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Il Contributo Unificato a cura della Dott.ssa Marilena Cerati Dirigente Amministrativo Ufficio del Giudice di Pace di Bologna

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Presentazione sul tema: "Il Contributo Unificato a cura della Dott.ssa Marilena Cerati Dirigente Amministrativo Ufficio del Giudice di Pace di Bologna"— Transcript della presentazione:

1 Il Contributo Unificato a cura della Dott.ssa Marilena Cerati Dirigente Amministrativo Ufficio del Giudice di Pace di Bologna http://www.ceratim.it/ e-mail: marilena.cerati@giustizia.itmarilena.cerati@giustizia.it

2 Contributo unificato Il T.U. ha in gran parte trascritto ciò che era stato disposto con la L. n. 488/99 (finanziaria 2000). L'art.9 L. 488/99, escludeva per “gli atti e provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure di volontaria giurisdizione”, “le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario”. L’art. 9 del T.U. parte invece dal presupposto che, data l’abrogazione della normativa in materia di diritti di cancelleria, il contributo unificato di iscrizione a ruolo sia dovuto nel processo civile, procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, per ciascun grado di giudizio. I diritti di cancelleria devono considerarsi tutti abrogati, anche quelli che prima erano esclusi dalla forfettizzazione.

3 DICHIARAZIONE SUL VALORE Presupposto per il corretto versamento del contributo unificato è la dichiarazione sul valore di cui all’art.14 T.U., contenuta nelle conclusioni dell’atto introduttivo, non più a pena di improcedibilità dell’atto (conseguenza che aveva fatto paventare l’eventualità della concessione di un termine alla parte costituita per regolarizzare), ma ne consegue l’invito bonario formulato dal funzionario addetto all’ufficio. Quest’ultimo (art. 15 T.U.) deve verificare l’esistenza della dichiarazione sul valore redatta nei modi di cui sopra, e qualora il contributo versato non corrisponda agli importi di cui all’art.13 T.U., chiedere l’integrazione E’ evidente in questo caso l’intento del legislatore di svincolare l’esercizio del diritto di azione dal pagamento di un contributo di tipo fiscale, prevedendo la sola riscossione di quanto dovuto.

4 Mancanza dichiarazione sul valore. Nel caso in cui la dichiarazione sul valore manchi, si dovrà richiedere il contributo di € 930,00, presumendosi il valore dello scaglione massimo. Infine, si è aumentato il numero dei soggetti tenuti all’integrazione del contributo in corso di causa, estendendolo alla domanda riconvenzionale, all’intervento autonomo e alla chiamata in causa, che facciano scattare lo scaglione superiore e nei soli limiti dell’aumento (art. 14, 3° comma T.U.). I problemi applicativi che il rinvio alle norme di procedura civile può ingenerare nella dichiarazione sul valore, non sono diversi da quelli che l’avvocato deve affrontare nel momento in cui inizia un procedimento.

5 Quindi nel caso in cui la riconvenzionale non abbia ad esempio un valore autonomo, non vada sommata alla domanda principale, e non superi lo scaglione di valore dichiarato con la domanda principale, questo dovrà essere espressamente dichiarato così come, ovviamente, nel caso contrario. In quest’ultimo caso sarà necessario che la parte interessata dichiari la determinazione del valore complessivo, a seguito della presentazione dell’atto di che trattasi (riconvenzionale ecc.), sarà quindi cura della parte non solo segnalare alla cancelleria che nell’atto depositato vi è una domanda riconvenzionale o un intervento autonomo o una chiamata in causa, ma anche assumersi la responsabilità sull’incidenza che la sua richiesta ha sulla determinazione del valore della causa.

6 Nel caso di opposizione a decreto di ingiunzione, nel caso in cui oltre alla opposizione si formuli anche una ulteriore richiesta, si applica il contributo unificato dovuto ai sensi art.13, DPR 115/2002, tranne che, nel caso in cui il contributo che sarebbe dovuto per la sola domanda, comporti il pagamento di un contributo unificato superiore a quello che sarebbe dovuto per la sola opposizione al decreto ingiuntivo. In questo caso sarà dovuto il contributo previsto per la domanda (senza riduzione del 50%) e non quello per l'opposizione.

