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La nuova «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» Legge 11 agosto 2014, n. 125 Pierluigi Consorti.

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1 La nuova «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» Legge 11 agosto 2014, n. 125 Pierluigi Consorti

2 La nuova legge sulla coop. internaz. per lo sviluppo Un «aggiornamento» delle finalità (art. 1): sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; tutelare ed affermare i diritti umani, la dignità dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello stato di diritto; prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

3 Pierluigi ConsortiLa nuova legge sulla coop. internaz. per lo sviluppo Un «aggiornamento» del vocabolario La «cooperazione allo sviluppo» è Cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile I diritti umani e la pace, Distinguere fra «cooperazione allo sviluppo», «cooperazione pubblico allo sviluppo» (CPS), «sistema della cooperazione italiana allo sviluppo» «società civile» e «altri soggetti senza finalità di lucro» ONG  soggetti specializzati nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario ‘altre Onlus’  finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale Spariscono le differenze fra «volontari» e «cooperanti», resta il «servizio civile Internazionale», entra il «volontariato» in senso stretto», quale rapporto di lavoro?

4 Pierluigi ConsortiLa nuova legge sulla coop. internaz. per lo sviluppo Cooperazione allo sviluppo e politica estera D’ora in poi ci sarà un viceministro alla Cooperazione Internazionale designato a partecipare al Consiglio dei ministri per le questioni relative alla coerenza della politica estera (anche commerciale) Nasce il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo che svolge una pianificazione triennale in termini di risorse e strategie. Nuova Agenzia, collegata alla Cassa Depositi e Prestiti, «che diventerà una facility per lo sviluppo, e aiutare il sistema della cooperazione ad andare sui mercati internazionali» (L. Pistelli). Coinvolgimento del privato for profit Principi e finalità  non troppa differenza rispetto alla 49/87 Tra il 2009 e il 2012 il budget è stato tagliato quasi dell’80%. L’Italia è al penultimo posto in Europa.

5 Pierluigi ConsortiLa nuova legge sulla coop. internaz. per lo sviluppo Alcune novità istituzionali Consiglio nazionale per la cooperazione alla sviluppo Agenzia per la cooperazione allo sviluppo Che succede alle Ong idonee? (quale coordinamento con la disciplina delle Onlus?) Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo

6 Pierluigi ConsortiLa nuova legge sulla coop. internaz. per lo sviluppo Qualche dato problematico Manca attenzione al «protagonismo dei poveri» Confusione concettuale: «cooperazione internazionale», «cooperazione allo sviluppo», «aiuto pubblico allo sviluppo», «partenariati territoriali», «partenariati internazionali», «paesi in via di sviluppo», «paesi partner». I paesi con cui fare cooperazione allo sviluppo sono definiti dal DAC/OCSE. L’Unione europea ha però elaborato il principio della differenziazione: la cooperazione bilaterale è solo coi paesi più poveri, ma quelli a medio reddito possono partecipare a partenariati territoriali.  Quale visione politica di «aiuto allo sviluppo»? Quella della comunità internazionale o un’altra collegata alle relazioni di reciprocità tra comunità locali? o anche tra imprese?. I migranti attori della cooperazione: un richiamo solo simbolico? Quale integrazione con gli aiuti umanitari (e le emergenze)?

7 Pierluigi ConsortiLa nuova legge sulla coop. internaz. per lo sviluppo Qualche dato problematico Cos’è l’»aiuto umanitario»? «mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi.» «Soccorso» e «emergenza» sono un binomio necessario? la «emergenza umanitaria» è definita solo nel quadro della CPS  art. 10 «finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo» «Emergenza ambientale», «aree di conflitto»/«aree a rischio di conflitto» Una finalità (art.1) richiamata solo nell’art. 28 (sperimentazione e volontariato  Corpi civili di pace

8 Pierluigi ConsortiLa nuova legge sulla coop. internaz. per lo sviluppo Perché il «for profit»? Un indirizzo politico dell’Unione europea: European Commission Communication COM(2014)263 - "A Stronger Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth in Developing Countries" Un indirizzo politico sovranazionale? Post 2015 Development Process Private sector urged to invest in sustainable development at World Investment Forum Un trend politico-culturale: Professionalizzazione della solidarietà (e degli interventi di assistenza e/o umanitari) Imprese sociali e «nuovo» Terzo settore (utilizzo degli strumenti finanziari)

9 Pierluigi ConsortiLa nuova legge sulla coop. internaz. per lo sviluppo E la cooperazione decentrata? Parere negativo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (10 aprile 2014) con le seguenti richieste: a)la cooperazione allo sviluppo sia definita “parte integrante” non solo della “politica estera” ma delle “relazioni internazionali”. b)riformulazione dell’articolo sulla cooperazione decentrata e gli accordi di partenariato che preveda la potestà di legislazione regionale concorrente e definendo in positivo il ruolo degli enti locali c)Possibilità per gli enti locali avvalersi sia della nuova Agenzia sia di altri soggetti territoriali d)partecipazione di un rappresentante della Conferenza Comitato interministeriale per la cooperazione quando vi siano argomenti sulla cooperazione decentrata. (vedi art. 15.5)

10 Pierluigi ConsortiLa nuova legge sulla coop. internaz. per lo sviluppo E la cooperazione decentrata? La «cooperazione decentrata» è una formula sconosciuta alla legge, che parla solo di Art. 25 Regioni ed enti locali 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9.

11 Pierluigi ConsortiLa nuova legge sulla coop. internaz. per lo sviluppo Le Università nuovi attori del «sistema» Art. 23 - Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo 1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà. 2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo: a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici; b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali; c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26; d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

12 Pierluigi ConsortiLa nuova legge sulla coop. internaz. per lo sviluppo Quali risorse? Linee guida 2013/2015: Risorse totali per la cooperazione allo sviluppo sono formate da quelle nella disponibilità della DGCS del MAE («fondi a dono»+ «fondo rotativo» + iniziative umanitarie straordinarie) + quelle destinate alla cancellazione del debito (MEF) + contributi all’UE e al FES (sempre per finalità di cooperazione allo sviluppo  MEF) Risorse a dono (valutate a dicembre 2012) contributi obbligatori agli Organismi Internazionali 43,4 milioni di euro (es.: Istituto Agronomico per l’Oltremare (1,9), Istituto agronomico per il Mediterraneo (6,1), UNIDO (per lo sviluppo industriale 5,1), l’UNICRI (0,5), l’UNICEF (1,5), l’IDLO (1) l’UNCCD (0,2), PAM e altri organismi (6,4), IFAD (6,5), FAO (18,3), FAO/Risorse fitogenetiche (1,1) Sminamento Umanitario (0,7)] capitoli per il funzionamento e per investimenti Previsione 273 milioni per il 2013, 163  2014 e 159  2015.

13 Pierluigi ConsortiLa nuova legge sulla coop. internaz. per lo sviluppo Quali risorse? contributi obbligatori agli organismi Internazionali: 43,4 mln di euro/anno capitoli per funzionamento e investimenti: 273/2013, 163/2014 159/2015 Conversione del debito: ca. 120 mln 2010/12 ca. 122 mln 2013/15 cancellazione del debito: 74 mln 2010/12 a UE e FSE: 1.300 mln (2012) a altri soggetti internazionali: 250 mln (2012) Totali 2012: ca. 1.833 mln di Euro 400 mln Euro 1 solo F35 17 anni di cooperazione allo sviluppo l’intero progetto attuale

14 Pierluigi ConsortiLa nuova legge sulla coop. internaz. per lo sviluppo Grazie, a presto! Grazie dell’ascolto!


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