 25 milioni di dollari. La conseguenza della privatizzazione è stata un aumento delle tariffe fino al 400%, con un'incidenza sul salario medio di un boliviano del 20%. Questa situazione ha portato nel 2000 a violenti scontri di piazza e alla ripubblicizzazione del servizio idrico nazionale. Negli ultimi decenni, la Banca Mondiale ha finanziato progetti per infrastrutture idriche nel terzo mondo, ponendo come condizione la privatizzazione della loro gestione. Questa gestione si è rivelata fallimentare dato che in questi paesi gran parte della popolazione non può pagare le tariffe previste. Un esempio di privatizzazione forzata è avvenuto in Bolivia, dove nel 1999 la Banca Mondiale ha imposto la privatizzazione della rete idrica alla città di Cochabamba come condizione per un prestito di 25 milioni di dollari. La conseguenza della privatizzazione è stata un aumento delle tariffe fino al 400%, con un'incidenza sul salario medio di un boliviano del 20%. Questa situazione ha portato nel 2000 a violenti scontri di piazza e alla ripubblicizzazione del servizio idrico nazionale. In tutto il mondo, Paesi ricchi e poveri, è in atto una lotta fondamentale tra la società civile e le compagnie private (come le francesi Vivendi, Suez e Saur o la tedesca Rwe/Thames water) contro la privatizzazione delle risorse idriche e per rivendicare il diritto all'acqua come uno dei fondamentali diritti umani. In tutto il mondo, Paesi ricchi e poveri, è in atto una lotta fondamentale tra la società civile e le compagnie private (come le francesi Vivendi, Suez e Saur o la tedesca Rwe/Thames water) contro la privatizzazione delle risorse idriche e per rivendicare il diritto all'acqua come uno dei fondamentali diritti umani.

20 In Italia Fino ai primi anni novanta i servizi idrici sono stati gestiti da c.d. aziende municipalizzate. Tali aziende erano entità giuridicamente autonome ma dipendenti dagli enti pubblici di riferimento sotto il profilo economico e la direzione politica. Fino ai primi anni novanta i servizi idrici sono stati gestiti da c.d. aziende municipalizzate. Tali aziende erano entità giuridicamente autonome ma dipendenti dagli enti pubblici di riferimento sotto il profilo economico e la direzione politica. La privatizzazione dell’acqua inizia nel 1994 con la legge n. 36, c.d. Legge Galli, che ha ridisciplinato la gestione idrica in Italia e ha istituito gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), coincidenti grosso modo con i territori provinciali. La legge 36/1994 ha disposto che gli enti locali si mettessero d’accordo al fine di affidare il servizio di gestione dell’acqua ad imprese private. Da qui si innesca il meccanismo di privatizzazione con le criticità che questo ha comportato. Il privato, infatti, gestisce rispondendo ai propri vincoli di bilancio che sono volti alla ricerca di un profitto prima ancora che all’interesse di garantire la diffusione di un bene pubblico essenziale. Il processo di privatizzazione è proseguito con l’introduzione del d.lgs 256 del 2006, c.d. Codice dell’Ambiente, che ha disposto come modalità gestione del servizio idrico quello dell’affidamento dello stesso a Società per azioni a capitale privato misto a pubblico, oppure interamente pubblico. Ad oggi questo iter ha trovato compimento con l’emanazione della legge n. 133 del 2008 la quale statuisce che la gestione del servizio idrico avvenga in via ordinaria mediante l’affidamento a società di capitale totalmente privato oppure pubblico a condizione che i privati detengano almeno il 40 % della proprietà. La legge prevede inoltre che gli ambiti territoriali ottimali finiscano entro il 2011 e che le società dove l’assetto proprietario sia a maggioranza pubblico riducano entro il 2012 la percentuale pubblica a non più del 30%. La privatizzazione dell’acqua inizia nel 1994 con la legge n. 36, c.d. Legge Galli, che ha ridisciplinato la gestione idrica in Italia e ha istituito gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), coincidenti grosso modo con i territori provinciali. La legge 36/1994 ha disposto che gli enti locali si mettessero d’accordo al fine di affidare il servizio di gestione dell’acqua ad imprese private. Da qui si innesca il meccanismo di privatizzazione con le criticità che questo ha comportato. Il privato, infatti, gestisce rispondendo ai propri vincoli di bilancio che sono volti alla ricerca di un profitto prima ancora che all’interesse di garantire la diffusione di un bene pubblico essenziale. Il processo di privatizzazione è proseguito con l’introduzione del d.lgs 256 del 2006, c.d. Codice dell’Ambiente, che ha disposto come modalità gestione del servizio idrico quello dell’affidamento dello stesso a Società per azioni a capitale privato misto a pubblico, oppure interamente pubblico. Ad oggi questo iter ha trovato compimento con l’emanazione della legge n. 133 del 2008 la quale statuisce che la gestione del servizio idrico avvenga in via ordinaria mediante l’affidamento a società di capitale totalmente privato oppure pubblico a condizione che i privati detengano almeno il 40 % della proprietà. La legge prevede inoltre che gli ambiti territoriali ottimali finiscano entro il 2011 e che le società dove l’assetto proprietario sia a maggioranza pubblico riducano entro il 2012 la percentuale pubblica a non più del 30%.