7 Se la domanda riconvenzionale (risarcimento danno o compensazione crediti) a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporti un contributo di valore superiore a quello previsto per la sola opposizione, si chiederà il contributo in funzione della domanda giudiziale, quando viceversa risulta superiore al contributo relativo alla domanda quello per l'opposizione, si chiederà quest'ultimo.

8 Esempio

9 CONTRIBUTO UNIFICATO La tabella di cui all’art.13 T.U. è la seguente, integrata con le disposizioni di alcune circolari intervenute sul punto:

10 Contributo ridotto della metà (rispetto al contributo corrispondente al valore dichiarato) per i procedimenti di cui al Libro I, Tit.IV, c.p.c. (procedimenti speciali), opposizione di decreto ingiuntivo e opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Per i processi di sfratto per morosità il valore si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti, per finita locazione canone di un anno. Per i procedimenti possessori del Libro IV, Tit. I, capo IV c.p.c., pur se strutturati su due fasi, mantengono comunque una connotazione unitaria, pertanto il contributo dovuto sarà solo quello di cui all’art.13, comma 3°, TU, per la cognizione sommaria. Per i procedimenti relativi all’esecuzione di obblighi di fare e di non fare il contributo deve essere pagato al momento del ricorso al giudice dell’esecuzione.

11 Opposizione all’esecuzione e opposizione di terzo, introducono processi di cognizione e quindi sono soggetti al versamento del contributo al momento dell’iscrizione a ruolo secondo il valore della domanda. Opposizione agli atti esecutivi, contributo fisso di € 103,30. Procedure fallimentari: –Insinuazioni tempestive - non vengono iscritte a ruolo, quindi, non esigono il pagamento del contributo unificato. –Istanze tardive - l’accertamento ha natura contenziosa ed autonoma, soggetta ai principi del rito ordinario, quindi è soggetto al pagamento del contributo in base al valore del credito per cui si procede.

12 Esenzioni Processo già esente, secondo previsione normativa e senza limiti di competenza Processo di rettificazione di stato civile Processo in materia tavolare Processo esecutivo per consegna e rilascio (artt. 605, 611 c.p.c.) Ricorso di cui all’art. 1, comma 2, D.L. 20/6/2002 n. 122, conv. L. n. 185/2002 (ricorso del locatore per sospendere l’esecuzione), mentre invece non è esente da contributo l’impugnativa al tribunale avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione Processo di cui all’art. 3, L. 24/3/2001 n. 89 Processi anche esecutivi, riguardanti la prole, intendendosi procedimenti comunque riguardanti persone minori di età, compresi quelli di competenza del giudice tutelare Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone

13 Esenzioni (segue) Procedimenti di interdizione e inabilitazione Procedimenti relativi all’assenza e dichiarazione di morte presunta Procedimenti relativi a minori, interdetti e inabilitati Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra coniugi Processi di valore inferiore a € 1.033,00 Processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a € 2.500,00 Processo cautelare in corso di causa Processo di regolamento di competenza e di giurisdizione

14 Certamente manca un controllo all’origine sull’importo da versare; il legislatore ha scelto di fare affidamento sulla dichiarazione dell’avvocato che, nella sostanza non è libera. Ne consegue che la dichiarazione non può mai mancare, essendo ormai divenuto uno di quegli elementi che compongono l’atto che si deposita. Se manca scatta la presunzione di valore massimo.

15 Tra le voci di spesa, oltre al contributo unificato, vengono previsti i diritti di copia e di certificato, unico inciso rimasto dopo la soppressione dei diritti di cancelleria, e i diritti e le indennità di trasferta per le notifiche eseguite a richiesta dell’ufficio (art.30 T.U.). La circolare dell’8/10/2002 ha precisato con riferimento all’art.30 che nel caso di procedimenti di cui all’art.46 L. n. 374/91 e succ. mod. per i quali è prevista un’ esenzione “da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura” non è dovuto neanche il diritto in argomento. Così come non è dovuto il diritto di cui all’art. 30 allorché l’esenzione è prevista da norme speciali che non risultano abrogate. Quanto affermato si estende ai procedimenti di separazione e divorzio e alle opposizioni a sanzioni amministrative, per le quali, come per i casi di cui all’art.46 L. n. 374/91, vale l’esenzione da “ogni tassa o diritto”, quindi anche da quelli di copia.

16 atti di notorietà dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà trascrizione vendita automobili con riserva di proprietà pubblicità testamenti procedimenti di iscrizione all’albo di consulenti tecnici trascrizione di privilegi e patti di riservato dominio Procedimenti marginali La circolare Ministeriale n. 3/2002, precisa che per alcuni procedimenti definiti marginali, non giurisdizionali, con carattere per lo più amministrativo Non si dovranno applicare i diritti di cancelleria, ma ove prevista, l’imposta di bollo.

17 Atti non processuali L’imposta di bollo non è variata per gli atti non giurisdizionali, vengono esclusi dal contributo quegli affari che, anche se espletati davanti a un ufficio giudiziario, non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all’attività processuale.

18 Camera di Consiglio Sono soggetti al versamento del contributo unificato di € 62,00 i ricorsi: avverso i provvedimenti di liquidazione degli onorari al perito di un processo penale opposizione degli avvocati contro i decreti emessi per il gratuito patrocinio ESENTI da contributo e da bollo: opposizioni ai decreti di rigetto di ammissione al gratuito patrocinio istanze di liquidazione dei custodi opposizione dei custodi ai decreti di liquidazione

19 No contributo nel caso in cui sia richiesta solo la condanna generica del responsabile. Quando oltre all’affermazione della responsabilità civile, chieda anche la condanna al pagamento di una somma di denaro, il contributo è dovuto, ma… in caso di accoglimento della domanda, in base all’importo di quanto liquidato in sentenza ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno. Ciò vale anche nel caso di riconvenzionale, quando la domanda venga accolta (Circ. 3/2002) es. Sentenza condanna generica Contributo NO Registrazione SÌ Azione civile nel processo penale

20 Modalità di pagamento (art. 101 T.U.) Mediante utilizzo F23 versamento in conto corrente postale n. 5715043 intestato alla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo - versamento contributo unificato spese atti giudiziari D.P.R. 126/01 (provv. 19.02.02 Dir. Ag. Entrate) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati - il contrassegno rilasciato in questo caso va apposto sul modello di cui al provv. 12.02.02 Ag. Entrate, “qualora non debba essere depositata nota di iscrizione o atto equipollente”

21 Disposizioni transitorie L’art 265 T.U. spese giustizia, detta le disposizioni transitorie, per i processi iscritti prima dell’ 1.05.02 e sino al 13.05.02 (data di entrata in vigore della L. 10.05.02 n. 91) sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso o integrazione di quanto pagato.

22 Integrazioni o mancato pagamento (art. 16 T.U. spese giustizia) In caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di parte VII - Titolo VII° - T.U. circa l’iscrizione a ruolo e nell’importo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo. Primo atto sarà l’invito a cura della cancelleria a colmare le eventuali omissioni nei versamenti. Tale invito riguarderà anche l’esigenza della chiara formulazione della dichiarazione sul valore. L’invito andrà inviato alla parte nel domicilio eletto e, nel caso di domicilio eletto presso la cancelleria, anche al difensore.

23 Imposta di bollo Con la percezione del contributo unificato, scatta l’esenzione dal bollo (art.18 T.U.), e tale esenzione si estende a tutti gli atti del giudizio, alle copie autentiche e a quelle esecutive, purché richieste dalle parti, quindi per i terzi scatta l’obbligo del versamento dell’imposta di bollo. Quindi quando si deve trasmettere una sentenza all’Agenzia delle Entrate per la registrazione occorrerà precisare se era o meno stato versato il contributo per evitare che venga percepito in modo virtuale al momento del versamento dell’imposta di registro.

24 L’art.18 riporta anche l’esenzione dal bollo per gli atti e provvedimenti del processo penale, facendo sorgere alcuni dubbi sull’eventuale imposizione alle costituzioni di parte civile. L’art.12 T.U. che disciplina l’esercizio dell’azione civile nel processo penale, precisa che questa non è soggetta a contributo unificato, qualora sia richiesta la condanna generica del responsabile. Se viene chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, ma al momento della sentenza, in caso di accoglimento, in base al valore dell’importo liquidato. Il pagamento del contributo unificato, secondo la circolare n. 3/2002 del 13/5/2002, andrà prenotato a debito e recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno. Tornando ad esaminare quindi il problema relativo alla richiesta dell’imposta di bollo per le costituzioni di parte civile che non usufruiscano del contributo unificato “postumo”, la circolare n. 1/2002 del 26/02/2002 (pag.9 della suddetta circolare), aveva dato risposta negativa sul punto.


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