21 L’ACQUA è UN DIRITTO DELL’UOMO perché da essa dipende la sopravvivenza delle persone NON è UN SEMPLICE BISOGNO di natura economica come un qualunque altro bene di consumo L’ACQUA NON PUO’ DIVENTARE UNA MERCE CHE SI SCAMBIA SUL MERCATO perché l’accedervi riguarda il diritto stesso alla VITA

22 SI … per Bloccare il processo di privatizzazione dei servizi di gestione e distribuzione idrica Bloccare il processo di privatizzazione dei servizi di gestione e distribuzione idrica Una gestione pubblica dell’acqua garantirà che l’ente gestore del servizio non ricercherà il profitto ma tutelerà il diritto di accesso all’acqua (bene comune) per ciascun individuo a tariffe eque.

23 SI.. per Bloccare la possibilità per le società private di adeguare le tariffe idriche liberamente secondo il principio dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito L’acqua: bene primario (essenziale per la vita) deve essere garantita ad una tariffa equa volta solo a coprire i costi di gestione

24 NUCLEARE

25 Opinioni del NO (in favore del nucleare…) Non emette CO2 (ma aumenta il consumo di acqua dolce necessaria per il raffreddamento degli impianti) Non emette CO2 (ma aumenta il consumo di acqua dolce necessaria per il raffreddamento degli impianti) Riduce l’importazione del petrolio (ma aumenta la dipendenza da uranio attualmente in esaurimento) Riduce l’importazione del petrolio (ma aumenta la dipendenza da uranio attualmente in esaurimento) Maggiore stabilità politica nei paesi produttori di petrolio (ma pericolo per il possibile utilizzo bellico) Maggiore stabilità politica nei paesi produttori di petrolio (ma pericolo per il possibile utilizzo bellico)

26 un SI contro il nucleare per La salute di tutti Rispetto per la vita

27

28 I pericoli principali: Localizzazione delle centrali: molte ricerche confermano la connessione tra l'esposizione alle radiazioni di residenti vicini a impianti nucleari e lo sviluppo di cancro e leucemia. Localizzazione delle centrali: molte ricerche confermano la connessione tra l'esposizione alle radiazioni di residenti vicini a impianti nucleari e lo sviluppo di cancro e leucemia. Impatto ambientale disastroso Impatto ambientale disastroso Rischio sicurezza Rischio sicurezza

29 SCORIE Le scorie sono lo scarto di combustibile nucleare esausto derivante dalla fissione nucleare. Si classificano come scorie di I e II categoria invece i prodotti contaminati o rifiuti radiologici da ambito nucleare, industriale e radioteraspico; per esempio le tute antiradiazioni usate da chi lavora nelle centrali hanno una radioattività bassissima e sono classificate come scorie nucleari di I categoria. Le scorie sono quei materiali che trovandosi all’interno del reattore o nei pressi sono soggetti a una continua emissione di radiazioni: dal bullone alle componenti metalliche più grandi. Al termine del ciclo di vita della centrale nucleare, questi oggetti devono essere trattati come rifiuti speciali, fortemente pericolosi. Il decadimento della radioattività delle scorie si estende da poche centinaia di anni a centinaia di migliaia di anni.

30 Il legittimo impedimento SI per abrogare la legge sul legittimo impedimento relativa alla speciale possibilità per il Primo Ministro e i componenti del Governo di non comparire nel corso di un processo penale che li vede imputati portando a giustificazione i rispettivi e molteplici impegni istituzionali. SI per abrogare la legge sul legittimo impedimento relativa alla speciale possibilità per il Primo Ministro e i componenti del Governo di non comparire nel corso di un processo penale che li vede imputati portando a giustificazione i rispettivi e molteplici impegni istituzionali.

31 Si segnala che il “legittimo impedimento” già esiste come diritto dell’imputato in un processo penale L’ Art. 420 Ter del codice di procedura penale prevede infatti che quando l‘imputato, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento il giudice rinvia ad una nuova udienza.

32 L’abrogazione di questa legge… congiuntamente agli effetti già prodotti dall’intervento della Corte Costituzionale (sent. N. 23/2011) che ne ha già parzialmente dichiarato l’illegittimità costituzionale in più punti, consentirà di eliminare del tutto il discrimine che tale legge ha creato tra gli imputati in ragione della loro specifica posizione istituzionale. congiuntamente agli effetti già prodotti dall’intervento della Corte Costituzionale (sent. N. 23/2011) che ne ha già parzialmente dichiarato l’illegittimità costituzionale in più punti, consentirà di eliminare del tutto il discrimine che tale legge ha creato tra gli imputati in ragione della loro specifica posizione istituzionale. Il primo Ministro e i componenti del governo potranno dunque continuare a godere dell’istituto del legittimo impedimento ma alle medesime condizioni di un qualunque imputato. Pertanto, come tutti gli altri imputati dovranno dimostrare di volta per volta ed in modo il motivo che genera la richiesta di rinvio dell’udienza, consentendo così al giudice di compiere una puntuale valutazione in concreto dell’impedimento dichiarato. Il primo Ministro e i componenti del governo potranno dunque continuare a godere dell’istituto del legittimo impedimento ma alle medesime condizioni di un qualunque imputato. Pertanto, come tutti gli altri imputati dovranno dimostrare di volta per volta ed in modo il motivo che genera la richiesta di rinvio dell’udienza, consentendo così al giudice di compiere una puntuale valutazione in concreto dell’impedimento dichiarato.


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